Legge 31 luglio 1997, n. 249,
Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo
Art.
1. 13.-
L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli
organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi
di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può
attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul
territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia
e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità
i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi
regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le
competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali
relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità
degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il
termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei
comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali
radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che
possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni.
Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di
soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni
dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i
preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di
comune interesse.