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GIURISPRUDENZA

 

·      Sentenza Corte Cassazione, 29 giugno 1984, n. 3849, in Foro it., 1984, I, pp. 2147 ss. (nota di E. CAPPAGLI, Cinefotoreporter e giornalismo, in Giust.civ., 1985, I, pp.421 ss.)

·      Sentenza Corte Cassazione Sez. Lavoro, 2 luglio 1985 n. 3998, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1986, pp. 439 ss., (con nota di PEDRAZZA GORLERO, L'insostenibile ininformatività dell'immagine)

·      Sentenza Corte Cassazione,22 ottobre 1985, n. 5177, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1986, pp. 204 ss.

·      Sentenza Corte Cassazione,23 novembre 1985, n. 5855, in Il Diritto dell’ informazione e dell’informatica, 1986, pp. 607 ss.

·      Sentenza Corte Cassazione Sez. Lavoro,18 gennaio 1986, n. 330, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1986, pp. 877 ss., (con  nota di BONESCHI) 

·      Sentenza Corte Cassazione, 17 marzo 1986, n. 1826, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1986, pp. 608 ss.

·      Sentenza Corte Cassazione, 23 aprile 1986, 2878, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1986, pp. 981 ss.

·      Sentenza Corte Cassazione,  7 luglio 1987, n. 5917, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1988, pp. 163 ss.

·      Sentenza Corte Cassazione, 20 agosto 1987, n. 6969, in Giur. it., 1988, I, 1, pp. 782 ss., (con nota di LASORELLA, Riflessioni in tema di capacità informativa dell'immagine fotografica)

·      Sentenza Corte Cassazione, 5 novembre 1990, n. 10585, in Mass. Foro it., 1990

·      Sentenza Corte Cassazione, 13 settembre 1991, n. 9570

·      Sentenza Corte Cassazione, 20 dicembre 1991, n. 13790, non massimata

·      Sentenza Corte Cassazione, 16 gennaio 1993, n. 536, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1993, pp. 478 ss.

·      Sentenza Corte Cassazione, 19 gennaio 1993, n. 626

·      Sentenza Corte Cassazione sez.lavoro, 14 giugno 1994, n.5757

·      Sentenza Corte Cassazione, 8 agosto 1994, n. 7324

·      Sentenza Corte Cassazione sez.lavoro, 26 febbraio 1996, n. 1488, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1996, pp.405 ss.

·      Sentenza Corte Cassazione, 25 maggio 1996, n. 4840, in Il Diritto dell’ informazione e dell’informatica, 1996, pp.667-8 e in Gazzetta giuridica, n.25 /1996   

·      Sentenza Corte Cassazione, 12 dicembre 1996, n. 11107, in Il Diritto dell’ informazione e dell’informatica, 1997, pp. 418 ss.

·      Sentenza Corte Cassazione, sez.lavoro, 28 ottobre 1998, n. 10771, in Gazzetta giuridica, 27 novembre 1998, n.42

 

Giurisprudenza di merito

 

·      Sentenza Tribunale di Varese, 23 settembre 1987, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1988, pp. 425 ss., (con nota di BONESCHI)

·      Sentenza Tribunale di Varese, 12 settembre 1988, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica,1989, pp. 164 ss., (con nota di ZENO-ZENCOVIC)

·      Sentenza Tribunale di Modena, 22 febbraio 1989, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1989, pp. 966 ss., (con nota di BELLOCCHI)

·      Sentenza Tribunale di  Milano, 20 marzo 1990, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1990, (con nota di BELLOCCHI)

·      Sentenza Tribunale di Milano n. 1822/93 in causa Vettore/RAI;

·      Sentenza Tribunale di Milano n. 2028/93 in causa Sobacchi+1/RAI

·      Sentenza Tribunale di Milano, 2 marzo 1995, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1995, pp. 660 ss., (con nota di BANCHERO)

·      Sentenza Tribunale di Milano n. 8335/95 in causa Leo/RAI

·      Sentenza Tribunale di Milano n. 602/96 in causa Sacchi/RAI

·      Sentenza Pretura di Cagliari - sez. lavoro 28 marzo 1979, in causa Busia/Rai

·      Sentenza Pretura di Torino - sez. lavoro 31 luglio 1980, in causa Magnoni e altri - Editor S.p.a.

 

Giurisprudenza amministrativa

 

·      Sentenza T.A.R. Lazio, 1 giugno 1977, n. 576

·      Sentenza T.A.R. Lazio, 14 settembre 1981, n.678, in Giur.cost., 1982, I, pp. 1759 ss.

 

DOTTRINA

 

·          R. DELLA LENA, Tele-cine-foto- operatori e iscrizione all’albo  dei giornalisti, in Temi rom., 1981, IV, pp.362 ss.

·          G. CASTIGLIONE, Fotoreporter e giornalista: parificazione professionale?, in T.A.R.., 1981, II, pp.396 ss.

·           L. MERCURI, Informatore reporter e cronista visivo: due figure di giornalisti, in Giur.it., 1981, II, pp. 224 ss.

·          C. GESSA, Professione giornalistica e informazione a mezzo immagini: aproposito di un preteso contrasto tra legge e regolamento professionale, in Dir.radiodiff.telecom., 1981, pp. 553 ss.

·          G. CASTIGLIONE, Fotoreporter e giornalista: parificazione professionale?, in Trib.amm.reg., 1981, II, pp. 395 ss.

·          R. ESPOSITO, Editori e giornalisti tra immagini e parole, in Giur.cost., 1982, I, pp. 1760 ss.

·          M. PEDRAZZA GORLERO, La riprodiuzione d’immagini per organi di informazione come attività giornalistica, in Giur.cost., 1982, I, pp. 1777 ss.

·          A. PACE, Stampa, giornalismo, radiotelevisione, Padova, Cedam, 1983, (cap.V, Contenuto dell’attività giornalistica e c.d. informazione per immagini), pp. 161 ss.

·          V. BROGGI,  I telecineoperatori sono giornalisti?, in Riv.amm., 1984, pp. 343 ss.

·          E. CAPPAGLI, Cinefotoreporter e giornalismo, in Giur.civ., 1985, I, pp.421 ss.

·          M. PEDRAZZA GORLERO, L'insostenibile ininformatività dell'immagine (Nota a Cass. 1985 n.3998), in Dir.inf., 1986, pp. 445 ss.

·          G. LASORELLA, Riflessioni in tema di capacità informativa  dell’immagine fotografica, in Giur.it., 1988, I, 1, pp.782 ss.

·          E. PROTETTI' - C. PROTETTI', Giornalisti ed editori nella giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 1989, (CAP.VII Il giornalismo per immagini) pp. 251ss.

·          A. SAVINI, L’immagine e la fotografia nella disciplina giuridica, Padova, Cedam, 1989

·          D. D'AMATI, Il giornalista tele-cine-foto operatore, in "Il lavoro giornalistico, contratto collettivo, giurisprudenza”, Padova, Cedam, 1989, pp. 46 ss.

·          E. BANCHIERO, Richiami di dottrina e giurisprudenza, (Commento a Cass. 14 giugno 1994, n.5757) in Dir.inf., 1995, pp.868 ss.; (Commento a Cass. 26 febbraio 1996, n. 1488) in Dir.inf., 1996, pp.405 ss.; Fotoreporter e attività giornalistica (nota a Tribunale di Milano 2 marzo 1995),  in Dir.inf., 1995, pp. 660 ss.

·          A. BRIGHINA, I telecinefoto operatori, in "La stampa", in Trattato di diritto amministrativo diretto da G. Santaniello, vol.XV, tomo I, Padova, Cedam, 1990, pp.329 ss.         

·          C. GESSA, Sviluppo tecnologico e crisi giuridica della professione giornalistica, in Dir.inf., 1990, pp.952 ss. ; id. Tecnologia, professionalità e responsabilità dell'informazione, in Prosp inf., 1990, n.1 "L'intervento pubblico nell'informazione", Firenze, Ufficio del Garante per l'editoria-Le Monnier,pp.73 ss.; id. Dialettica degli interessi e garanzia di tutela nell'ordinamento dell'informazione (Nota a C.C. 1991 n.71), in  Dir.inf.,1991, pp.574 ss.

·          R. BIANCO, Il diritto del giornalismo. Guida alla professione, Padova, Cedam, 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCO

NELLA  GIURISPRUDENZA

Un percorso a ritroso

 

CASS., sez. lavoro, 28 ottobre 1998, n. 10771

  Il cineoperatore cui sia riconosciuta la qualifica di «giornalista» non ha ipso facto diritto a un trattamento contrattuale identico a quello del  giornalista in senso stretto

 

Nel caso di riconoscimento del diritto alla qualifica di «giornalista» in favore di operatori di ripresa addetti ai servizi giornalistici di testate giornalistiche televisive, ai fini dell'attribuzione dei vari trattamenti contrattualmente spettanti ai giornalisti, va eseguita una specifica analisi dei presupposti richiesti dalle norme collettive per ciascuno degli istituti presi in considerazione e della ricorrenza in fatto dei presupposti medesimi, particolarmente quando si tratti di indennità presumibilmente connesse a caratteristiche, modalità e tempi delle prestazioni concretamente svolte. Nella specie, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata per vizio di motivazione in merito al riconoscimento, in riferimento ad accordi integrativi per i giornalisti della RAI, delle indennità di doppia testata, di specializzazione e di miniinviato (per le quali erano rimasti senza risposta i motivi di appello circa la mancata ricorrenza dell'aggravio di lavoro in caso di utilizzazione per più testate del servizio realizzato dal cineoperatore, circa la necessaria strumentalità dei mezzi tecnici nel lavoro dei cineoperatori e circa l'intrinseco carattere esterno dei medesimi) nonché del forfait per lavoro domenicale e festivo e per lavoro straordinario.

(in Gazzetta giuridica,  27 novembre 1998, n.43)

 

 

 

CASS. 12 dicembre 1996, n. 11107

(LANNI S. Presidente - CICIRETTI S. Relatore - SEPE E.A. P.M. (diff.) - Ric. Rai Radiotelevisione Italiana

S.p.A. - Res. Massignan e altri)

 

Ai fini del diritto di un teleoperatore alla qualifica di giornalista, le immagini dal medesimo raccolte in condizioni di autonomia tecnica e decisionale devono svolgere quella funzione informativa, cioè di espressione di fatti e di idee, che caratterizza l'attività giornalistica, e quindi non devono semplicemente illustrare la parola, ma, se non sostituirla del tutto, quanto meno completarle, cioè concorrere con essa alla formazione del servizio televisivo in una misura tale che in loro mancanza verrebbe meno o muterebbe in maniera sostanziale il valore informativo del servizio stesso.

 

 

 

CASS. 25 maggio 1996 n. 4840

(MOLLICA F. Presidente  VIGOLO L. Relatore  LEO A. P.M. (conf.)  Ric. R.A.I. Radiotelevisione Italiana

  S.p.A.  Res. Rebellino e altro).

 

Il contenuto proprio dell' attività giornalistica presupposto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (nozione che la legge suddetta volutamente si astiene dal definire) va individuato nell'attività, di carattere intellettuale, di partecipazione alla compilazione di un particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la stampa periodica o i servizi giornalistici della radio e delle televisione, la cui specificità (non coincidente necessariamente con il contenuto della nozione tradizionale del giornalista che si esprime attraverso la stampa) sta nella particolare sintesi fra la manifestazione del pensiero e la funzione informativa che ben può essere svolta attraverso l'immagine, essendo anche questa fornita, in linea generale, di una rilevante efficacia comunicativa e informativa. Nella sopraindicata attività giornalistica può quindi rientrare anche quella del cinefotooperatore, quando essa, come previsto dall'art. 1 del regolamento di esecuzione della menzionata legge n. 69 del 1963 (d.P.R. n. 649 del 1976) si concretizzi in un'attività di realizzazione di immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta nell'esercizio dell'autonomia decisionale e operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, mentre non sono d'ostacolo alla iscrizione del cinefotooperatore all'albo dei giornalisti ne determinano illegittimità del menzionato regolamento gli artt. 332 e 35 della legge n. 69 del 1963 che prevedono l'accertamento della idoneità professionale mediante prove scritte e pubblicazioni scritte, i quali fanno riferimento al modo prevalente di svolgimento dell'attività e al modo parimenti usuale di documentazione della stessa, senza per questo implica una particolare e formale nozione dell'attività giornalistica o impedire di tradurre (così come fa il regolamento) detta forma in altra equivalente sul piano documentale qualificato, desumendola dalla natura dell'attività da documentare.

 

 

CASS. SEZ.LAVORO 25 maggio 1996, n. 4840

(MOLLICA F. Presidente  VIGOLO L. Relatore  LEO A. P.M. (conf.)  Ric. R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A.  Res. Rebellino e altro).

Alle associazioni sindacali sono riconosciute dall'ordinamento giuridico la funzione essenziale di stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per gli aderenti che appartengano ad una determinata categoria (art. 39 Cost.) nonché le ulteriori funzioni di promozione sociale, di sostegno delle rivendicazioni e di assistenza nelle relative controversie secondo le previsioni delle leggi 20 maggio 1970 n. 300 e 11 agosto 1973 n. 533, mentre è escluso ogni potere di rappresentanza in ordine ad atti dispositivi di diritti acquisiti. (Nella specie la sentenza impugnata aveva ritenuto solo quale semplice consiglio per gli iscritti, di carattere non vincolante, il patto con cui un sindacato di giornalisti radiotelevisivi si era impegnato nei confronti della R.A.I. a che sino alla conclusione di una vertenza in materia di qualifica concernente la categoria dei c.d. operatori di ripresa, i propri aderenti che avevano avviato controversie giudiziarie si astenessero dallo svolgimento di attività processuale. La S.C. ha rigettato il motivo di censura osservando che in ogni caso il suddetto accordo non avrebbe potuto incidere sui diritti soggettivi eventualmente maturati dai lavoratori né sul loro diritto di agire in giudizio a tutela degli stessi ex art. 24 Cost.).

 

(Omissis) Col secondo motivo del ricorso, la Rai denuncia violazione e falsa applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649, artt. 1 e 2, nonché degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.; deduce altresì carenza e contraddittorietà della motivazione su punto essenziale della controversia non avendo il Tribunale tenuto conto della nozione giuridica dell'attività giornalistica, come risultante dalla legge n. 69/1963, non modificabile dal regolamento n. 649 del 1976. Il Tribunale, cioè, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte, avrebbe dovuto accertare se la Rai avesse chiesto e i due lavoratori avessero espletato, per un periodo ed in una misura rilevanti, prestazioni eccedenti quelle di semplice teleoperatore, inerenti all'attività giornalistica per il contributo creativo nella fase delle riprese e della composizione delle immagini, per la incisiva partecipazione al montaggio, sì da conferire al prodotto la valenza di un messaggio informativo critico analogo a quello del giornalista tradizionale, non essendo accettabile la semplice equiparazione di tutti i teleoperatori ai giornalisti (in particolare, a seguito dell'accordo del 5 giugno 1989, del quale furono destinatari oltre cento teleoperatori, costoro dovettero partecipare ad una prova di selezione essendosi creata una nuova figura professionale caratterizzata, appunto, dalla natura giornalistica dell'attività richiesta) ed a siffatta, indebita equiparazione inevitabilmente conducevano le generiche affermazioni del giudice di appello che esaltavano l'importanza del cineoperatore.

Il motivo è infondato.

Quanto alla censura secondo cui la sentenza impugnata avrebbe trascurato la nozione giuridica della attività giornalistica, deve essere richiamato quanto questa stessa Corte ha affermato sul punto con le sentenze 29 giugno 1984, n. 3849; 2 luglio 1985, n. 3998; 19 gennaio 1993, n. 626; 20 agosto 1987, n. 6969. Tali precedenti pronunce concordano sul fatto che la legge 3 febbraio 1963, n. 69 non si è proposta di regolare l'attività giornalistica secondo uno schema formale tratto dalla realtà sociale, sebbene soltanto di apprestare una tutela a detta attività come di fatto svolta in tale realtà. Ciò per assicurare la rigorosa osservanza della dignità professionale connessa alla libertà di informazione e di critica, non suscettibile di condizionamenti di sorta, quale espressione del valore costituzionale della libertà di pensiero posta dal Costituente alla base dell'ordinamento democratico. Da ciò, peraltro, non consegue che la legge abbia inteso adeguarsi alla nozione tradizionale del giornalista che si esprime attraverso la stampa; il legislatore si è volutamente astenuto dal definire la nozione del giornalista al fine di consentire l'estensione della tutela professionale a qualsiasi forma di attività di manifestazione del pensiero che si estrinsechi vuoi tramite la stampa periodica, vuoi tramite i servizi informativi radiofonici o televisivi. Se è vero che la legge presuppone un contenuto specifico della attività giornalistica, assunto dalla realtà sociale e qualificantesi come attività di partecipazione di carattere intellettuale alla compilazione di "un particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la stampa periodica o i servizi giornalistici della radio o della televisione" (Cass. 12 dicembre 1981, n. 6774),1o specifico di tale attività sta nel coniugare la libertà di manifestazione del pensiero con la funzione informativa. Questa, peraltro, ben può essere svolta anche attraverso l'immagine, non necessariamente "neutra" rispetto al commento scritto o parlato, non potendosi affatto escludere, in via di principio, che anche l'immagine possa avere, per sue particolari connotazioni, una rilevante efficacia comunicativa ed informativa. Si è, tuttavia, a tal proposito, sottolineato che l'attività giornalistica non può identificarsi puramente e semplicemente con l'attività del cinefotoreporter, comunque utilizzata dal mezzo giornalistico, ma deve rispondere, a norma dell'art. 1 del regolamento di cui al d.P.R. 19 luglio 1976, ad una attività di realizzazione di immagini che completino o sostituiscano l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione. Questa Corte ha anche affermato che "non si può sostenere la illegittimità del regolamento n. 649/1976 con l'argomento che la legge n. 69/1963, richiedendo (artt. 32 e 35) l'accertamento della idoneità professionale mediante prove scritte e pubblicazioni scritte, escluderebbe la possibilità per i fotocinereporter di accedere all'albo non potendo essi, senza violare la legge, essere esonerati dalle dette prove scritte, previa sostituzione ad esse della "illustrazione di un fatto o avvenimento con un servizio tele-cinefotografico". E’ di tutta evidenza, infatti, che le norme suindicate, lungi dall'implicare una particolare e formale nozione dell'attività giornalistica, trovano spiegazione nel riferimento anodino al modo usuale e prevalente di svolgimento dell'attività stessa ed al modo, parimenti usuale, di documentazione qualificata (in forma scritta) della prova di idoneità professionale, propria in genere di tutti gli esami, senza però escludere la possibilità di tradurre detta forma in altra equivalente, sul piano documentale qualificato, desumendola dalla natura dell'attività da verificare e da documentare" (Cass. n. 3849/1984).

Per il resto il motivo in esame muove, sia pure sub specie di denunzia di carenza e di contraddittorietà della motivazione, inammissibili censure attinenti alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, istituzionalmente ed in via esclusiva titolare del relativo potere. Come risulta dall'ampia sintesi sopra riportata dell'iter ricostruttivo e logico seguito dal giudice di appello, il Tribunale, partendo da una nozione del cineoperatore-giornalista conforme a quella enucleata dalla giurisprudenza di legittimità, ha esaminato in concreto l'attività svolta dal Rebellino e dal Somacchi e, lungi dal ritenere che gli stessi fossero giornalisti solo in quanto cineoperatori, ha richiamato specifiche risultanze istruttorie (in particolare, prove testimoniali, seppure concernenti tutti i cineoperatori che avevano proposto analoga domanda giudiziale e non certo tutti quelli che avevano ottenuto il riconoscimento della qualifica in forza del superamento della selezione prevista negli accordi sindacali) per affermare che la loro attività corrispondeva a quanto richiesto dall'ordinamento per l'attribuzione della qualifica. In particolare, per quanto riguarda il montaggio, fase ritenuta dalla giurisprudenza, ai fini della qualifica di giornalista, di particolare rilevanza (quando non fosse stata omessa in ragione della particolare efficacia comunicativa ed informativa della sequenza delle riprese, tale da rendere superfluo il montaggio ed il commento parlato e da costituire segno di assoluta evidenza della efficacia informativa del servizio) per la soluzione della questione ora in esame, il Tribunale ha sottolineato come fosse risultato il contributo decisivo del Rebellino e del Somacchi a tale fase ed anche a quella del commento giornalistico, mediante i suggerimenti determinanti che gli stessi dovevano dare in apposita relazione. Talvolta, poi, ha pure accertato il Tribunale, i predetti cineoperatori sceglievano da soli le immagini più significative e la loro sequenza. Altre volte, il messaggio era dato dalla inscindibile e paritaria collaborazione dell'operatore e del commentatore, tanto che ne risultava "un pezzo a quattro mani e a quattro occhi"; peraltro, per quanto già detto, talvolta siffatta collaborazione non era richiesta (ai fini che qui interessano) proprio per la particolare efficacia comunicativa ed informativa della sequenza delle riprese. (Omissis)

 

CASSAZIONE SEZ. LAV. 26 FEBBRAIO 1996 N. 1488

PRESIDENTE: MICALI; ESTENSORE: ALIBERTI; PARTI: RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (Avv. Scognamiglio) - MUTARELLI (Avv.ti D'Amati, Tosi, Boneschi)

 

Gli accordi integrativi tra INTERSIND-RAI, da una parte, FNSI-USIGRAI (fino al 1982 O.S.G.R.) dall 'altra, si applicano, unitamente al contratto nazionale di lavoro giornalistico, anche ai telecineoperatori giornalisti dipendenti della Rai, poiché detti accordi aziendali non hanno una sfera soggettiva diversa ed e impensabile che la FNSI abbia potuto fare riferimento ad una parte soltanto dei giornalisti professionisti operando quella distinzione tra «specie tipica e maggioritaria» (i.e. i giornalisti che si esprimono attraverso lo scritto e il parlato) e «specie atipica e minoritaria» (i.e. i giornalisti che si esprimono attraverso immagini) prospettata dalla Rai senza ancorarla ad un benché minimo supporto normativo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.  Con ricorso depositato il 13 novembre  1992 la RAI S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Milano Mutarelli Antonio chiedendo la riforma della sentenza del Pretore nella  parte in cui aveva disposto l'inquadramento del ricorrente con il cod.  M 75 quale redattore ordinario, l'applicabilità al rapporto del C.C.N.L.  dei giornalisti nei termini e con le specificazioni di cui agli accordi RAI/ OSGR USIGRAI dal 1977 in poi, nonché degli altri accordi aziendali concernenti il trattamento economico dei giornalisti e di conseguenza nella parte in cui l'aveva condannata al pagamento di L. 276.702.314, oltre rivalutazione, interessi e spese.  

Sosteneva l'appellante che aveva sollevato eccezione di prescrizione estintiva delle spettanze del lavoratore: che al telecineoperatore non sono applicabili istituti previsti per il giornalista, tant'è vero che le parti sindacali con nuovi accordi avevano esteso solo in parte alla nuova c categoria il trattamento riservato ai giornalisti; che non erano dovuti compensi legati al tipico lavoro del giornalista, in particolare l'indennità per doppia testata ex art. 10 C.N.L.G., l'indennità di specializzazione, il forfait per lavoro domenicale e festivo, l'indennità di mini inviato.  

Il Tribunale di Milano con sentenza depositata il 25 novembre 1993, ha rigettato l'appello.  

Ritiene il Tribunale che, come risultava da precedente sentenza del Pretore di Milano n. 1991/1980, passata in giudicato, il Mutarelli chiese ed ottenne il riconoscimento del diritto all'applicazione del C.C.N.L. giornalistico quanto meno dalla data di iscrizione nell'elenco dei professionisti e dell'accordo integrativo per i dipendenti con tutte le conseguenze normative economiche e previdenziali. Il Pretore emise sentenza di mero accertamento con riserva di quantificazione in separato giudizio, dichiarò il diritto del predetto lavoratore alla qualifica di giornalista dalla data di iscrizione all' albo e condanno la RAI ad applicare il trattamento economico e normativo corrispondente ed a corrispondere le differenze retributive.  

Ritiene il Tribunale che non sia maturata l'invocata prescrizione, poiché nulla autorizza a ritenere che l'espressione «differenze retributive» posta in riferimento alla rivendicata applicazione del contratto collettivo e dell'accordo integrativo riguardi soltanto le retribuzioni tabellari ed i livelli retributivi. Peraltro in questo giudizio vengono richiesti compensi ed indennità stabilite dalle predette fonti (contratti collettivi ed accordo aziendale).   Inoltre rileva il Tribunale che la RAI non può mettere in discussione quanto statuito dalla sentenza n. 1991/1980 del Pretore di Milano e che cioè, al ricorrente si applica il contratto collettivo di lavoro giornalistico.  

Ritiene, quindi, il Tribunale, che in punto di fatto, si siano realizzate le circostanze in favore del ricorrente per il riconoscimento delle singole indennità richieste.  

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la RAI S.p.A.  

Resiste con controricorso il Mutarelli.   Le parti hanno depositato memoria.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE. La ricorrente RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. denunzia con il I motivo: violazione e falsa applicazione dell'art 2943 cod. civ., carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. La ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere respinto l'eccezione di prescrizione.     

Secondo la RAI colui che chiede le differenze retributive discendenti dall'attribuzione di una certa qualifica o di un dato inquadramento non può pretendere di far rientrare in tale generica rivendicazione diritti ed istituti peculiari, come quelli reclamati nel presente giudizio dal Mutarelli.  

Con il II motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 Cost., 1322, 1362 e ss., 1372, 1723 e 1726 cod civ. Carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia.   La ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver disatteso l'argomentazione difensiva, secondo cui l'accordo integrativo stipulato tra la RAI e la rappresentanza sindacale dei suoi giornalisti dovrebbe riferirsi esclusivamente ai dipendenti che prestino attività giornalistica nell'accezione tecnica della espressione. Rileva il ricorrente che il contratto integrativo aziendale stipulato tra la RAI e l'USIGRAI non ha mai contemplato la categoria dei telecineoperatori giornalisti.   Ritiene, quindi, la ricorrente che la sentenza impugnata ha erroneamente interpretato detto accordo aziendale.  

Con il III motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.Insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.   La ricorrente censura, infine, l'impugnata sentenza nella parte in cui riconosce al Mutarelli una serie di voci ed istituti retributivi dei quali la RAI aveva diffusamente argomentato l'insuscettibilità di estensione ai telecineoperatori, con motivazione apodittica e sbrigativa sollevando il Mutarelli dall'assolvimento di oneri probatori.  

La Corte, esaminando il 1° motivo, rileva che la pronunzia del Tribunale nel punto in cui ha, in sostanza, ritenuto la sussistenza di una causa di interruzione  della prescrizione, non appare censurabile.

Invero è insuperabile  ove si voglia affermare il contrario  la sussistenza del giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza pretorile 1990/80, passata in giudicato come riferito nella sentenza qui impugnata (v. p. 7).

Orbene l'intestazione del suddetto giudicato, che è esterno siccome formatosi in altro processo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed e insindacabile in cassazione ove la valutazione dello stesso giudice sia improntata ad esatti criteri logici e giuridici..

Nella fattispecie l'interpretazione data con la sentenza qui in esame si incentra nella considerazione che l'espressione «differenze retributive» (per le quali fu pronunziata sentenza di condanna con la sentenza pretorile 1990/80) non si riferisce soltanto alle retribuzioni tabellari ed ai livelli retributivi. Trattasi di una valutazione sufficientemente motivata ed immune da vizi sotto il profilo logico-giuridico. Il Tribunale ha rilevato che, come risultava dalla sentenza del pretore di Milano 1991/80, il Mutarelli aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'applicazione del C.N.L.G. giornalistico e dell'accordo integrativo con tutte le conseguenze normative economiche; ha evidenziato, poi, la decisività del rilievo che nel presente giudizio venivano richiesti compensi ed indennità stabilite dalle predette fonti (Contratto collettivo ed accordo aziendale): in ciò e chiaro osserva la Corte l'indirizzo e l'oggetto della manifestazione di volontà espressa nel primo giudizio al fine del soddisfacimento dei propri crediti. Quindi è corretto ritenere che si sia avuto effetto interruttivo ex art. 2943 cod. civ. 

La ricorrente inoltre accenna ad un errore in punto di fatto riscontrabile nell'assunto del Tribunale (non vi sarebbe nessun riferimento  all'applicazione dell'accordo integrativo nelle conclusioni del ricorso introduttivo nell'originario giudizio, ne in successivi atti di diffida stragiudiziale).  

Al riguardo giova osservare che il Tribunale si è richiamato correttamente alla sentenza del Pretore 1991/80, passata in giudicato; al che consegue che non ha compiuto alcun errore in punto di fatto.  

In ogni caso anche se questo fosse astrattamente configurabile, le affermazioni della ricorrente RAI si risolverebbero in sostanza nella prospettazione di una erronea supposizione di un fatto inesistente (richiesta di applicazione (anche) dell'accordo integrativo: secondo la RAI non vi sarebbe alcun riferimento del genere), vizio questo previsto dall'art. 395, n. 4 cod. proc. civ. e per il quale e dato, come mezzo di impugnazione, non il ricorso per Cassazione, ma il diverso rimedio della revocazione.  

Esaminando il 2° motivo la Corte rileva che è essenziale, nella motivazione dell'impugnata sentenza, il rilievo che non può più essere messo in discussione «quanto statuito dalla sentenza n. 1991/1980 del Pretore di Milano: al giornalista teleoperatore che ha esercitato l'attività giornalistica alle dipendenze di detta società va applicato il contratto di lavoro giornalistico».  

Osserva, poi, la Corte che la ricorrente assume che l'accordo integrativo stipulato tra la RAI e la rappresentanza sindacale dei suoi giornalisti deve riferirsi esclusivamente ai dipendenti che prestino attività giornalistica nell'accezione tecnica della espressione e che il contratto integrativo stipulato tra la RAI e l'USIGRAI non ha mai contemplato la categoria dei telecineoperatori giornalisti.  

Rileva la Corte che il Tribunale, dopo la ritenuta applicabilità del contratto di lavoro giornalistico, ha ricordato che FNSI ed INTERSIND hanno convenuto in occasione di ogni rinnovo contrattuale che «questa contrattazione si applica ai giornalisti dipendenti della RAI nei termini e con le specificazioni connesse alle peculiarità proprie della realtà aziendale e del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'accordo integrativo stipulato in pari data» e «che proprio il collegamento con tali convenzioni non consente di interpretare nel senso indicato dall'appellante società l'art. 1 di tutti gli accordi integrativi tra INTERSIND-RAI, da una parte, FNSIUSIG-RAI (fino al 1982 O.S.G.R.) dall'altra ove si legge «...ai giornalisti che esercitano la propria attività alle dipendenze della RAI-Radiotelevisione Italiana, il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica... unitamente alle disposizioni di cui agli articoli seguenti che sono nel loro complesso correlative ed insinscindibili».  

Ha rilevato, poi, il Tribunale che «la norma ora riportata non può avere una sfera soggettiva diversa ed è impensabile che la FNSI abbia potuto far riferimento ad una parte soltanto dei giornalisti professionisti operando quella distinzione tra la "specie tipica e maggioritaria" e la "specie atipica e minoritaria" che il ricorso in appello prospetta senza ancorarla ad un benché minimo supporto normativo».  

La Corte osserva che, nell'operare la suddetta lettura delle norme pattizie, il Tribunale non è incorso ne in violazione di canoni legali di ermeneutica contrattuale, né in vizi della motivazione, evidenziando che questi ultimi non possono consistere nella diversa (rispetto a quella della parte) valutazione .

Circa la violazione di regole legali interpretative, osserva che con la deduzione di essa non si può sollecitare, in effetti, una diversa lettura delle disposizioni in esame, potendosi soltanto lamentare la mancata osservanza delle regole ermeneutiche. Va. poi, sottolineato che nella fattispecie, lo sforzo interpretativo e teso proprio alla ricerca della comune volontà delle parti, ponendo mente alla contrattazione collettiva (anche integrativa) e ritenendo in sostanza chiaro il contenuto delle clausole contrattuali (nel senso contrario alla tesi della RAI di distinzione tra specie tipica e specie atipica dei giornalisti).  

Il Tribunale ha, poi, spiegato perché non è configurabile nell'accordo sindacale per gli operatori di ripresa un comportamento delle parti sociali utilizzabile ex art. 1362, comma 2, cod.civ. per interpretare la clausola dall'art. 1 degli accordi integrativi dei giornalisti riconoscendo, nonostante l'assenza di qualsiasi dato testuale, quella limitazione soggettiva sulla quale pretendeva far leva la società appellante.  

La Corte rileva che questo prospettato dalla ricorrente nel motivo in esame si risolve in una diversa valutazione di merito. Non è pertinente il rilievo della ricorrente secondo cui, coerentemente ai principi costituzionali richiamati nella rubrica del motivo, spetta alla volontà collettiva determinare l'ambito delle categorie di lavoratori, ai quali si applicano le disposizioni da essa dettate. Il Tribunale non è incorso in violazione di alcun principio, stante che la sua pronunzia e necessariamente collegata, pur sempre, ad un dato di base, cioè all'accertamento che l'attività svolta dal Mutarelli e attività giornalistica professionale.  

Né, infine, hanno rilievo le censure in ordine al passo della sentenza in cui si accenna al trattamento riconosciuto dalla RAI ad altro dipendente ed alla inammissibilità di differenti applicazioni di una stessa norma collettiva a dipendenti che svolgono identiche mansioni. Rileva la Corte (a parte che trattasi di argomentazioni che il Tribunale aggiunge per completezza e non aventi, perciò, valore essenziale nell'economia della decisione) che con esse, in effetti, come emerge per implicito necessario, il Tribunale mostra di ritenere che in quella occasione diede una diversa lettura alla norma collettiva e che non può (la norma) essere applicata differentemente in riferimento a situazioni identiche (non è quindi affermato il principio di parità di retribuzione).  

Va, infine accennato che non assume concreto rilievo in relazione alla problematica che qui interessa il richiamo a due disposizioni in tema di mandato (artt. 1723 e 1726 cod.civ.).  

Il 2° motivo va, quindi, rigettato.  

Esaminando il 3°, la Corte rileva che il Tribunale ha spiegato, seppure succintamente, perché spettavano al Mutarelli la indennità di doppia testata, l'indennità di specializzazione, il compenso a forfait per lavoro domenicale e festivo, il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di mininviato.  

Esiste, quindi, una motivazione, a riguardo di quanto sopra, sintetica ma idonea pur sempre ad identificare il procedimento argomentativo, che ha condotto alla decisione. Le censure della ricorrente sono del tutto generiche, di guisa che non è dato cogliere quali sarebbero gli elementi dai quali scaturirebbe la contraddittorietà della motivazione o quelli specificamente non considerati da cui deriverebbe la sua insufficienza; né è ricavabile sotto quale specifico profilo è sostenibile che il Tribunale abbia esonerato il Mutarelli dall'onere della prova; tali considerazioni sulla genericità delle censure hanno carattere assorbente ed essenziale e comportano, già di per sé sole, la non accoglibilità del motivo.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.  

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente in L. 57.000, oltre a L. 4.000.000 per onorari.

 

TRIBUNALE DI MILANO, 2 marzo 1995

(PRESIDENTE EST.: MANNACIO; PARTI: EDITORIALE L’ESPRESSO S.p.a - GOLDERER)

Anche l'attività fotografica - al pari di quella che si estrinseca nella produzione di segni altrettanto significativi del pensiero che la parola - può formare oggetto di attività giornalistica, e quindi anche l' attività del fotografo può dar luogo ad una prestazione giornalistica a pieno titolo desumibile sotto la nozione di attività redazionale. Va tuttavia  ricordato che ciò è possibile - in armonia  con la nozione  di attività giornalistica come quella che consiste nell' elaborazione a fini comunicativi di notizie e pensieri - solo a condizione che alla realizzazione e produzione di immagini fotografiche si accompagni quella di selezione delle immagini stesse al fine di organizzarle a discorso informativo e divulgativo all' interno del giornale come segno significativo a se stante, o come supporto significativo al discorso stesso.

 

CASS. 8 agosto 1994, n. 7324  

Per qualificare come giornalistica l'attività del telecineoperatore rileva non tanto il particolare modo d'uso della macchina da ripresa, quanto, e soprattutto, la capacità di trasmettere attraverso immagini, sostitutive della parola o della scrittura, un messaggio, un pensiero informativo e formativo che va al di là del mero aspetto visivo e costituisce un vero e proprio prodotto dell'intelletto.

 

 

CASS. 14 giugno 1994, n. 5757  

Per qualificare come giornalistica l'attività del telecineoperatore rileva non tanto il particolare modo d'uso della macchina da ripresa, quanto, e soprattutto, la capacità di trasmettere attraverso immagini, sostitutive della parola o dello scritto, un messaggio, un pensiero informativo e formativo che va al di là del mero aspetto visivo e costituisce un vero e proprio prodotto dell'intelletto.

 

 

CASSAZIONE SEZ. LAV. 14 GIUGNO 1994 N. 5757

PRESIDENTE: BUCCARELLI; ESTENSORE: CICIRETTI; PARTI:  RAI  RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.  (Avv. Scognamiglio) - ARNOLD    (Avv.ti D'Amati, Tosi)

 

Stabilire se sono attribuibili indennità che, in relazione all'attività pretesamente svolta, si assumono spettanti secondo la normativa collettiva, costituisce un accertamento di fatto, perché riguardante sia le modalità di espletamento delle mansioni in concreto affidate al lavoratore sia la volontà delle parti contraenti, come emergente dalla clausola della convenzione. Una siffatta indagine e insuscettibile, come tale, di sindacato in sede di legittimità, salvo che per vizio di motivazione e/o violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Arnold Sergio avendo ottenuto con sentenza 28 febbraio 1979 del Pretore di Milano declaratoria di spettanza della qualifica di giornalista alle dipendenze della RAI  Radiotelevisione s.p.a., a partire dal dicembre 1977 ed avendo percepito  solo dal gennaio 1980 e, peraltro, in misura non esatta il trattamento, previsto dal contratto collettivo giornalistico e dell'accordo integrativo aziendale, conviene nuovamente in giudizio detta società con ricorso 24  aprile 1980, perché gli siano pagati i vari emolumenti correlati a tale qualifica di giornalista per l'importo di complessive L. 24.199.865, con riferi mento al periodo 1° dicembre 1977/31 dicembre 1979 nonché ulteriori  somme, con riserva di determinarle in prosieguo di causa, per differenze retributive maturate dal 1° gennaio 1980 nonché per indebita trattenuta  dei contributi INPGI per il periodo compreso fra il dicembre 1977 e la data del versamento dei contributi arretrati: il tutto, con rivalutazione monetaria ed interessi di legge. 

Costituitasi in giudizio, la RAI  Radiotelevisione s.p.a. contesta la fondatezza della pretesa e chiede, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente alla restituzione, previa operata compensazione, tra il totale «avere» ed il totale «dare» rispettivamente di L. 11.534.416 e di L. 9.742.004, della residua somma di L. 1.792.412, oltre agli interessi legali.  

L'adito Pretore di Milano, all'esito di espletata consulenza tecnica, condanna la convenuta a pagare all'attore L. 4.800.000 per crediti maturati fino al 31 dicembre 1989 e compensa, per metà, le spese processuali.  

La RAI interpone appello, insistendo per la reiezione dell'avversaria domanda e per l'accoglimento della riconvenzionale. S'oppone l'Arnold, che chiede, inoltre, con impugnazione incidentale, per quel che interessa il presente giudizio, la riforma della prima decisione per aver il Pretore calcolato il credito sulla base di quaranta anziché quarantotto domeniche lavorate ed errato in punto sia d'indennità di registrazione e specializzazione sia (non essendo stata, in realtà, esigua tenuto conto del versamento in corso di causa da parte della società di L. 13.651.000 la differenza tra chiesto e pronunciato) di spese processuali.  

All'udienza del 19 novembre 1981, il Tribunale di Milano sospende il processo in attesa del passaggio in giudicato della questione riguardante la qualifica di giornalista come accertata nella citata sentenza del 28 febbraio 1979 gravata nel frattempo di appello da parte della RAI, poi attivatasi con ricorso per cassazione.  

Quindi, a causa riassunta, pronuncia sentenza in data 8 giugno 1991 con la quale, in parziale riforma, condanna la RAI a pagare ad Arnold Sergio, in luogo della somma suindicata, il maggior importo di L. 7.489.390, con interessi e rivalutazione: questi ultimi sulle somme trattenute per il Fondo Previdenziale e versate con ritardo di oltre un anno dichiara dovuta l'indennità di specializzazione dal 1° gennaio 1980. Conferma, nel resto, e condanna la RAI alle spese d'appello.  

Quest'ultima propone, avverso detta sentenza, ricorso per cassazione affidato ad un unico e complesso motivo. Resiste Arnold che, in via incidentale, fa valere due mezzi di annullamento. Entrambi le parti depositano memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE. Va preliminarmente rilevato che i ricorsi n. 14127/91 e n. 1016/92, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, debbono essere riuniti ex art. 335 c.p.c.  

Con l'unico motivo del ricorso principale, la RAI s.p.a. denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 2099, 2103, 1362 e segg. c.c., 1370 c.c. anche in relazione al disposto degli artt. 36, 1° co. e 39 Cost.; omessa, carente e contraddittoria motivazione su punti essenziali della controversia».   Lamenta che il Tribunale abbia riconosciuto all'Arnold il diritto di percepire l'indennità di registrazione e di specializzazione nonché di trattenere, non essendogli stato offerto il trattamento dei giornalisti, il compenso per prolungamento dell'orario e per lavoro svolto nella sesta giornata senza, cioè, fruizione del riposo erogatogli nel periodo di osservanza dell'orario degli impiegati, quando il predetto era stato inquadrato e trattato come telecineoperatore.

Il Tribunale osserva la ricorrente così decidendo ha errato: perché non ha considerato che l'Arnold, stante la sua atipica posizione lavorativa, si avvaleva e si avvale sempre della macchina di ripresa e che le indennità in oggetto, in quanto ulteriore compenso correlato a certi requisiti, non possono che riguardare soltanto i giornalisti di tipo tradizionale (della «carta scritta»), sempre che la loro prestazione comunque più complessa ed articolata e valutata dalla contrattazione collettiva come maggiormente impegnativa si articoli in una serie di ulteriori attività, perché, al fine di giustificare l'attribuzione di dette indennità, non ha fatto altro che servirsi di argomentazioni evidenzianti quelle caratteristiche proprie che il fotocineoperatore deve possedere per essere qualificato giornalista, incorrendo in tal modo in una petizione di principio; perché ha finito col dare un'efficacia abnorme al contenuto della disposizione contrattuale.  

E quanto al diritto dell'Arnold di trattenere il compenso percepito quale impiegatola ricorrente aggiunge: il Tribunale, una volta ritenuto il rapporto de quo assoggettato al contratto collettivo giornalistico, doveva applicarlo. Riconoscendo all'Arnold il diritto di conservare indennità previste, per i cineteleoperatori, esclusivamente dal contratto per gli impiegati ed operai, ha invece, dato luogo ad un'inammissibile commistione.  

Il motivo e infondato.  

Stabilire se sono attribuibili indennità che, in relazione ad attività pretesamente svolta, si assumono spettanti secondo la normativa collettiva, costituisce un accertamento di fatto, perché riguardante sia le modalità di espletamento delle mansioni in concreto affidate al lavoratore sia la volontà delle parti contraenti, come emergente dalla clausola della convenzione .  

Avverso una siffatta indagine insuscettibile, come tale, di sindacato in sede di legittimità, salvo che per vizio di motivazione e/o violazione delle norme sull'interpretazione dei contrattila ricorrente ha mosso censure, che non appaiono meritevoli d'accoglimento.  

Infatti, supposta una distinzione tra giornalista tradizionale (o della carta scritta) e giornalista telecineoperatore, ha esaurito la sua denuncia, lamentando «un'insufficiente considerazione della lettera e della logica della clausola collettiva». Ha, cioè, criticato l'interpretazione fornita dal Tribunale, senza tuttavia spiegare perché la stessa non fosse in linea con le espressioni letterali della convenzione ed ha censurato lo spirito di essa convenzione, come recepito dal giudice, solo perché non aderente all'asserita distinzione tra giornalista tradizionale giornalista telecineoperatore .  

Ma, così attivandosi, la ricorrente ad avviso della Corte ha palesato una doglianza generica, tradottasi, inoltre, nella prospettazione di un'interpretazione personale, contrapposta a quella del giudice: il che è inammissibile.  

La spettanza alle indennità di registrazione e specializzazione e stata affermata in relazione all'attività di fatto svolta dall'Arnold.  

Alla contestazione della società, evidenziante «carenza, nel caso di specie, della partecipazione del ricorrente alle varie fasi di produzione dei servizi (ideazione o determinazione dei contenuti, organizzazione, redazione testi, edizione, sovraintendenza alla messa in onda) », il Tribunale ha replicato, osservando che la «partecipazione diretta» (v. accordo integrativo)risultata dalle sentenze ricognitive della qualifica giornalistica e dalla scheda mansioni predisposta dalla stessa RAI non significa partecipazione materiale, cioè presenza fisica del giornalista alle varie fasi ma contributo alle stesse, considerato che ogni fase e predisposta da personale specializzato, il quale concorre al risultato finale e che in realtà nessun giornalista «fa tutto», senza che per questo possa disconoscersi detta spettanza, come nel caso di chi si limiti ad un commento parlato, ad illustrazione di immagini realizzate dall'operatore, utilizzando le notizie da queste ultime raccolte in loco.  

Ritenere, come pretende la società, che la disposizione dell'accordo cosiddetto «tradizionale» e che, soltanto rispetto a quest'ultimo è configurabile una partecipazione, alle varie fasi di produzione, consistenti (sempre secondo la società), appunto per comune conoscenza nell'ideazione e determinazione dei contenuti, nell'organizzazione, nella redazione dei testi ecc. ecc.... non è condivisibile. Ciò, sia perché non v'è elemento ( che la ricorrente porti a sostegno di tale limitazione, come desumibile dalla lettera del contratto ma che il giudice avrebbe ignorato od erroneamente interpretato, sia perché è riduttivo il criterio secondo cui è proprio del telecineoperatore uno svolgimento di attività, semplicemente concentrata nella ripresa di immagini.  

Rileva, invero, al riguardo sottolineare che non è tanto l'uso ovvero il particolare modo d'uso della macchina di ripresa richiedente già, comunque, il possesso di una conoscenza specifica delle tecnologie nonché di una particolare abilità e dote nel servirsene che (qualifica giornalista il telecineoperatore quanto e soprattutto la capacità che egli ha nel riuscire a trasmettere attraverso immagini (sostitutive della parola o dello scritto), collocate in una certa sequenza, impresse secondo una data angolazione, ingrandite ovvero impiccolite, in ombra o in luce, evidenziate per contrasto, velocemente o lentamente o carrellate ), inserite in uno specifico scenario ecc.... ecc....un messaggio un pensiero informatico e formativo che va al di la del mero aspetto visivo e costituisce vero e proprio prodotto dell'intelletto. Un'attività, questa, che necessariamente si articola anch'essa in una serie di fasi. Un'attività, attraverso la quale passa, è vero, l'assunzione della qualifica di giornalista ma che poiché ha, come risultato, un prodotto che, giusta perspicua osservazione del Tribunale, e pari a quello di un servizio, fatto ad esempio per la televisione, con commento parlato, dal giornalista cosiddetto tradizionale avvalsosi della ripresa di immagini eseguita, sotto le sue direttive, da un cineoperatore va giustamente ed ulteriormente compensata.   E' come dire, in altri termini, che il telecineoperatore nel momento in cui diventa giornalista matura al tempo stesso per la specializzazione del servizio che realizza e per il possesso delle doti tecniche che manifesta, il diritto a percepire dette indennità.  

Quanto alla doglianza in punto di compensi percepiti dall'Arnold, quale impiegato (per prolungamento dell'orario e per lavoro prestato nella sesta giornata, senza cioè fruizione di riposi), osserva la Corte che essa investe quella parte della sentenza con la quale il Tribunale ha rigettato la riconvenzionale da compensazione, opposta in giudizio.  

Anche tale doglianza e priva di pregio.  

E' il caso qui di sottolineare che con detta statuizione, in realtà, si è affermato non già la spettanza a quei compensi ancorché tale sia l'effetto pratico della pronuncia ma l'insussistenza da parte dell'azienda, del diritto di pretenderne la restituzione.  

Rilevando che l'azienda non aveva offerto il trattamento dovuto all'Arnold, il Tribunale ha indicato la ragione giuridica della statuizione, da individuarsi nella mancata prova della fondatezza della chiesta restituzione.  

Vantando un credito a proprio favore l'azienda doveva non già limitarsi come, invece, ha fatto ad affermare che, in quanto erogati secondo il contratto degli impiegati ed operai, quegli importi, stante l'intervenuto riconoscimento della qualifica di giornalista e, pertanto, l'applicazione di una diversa disciplina, andassero restituiti ma, essendo oramai pacifica la loro corrispondenza ad un lavoro effettivamente svolto, dimostrare l'indebito, nel senso che eseguiti gli opportuni calcoli, determinati gli ammontari dovuti per lavoro straordinario (art. 7) e per riposi compensativi, in conformità del contratto dei giornalisti ed operata la compensazione avesse titolo per il residuo (ove ve ne fosse) di pretenderne la restituzione. Non avendovi provveduto, l'azienda è stata giustamente ritenuta soccombente.  

In via incidentale l'Arnold denuncia col primo motivo«violazione dell'art. 112 c.p.c. ed omessa motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) », per non essersi il Tribunale pronunciato sulla domanda diretta ad ottenere la determinazione del quantum sulla base di calcolo di n. 48 anziché come invece, disposto dal Pretore di n. 40 domeniche lavorative e, quindi, il pagamento, alla stregua dei risultati dell'espletata consulenza tecnica, di L. 1.246.537, in luogo di 3.717.890. Col secondo motivo, «violazione degli artt. 712 e 92 c.p.c. ed omessa motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) », per avere il Tribunale compensato le spese del giudizio anziché porle a totale carico della RAI.

Il primo motivo è fondato.  

La stessa azienda ha dato atto (v. memorie di costituzione di primo grado) che il compenso per lavoro domenicale e festivo andava calcolato su quarantotto giorni. Il Tribunale, pur registrando tale riconoscimento ha, poi, immotivatamente ed erroneamente affermato che «sulla voce c spettano L. 717.890 », ossia l'importo come calcolato dalla CTU sulla base di n. 40 domeniche lavorative.  

Ne discende l'accoglimento di questo motivo, mentre il secondo motivo, in quanto relativo alla pronuncia sulle spese del giudizio è, pertanto, all'esito finale della lite, va dichiarato assorbito.  

In conclusione, è da rigettarsi il ricorso principale, da accogliersi il primo motivo del ricorso incidentale e da dichiararsi assorbito il secondo motivo di quest'ultimo ricorso. In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio della causa ad altro giudice il Tribunale di Monza che terrà conto di quanto sopra detto e provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

  P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo motivo di quest'ultimo ricorso. Cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Monza che provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio.

 

CASS. 19 gennaio 1993, n. 626  

Per stabilire se l'attività svolta dai fotoreporters presso un' agenzia editrice di giornali quotidiani abbia o meno natura giornalistica, non è sufficiente che la realizzazione di immagini completi o sostituisca l'informazione scritta - come previsto, ai fini dell'iscrizione all'albo dei giornalisti, dal d.P.R. 4 febbraio 1965, n.115, modificato dal d.P.R. 19 luglio 1976, n.649 (regolamento di esecuzione ha autonomamente accertato, alla stregua di tale normativa, il requisito della natura giornalistica della prestazione: a tal fine, l'attività in questione deve essere valutata per il ruolo che essa svolge in concreto nell'ambito dello specifico mezzo di comunicazione, onde stabilire se l'opera utilizzata presenti quei caratteri di soggettiva creatività che caratterizzano il prodotto intellettuale giornalistico). (Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito che ha escluso la sussistenza di tali elementi in relazione alla natura strumentale, di servizio della redazione, propria del compito svolto dai fotografi, senza una partecipazione diretta alla formazione del messaggio giornalistico).

CASS. 16 gennaio 1993, n. 536  

L'iscrizione all'albo dei giornalisti - se costituisce presupposto indefettibile per rivendicare lo status professionale relativo - non preclude l'autonoma valutazione, da parte del giudice ordinario, dell'attività effettivamente svolta, nell'ambito del rapporto dedotto in giudizio, non già in funzione della disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione, bensì  soltanto per verificare se tale attività, nel caso concreto, presenti connotati tipici di quella giornalistica, caratterizzata dalla creatività, dall'originalità e dall'autonomia dell'informazione, nonché dalla funzione di mediazione tra il fatto di cui si acquista conoscenza e la diffusione di esso attraverso gli organi di informazione mediante un messaggio scritto, verbale, grafico o visivo.

 Non costituisce attività giornalistica la prestazione del telecine fotoperatore che, pur eseguendo in piena autonomia operativa la ripresa delle immagini, non partecipi, poi, alla selezione, al montaggio e, in genere, alla elaborazione del materiale filmato o fotografato, in funzione dell'acquisizione di capacità informativa del materiale stesso.

 

CASS. 13 settembre  1991, n. 9570  

 

L'atto d'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti rappresenta un provvedimento di accertamento costitutivo da cui deriva uno "status" professionale assoluto ed efficace verso tutti, e - in relazione, in particolare, alla disposta decorrenza  dell'iscrizione- non può costituire oggetto di sindacato in via incidentale da parte del giudice ordinario al fine della sua eventuale disapplicazione ex art.5 della legge 20 marzo 1865 n.2248 all.E per asserita illegittimità, atteso che esso integra un atto amministrativo privo di margini di discrezionalità di cui il giudice deve limitarsi a riscontrare l'esistenza senza poter porre in discussione lo "status" derivante, che può venir meno solo a seguito di cancellazione da parte degli stessi organi professionali o di uno specifico accertamento giurisdizionale in via principale. ( Nella specie, la Suprema Corte - confermando l'impugnata sentenza, che aveva riconosciuto, con decorrenza dalla data d'iscrizione all'albo, il diritto del lavoratore alla qualifica di giornalista telecinefotoperatore ed al conseguente trattamento - ha disatteso, alla stregua del principio suesposto, le censure della RAI circa l'illegittimità del provvedimento d'iscrizione all'albo, basate sui rilievi che il lavoratore non aveva sostenuto l'esame d'idoneità professionale e non aveva neppure ottenuto la dichiarazione dei direttori di testata di inizio e compimento di praticantato).

   

 

  TRIBUNALE MILANO 20 MARZO 1990

PRESIDENTE:            VITTORIO  - ESTENSORE:            GARGIULO - PARTI:  AFFER E ALTRI (Avv. Tosi, Boneschi),  R.C.S. EDITORIALE QUOTIDIANI S.P.A.  (Avv. Starlchi}

 

Non costituisce attività di natura giornalistiea la mera riproduzione fotografica di immagini, ancorché effettuata con piena autonomia decisionale operativa — essendo le immagtni in quanto tali elementi strumentali al discorso informativo e non informazione in sé — in assenza di un supporto qualificato dell'autore, in sede di selezione, montaggio o commento del materiale fotografico raccolto, alla elaborazione ed alla comunicazione della notizia.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. depositato il 17 settembre 1986, Affer Giuseppe, Borsotti Sergio, Meloni Walter, Perrucci Massimo e Valenza Ettore convenivano avanti il Pretore di Milano la RCS Editoriale Quotidiani S.p.A. e l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» - INPGI esponendo: a) che erano stati assunti da detta società alle date che indicavano ed inquadrati come impiegati ai sensi del contratto collettivo vigente per le aziende editrici di giornali quotidiani; b) che, dopo aver superato gli esami professionali previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, dal d.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 e dal d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649, erano stati iscritti all'elenco dei giornalisti professionisti rispettivamente il 30 maggio 1981, il 20 gennaio 1984, il 26 giugno 1981, il 10 febbraio 1982 ed il 18 giugno 1982; c) che in seguito all'emanazione del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 (c.d. decreto Bonifacio) il quale consentiva l'iscrizione all'albo dei giornalisti dei telecinefotoperatori svolgenti la loro attività per organi di informazione attraverso immagini che completavano o sostituivano l'in-formazione scritta, avevano chiesto all'azienda che fosse loro applicato il CCNL giornalistico, anche in considerazione del fatto che i fotografi del gruppo Editoriale Rizzoli-Corsera addetti ai settimanali godevano del trattamento economico e normativo dei giornalisti; d) che di fronte al rifiuto dell'azienda e del direttore del Corriere della Sera di rilasciare la dichiarazione per l'iscrizione al praticantato (art. 7 norma transitoria e di attuazione del CCNL giornalistico 29 giugno 1977) avevano potuto ottenere da parte dell'Ordine dei Giornalisti, anche grazie all'intervento del Comitato di Redazione del Corriere della Sera, l'ammissione all'esame professionale e, superatolo, l'iscrizione all'elenco dei giornalisti professionisti; e) che i suc-cessivi interventi dell'INPGI diretti ad ottenere la regolarizzazione della posizione contrattuale di essi ricorrenti non avevano avuto esito così come una successiva lettera del 23 agosto 1984 del loro legale; f) che la posizione della società convenuta di rifiuto dell'applicazione del contratto giornalistico, pur in presenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle norme di legge già richiamate e dall'art. 1 del contratto stesso, era inspiegabile, tanto più se si considerava che, oltre a discriminarli rispetto ai fotografi operanti per i periodici del gruppo, l'azienda imponeva l'applicazione di alcune norme del contratto in questione quando ciò era ritenuto conveniente come risultava dalle lettere relative all'utilizzo ed alla commercializzazione dei servizi fotografici ai sensi dell'art. 14 del contratto medesimo nonché dal fatto che, insieme agli inviati speciali del quotidiano, anche i fotografi erano assicurati in adempimento del successivo art. 39; g) che la prova dello svolgimento di mansioni di natura giornalistica per conto dell'azienda appariva nel caso concreto superflua dal momento che l'ammissione agli esami di idoneità era stata decisa dal Consiglio Regionale dell'Ordine proprio in considerazione dell'attività svolta professionalmente da essi ricorrenti per il Corriere della Sera e che le relative delibere di iscrizione non avevano formato oggetto di impugnazione. Tutto ciò premesso, richiamavano alcuni passi della sentenza 18 gennaio 1986, n. 330 della Corte di Cassazione e precisavano che le loro fotografie oltre che per il Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport ed il Corriere Medico nonché un tempo per l'Occhio ed il Corriere d'Informazione, erano state utilizzate per i periodici del gruppo ed anche cedute ad altri editori. Aggiungevano che venivano incaricati di effettuare fotografie, in relazione agli avvenimenti che interessavano i quotidiani, mediante ordini di servizio i quali davano una descrizione generica del soggetto da ritrarre. Facevano ancora presente che lavoravano per lo più da soli, sulla base delle sole istruzioni dell'ordine di servizio e comunque sempre in completa autonomia operativa giacché decidevano il momento ed il modo delle fotografie mentre il redattore, nelle rare volte in cui era presente, si occupava di raccogliere gli elementi di cronaca utili per la parte scritta dell'informazione. Osservavano infine che le loro fotografie avevano sempre fatto parte integrante dell'informazione e frequentemente ne costituivano addirittura la parte preminente. Prodotti vari documenti e dedotte prove per interrogatorio e testi, concludevano per la declaratoria del loro diritto alla qualifica di giornalista—redattore ordinario quanto meno dalla data di iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, per la conseguente declaratoria che il contratto collettivo di lavoro da applicare ai rapporti intercorrenti con la RCS Editoriale Quotidiani S.p.A. era quello giornalistico, per la condanna della medesima ad applicare loro il trattamento economico—normativo conseguente al nuovo inquadramento ed a corrispondere tutte le differenze retributive da determinarsi in separato giudizio, con rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate, nonché per la condanna sempre della società convenuta - e, per quanto di ragione, dell'INPGI - ad attuare nei loro confronti il trattamento previdenziale ed assicurativo previsto per i giornalisti professionisti, il tutto con vittoria di spese e sentenza esecutiva.

Ritualmente costituitasi in giudizio la RCS Editoriale Quotidiani S.p.A. contestava il fondamento delle domande dei ricorrenti rilevando anzitutto che erano stati assunti come impiegati ed operai per mansioni inerenti al servizio fotografico secondo le classificazioni di inquadramento previste dal CCNL per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani, che le mansioni di fotografo —nella classificazione unica—risultavano ripartite nei livelli quarto, quinto e sesto cui appartenevano i ricorrenti medesimi. Formulava quindi varie precisazioni sull'organizzazione di lavoro di essa società, sulle funzioni dell'unità produttiva Fotografi e Microfilm, sulla composizione ed attività dell'Ufficio fotografico, sulle caratte-ristiche dei servizi richiesti ai fotografi e le prestazioni di questi ultimi nonché sulla utilizzazione delle fotografie. In particolare evidenziava che la richiesta di servizio fotografico conteneva il nome del richiedente, l'ora di esecuzione il luogo, la descrizione sintetica della immagine richiesta, eventuali indicazioni ulteriori, che era possibile che il fotografo non sapesse come e se le foto sarebbero state utilizzate (in quale contesto, ad illustrazione di quale specifico servizio giornalistico ecc.), che da parte dei fotografi i servizi richiesti erano eseguiti secondo criteri di indifferenza, che se il fo-tografo accompagnava il giornalista, ne seguiva le indicazioni, con il limite della propria autonomia tecnica, che non era mai il fotografo a scegliere se pubblicare o meno le fotografie che eseguiva ed in quale contesto esse andassero ad inserirsi, che dal maggio 1982 si era proceduto alla ricomposizione delle mansioni, prima distinte, di fotografo e di stampatore, donde il compito del fotografo di provvedere al trattamento dei negativi curando anche le fasi di sviluppo e di stampa, che infine in nessun giornale quotidiano italiano vi erano fotografi giornalisti professionisti.

Eccepiva poi la incompetenza per territorio della domanda relativa all'applicazione della legislazione in tema di previdenza obbligatoria INPGI ed osservava che le ulteriori domande attrici erano inammissibili in quanto gli artt. 1 e 2 del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 sull'accesso alla professione giornalistica dei tele-cinefotoreporter non riguardavano i fotografi tout-court. Aggiungeva che comunque difettavano nella fattispecie concreta (e non erano neppure allegati) gli elementi caratterizzanti dell'attività giornalistica richiesti per la diversa figura dei telecinefotoperatori giornalisti, che non contava per nulla l'iscrizione nell'albo, per di più illegittimamente conseguita, e che non poteva attribuirsi rilevanza a trattamenti meramente con-venzionali e di miglior favore rispetto ai quali la capacità normativa si esauriva nell'ambito di applicazione della fonte che li prevedeva. Osservava altresì che ogni qualificazione difforme da quella voluta dalle parti avrebbe determinato la carenza di un elemento essenziale del contratto od un errore essenziale invalidante, così come ogni utilizzazione difforme da quella pattuita, operata da soggetti non legittimati, avrebbe determinato anch'essa una carenza di consenso e perciò sempre in difetto di un elemento essenziale del contratto. Precisava ancora che lo stesso contratto collettivo dei giornalisti non contemplava l'attività dei fotografi presenti da gran tempo nei giornali e che la diversità delle attività giornalistiche da quelle impiegatizie ed operaie (in senso proprio) ricollegava ad ogni mutamento di attività una novazione oggettiva dell'obbligazione di lavoro, con ogni conseguenza sia in termini di modifica concludente del contratto sia di trattamenti dovuti. Eccepiva infine le prescrizioni estintive relative alle azioni di accertamento positivo, alle qualifiche ed ai singoli trattamenti economici, formulava contestazioni sulla documentazione ex adverso prodotta e articolati mezzi di prova, concludeva in via preliminare per la separazione della causa previdenziale da quella di lavoro e la declaratoria di incompetenza per territorio in relazione alla prima risultando competente il Pretore di Roma, e quindi per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza delle domande concernenti la controversia individuale di lavoro, con rigetto del ricorso. Produceva documenti.

Si costituiva in giudizio anche l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani  “Giovanni Amendola”  (INPGI) il quale faceva presente di essere legittimato a richiedere i contibuti assicurativi obbligatori al verificarsi di un requisito soggettivo (iscrizione del lavoratore all'albo dei giornalisti) e di un requisito oggettivo (esplicazione di attività lavorativa di natura giornalistica), precisava che il primo era in possesso di tutti e cinque i ricorrenti mentre il secondo doveva essere giudizialmente verificato, e concludeva chiedendo che, qualora risultasse giudizialmente accertate la sussistenza di tale requisito, la S.p.A. RCS Editoriale Quotidiani venisse condannata al versamento dei contributi oltre la somma aggiuntiva e gli interessi dalla domanda, con vittoria di spese a carico di chi di ragione. All'udienza del 10 novembre 1986 il Pretore, esperito il tentativo di conciliazione interrogava le parti e quindi con ordinanza separava la causa previdenziale contro l'INPGI e la rimetteva al Pretore di Roma fissando termine perentorio di giorni 30 per la riassunzione; ammetteva infine le prove dedotte dalle parti. All'udienza del 12 gennaio 1987 venivano escussi quattro testi e dichiarata chiusa la prova. Ed alla successiva udienza del 27 gennaio 1987, in esito alla discussione orale, il Pretore pronunciava sentenza con lettura del seguente dispositivo: « ... rigetta il ricorso, compensando le spese ».

Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale l'11 settembre 1987, proponevano appello Giuseppe Affer, Sergio Borsotti, Walter Meloni, Massimo Perrucci ed Ettore Valenza sostenendo che le tesi del Pretore apparivano schematiche e semplicistiche, in fatto erronee e gravemente carenti di motivazione. In particolare osservavano che detto giudice aveva errato nel ritenere la causa frutto « di alcuni equivoci » nonché nel non ravvisare nell'attività di essi appellanti le caratteristiche di « creatività » negando ogni potere discrezionale ed ogni autono-mia operativa e parlando di semplici « tecnici di ripresa, esecutori materiali delle disposizioni del giornalista ». Aggiungevano che il convincimento del primo giudice non trovava sostegno nelle risultanze probatorie e che anzi le prove documentali e testimoniali confermavano le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio ed in particolare lo svolgimento di attività giornalistica. Rilevavano infine che non si comprendeva la pertinenza alla causa della considerazione conclusiva del Pretore sul diritto d'autore la quale in ogni caso appariva in contrasto con le norme del d.P.R. n. 649/76 e con i prineipi della Corte di Cassazione richiamati dallo stesso giudice. Concludevano nei termini di cui in epigrafe per la totale riforma dell'impugnata sentenza con la declaratoria del loro diritto alla qualifica di giornalista— redattore ordinario quantomeno dalle date di iscrizione di ognuno di essi nell'elenco dei giornalisti professionisti, con l'ultenore declaratoria di applicabilità ai loro rapporti di lavoro del contratto collettivo giornalistico e con la conseguente condanna della RCS Editoriale Quotidiani S.p.A. alla applicazione del trattamento economico—normativo connesso al loro nuovo inquadramento, alla corresponsione di tutte le differenze retributive da determinarsi in separato giudizio con rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate, nonché alla attuazione nei loro confronti del trattamento pre-videnziale ed assicurativo previsto per i giornalisti professionisti; il tutto con vittoria di spese.

L'appellata società, regolarmente costituitasi, contestava il fondamento e la rilevanza dei motivi di gravame formulati ex adverso precisando che la prova era stata univoca ad escludere che i fotografi del « Corriere della Sera » svolgessero una qualsivoglia attività propriamente giornalistica, ribadiva le tesi difensive svolte in primo grado e chiedeva al Tribunale di rigettare l'appello e confermare la sentenza del Pretore condannando i ricorrenti alle spese del grado.

All'odierna udienza, dopo la relazione del giudice incaricato e le difese orali delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. Sostengono gli appellanti che il Pretore ha errato nel disconoscere il loro diritto, quali fotografi addetti ai servizi giornalistici della appellata società, ad essere inquadrati a norma del contratto collettiva nazionale di lavoro giornalistico quantomeno a far data dalle rispettive iscrizioni all'albo professionale, e cioè nell'elenco dei giornalisti professionisti, e nel respingere conseguentemente tutte le domande di cui al ricorso introduttivo della lite. Rilevano al riguardo che l'impugnata sentenza qualifica la controversia « di facile e pronta soluzione » sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione nonché frutto « di alcuni equivoci » osservando che l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti opera «  su un piano spiccatamente pubblicistico, diverso e autonomo rispetto alla qualificazione del singolo rapporto di lavoro », e che il telecinefotoperatore non è giornalista di per sé ma solo in presenza di un'attività « creativa » estrinsecantesi nella qualità delle immagini, nella selezione e nel montaggio delle stesse, svolge cioè una attività giornalistica solo nel momento « in cui predispone le immagini in seguenza o le correda di commento scritto o orale ». A questi rilievi ed all'ulteriore convincimento del Pretore secondo cui appaiono dei semplici « tecnici di ripresa, esecutori matenali delle disposizioni del giornalista », oppongono anzitutto che non hanno rivendicato il diritto all'applicazione del CCNL giornalistico sulla base della semplice iscrizione all'albo ed a prescindere dall'attività concretamente svolta, e che peralto il possesso dello status necessario per l'applicazione di detto contratto ed il fatto che tale status è stato loro conferito dall'ordine dei giornalisti in relazione all'attività prestata per la società convenuta come fotografi, avrebbero dovuto quanto meno essere considerati un elemento importante di giudizio. Aggiungono che erroneamente il primo giudice attribuisce loro una posizione subalterna rispetto a quella del redattore-giornalista cui competerebbero tutte le decisioni in ordine alla selezione delle immagini, ai soggetti da riprendere ed alla valutazione del materiale e che al contrario le risultanze istruttorie provano come le fotografie di essi appellanti utilizzate per tutti i quotidiani (e spesso anche per i periodici) della società appellata e del gruppo (Corriere della Sera Gazzetta dello Sport e, quando uscivano, Occhio e Corriere d'Informazione) spesso vengono pubblicate con enorme rilievo rivestendo pacificamente quel carattere di complementarietà rispetto alla informazione scritta e costituendo anzi frequentemente, il più eloquente mezzo di comunicazione della stessa notizia. Precisano altresì che, secondo quanto è emerso dall'istruttoria, gli ordini di servizio attraverso i quali i fotografi ricevono l'incarico operativo, si riferiscono genericamente al fatto di cronaca che può interessare il giornale, tuttal'più indicando il soggetto da ritrarre o il luogo in cui recarsi, che sono essi a tradurre poi autonomamente in immagini, sulla base della loro valutazione critica, le indicazioni contenute nell'ordine di servizio e ciò indipendentemente dalla presenza o meno del redattore il quale si occupa di raccogliere gli elementi utili per la parte scritta del servizio. Evidenziano ancora che se la scelta finale della fotografia da pubblicare appartiene al redattore, questa avviene peraltro su materiale preventivamente sviluppato e già selezionato dal fotografo, e che anche il servizio scritto è soggetto in redazione a correzioni, tagli, aggiunte, senza che ciò nulla tolga al carattere giornalistico dello stesso. Infine rilevano che sfugge la pertinenza alla causa della considerazione conclusiva del Pretore sul diritto d'autore e che è invece decisivo quanto in definitiva emerge dalla documentazione e dalle deposizioni testimoniali raccolte e cioè che il fotografo addetto al quotidiano svolge la propria attività con i requisiti richiesti dalla giurisprudenza (autonomia decisionale operativa) e fornisce un'immagine dotata di capacità informativa la quale viene utilizzata per completare l'informazione scritta quando non rappresenta essa stessa l'informazione principale cui lo scritto fa da comple-mento.

Ad avviso del Collegio le suindicate censure ed osservazioni non valgono a determinare la riforma dell'impugnata sentenza.

Come ha chiarito la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata dagli appellanti (cfr. in particolare Cass. 18 gennaio 1986, n. 330), è attività giornalistica quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera della espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni attinenti ai campi più diversi, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunte da valutazione critica. In particolare con riferimento ai cinetelefotoperatori i requisiti dell'attività giornalistica sono individuabili nella autonomia decisionale (la quale può sussistere anche se l'operatore agisce in presenza di un redattore) e nella capacità informativa delle immagini che si ha se le medesime di per sé sole costituiscano notizia ovvero servano a completare la notizia come specificamente dispone l'art. 1 del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649. E questo Tribunale ha da tempo evidenziato (cfr. sentenza 7 agosto 1979, in causa RAI - Radiotelevisione Italiana c. Arnold Sergio) che il requisito della realizzazione di « immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione » previsto nell'art. 1 del predetto d.P.R. 649/76 si ricollega necessariamente a quello della capacità di « illustrazione di un fatto o avvenimento con un servizio telecinefotografico » indicato dal successivo art. 2, richiedendosi in definitiva lo svolgimento con autonomia decisionale operativa — di mansioni di natura giornalistica consistenti nella riproduzione di immagini atte a completare e o sostituire l'informazione scritta. Sempre la giurisprudenza della Suprema Corte precisa che per stabilire se l'attività svolta da un tele-cinefotoperatore abbia, o meno, natura giornalistica, occorre riferirsi non solo al momento dell'effettuazione delle riprese ma anche a quello successivo della selezione, del montaggio e del commento delle relative immagini, atteso che una rielaborazione in tale sede della ripresa precedentemente effettuata può far loro acquistare una capacità informativa di cui esse erano prima sprovviste e può conferire alle immagini medesime un senso informativo diverso da quello loro eventualmente attribuito in sede di ripresa, pertanto, non ricorre attività giornalistica nel caso in cui le immagini, riprese da un fotoperatore anche con piena autonomia, abbiano una mera funzione illustrativa di quegli avvenimenti, di cui con previa selezione o montaggio delle stesse, risulti affidato ad altri il compito di riferire e commentare (per iscritto o con la parola) (in termini Cass. 20 agosto 1987, n. 6969 ed in conformità Cass. 7 luglio 1987, n. 5917 e Cass. 23 aprile 1986, n. 2878). Alla luce di tali principi deve riconoscersi—come giustamente osserva la difesa di parte appellata— che il punto di rilevanza qualificatoria non si concentra nelle immagini in sé ma nell'attività svolta, anche attraverso la realizzazione di immagini, nel processo di formazione e/o di informazione dell'opinione pubblica. In altri termini l'immagine in quanto tale non rileva perché l'attività giornalistica si risolve in un discorso —scritto, parlato o visivo— che logicamente implica una composizione di elementi significanti (parole, immagini, segni in genere) coerenti al fine della comunicazione ad essa assegnato. Ciò significa che l'attività in sé del fotografo — quella rivolta ad enucleare dall'evento la sola immagine— non vale ad integrare attività giornalistica. A questo punto si comprende come non si possa fondatamente far dipendere la qualità giornalistica dagli eventi « riprodotti » dall'immagine e cioè come la riproduzione fotografica di singoli eventi, anche i più sen-sazionali, non sia in sé attività giornalistica, occorrendo pur sempre una partecipazione di autore al discorso informativo e/o formativo.

In quest'ottica non giova certo agli appellanti il fatto che —come è emerso dall'istruttoria: cfr. deposizioni dei testi Gualtiero Maggi ed Arnaldo Giuliani—  nel settore dei giornali quotidiani ed in particolare nella struttura organizzativa della società appellata concernente i quotidiani, l'attività dei fotografi è organizzata come una attività strumentale di servizio delle redazioni, e che il contratto collettivo per gli addetti ai giornali quotidiani prevede e disciplina la figura professionale dei fotografi e precisamente inquadra al 6° livello della classificazione unica a i lavoratori altamente specializzati che con autonomia di giudizio e responsabilità dei risultati soddisfano se-condo le specifiche indicazioni le esigenze redazionali di immagini fotografiche e curano per tutto il materiale fotografico utilizzato dalla redazione lo sviluppo, la stampa anche a colori e l'archiviazione (è principio di rilevanza costituzionale che spetta all'autonomia collettiva l'inquadramento delle c.d. categorie professionali e la concreta configurazione delle medesime come la fissazione dei relativi requisiti di appartenenza: cfr. sentenze n. 79/1963 e 105/1969 della Corte Costituzionale; in ogni caso deve presumersi nei contraenti collettivi la conoscenza delle caratteristiche e peculiarità del relativo settore. A sfavore degli appellanti militano poi le seguenti risultanze pro-cessuali: a) i fotografi non ricercano né scelgono l'evento da fotografare (il teste Gianluigi Parachini ha dichiarato: « ... l'iniziativa del servizio fotografico la prende il giornalista, il quale preventivamente decide e valuta la necessità di illustrare un certo avvenimento »- in senso analogo i testi Maggi e Giuliani); b) i medesimi a volte sono accompagnati dal giornalista sul luogo del servizio, devono assolverne le richieste di immagini e possono non sapere come e se le foto verranno utilizzate (in quale contesto, ad illu-strazione —di quale specifico servizio giornalistico ecc.) (cfr. deposizioni dei testi Maggi e Giuliani: il primo ha tra l'altro dichiarato: « ... al fotografo possono essere dati su sua richiesta dei chiarimenti in ordine alla situazione richiesta ma non necessariamente in ordine alla utilizzazione prevista... », ed il secondo: « ... in genere non accade che il fotografo chieda informazioni al giornalista sul servizio cui è destinata la fotografia... »); c) è un giornalista a scegliere le fotografie che servono allo scopo, a stabilire in che contesto vanno inserite ed a redigere, di norma, l'articolo col commento alle fotografie prescelte, il che evidentemente nulla ha a che vedere con la preventiva scelta ad opera del fotografo tra le varie fotografie scattate per la consegna di quelle « utili in relazione all'incarico ricevuto » (cfr. deposizioni dei testi Maggi e Giuliani); d) le fotografie vengono normalmente riutilizzate per articoli non aventi riferimenti al servizio originario o in nuovi accostamenti e possono essere utilizzate dall'azienda presso altre testate od addirittura cedute a terzi (cfr. deposizioni dei testi Giuliani e Maggi; e) è compito dei fotografi—dopo la ristrutturazione del 1982—provvedere al trattamento dei negativi, curando anche le fasi di sviluppo e stampa nonché eseguire altre operazioni richieste (riproduzioni, ristampe negativi) ed effettuare le operazioni (ritaglio fotogrammi, timbratura, imbustamento, aggiornamento registri) per l'archivio (cfr. doc. 6 in fasc. 1° grado appellata e le allegazioni di quest'ultima nella memoria ex art. 416 cod. proc. civ., mai contestate ex adverso ). Se a quanto sopra si aggiunge che gli appellanti non possono fondatamente né opporre al datore l'iscrizione all'albo dei giornalisti od attribuire alla stessa un valore indiziario in presenza di una compiuta istruttoria sull'attività svolta in azienda (cfr. Cass. 19 giugno 1984, n. 3849) né far leva sulle immagini in sé considerate (come si è detto, i segni utilizzati restano elementi strumentali per il discorso comunicativo ma non comunicazione essi stessi), deve concludersi per l'insussistenza nella specie di un significativo intervento degli appellanti medesimi nel procedimento giornalistico il quale implica—con riferimento ai fotografi—che alla attività di enucleare degli eventi l'immagine si accompagni quella di selezionare le immagini stesse, organizzarle a discorso ed omogeneizzarle allo scopo informativo, divulgativo o critico voluto, con titoli e commenti, dovendosi ricollegare al complesso la valutazione dei requisiti evidenziati dalla ormai consolidata giurisprudenza. La verità è che l'attività degli appellanti per quanto apprezzabile e produttiva non può—ad avviso del Collegio—essere qualificata nel senso dai medesimi indicato.

 

2. Le considerazioni svolte nel precedente paragrafo portano alla conferma dell'impugnata sentenza.

Si ritiene sussistano giusti motivi ex art. 92, comma 2 cod. proc. civ. per compensare fra le parti le spese del presente grado.

 

P.Q.M.—Respinge l'appello proposto avverso la sentenza 2 febbraio 1987, n. 223 del Pretore di Milano; dichiara compensate le spese del presente grado.

 

TRIBUNALE DI MODENA, 22 febbraio 1989  

L'attività del cineoperatore, pur eseguita con autonomia decisionale operativa quanto alla ripresa degli avvenimenti da commentare, non ha natura giornalistica, poiché sprovvista di autonoma capacità informativa e rivolta unicamente a completare, per mezzo delle immagini, la notizia affidata al successivo commento ad opera del redattore.

 

 TRIBUNALE DI VARESE, 12 settembre 1988

L'autonomia decisionale del telecineoperatore assunta dall'art. 1, dpr 649/1976 è ben compatibile con la presenza sul posto della ripresa di un redattore il quale intervenga in modo non decisivo e determinante nell'attività dell'operatore .

 

TRIBUNALE VARESE, 23 SETTEMBRE 1987

(RESIDENTE   EST. :  ALIQUÒ MAZZEI - PARTI: RAI (Avv. Scognaiglio, Mingrone)

ARNOLD (Avv. Smuraglia, Tosi))

 

 

Nel giornalismo televisivo la funsione informativa non è assolta soltanto attraverso lo scritto o la parola, ma anche attraverso l'immagine, la quale non è sul piano dell'intelligibilità neutra, inidonea ad informare d'altro da sé. Le immagini possono già esse stesse evidenziare il come, il dove e il quando degli avvenimenti rappresentati e non può negarsi efficacia informativa alle immagini anche nel caso in cui esse la realizzino nel contesto nel quale sono collocate e per il quale sono state realizzate.

 

L'attività professionale giornalistica svolta dal telecineoperatore attraverso le immadni deve consistere nell'attività specifica precisata dall'art. 1 del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649: attività di realizzazione d'immagini che completino o sostituiscano l'informazione scritta nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giorna-listica della prestazione.

 

L'autonomia decisionale assunta dal d.P.R. 649/76 è ben compatibile con la presenza sul posto della ripresa di un redattore il quale intervenga in modo non decisivo e determinante nell'attività del telecineoperatore.

Le operazioni di selezione e montaggio delle immagini non costituiscono di per sé sole e in via esclusiva informazione: occorre valutare se sulla capacità informativa ordinaria delle immagini non hanno inciso le operazioni tecniche suddette.

 

In presenza di un commento parlato opera d'altri, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 d.P.R. 649/76, occorre considerare anche il nesso funzionale tra l'immagine e la parola.

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.—A seguito di sentenza di Cassazione resa inter partes dalla Suprema Corte nelle date 14 febbraio-19 giugno 1984, con ricorso del 10 giugno 1985 notificato, unitamente al pedissequo decreto ex art. 435 cod. proc. civ., il 13 seg. la RAI - Ra-diotelevisione Italiana S.p.A., in persona del Presidente del consiglio di amministrazione, citava in riassunzione, dinnanzi a questo Tribunale, giudice di rinvio per il riesame dell'appello da essa proposto il 4 aprile 1979 alla sentenza 6-28 febbraio 1979, n. 542 con cui il Pretore del Lavoro di Milano aveva dichiarato la spettanza a Sergio Arnold della qualifica di giornalista professionista ed aveva perciò condannato essa RAI-TV a versare all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani  “Giovanni Amendola” i corrispondenti contributi assicurativi obbligatori.

Dalla narrativa della sentenza di rinvio giova riportare che con ricorso depositato 1'8 giugno 1978, Arnold conveniva davanti al Pretore di Milano la RAI-TV e l'INPGI esponendo:

a} che dal 1° aprile 1955 era alle dipendenze della predetta società quale operatore cinematografico presso la Redazione Servizi Giornalistici del Centro di produzione di Milano;

b) che, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, era stato altre volte costretto a rivolgersi all'autorità giudiziaria;

c) che in particolare, con sentenza n.6988/73 del Tribunale di Milano, confermata in appello ed accettata dalla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., gli era stato riconosciuto il diritto alla qualifica di « primo operatore da ripresa » a far tempo dal 1° maggio 1966, qualifica spettante all'operatore che nei centri di produzione con più addetti a tempo indeterminato alle riprese, « per esperienza acquisita e per le sue alte capacità professionali, realizza con piena esponsabilità artistica e completa conoscenza dell'attualità giornalistica, programmi televisivi firmati di lungo, medio e corto metraggio di qualunque genere e complessità, anche a carattere non unitario »;

d) che dal 1973 era iscritto nell'elenco dei pubblicisti (art. 36 contratto nazionale di lavoro giornalistico;

e} che a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649, il quale (modificando il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 691 aveva consentito anche ai telefoto-cineo-peratori l'accesso alla professione giornalistica, e—nonostante il palese ostruzionismo della datrice di lavoro—era stato ammesso a sostenere la prova d'idoneità professionale, per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, prevista dall'art. 32 della suindicata legge n. 69/1963; ciò in quanto il Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia (con di-chiarazione surrogatoria di quella che era stata richiesta ed avrebbero dovuto rilasciare i Direttori delle testate RAI per le quali esso ricorrente lavorava } aveva attestato quanto segue: « Sergio Arnold ha svolto pratica giornalistica effettiva e continuativa ... presso i servizi giornalistici della TV del Centro di Produzione di Milano, svolgendo attività di cineoperatore con incarichi di spiccato rilievo professionali in piena autonomia e responsabilità »;

f) che aveva sostenuto e brillantemente superato l'esame d'idoneità professionale nella sessione iniziata il 5 ottobre 1977 e svoltasi a Roma con la fattiva collaborazione (questa volta) della RAI;

g) che dal dicembre 1977 era iscritto all'Albo dei Giornalisti professionisti;

h) che aveva formalmente invitato la datrice di lavoro ad inquadrare il suo rapporto nell'ambito del contratto giornalistico in vigore presso l'azienda ed a consegnargli la dichiarazione necessaria per l'iscrizione all'INPGI (cui aveva diritto dalla data d'iscrizione all'albo dei professionisti);

i} che, a tali richieste, non aveva fatto seguito alcuna risposta.

Tutto ciò premesso, osservava che la prova dello svolgimento di attività di natura giornalistica era da ritenersi superflua dal momento che l'ammissione agli esami d'idoneità era stata decisa dal Consiglio Regionale dell'Ordine proprio in considerazione delle mansioni che egli aveva svolto presso la convenuta.

Precisava, comunque, che alle immagini girate univa relazioni contenenti dati e notizie necessari e sufficienti per la redazione del commento parlato, e che, a differenza di altri cineoperatori, non si limitava a questa raccolta di notizie, in quanto spesso curava personalmente in moviola il montaggio dei pezzi girati e stendeva il commento parlato.

Dedotte sul punto prove per interpello e testi, concludeva per la declaratoria del suo diritto alla qualifica di giornalista quanto meno dalla data d'iscrizione all'albo dei professionisti (dicembre 1977), per la conseguente declaratoria di applicabilità al rapporto di lavoro del contratto collettivo giornalistico, nonché per la condanna della società convenuta (e, per quanto di ragione, dell'INPGI) ad attuare il trattamento previdenziale ed assicurativo previsto per i giornalisti professionisti ed il relativo versamento contributivo; il tutto con vittoria di spese e concessione della provvisoria esecuzione della sentenza.

Ritualmente costituitasi in giudizio, la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. si opponeva alle domande attrici eccependo in via preliminare l'irregolarità dell'iscrizione di Arnold nell'elenco dei giornalisti professionisti perché avvenuta in palese dispregio delle norme di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 al d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 ed al d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649.

In particolare osservava:

1) che il ricorrente non avrebbe potuto essere ammesso a sostenere gli esami d idoneità professionale di giornalista né tantomeno ottenere l'iscrizione nell'albo dei professionisti;

2) che il medesimo non era stato retribuito per due anni come invece dispone l'art. 35 della iegge n. 69/1963, per espletamento di attività di pubblicista;

3) che il Presidente dell'Ordine Regionale della Lombardia non avrebbe dovuto rilasciare la dichiarazione prodotta ex adverso per essere lo stesso privo di poteri a surrogarsi e le circostanze ivi attestate non conformi al vero;

4} che, in ogni caso, i due anni di attività di pubblicista e la conseguente retribuzione a tale titolo avrebbe potuto decorrere soltanto dall'entrata in vigore del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 e non già dal 24 marzo 1975, come emergeva dagli atti di causa;

5) che l'Arnold non avrebbe potuto conseguire nel 1973, come invece assumeva di aver ottenuto, l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti perché non vi era stata osservanza delle modalità volute dall'art. 35 della legge n. 69/1963 e perché la possibilità d'iscriversi a tale albo era stata concessa ai telecinefoto-opera-tori solo a seguito del d.P.R. n. 649/ 1976.

Sempre a detta della Società convenuta, controparte non poteva opporre l'atto amministrativo in quanto, sia la dichiarazione surrogatoria rilasciata dal Presidente del Consiglio Regionale dei giornalisti, sia l'avvenuta iscrizione nell'albo dei professionisti anziché in quello dei pubblicisti (a tutto concedere) come previsto dal d.P.R. n. 649/1976, costituivano violazioni tali da non poter produrre alcun effetto nei confronti di essa resistente, a' sensi dell'art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E.

Osservava, poi, nel merito, che si doveva negare alla sola formale iscrizione all'albo il determinante valore per l'inquadramento che, per contro, era da ricollegarsi alle effettive mansioni esercitate dai lavoratori e precisamente allo svolgimento di quelle indirettamente qualificate di natura giornalistica dall'art. 1 del d.P.R. n. 649/1976, consistenti nella riproduzione di immagini atte a completare o sostituire l'informazione scritta nell'esercizio di autonomia decisionale operativa.

Aggiungeva che tutto ciò non ricorreva nella specie avendo Arnold continuato a svolgere, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 649/1976, quelle mansioni di primo operatore che gli erano state riconosciute giudizialmente e sulle quali si era anzi formato un giudicato che ostava ad un diverso inquadramento.

Rilevato, quindi, che il ricorrente sull'attività svolta aveva offerto una prova documentale non decisiva e formulato una prova testimoniale inammissibile chiedeva per ogni eventualità l'ammissione alla prova contraria e deduceva, a sua volta, dei capitoli di prova per interrogatorio e testi.

Precisava infine che, inopinatamente, era stato convenuto in giudizio l'INPGI, sia per la carenza degli estremi del litisconsorzio necessario, sia per la natura obbligatoria delle assicurazioni non prescritte e recuperabili senza una giudiziale pronuncia.

Concludeva per la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza delle domande attrici e comunque per la propria assoluzione dalle medesime, con vittoria delle spese.

Costituitosi a sua volta in giudizio, l'INPGI faceva presente di essere legittimato a richiedere i contributi assicurativi obbligatori al verificarsi delle condizioni dell'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti e della prestazione di attività riconducilzile ad un rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico.

Chiedeva, pertanto, che la RAI-TV fosse condannata al versamento dei contributi ove risultasse la prestazione da parte dell'Arnold di attività lavorativa subordinata di natura giornalistica.

Il Pretore interrogava il ricorrente ed il legale rappresentante della società convenuta, acquisiva agli atti alcuni documenti, dava ingresso alla prova testimoniale e, al termine, pronunciava sentenza con lettura del seguente dispositivo: « dichiara spettante al ricorrente la qualifica di giornalista a partire dal dicembre 1977; dichiara la RAI-TV tenuta a versare all'INPGI i contributi assicurativi obbligatori in relazione alla qualifica qui riconosciuta; condanna la convenuta RAI-TV a pagare le spese di lite ».

Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 4 aprile 1979 e notificato in termini alla controparte, proponeva appello la RAI-TV sostenendo che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto regolare e legittima l'iscrizione dell'Arnold nell'albo dei giornalisti, nonché di natura giornalistica l'attività espletata dal medesimo.

Sempre a detta della Società appellante il Pretore aveva altresì errato nel condannarla al pagamento delle spese in favore dell'INPGI e nel concedere l'esecutorietà alla sentenza.

Concludeva pertanto, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con l'assoluzione da ogni domanda.

L'appellato Arnold, ancora regolarmente costituitosi, contestava il fondamento dei suindicati motivi di gravame, ribadiva le tesi difensive già svolte in primo grado e chiedeva al Tribunale di confermare integralmente la decisione del Pretore.

Costituitosi a sua volta, l'INPGI riproponeva le considerazioni in diritto nonché, sostanzialmente, le conclusioni di cui alla memoria ex art. 416 cod. proc. civ.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano rigettava il gravame e condannava la RAI al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore degli appellati.

Osservava, in proposito, che doveva considerarsi infondata la tesi dell'appellante, secondo cui il Presidente avrebbe dovuto disapplicare, perché illegittimo l'atto d'iscrizione dell'Arnold, a norma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 all. E, in quanto, nella specie, non era in questione un diritto soggettivo, ma al più, un mero interesse legittimo della RAI quale editore (in termini, sentenza 30 marzo 19?7 del T.A.R. del Lazio) alla regolare tenuto dell'Albo dei Giornalisti.

Aggiungeva che la stessa società appellante non specificava quale diritto soggettivo sarebbe stato leso e che, anzi essa stessa sosteneva che le domande dell'appellato non potevano trovare fondamento nell'iscrizione all'Albo dell'Arnold.

Restava, perciò, preclusa al Tribunale la possibilità di esaminare i vizi di legittimità di tale iscrizione, denunciati dalla RAI-TV.

Per completezza di motivazione, il Tribunale rilevava, tuttavia, che i vizi denunciati non sussistevano.

Osservava poi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla RAI, non poteva essere disconosciuta la natura giornalistica dell'attività espletata dall'Arnold, essendo rimasta provata la sussistenza dei due requisiti richiesti dal d.P.R. n. 649/76 per l'iscrizione di telecineoperatori all'Albo dei giornalisti; cioè, da un lato il requisito dell'autonomia decisionale operativa e, dall'altro, quello dello svolgimento di mansioni di natura giornalistica consistenti nella riproduzione di immagini atte a completare o sostituire l'informazione scritta.

Secondo il Tribunale di Milano, la sussistenza del primo requisito era emersa dalle prove testimoniali, mentre la sussistenza del secondo—benché non del tutto provata dalle deposizioni dei testi—si desumeva dal concorso di vari elementi indiziari che, valutati unitariamente, convincevano della realizzazione da parte di Arnold di immagini dotate di eccezionale  espressività ed idonee di per sé sole a costituire un contributo intellettuale al contenuto dei servizi televisivi. Veniva ritenuto invece, infondato il motivo di appello con il quale la società aveva lamentato d'essere stata condannata al rimborso delle spese anche in favore dell'INPGI convenuto in giudizio dall'Arnold, nonostante non sussistessero gli estemi del litisconsorzio necessario. Rilevava, in proposito, che Arnold aveva fatto legittimo ricorso all'istituto del litisconsorzio facoltativo, attesa l'evidente connessione tra le cause, allo scopo di ottenere una sentenza che facesse stato anche nei confronti dell'Istituto assicuratore.

Ricorreva per cassazione la RAI-TV con sei mezzi di annullamento illustrati con memoria; resisteva con controricorso l'Arnold.

Con la sentenza n. 3849 del 1984 la Suprema Corte, unicamente in accoglimento del motivo n. 6 di gravame (violazione e falsa applicazione delle disposizioni del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 in relazione agli artt. 1, 2 e 26 ss. della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e agli artt. 4 e 44 d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 cassava la decisione del Tribunale di Milano per incongrua motivazione sui punti « ... nei quali vengono identificati in concreto i requisiti astrattamente enunciati per l'identificazione della prestazione giornalistica dei cinefotoreporters », e, cioè, essenzialmente l'autonomia decisionale dell'operatore e la capacità informativa delle immagini.

Costituendosi anche in questa fase del giudizio Arnold, attingendo alle risultanze della prova documentale e testimoniale acquisita (nonché all'occorrenza sollecitando integrazione dei mezzi istruttori), resisteva ancora all'appello, deducendo l'avvenuta dimostrazione di aver « ... realizzato a favore della RAI servizi in autonomia decisionale, mediante la ripresa di immagini idonee a completare o sostituire l'informazione scritta ».

Da parte sua l'INPGI confermava la posizione di attendismo.

Dopo alcuni rinvii ad istanza delle parti e per l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio delle precedenti fasi, con ordinanza a verbale del 4 dicembre 1986 veniva disposta, e conformemente svolta dal giornalista e pubblicista (con esperienza di direzione di quotidiano) Pier Fausto Vedani, consulenza tecnica la quale concludeva in senso pienamente favorevole ad Arnold.

Seguiva il deposito di note difensive di tutte le parti in causa e, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il 25 giugno 1982 la stessa è stata discussa e, come segue, decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Oggetto d'istruttoria orale — interrogatorio di Arnold e di un procuratore speciale della RAI - Radiotelevisione Italiana, ed assunzione di testimoni—nonché di acquisizione di documentazione anzitutto in primo grado, l'attività che il ridetto adduce dopo il superamento dell'esame d'idoneità professionale e l'iscrizione con decorrenza 15 dicembre 1977 all'albo dei giornalisti professionisti della Lombardia, ha costituito in questa fase processuale materia di approfondita competente indagine del consulente tecnico d'ufficio Pier Fausto Vedani, nel pieno rispetto del contraddittorio e con la fattiva partecipazione nonché osservazioni di consulenti di parte, e segnatamente della RAI-TV.

Giova segnalare che, oltreché nella sentenza di Cassazione 29 giugno 1984 n. 3849 qui di diretta rilevanza, la Suprema Corte ha messo specialmente fuoco le nuove problematiche in subiecta materia anche nella pronunzia 18 gennaio 1986, n. 330 ove, pur esplicativamente degli stessi invariati orientamenti, ha annullato una decisione di merito stavolta sfavorevole al prestatore d’opera.

La consulenza tecnica, espressamente consentita dall'art. 441 cod. proc. civ., in concreto compatibile con il presente giudizio di rinvio dato che l'annullamento è avvenuto per difetto di motivazione, e non si tratta di acquisire la conoscenza di fatti nuovi, bensì di valutare quelli di cui già è stata opposta prova.

Da entrambe quelle sentenze sono state allora enucleate le linee direttive dell indagine.

Per organicità espositiva se ne riportano passi salienti, i quali così senz'altro introducono in medias res.

Tale il preambolo del quesito posto al consulente, particolarmente qualificato per professionalità ed esperienza, nonché prescelto con criterio di estraneità a possibili condizionamenti o suggestioni dell'ambiente radiotelevisivo:

Il Tribunale, rilevato per un verso che le immagini sono essenziali al mezzo di comunicazione televisivo e che, d'altronde, l'attività professionale giornalistica svolta con tale strumento non può essere identificata puramente e semplicemente con quella di a operatore da ripresa », né in generale con quella di cinefotoperatore comunque utilizzata dal giornalista, ma deve consistere in quella attività specifica che il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69 ha precisato; muovendo quindi dalla normativa vigente ed in particolare e specificamente dall'art. 1 d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 (modificativo del Regolamento di esecuzione della appena detta legge) il quale prevede il caso di «... coloro i quali svolgono attività di telecinefotooperatore per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione »; considerato che l'attività professionale giornalistica può consistere in un «discorso per immagini » svolto in concorso dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 1 d.P.R. cit.;

che « ... nel linguaggio per immagini non è concepibile un discorso coerente con il fine di comunicazione, che non sia meramente emotivo, se le immagini non siano realizzate, selezionate e composte in frasi o sequenze idonee a comunicare un messaggio coerente con il fine che si propone l'autore di esso o che allo stesso venga assegnato » (vedi Cass. 1984/3940 e 1986/330 citt. );

che peraltro, in presenza di commento parlato opera di altri, occorre anche valutare il nesso funzionale tra l'immagine e la parola; e che, in relazione ad operazioni di selezione e montaggio compiute non dall'operatore da ripresa, occorre ugualmente valutare se la capacità d'informativa delle immagini fosse originaria, in guisa che quelle operazioni tecniche non abbiano inciso innovativamente sul materiale di ripresa, oppure se una penetrante rielaborazione nelle fasi di montaggio abbia conferito alla stessa ripresa quella capacità informativa che prima non possedeva che in funzione della valutazione della sussistenza, o non, dell'autonomia decisionale operativa di cui al predetto art. 1 d.P.R., è utile evidenziare la risultanza o meno che il cineoperatore abbia agito volta a volta, nei casi sottoposti ad esame, in appoggio e/o su determinanti istruzioni di un redattore, « oppure senza tale determinante intervento, fosse presente o non alle riprese, un redattore »;

considerata la specifica competenza e la disponibilità dell'esperto Pier Fausto Vedani, già direttore di giornale a svolgere la consulenza tecnica, tutto ciò premesso, il Tribunale ha posto a detto giornalista il seguente quesito:

« esaminati gli atti e documenti di causa, e quindi in funzione delle rispettive allegazioni e difese delle parti:

in contraddittorio delle stesse, tentata previamente la conciliazione, ed assunti le informazioni ed i chiarimenti che ulteriormente occorressero;

con la doverosa collaborazione della RAI, la quale metterà a disposizione i filmati e l'apparato necessario alla conduzione e all'espletamento dell'incarico;

presa visione di un adeguato numero di servizi girati dal "primo operatore da ripresa" Sergio Arnold nel periodo dal dicembre 1977 all'8 giugno 1978 (data di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio} e quantomeno di numero venti, di cui cinque segnalati dallo stesso, altrettanti dalla RAI e gli altri scelti dal CTU, relativi ad avvenimenti di rilievo giornalistico;

compiendo possibilmente l'esame sia nel montaggio fattone per la trasmissione e con il commento esplicativo, sia nel residuo delle riprese, per la complessiva loro valutazione a prescindere dal commento scritto o verbale, e dalle operazioni di selezione e montaggio;

accerti e riferisca, con adeguata relazione se, nell'esercizio dell'attività di operatore addetto, le sequenze di immagini poste in relazione con il commento parlato abbiano avuto, per la loro natura, caratteristiche e idoneità a completare o sostituire l'informazione parlata e/o scritta ed a svolgere, quindi, la funzione informativa, pur essendone il commento, la selezione e il montaggio opera di terzi ».

Dispiegando lodevole solerzia ed approfondimento, il consulente tecnico d'ufficio ha spaziato in un campionario particolarmente vario e significativo di servizi eseguiti da Arnold per la sede RAI di Milano dal dicembre 1977 al giugno 1978.

Ha potuto così disaminare e riferire sia a proposito di inchieste—per le prestigiose  rubriche  « Tam-Tam », « Odeon » e « Dossier »—e interviste —a Hugo Pratt ed a Franca Rame— sia in materia di cronaca (nera, bianca, politica, sport).

Dall'istruttoria acquisita e svolta nella fase pretorile giova richiamare, con la documentazione del brillante superamento della prova d'idoneità professionale dinnanzi alla Commissione d'esame che attribuì ad Arnold l'encomio (e con le singolari dichiarazioni rilasciate dal direttore del TG 1 Emilio Rossi e dal direttore del TG 2 Andrea Barbato, chiaramente imbarazzati di dover sostenere ufficialmente una posizione agnostica), i lusinghieri apprezzamenti rivolti allo stesso Arnold da giornalisti quali Aldo De Martino, Leonardo Valente,Giorgio Vecchietti, Nino Vascon, Bruno Ambrosi e numerosi altri, dichiaratamente onorati di rivolgersi « da pari a pari » ad un collega.

Trattasi di apprezzamenti, cautelarmente da assumere come meri elementi indiziari, i quali però integrano le risultanze testimoniali.

Queste sono complessivamente nel senso che Arnold fosse (già allora, nell'ormai remoto periodo cui la presente disamina si riferisce) un « primo operatore di ripresa » non solo particolarmente capace e stimato ma nell'esecuzione dei « servizi » dotato di autonomia operativa con valenza tipicamente giornalistica.

Ed invero, Elio Sparano, giornalista vice-caporedattore del Telegiornale presso la sede RAI di Milano, avverte che « ... per gli eventi ancora in svolgimento neppure al cineoperatore vengono date istruzioni: gli si dice di andare a riprendere l'evento, e ci si affida alla sua professionalità. La differenziazione tra servizi effettuati solo dall'operatore, e dall'operatore col giornalista, si trova essenzialmente nella ricorrenza o meno di interviste nell'ambito del servizio, o anche di inchieste di più largo respiro rispetto ai servizi di cronaca... ».

Morati Enrico, giornalista e segretario di redazione della stessa sede RAI di Milano, conferma che i servizi sin dalle prime battute processuali addotti a sostegno della domanda « ... sono stati effettivamente realizzati da Arnold ». Sta di fatto che secondo Bruno Ambrosi, « nella maggior parte dei casi l'Arnold svolge questo servizio da solo ». Mario Mauri, giornalista responsabile della stessa redazione regionale RAI riferisce che « ... normalmente all'Arnold, quando non è accompagnato da un giornalista, vengono date istruzioni come vengono date al giornalista... », ed infatti (Morati, cit. ) « ... anche ai giornalisti, quando devono seguire un avvenimento vengono date analoghe istruzioni... » certo si è che « ... Arnold è un vecchio ed esperto operatore e pertanto viene utilizzato per servizi di un certo rilievo...».

Avendo sottoposto ad attenta analisi ed a valutazione di sintesi una rilevante mole di filmati realizzati da Arnold ed utilizzati dalla sede RAI di Milano, il consulente tecnico d'ufficio ha motivatamente riscontrato—in forma diffusa e non in quella episodica che riduttivamente dalla RAI-TV si sostiene—sia completezza d'informazione nei mezzi di cronaca (chi-dove-come-quando-perché) sia immediatezza espositiva e creatività di linguaggio in interviste ed inchieste, realizzate tanto « in singolo » quanto in sinergismo con un redattore.

Da ciò, anche a prescindere da episodi di suo approntamento di note di commento, quella chiara valenza giornalistica di cui giornalisti di fama avevano già da tempo rilasciato ad Arnold espliciti e lusinghieri apprezzamenti prima ancora della sua iscrizione all'Albo.

Nell'intento di banalizzare e svuotare di significato giornalistico l'immagine la difesa della RAI-TV giunge a scrivere che, per la stessa immediatezza della visione, ad esempio di una casa che brucia, inutilmente vi si ricercherebbe un apporto creativo dell'operatore di ripresa.

Tale riduttiva e qualunquistica obiezione, la quale racchiude e sintetizza in buona parte la resistenza ad Arnold, non tiene conto ed anzi mostra di ignorare l'essenziale differenza tra la estemporanea versatilità possibile all'operatore di ripresa, e la programmata fissità che invece caratterizza e condiziona il cameramen.

Come P.F. Vedani ha rimarcato puntualmente, le due categorie sono, anche contrattualmente, ben distinte. Alla validità di un servizio—inchiesta, intervista o cronaca che sia—la qualità fotografica è strumentale, non essenziale.

Sostenendo poi (nella relazione tecnica di parte) che quello dell'operatore di ripresa costituisca soltanto un supporto tecnico all'ulteriore elaborazione giornalistica della « notizia » la quale solo così attingerebbe dal commento, scritto o parlato, i caratteri dell'ideatività e della creatività, la difesa della RAI-TV combatte una battaglia di retroguardia, antistorica, e sostiene una tesi anzitutto e addirittura inaccettabilmente contraria al diritto positivo.

Ed invero, nel nuovo testo introdotto rispettivamente con gli artt. 1 e 2 del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649, cit., l'art. 34 d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115— Regolamento di esecuzione alla legge 3 febbraio 1963, n. 60 sull'ordinamento della professione di giornalista — testualmente ammette all'esame di abilitazione professionale « coloro i quali svolgono attività di cinefoto-operatori per organi d'informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione... », quale documentata- e l'art. 49 ss. prevede che la prova scritta consista « nello svolgimento—a scelta del candidato—di una delle attività redazionali proprie del quotidiano, del servizio giornalistico radiofonico o televisivo ... o nell'illustrazione di un fatto o avvenimento con un servizio giornalistico tele-cine-fotografico... ».

« ... Ciò non autorizza affatto a sostenere » — scrive Cass. 1984/3849 — « che tale funzione (informativa} possa essere assolta soltanto mediante lo scritto e la parola, e che l'immagine sarebbe sul piano dell'intellegibilità neutra, inidonea ad informare d'altro da sé. Tale assunto si pone manifestamente contro la realtà dell'odierno sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa scritti, parlati o visivi, nei quali spesso l'informazione critica in ordine a determinati avvenimenti e fornita mediante una sequenza di immagini più precise ed eloquenti di qualsiasi messaggio verbale ... Tal-volta l'immagine o, più frequentemente una sequenza di immagini possono già esse stesse evidenziare il dove, il come ed il quando degli avvenimenti rappresentati (e d'altronde} non può certo negarsi efficacia informativa alle immagini anche nel caso in cui esse la realizzino nel contesto nel quale sono collocate e per il quale sono state realizzate... ».

Come si ricorda dalla narrativa, per poter sostenere l'esame di abilitazione Arnold dovette allegare, sostitutivamente dall'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 legge 1973/69 al cui proposito la direzione RAI era ostruzionisticamente renitente, un attestato 24 marzo 1977 del Presidente regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia (« per una singolare situazione di carattere interno ») da cui risulta « ... vista la deliberazione del 24 marzo 1977, considerato che il sottoindicato operatore presta a tempo pieno attività presso la redazione dei servizi giornalistici del Centro di produzione RAI-TV di Milano dal 1° aprile 1955..-che il sig. Sergio Arnold ...ha svolto pratica giornalistica effettiva e continuativa dal 1° settembre 1975 a tutt'oggi ... svolgendo attività di  cineoperatore con incarichi di spiccato rilievo professionale in piena autonomia e responsabilità... ».

Un ulteriore significativo impulso all’assimilazione è venuto dall'art. 27 legge 25 febbraio 1987, n. 67, che ha formalmente esteso ai « telecineoperatori di testate giornalistiche televisive » il regime assicurativo gestito dall'INPGI.

Come Arnold ha diffusamente documentato, con una « direttiva » 22 gennaio 1971 del Consiglio della CEE, atti di dibattiti e convegni specializzati e prese di posizione di parlamentari e politici in genere nonché di quella che la difesa della RAI-TV definisce « la potente corporazione dei giornalisti », con il travolgente progresso tecnologico il giornalismo filmato è entrato prepotentemente nella realtà quotidiana. Sicché gli aggiustamenti normativi ne sono stati, come al solito, una presa d'atto.

In particolare, con l'autonomia decisionale assunta dall'art. 1 d.P.R. 1979/ 649 cit. è ben compatibile la presenza sul posto della ripresa di un redattore il quale intervenga a in modo non decisivo e determinante nell'attività dell'operatore ».

« Il telecineoperatore può essere considerato giornalista anche qualora il commento sia opera di terzi » e ciò che effettivamente rileva è verificare « se le immagini riprese dall'operatore in quella autonomia, di per sé sole costituiscano notizia, ovvero servano a completare la notizia affidata in via principale al successivo commento ad opera del redattore » (Cass. 1986/330, cit.).

Vanno pertanto rimossi e disattesi le polemiche censure di « eccesso di zelo », i sospetti di corporativismo e le suggestioni di estremismo d'avanguardia, avanzati dalla RAI-TV (nella memoria difensiva del 16 luglio 1987} a proposito della ponderata e pacata relazione peritale che, come tale, merita invece piena attendibilità e, nel contesto dei plurimi e concordanti elementi probatori appena disaminati, corrobora il meditato con-vincimento di fondatezza della pretesa di Arnold.

Ciò corrisponde allo « specifico delI'attività giornalistica che sembra potersi rinvenire nel trapasso dalla libertà di manifestazione del pensiero alla funzione informativa » (Cass. 1984/3849).

Mentre si può condividere, con la RAI-TV ibidem, « che non tutti i telereporters siano in quanto tali giornalisti », ed infatti Cass. 1984/3849 ammonisce anche che « l'attività giornalistica dei cinefotoreporters, quale enucleata dal regolamento di esecuzione e tratta dalla realtà sociale presupposta dalla legge, non può essere identificata pienamente e semplicemente con l'attività comunque utilizzata dal mezzo giornalistico, ma deve consistere in quell'attività specifica che il regolamento—rimanendo nell'ambito della legge—ha dichiarativamente precisato come attività di realizzazione di immagini che completino o sostituiscano l'informazione scritta nell'esercizio di autonomia decisionale operativa », e sono comprensibili la preoccupazione e la riluttanza di tale Società in prevenzione di un arrembaggio da parte di legioni di operatori di ripresa pronti a rivendicare l'inquadramento giornalistico accampando meriti e qualità inesistenti, d'altronde non costituisce certo una breccia nel sistema riconoscere doverosamente la professionalità giornalistica che è comprovata.

Nel periodo in esame, con carattere di continuità nella condizione di autonomia del giornalista tradizionale, con inchieste, interviste e cronache d'ogni genere, talora in collegamento funzionale con un redattore ma più spesso da solo, Arnold ha filmato con immediatezza espressiva « servizi » caratterizzati dalla scrittura per immagini mediamente di buon livello e non di rado di eccellente qualità giornalistica. Come nel caso dello « straripamento del Seveso » in cui— capita anche questo—il taglio ed il montaggio risultano (dagli spezzoni reperiti tra gli scarti di redazione) di qualità e valore informativo persino migliore del materiale, già valido, mandato in onda (V. Relazione, p. 10).

A proposito dell'intervento del montatore, giova riportare da Cass. 1986/330 cit. che « le operazioni di selezione e montaggio delle immagini non vanno sopravalutate in quanto esse non costituiscono di per sé sole ed in via esclusiva informazione; esse invece non fanno, ancora entro certi limiti, perdere la natura d'informazione della ripresa originale ».

Per completezza di disamina non è supefluo replicare, all'astiosa obiezione della RAI-TV circa prodotti mediocri o insignificanti, che a tale riduttiva considerazione sicuramente non sfugge la produzione del giornalista (o per meglio dire del redattore} tradizionale, e d'ogni altro operatore professionale in genere. Ma senza possibilità d'illazione in senso esclusivo della qualifica.

Per concludere, l'appello della RAI-TV alla sentenza 6-28 febbraio 1979 del Pretore di Milano, va respinto.

 

Tutte le spese di giudizio devono seguire, come di norma (art. 91 cod. proc. civ.) la  soccombenza che è della RAI-TV. Esse sono liquidate complessivamente e congruamente in L. 350.000 (di cui L. 25.000 per borsuali, L. 125.000 per competenze ed il resto per onorario) per la fase dinnanzi al Tribunale di Milano, in L. 1.000.000 (di cui L. 40.000 per borsuali, L. 200.000 per competenze ed il resto per onorario) per il giudizio di legittimità, ed in L. 2.200.000 (di cui L. 88.800 per borsuali, L. 742.500 per competenze, ed il resto ancora per onorario}, per la presente fase, a favore di Arnold. E parallelamente all'INPGI in L. 240.000 (ripartite in L. 15.000, 105.000, 120.000), L. 900.000 (ripartite in L. 20.000, 180.000, 700.000} e L. .800.000 (ripartite in L. 40.000, 760.000 e 1.100.000). Più IVA ed altri accessori, come per legge.

Vanno poste definitivamente a carico della stessa RAI-TV le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in L. 1.400.556 più IVA.

 

 

 

 

CASS. 20 agosto 1987, n. 6969 

(SANTOSUOSSO Presidente - ANGARANO Relatore - GOLIA P.M. (diff. ) -Ric. Gadan - Res. Soc. Ed.

La Nuova Sardegna.

 

Per stabilire se l'attività svolta da un telecinefotoperatore abbia, o meno, natura giornalistica, occorre riferirsi non solo al momento dell'effettuazione delle riprese ma anche a quello successivo della selezione, del montaggio e del commento delle relative immagini, atteso che una rielaborazione in tale sede delle riprese precedentemente effettuate può far loro acquisire una capacità informativa di cui esse erano prima sprovviste e può conferire alle immagini medesime un senso informativo diverso da quello loro eventualmente attribuito in sede di ripresa, pertanto, non ricorre attività giornalistica nel caso in cui le immagini, riprese da un foto-operatore anche con piena autonomia, abbiano una mera  funzione illustrativa di quegli avvenimenti , di cui, con previa selezione o montaggio delle stesse, risulti affidato ad altri il compito di riferire e commentare (per iscritto o con la parola).

 

 

 

 

CASS. 7 luglio 1987, n. 5917  

(PANDOLFELLI Presidente - TONDO Relatore - GAZZARA P.M. (conf. ) - Ric. RAI - Res. Montetermini)

Per stabilire se l'attività svolta da un telecineoperatore abbia natura giornalistica, in quanto tradottasi, ai sensi dell'art.1 del d.P.R. 19 luglio 1976, n.649, nella realizzazione di "immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa", occorre riferirsi non solo al momento dell'effettuazione delle riprese, ma anche a quello del montaggio delle relative immagini, posto che la rielaborazione in tale sede delle riprese precedentemente effettuate può far loro acquisire una capacità informativa della quale erano prive, oppure attribuire loro un significato informativo diverso rispetto a quello impresso dall'operatore, cui, anche in questo secondo caso, non è riferibile il discorso informativo, effettuato da altri in coerenza con la diversa qualifica rivestita. 

 

CASS. 23 aprile 1986, n. 2878

              (GRIMALDI Presidente - ALIBRANDI Relatore - MOROZZO DELLA ROCCA P.M. (diff. ) - Ric. Lajo          

      lo - Res. Soc. RAI)

 

Al fine dell'applicazione ai foto-cineoperatori dipendenti dalla RAI del contratto collettivo giornalistico occorre che questi svolgano attività obiettivamente giuridica con autonomia decisionale e attraverso immagini che completano o sostituiscano l'informazione scritta (art. 1 d.P.R. 19 luglio 1976}, pertanto è essenziale accertare se i servizi realizzati dal foto-cineoperatore abbiano, per la natura, la selezione e il montaggio delle immagini, la idoneità per completare o sostituire l'informazione scritta o parla-ta svolgendo, pertanto, la necessaria funzione informativa o questa, invece sia svolta esclusivamente dalla informazione scritta o parlata, rimanendo alle immagini riprese dall'operatore assegnata una mera funzione illustrativa previa selezione o montaggio delle immagini ad opera di altri soggetti.

 

 

CASS. 17 marzo 1986, n. 1826

(FRANCESCHELLI  Presidente - BALDASSARRE  Relatore - CARISTO P.M. (conf. ) - Soncini c. RAI)

 

Poiché la RAI disciplina il rapporto di lavoro dei propri dipendenti con due diversi contratti collettivi — contratto collettivo per operai e impiegati stipulato con la federazione lavoratori dello spettacolo e contratto collettivo dei giornalisti stipulato con la federazione nazionale della stampa italiana — nel giudizio che sia instaurato da un dipendente che assuma di aver svolto attività giornalistica acquista rilievo, ai fini della individuazione del contratto applicabile al singolo rapporto, la natura dell'attività svolta dal dipendente, con la conseguenza che dovrà trovare applicazione il contratto collettivo per i giornalisti qualora l'attività esplicata dal dipendente sia obiettivamente qualificabile come giornalistica alla stregua della normativa legale che la riguarda (legge 3 febbraio 1963, n. 69; d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115), pertanto, nel caso di cineoperatore dipendente dalla RAI che chieda l'applicazione in suo favore del contratto collettivo per i giornalisti, al fine di accertare l'effettivo espletamento di attività giornalistica occorre che il giudice del merito stabilisca e valuti se le immagini raccolte e trasmesse, nel collaborare ai servizi giornalistici, siano o non tali da completare o sostituire l'informazione scritta o orale e, al tempo stesso, siano o non prodotte con autonomia decisionale operativa e con originale apporto espressivo o critico, senza che assuma efficacia vincolante l'iscrizione all'albo dei giornalisti.

 

 

CASSAZIONE SEZ. LAVORO 18 gennaio 1986  N. 330

PRESIDENTE: GRIMALDI; ESTENSORE: ALIBRANDI; PARTI: BONINSEGNI, MINA   (Avv. Bin, D'Amati) - Rai  (Avv. Geremia)

 

È attività giornalistica quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera della espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare a una massa differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni, attinenti a campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica, culturale, ovvero notizie elaborate con obiettività, anche se non disgiunte da valutazione critica.

 

I requisiti della attività giornalistica dei cinetelefotoperatori sono individuabili nella autonomia decisionale e nella capacità informativa delle immagini. L'autonomia decisionale può sussistere anche se l'operatore agisca in presenza di un redattore, poiché ciò che conta è il concreto svolgimento della attività di ripresa. La capacità informativa si ha se le immagini riprese dall'operatore, in quell'autonomia, di per sé sole costituiscano notizia ovvero servano a completare la notizia affidata in via principale al successivo commento opera del redattore, dal momento che le immagini possono costituire informazione giornalistica non soltanto quando di per sé sole sostituiscano lo scritto o il parlato, bensì anche qualora semplicemente lo completino, come specificamente dispone l'art. 1 del d.P.R. n. 649 del 1976.

 

Per attribuire natura di lavoro giornalistico all'attività del cinetelefotoperatore è essenziale accertare se il servizio realizzato da un operatore in autonomia decisionale abbia per la natura, la selezione e il montaggio delle immagini (operazioni che, se effettuate da terzi, non devono costituire una penetrante rielaborazione della ripresa sì da trasformarla pressocché integralmente) la idoneità per completare o sostituire la informazione scritta o parlata svolgendo la necessaria funzione informativa o se questa, invece, sia svolta esclusivamente dalla informazione scritta o parlata venendo alle immagini, riprese dall’ operatore, assegnata una mera funzione illustrativa previa penetrante ed incisiva selezione e montaggio delle immagini stesse ad opera di altri soggetti.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Gualtiero Boninsegni e Agostino Mina con ricorsi diretti al Pretore di Torino — premesso di essere dipendenti della soc. RAI-Radiotelevisione italiana in qualità di cineoperatori presso la redazione torinese dei programmi giornalistici della società, di avere realizzato in piena autonomia decisionale migliaia di servizi nella maggior parte dei casi recandosi soli ad effettuare le riprese, di essere iscritti all'Ordine nazionale dei giornalisti quali giornalisti professionisti rispettivamente dal 16 giugno e dal 29 giugno 1979—convenivano in giudizio detta società per sentir dichiarare il loro diritto alla qualifica di giornalista dal giugno 1979 con la conseguente applicazione in loro favore da tale data del CCNL giornalistico e condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive da liquidarsi in separato giudizio.

Instauratosi il contraddittorio e contestata da parte della convenuta società la pretesa attorea, l'adito Pretore con sentenza 30 aprile 1980 accoglieva la domanda.

A seguito di impugnazione della soc. RAI il Tribunale di Torino con sentenza 21 maggio - 1° settembre 1981 accoglieva il gravame.

Rilevava anzitutto la detta pronuncia che il provvedimento amministrativo di iscrizione all'albo professionale dei giornalisti è sindacabile da parte del giudice ordinario, ma che nella specie tale provvedimento era legittimo come legittimo appariva il d.P.R. n. 649 del 1976 che lo aveva reso possibile.

Devesi, caso per caso, continuava il Tribunale, accertare se in concreto il telecinefotoperatore, iscritto all'albo, possa essere qualificato giornalista con conseguente applicazione del contratto di lavoro del settore. Requisito primo, ma non di per sé sufficiente, secondo il Tribunale, è che l'operatore lavori per organi di informazione; secondo requisito è che il detto operatore agisca nell'esercizio di autonomia decisionale operativa, e non già alla presenza di un giornasta di cui è tenuto a seguire le indicazioni ovvero, anche in assenza del gioralista, non agisca sulla base di istruzioni e disposizioni che gli consentano una autonomia esclusivamente tecnica, terzo requisito, conclude il Tribunale, è che l'immagine sostituisca l'informazione scritta, sia tale cioè da consentire da sola una visione informativa.

Passando all'esame della fattispecie il Tribunale precisava che, se non poteva escludersi che il Mina ed il Boninsegni avessero svolto talora prestazioni tali da rivestire le caratteristiche legittimanti la loro equiparazione ai giornalisti, secondo la previsione del d.P.R. del 1976, tale attività non aveva assunto, in base alle risultanze processuali, carattere esclusivo o prevalente: la sua occasionalità escludeva la possibilità di regolamentazione dei rapporti dei ricorrenti con la soc. RAI sulla base del CCNL giornalistico, che condiziona la sua applicabilità ad un requisito soggettivo (lo status di giornalista) e ad un requisito oggettivo (lo svolgimento in concreto di una prestazione giornalistica). Ed il Tribunale, a sostegno della tesi ora esposta ricordava che l'art. 1 del detto contratto collettivo definisce quali giornalisti professionisti coloro che prestano la loro attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità.

Avverso tale sentenza il Mina ed il Boninsegni propongono ricorso per Cassazione, affidato ad un unico articolato motivo ed illustrato da memoria, cui resiste la soc. RAI mediante controricorso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con l’unico articolato motivo i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione di norme di legge e di regolamento: art. 5 legge 20 marzo 1865, All. E; 3 febbraio 1963, n. 69; d.P.R. n. 649/76; d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153 (relativo al CCNL giornalistico 10 gennaio 1959), nonché difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.).

Il Tribunale secondo la doglianza avrebbe basato le proprie conclusioni su quattro punti. In particolare avrebbe errato ritenendo il provvedimento d'iscrizione all'albo dei giornalisti sindacabile da parte del giudice ordinario anche incidenter tantum; avrebbe poi rettamente ritenuto legittimo il d.P.R. n. 649/76; avrebbe invece errato nel ritenere che la titolarità dello status di giornalista non fosse di per sé sufficiente ad ottenere la applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico, dovendosi a tal fine accertare anche la condizíone della effettiva prestazione di una attività che oggettivamente abbia natura giornalistica ed errato altresì nel ritenere che la attività svolta dai ricorrenti non era stata, obiettivamente, giornalistica.

Più in particolare, per quanto concerne le due ultime affermazioni, secondo i ricorrenti coloro i quali ottengano la iscrizione all'albo dei giornalisti, hanno diritto alla applicazione del relativo contratto di lavoro, avendo le parti collettive rimesso agli organi professionali la valutazione della natura giornalistica della attività svolta.

Inoltre, sempre secondo la censura in esame, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la immagine, per poter sostituire la informazione scritta deve essere tale da consentire da sola una visione informativa, senza necessità di alcun commento scritto e, laddove questo si renda invece necessario, la integrazione di quanto l'immagine offre, con la relativa esplicazione, deve essere opera della stessa persona che effettua la ripresa. La affermazione sarebbe erronea, poi, perché l'art. 1 del d.P.R. n. 649/76 qualifica come giornalisti i telecinefotoperatori che svolgono la loro attività per organi di informazione attraverso immagini che sostituiscano o completino la informazione scritta avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione. D'altra parte, continuano i ricorrenti, il telecinefotoperatore il quale produca, oltre che l'informazione per immagini, anche il relativo commento parlato, è senza dubbio giornalista indipendentemente dal d.P.R. n. 649 del 1976; tale decreto, invece non prevede che, per essere qualificato giornalista, il teleoperatore debba anche stendere il commento parlato.

Il Tribunale, inoltre, secondo i ricorrenti, avrebbe errato nel ritenere che manca la autonomia richiesta dalla norma qualora il teleoperatore operi alla presenza di un giornalista: tratterebbesi di affermazione apodittica, mancante di ogni motivazione sul perché la sola presenza di un redattore privi necessariamente della autonomia professionale la attività del cinereporter.

Il Tribunale, infine, secondo i ricorrenti, avrebbe indebitamente dato rilievo alla fase del montaggio dei servizi, asserendo apoditticamente che solo in tale momento era prodotta la informazione destinata al pubblico.

La censura è fondata per quanto di ragione.

Si tratta nella specie di applicare disposizioni regolamentari, di esecuzione di normativa legislativa.

L'art. 1 del d.P.R. in esame, aggiunge un quarto comma all'art. 34A del d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, emanato per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, del seguente tenore: « Coloro i quali svolgono attività di telecinefotoperatori per organi di informazione attraverso immagini che completano e sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alle domande la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 ».

La interpretazione della disposizione regolamentare va quindi effettuata in indispensabile correlazione con la normativa legislativa di cui costituisce esecuzione.

È stato rilevato come la legge in questione (n. 69 del 1963) non ha avuto lo scopo di regolare l'attività giornalistica assumendone a tal fine anche una nozione formale, normativamente ritagliata dalla realtà sociale, ma esclusivamente quello di tutelare detta attività, come di fatto svolgentesi in tale realtà. La legge, invece, si è consapevolmente astenuta dal definire la attività giornalistica, non già per cristallizzare la sua concezione tradizionale, ma proprio per consentire la possibilità di applicare il sistema di tutela normativa a qualsiasi forma di attività di manifestazione qualificata di pensiero, svolgentesi a mezzo della stampa periodica o dei servizi giornalistici della radio e della televisione. Certo, la legge presuppone pur sempre un dato contenuto specifico della attività giornalistica, ma tale contenuto lo assume dalla realtà sociale, contenuto che si evidenzia e si qualifica come attività di partecipazione, a carattere intellettuale alla compilazione di un a particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la stampa periodica o i servizi giornalistici della radio o della televisione ». Tuttavia ciò non autorizza a sostenere che la funzione informativa possa essere assolta soltanto mediante lo scritto o la parola e che la immagine sarebbe, sul piano della intellegibilità neutra, inidonea ad informare d'altro da sé, nei moderni mezzi di comunicazione di massa, scritti parlati o visivi, spesso la informazione critica in ordine a determinati avvenimenti è fornita mediante una sequenza di immagini più precise ed eloquenti di qualsiasi messaggio verbale (Cass. 29 giugno 1984, n. 3849).

Peraltro, è stato sempre precisato, si deve ammettere che, a differenza dell'attività giornalistica svolta mediante la parola scritta o parlata, quella enucleata dal regolamento di esecuzione in esame, tratta dalla realtà sociale presupposta alla legge, non può essere identificata puramente e semplicemente con l'attività dei cinefotoreporters, comunque utilizzata dal mezzo giornalistico, ma essa deve consistere in quella attività specifica che il regolamento, rimanendo perciò nell'ambito della legge, ha dichiarativamente precisato come attività di realizzazione di immagini che completino o sostituiscano l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale opeativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione (Cass. 9849/84 citata).

In conseguenza deve premettersi, al fine del decidere, la nozione di attività giornalistica, avente connotati di natura pubblicistica con riflessi costituzionali (art. 21 della Costituzione); è tale quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera della espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie accolte ed elaborate con obiettività, anhe se non disgiunte da valutazione critica (Cass. 2 febbraio 1982, n. 625).

Ciò posto, deve rilevarsi come il Tribunale di Torino solo parzialmente si è attenuto ai suesposti principi.

Anzitutto è inesatto affermare che il provvedimento d'iscrizione all'albo dei giornalisti sia sindacabile incidenter tantum da parte del giudice ordinario: ed invero detto giudice non può disapplicare, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, tale provvedimento, rientrando lo stesso tra le deliberazioni che, per espressa previsione (art. 64, comma 2, legge n. 69 del 1963), il medesimo giudice ha il potere di annullare, revocare o modificare (Cass., Sez. Un., 25 novembre 1981, n. 6252).

Nella specie, peraltro, la affermazione inesatta, che pertanto va doverosamente corretta, non ha comportato conseguenze pratiche, in quanto il giudice del merito ha ritenuto poi legittimo quel provvedimento da esso giudice non correttamente sindacato.

Esattamente, poi, la impugnata sentenza ha precisato che, perché ad un teleoperatore possa applicarsi il contratto di lavoro giornalistico è necessaria la presenza di due requisiti: uno soggettivo (lo status di giornalista) ed uno oggettivo (lo svolgimento in concreto di una prestazione giornalistica).

Non appare fondata, pertanto, la tesi dei ricorrenti secondo i quali la sola iscrizione all'albo dei giornalisti farebbe qualificare i teleoperatori come giornalisti: ed invero, come il Tribunale di Torino ha ben posto in rilievo, è normativamente previsto (« avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione » recita l'art. 1 del decreto in esame) l'ulteriore condizione che l'operatore, iscritto all'albo, svolga inoltre in concreto attività giornalistica.

Ed ancora esattamente la impugnata sentenza ha, in sostanza, identificato, alla stregua della legge e del regolamento, i requisiti della attività giornalistica dei cinetelefotoperatori nella autonomia decisionale e nella capacità informativa delle immagini.

Peraltro non appare corretto, in via generale, affermare che una tale autonomia non sussista qualora l'operatore agisca in presenza di un redattore: ed invero quel che conta è il concreto svolgimento della attività di ripresa; essa può ben essere autonoma, nel senso che qui interessa, anche in presenza di un redattore il quale peraltro resti passivo ovvero intervenga non in modo incisivo e determinante sulla attività dell'operatore, come al contrario quella autonomia può non sussistere anche in assenza del redattore, il quale preventivamente abbia dato le istruzioni necessarie e vincolanti, ipotesi questa ben evidenziata dal Tribunale. Quel che conta, come meglio si vedrà, è se le immagini riprese dall'operatore, in quella autonomia, di per sé sole costituiscano notizia ovvero servano a completare la notizia affidata in via principale al sucessivo commento opera del redattore.

Ed erra, soprattutto, il Tribunale quando afferma che la immagine, per poter sostituire la informazione scritta, deve essere tale da consentire da sola una visione informativa, senza la necessità di alcun commento scritto e, laddove questo si rende invece necessario, l'integrazione di quanto l'immagine offre, con la relativa esplicazione, deve essere opera della stessa persona che ha effettuato la ripresa. E facile rilevare, anzitutto, che in questa ultima ipotesi l'operatore sarebbe giornalista in quanto ha redatto il commento. Il telecineoperatore, invece, può essere considerato giornalista anche qualora il commento sia opera di terzi.

La pronuncia impugnata ha negato capacità informativa e quindi la natura giornalistica, delle riprese effettuate dai teleoperatori sulla base della mera considerazione delle immagini, facendo astrazione dal relativo commento parlato compilato dal giornalista: così facendo, peraltro, il Tribunale ha dimentica che la immagine o meglio la sequenza di immagini può costituire informazione  giornalistica non soltanto quando di per sé sola sostituisca lo scritto o il parlato, bensì anche qualora semplicemente lo completi, come specificamente dispone l'art. 1 del d.P.R. n. 649 del 1976. La sentenza ha cioè ignorato totalmente la parte della disposizione che parla di complementarietà della immagine rispetto alla parola ai fini di svolgere la funzione informativa propria della attività giornalistica. Il Tribunale, invece, avrebbe dovuto considerare le riprese effettuate dagli operatori anche in relazione al commento parlato, opera di altri, porre in correlazione immagini e parlato ed effettuare la conseguente valutazione nel senso sopra specificato, se cioè l'immagine svolgesse, a completamento della parola, funzione informativa; doveva cioè valutare il nesso funzionale tra la immagine e la parola. Anche per quanto concerne la funzione della selezione del materiale e del montaggio effettuati dal giornalista e sotto la sua guida, il Tribulale fa affermazioni che in linea assoluta non possano essere considerate corrette: tale non correttezza discende, da una sopravvalutazione di tale fase, conseguenza, in sostanza, della precedente affermazione, già sopra ritenuta errolea, che cioè la immagine costituisce notizia soltanto se da sola consente la visione informativa.

Le operazioni di selezione e montaggio non costituiscono di per sé sole ed in via esclusiva la informazione, esse, invece, non fanno ancora, entro certi limiti perdere la natura di informazione alla ripresa originale. È questione di fatto e di limiti.

In proposito può dirsi che evidentemente una penetrante rielaborazione della ripresa in fase di montaggio può far acquistare alla ripresa stessa quella capacità informativa che prima non aveva: se così fosse, evidentemente la capacità informativa delle immagini è da far risalire a colui che quella rielaborazione ha effettuato, non già all'autore delle riprese rielaborate.

Ed anche tale aspetto della questione è stato da questa Corte già esaminato. E stato rilevato come, anche se un operatore abbia la capacità di svolgere una attività informativa e tale attività in effetti abbia svolto attraverso i servizi da lui effettuati, il discorso finale, sul piano della informazione, può essere completamente stravolto nei suoi contenuti, in sede di montaggio, per essere adattato ai fini di comunicazione del messaggio scritto o parlato. E stata fatta la ipotesi di un operatore, cui in coerenza con la sua qualifica, sia affidato il compito di riprendere un determinato avvenimento, senza alcuna autonomia decisionale in ordine alla interpretazione dell'avvenimento e che lo stesso, avendone la capacità, componga un determinato discorso informativo in ordine all'avvenimento medesimo, mentre ad altri, in coerenza con la qualifica dello stesso venga affidato il compito esclusivo di riferire e commentare per iscritto o con la parola l'avvenimento e che, sempre in ipotesi, il senso dell'avvenimento assunto dal primo non coincide o addirittura contrasti con quello assunto dal secondo, il quale pertanto, nell'ambito della sua competenza mansionale, utilizzerà le immagini solo in quanto e per la parte che siano coerenti con il senso della informazione che vuole trasmettere. E’ manifesta in detta ipotesi la inconfigurabilità di una prestazione giornalistica in quella realizzata dal primo, eccedendo di fatto le mansioni assegnategli, ed utilizzate invece, in coerenza con le mansioni contrattuali dello stesso, per i suoi risultati strumentali al discorso informativo compiuto dal secondo, per l'assenza assoluta, nella realizzazione di tali risultati, di qualsiasi contributo intellettualmente rilevante sul piano del discorso suindicato (Cass. 3849 cit.).

Ovviamente vale anche il rilievo contario, nel senso che una ripresa priva di per sé sola di capacità informativa, in fase di montaggio possa acquisire tale capacità ad opera dello stesso operatore che a quel montaggio presenzia.

Ed ancora è da rilevare, al contrario, come una rielaborazione, in sede di montaggio, non penetrante e decisiva bensì meramente tecnica ovvero cagionata da necessità di opportuni adattameno e a “ricuciture”, anche se opera di terzi, non valga a stravolgere la natura di informazione dell'immagine, considerata di per sé sola od in unione al commento parlato che di questo è completamento.

Riassumendo, è essenziale accertare se il servizio realizzato da un operatore — in assenza di un redattore e sempreché questi non abbia preventivamente vincolato la attività del primo ovvero anche in presenza di un redattore il quale peraltro non abbia inciso in via determinante sulla attività del primo sì che questa possa pur tuttavia considerarsi frutto di autonomia decisionale operativa — abbia per la natura, la selezione ed il montaggio delle immagini — operazioni queste che, se effettuate da terzi, non abbiano costituito una penetrante rielaborazione della ripresa sì da trasformarla pressoché integralmente — la idoneità (richiesta dalla legge e dal regolamento) per completare o sostituire la informazione scritta (nella specie, parlata), svolgendo pertanto la necessaria funzione informativa o questa, invece, sia svolta esclusivamente dalla informazione scritta o parlata, venendo alle immagini, riprese dall'operatore, assegnata una mera funzione illustrativa previa penetranti ed incisivi selezione e montaggio delle immagini stesse ad opera di altri soggetti.

È evidente che, ove si realizzi quest'ultima ipotesi, non può parlarsi di un “discorso per immagini“, avente natura informativa, in quanto qualsiasi “discorso”, scritto parlato o visivo, per essere logicamente tale, non può essere che una composizione di elementi significanti (parole, immagini, segni in genere) coerenti al fine di comunicazione ad essa assegnato, riferibile all'autore di essa e, nella quale, i segni utilizzati restano elementi strumentali per il discorso comunicativo ma non comunicazione essi stessi.

Ciò appare soprattutto chiaro nel linguaggio per immagini ove non è concepibile un discorso coerente con un fine di comunicazione, che non sia meramente emotivo, se le immagini non siano realizzate, selezionate e composte in frasi o sequenze idonee a comunicare un messaggio coerente con il fine che si propone l'autore di esso o che allo stesso venga assegnato (Cass. 3849/84 cit.).

Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto per quanto di ragione e la impugnata sentenza cassata.

Il giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Pinerolo, si atterrà ai suaccennati principi e provvederà anche alla regolazione delle spese di questo giudizio di cassazione.

 

 

CASS. 23 novembre 1985,  n. 5855

(ANTOCI  Presidente - MICALI  Relatore - GAZZARA P.M. (conf. ) - INPGI C. RAI)

 

Alla stregua dell'art. 1 d.P.R. n. 649/76 — norma che (senza porsi in contrasto con la legge 3 febbraio 1963, n. 69 sull'ordinamento della professione di giornalista, non contenendo quest'ultima alcuna limitazione della nozione di attività giornalistica solo a quella tradizionalmente effettuata attraverso la parola o lo scritto) consente l'iscrizione dei telecinefotoperatori, la cui attività di ripresa di immagini completi o sostituisca l'informazione scritta nell'esercizio di autonomia decisionale operativa — non costituisce attività giornalistica la prestazione del telecinefotoreporter che pur eseguendo da solo le riprese degli avvenimenti, non provveda anche alla selezione delle immagini e al montaggio del materiale filmato sì da conferirgli ca-pacità informativa ovvero che sia comunque utilizzata di fatto dal datore di lavoro senza una significativa elaborazione intellettuale altrui.

 

 

 

 

 

CASS. 22 ottobre 1985, n. 5177

(CHIAVELLI Presidente - AMIRANTE Relatore - MARTINELLI P.M. (diff. } -INPGI c. Barneschi)

 

Ai fini dell'applicabilità del contratto di lavoro giornalistico per un dipendente della RAI che, sull'asserito presupposto di svolgere attività obiettivamente giornalistica, pretenda l'applicazione al suo rapporto di lavoro della normativa contrattuale prevista per i giornalisti, non può farsi riferimento alle declaratorie proprie del contratto collettivo degli operai e impiegati, né alle qualifiche previste da tale contratto collettivo, ma occorre accertare se l'attività svolta dal dipendente sia o meno attività giornalistica alla stregua della nozione che di essa ne danno le norme che la disciplinano (legge 3 febbraio 1963, n. 69; d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115; d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649).

Pertanto, nel caso del fotocineoperatore — qualifica non compresa nella previsione del contratto collettivo di lavoro giornalistico — occorre indagare se l'attività espletata dal dipendente si configuri quale attività giornalistica in quanto come completamento o sostituzione dell'informazione scritta nell'esercizio di autonomia decisionale operativa.

 

 

 

CASSAZIONE SEZ. LAVORO 2 luglio 1985       N. 3998

PRESIDENTE: PENNACCHIA; ESTENSORE: ALIBRANDI; PARTI: CANNARA (Avv. DeMartini, Boneschi) - RAI  (Avv. Scognamiglio)

 

L'interpretazione dell'art. 1 del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 (regolamento di esecuzione della legge n. 69 del 1963) — il quale, per consentire l'accesso alla professione giornalistica ai telecinefotoperatori, prevede il requisito della realizzazione di « immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica delle prestazioni » — va effettuata in indispensabile correlazione con la legge predetta (n. 69 del 1963), la quale non contiene alcuna formale definizione dell'attività giornalistica, nel consapevole intento di consentire l'applicabilità della disciplina per questa dettata a qualsiasi forma di manifestazione qualificata di pensiero a scopo informativo, svolgentesi non solo attraverso lo scritto (stampa) o la parola (servizi giornalistici della radio o della televisione) ma anche attraverso immagini idonee ad assolvere, in via di completamento e di sostituzione degli altri mezzi espressivi, la medesima funzione informativa; è peraltro da escludere che la capacità informativa ed espressiva delle immagini — necessaria, con il requisito della autonomia decisionale, per riconoscere natura giornalistica alla attività dei telecinefotoperatori — debba essere eccezionale, in quanto il requisito delI'eccezionalità attiene soltanto al valore del messaggio sotto il profilo della sua qualità formale e non è indispensabile per riconoscere natura giornalistica al messaggio stesso, scritto, parlato o visivo che sia.

 

Nel caso in cui il lavoratore dipendente da un editore di giornali, stampati, parlati o visivi, agisca per il riconoscimento della natura giornalistica dell'attività svolta a favore del datore di lavoro, la sussistenza o meno di detta natura va accertata dal giudice attraverso una valutazione meramente ontologica (limitata cioè all'affermazione o alla negazione, in relazione alla concreta attività, degli elementi essenziali caratteristici dell'attività giornalistica), che non implica anche la formulazione di giudizi di valore in ordine alla maggiore o minore validità dei servizi—scritti, parlati o visivi—nei quali si è concretizzata l'attività in contestazione.

 

Per stabilire se l'attività svolta da un telecinefotooperatore abbia o meno natura giornalistica, in quanto tradottasi ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649, nella realizzazione di immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta o parlata, occorre riferirsi — esclusa ogni rilevanza delle indicazioni tecniche menzionate dalI'art. 2 dello stesso decreto — non solo al momento dell'effettuazione delle riprese ma anche a quello del montaggio delle relative immagini, atteso che una rielaborazione in tale sede delle riprese precedentemente effettuate può far loro acquistare una capacità informativa di cui esse erano prima sprovviste o conferire alle immagini un senso informavivo diverso da quello loro attribuito in sede di ripresa. Ne consegue che nella prima di tali ipotesi la natura giornaliitica è configurabile solo in relazione a detta attività di rielaborazione, mentre nel secondo caso la configurabilità della natura giornalistica dell'attività svolta in sede di ripresa resta priva di rilievo ove essa abbia esorbitato dalle mansioni dell'operatore, limitate alla ripresa di immagini che altri, in coerenza con la diversa qualifica rivestita avrebbe utilizzato per la composizione di un determinato discorso informativo.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Carlo Cannara, dipendente della S.p.A. Radio Televisione Italiana —RAI— quale tele foto cine operatore, con ricorso diretto al Pretore di Milano chiedeva fosse dichiarato il proprio diritto alla qualifica di giornalista a far tempo, quanto meno, dalla data di iscrizione all'albo dei giornalisti avvenuta nel giugno 1977 a seguito della nuova normativa di cui al D.P. 19 luglio 1976, n. 649, o da quell'altra data ritenuta di giustizia, con conseguente declaratoria di applicabilità al rapporto di lavoro del contratto collettivo giornalistico e la condanna della società RAI ad applicargli il trattamento economico-normativo conseguente al nuovo inquadralento, con le differenze retributive e gli accessori di legge; il Cannata a tal fine conveniva in giudizio la detta società e l'Istituto nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani  INPGI.

Instauratosi il contraddittorio e contestata da parte della convenuta soc. RAI la pretesa attorea, mentre l'Istituto convenuto chiedeva la condanna della società RAI al versamento dei contributi previdenziali ove fosse stato riconosciuto il diritto vantato dal ricorrente, l'adito Pretore con sentenza 19 febbraio 1980 respingeva la domanda.

A seguito di impugnazione del Cannara, il Tribunale di Milano con sentenza 16 maggio 1980-26 gennaio 1981 rigettava il gravame.

Premetteva la impugnata sentenza che il D.P. n. 649 del 1976, di modifica del regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, consentiva di qualificare quale giornalisti i telecinefotoperatori purché ricorressero nella attività da essi svolta due requisiti, quello dell'esercizio di autonomia decisionale operativa e quello dello svolgimento di mansioni di natura giornalistica attraverso la riproduzione di immagini atte a completare o sostituire la informazione iscritta.

E, continuava il Tribunale, autonomia decisionale operativa significava libertà di iniziativa e di decisione a livello operativo e non anche autonomia decisionale a livello creativo, vale a dire libertà di iniziativa nella deliberazione del servizio giornalistico.

Per quanto concerneva il secondo requisito, rilevava ancora il Tribunale, esso doveva ritenersi sussistente qualora l'operatore esplicasse attività intellettualmente qualificata e finalizzata alla formulazione di un determinato messaggio (questo era il senso della espressione figurata «scrivere con la macchina da presa »); le immagini riprese, e cioè, il risultato della attività dell'operatore, dovevano risultare dotate di specifica capacità informativa sì da riesprimere l'evento ed il fatto che detto operatore aveva letto, scelto ed inteso comunicare rendendolo intellegibile dai destinatari; occorreva in definitiva procedere ad una valutazione delle immagini nella loro capacità informativa sul piano notiziale. Né l'elemento letterario (scritto od orale) era indispensabile per il passaggio della immagine dalla dimensione riproduttiva del fatto o dell'evento alla dimensione discorsiva: occorreva soltanto che le immagini fossero dotate di eccezionale espressività e capacità informativa e cioè assumessero una tale carica o significato espressivo dei fatti da adempiere effettivamente alla funzione informativa divenendo strumento di conoscenza notiziale.

Ciò premesso per quanto riguardava la interpretazione da darsi alla normativa in oggetto, la impugnata sentenza, passando all'esame della fattispecie al proprio esame, rilevava che era emersa la sussistenza nella attività del ricorrente della autonomia decisionale operativa nel senso sopra delineato. In ordine al secondo requisito, il Tribunale affermava che non era stata decisiva in uno o nell'altro senso la prova testimoniale relativa alla presenza o meno dell'operatore al montaggio; la questione si riduceva quindi, al fine di accertare la sussistenza o meno del secondo requisito in esame, alla valutazione delle immagini sotto il profilo della capacità informativa sul piano notiziale. Ed il Tribunale, a seguito di visione delle riprese effettuate dal ricorrente, con esclusione del relativo commento parlato steso dai giornalisti, negava che le immagini oggetto di dette riprese avessero di per se stesse quella capacità informativa meglio sopra qualificata.

Avverso tale sentenza il Cannara propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste la S.p.A. RAI mediante controricorso; entrambe dette parti hanno prodotto memorie; l'INPGI non si è costituito.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del D.P. 19 luglio 1976, n. 649, in relazione alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 e agli artt. 34 e 44 del d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 e in relazione all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (artt. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. ). Il Tribunale, precisa il ricorrente, ha ritenuto necessari, perché un telecinefotoperatore possa essere inquadrato, quale giornalista, due requisiti, l'autonomia decisionale operativa e la eccezionale capacità informativa ed espressiva; il richiedere tale secondo requisito comportava la conseguenza di attribuire al giudice il compito di esprimere un giudizio di valore sulla opera del prestatore d'opera, il che non sarebbe legittimo. L'elemento invece che farebbe qualificare come giornalistica l'attività di detto operatore sarebbe esclusivamente la destinazione delle immagini; come il magistrato non controlla il contenuto degli articoli di giornale compilati da chi rivendica la natura giornalistica delle mansioni svolte, perché essa è implicita nel dato oggettivo che quel lavoro è finalizzato a fornire notizie, così il magistrato non potrebbe valutare singole riprese per esprimere un giudizio di valore circa la capacità espresiva della ripresa, con conseguente attribuzione della qualifica giornalistica o meno alla ripresa e, quindi, la natura giornalistica o meno della attività del suo autore.

I giudizi di valore, insiste il ricorrente, non competono al giudice, specie se come nella specie si richiede addirittura la presenza di una eccezionale capacità espressiva. E’ giornalista, conclude sul punto il ricorrente, l'operatore il quale è utilizzato per le testate giornalistiche della RAI, la cui opera cioè è destinata aggettivamente ai servizi diretti a raccogliere ed elaborare le notizie al fine di informare gli utenti.

Altra erronea applicazione della normativa in questione, sempre secondo il ricorrente, sarebbe consistita nel non avere il Tribunale tenuto conto che è giornalista non solo l'operatore la cui ripresa sostituisce la informazione parlata, ma anche l'operatore la cui ripresa completa la detta informazione e che l'art. 2 del D.P. 649 del 1976 fa riferimento anche al servizio telecinefotografico comprensivo delle indicazioni tecniche.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. Partendo dall'errato concetto del messaggio visivo suscettibile di essere fruito e compreso, il Tribunale si sarebbe limitato ad un esame sommario ed incompleto delle prove testimoniali, anzi non valutandole affato, dando invece esclusivo rilievo alle visioni effettuate dal Collegio nei locali della RAI.

La resistente eccepisce preliminarente la inammissibilità del ricorso, perché si paleserebbe carente nella enunciativa del fatto, in contrasto con l'art. 366 cod. proc. civ., dato che in proposito detto ricorso si limita a far riferimento «a quanto esposto nella sentenza impugnata da pag. 5 a pag. 13 ». Il rilievo non è fondato.

Ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non si richiede che la esposizione dei fatti della causa costituisca premessa a sé stante dei motivi del ricorso, ma è sufficiente che i fatti stessi risultino dal contesto del ricorso o possano rilevarsi dagli argomenti addotti a giustificazione dei motivi. Conseguentemente è ammissibile il ricorso se, per quanto riguarda i fatti di causa si limiti a riportarsi all'esposizione contenuta nella sentenza impugnata, ma le circostanze di fatto siano desumibili dallo svolgimento dei motivi di diritto.

E così è nella specie, dato anche che le circostanze di fatto sono limitate al massimo e si evince dal contesto del ricorso che il ricorrente era operatore dipendente della S.p.A. RAI ed aveva chiesto, ai sensi del D.P. n. 649 del 1976, l'inquadramento nella categoria dei giornalisti.

Le due censure, da esaminarsi congiuntamente, sono in buona parte fondate.

Si tratta nella specie di applicare disposizioni regolamentari, di esecuzione di normativa legislativa.

L'art. 1 del d.P.R. in esame, aggiunge un quarto comma all'art. 34 del d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, emanato per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, del seguente tenore: « Coloro i quali svolgono attività di telecinefotoperatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica delle prestazioni, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 ».

La interpretazione della disposizione regolamentare va quindi effettuata in indispensabile correlazione con la normativa legislativa di cui costituisce esecuzione.

E stato rilevato come la legge in questione (n. 69 del 1963) non ha avuto lo scopo di regolare l'attività giornalistica assumendone a tal fine anche una nozione formale, normativamente ritagliata dalla realtà sociale, ma esclusivamente quello di tutelare detta attività, come di fatto svolgentesi in tale realtà; la legge, invece, si è consapevolmente astenuta dal definire la attività giornalistica, non già per cristallizzare la sua concezione tradizionale, ma proprio per consentire la possibilità di applicare il sistema di tutela normativa a qualsiasi forma di attività di manifestazione qualificata di pensiero, svolgentesi a mezzo della stampa periodica o dei servizi giornalistici della radio e della televisione. Certo, la legge presuppone pur sempre un dato contenuto specifico della attività giornalistica, ma tale contenuto lo assume dalla realtà sociale contenuto che si evidenzia e si qualifica come attività di partecipazione a carattere intellettuale, alla compilazione di un particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la stampa periodica o i servizi giornalistici della radio o della televisione ». Tuttavia ciò non autorizza a sostenere che la funzione informativa possa essere assolta soltanto mediante lo scritto o la parola e che la immagine sarebbe, sul piano della intellegibilità, neutra, inidonea ad informare di altro da sé nei moderni mezzi di comunicazione di massa, scritti parlati o visivi, spesso la informazione critica in ordine a determinati avvenimenti è fornita mediante una sequenza di immagini più precise ed eloquenti di qualsiasi messaggio verbale (Cass. 29 giugno 1984, n. 3849).

Peraltro, è stato sempre precisato, si deve ammettere che, a differenza dell'attività giornalistica svolta mediante la parola scritta o parlata, quella enucleata dal regolamento di esecuzione in esame, tratta dalla realtà sociale presupposta dalla legge, non può essere identificata puramente e semplicemente con l'attività dei cinefotoreporters, comunque utilizzata dal mezzo giornalistico, ma essa deve consistere in quella attività che il regolamento, rimanendo perciò nell'ambito della legge, ha dichiarativamente precisato come attività di realizzazione di immagini che completino o sostituiscano l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione (Cass. n. 3849/84, cit.).

  Di conseguenza deve premettersi, al fine del decidere, la nozione di attività giornalistica, avente connotati di natura pubblicistica con riflessi costituzionali (art. 21 della Costituzione), è tale quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera della espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunte da valutazione critica (Cass. 2 febbraio 1982 n. 625).

Ciò posto, esattamente il Tribunale di Milano ha identificato, alla stregua della legge e del regolamento di esecuzione, i requisiti della attività giornalistica dei cinefotooperatori nella autonomia decisionale e nella capacità informativa delle immagini.

In ordine al primo requisito non vi è questione nella presente causa: la impugnata pronuncia ha ritenuto sussistente tale requisito, il ricorrente è il lavoratore soddisfatto dal punto, per cui ovviamente su detto punto non vi è doglianza; la società RAI, daltronde, vincitrice, non era legittimata ad impugnare la sentenza perché una sua tesi difensiva non era stata accolta ed una parte della motivazione della decisione, peralto ad essa favorevole, non la soddisfaceva, potendo pur sempre in eventuale sede di rinvio, riprospettare tale tesi non accolta senza preclusione alcuna. E su come debba essere inteso tale requisito si è soffermata, invece, questa Corte nella più volte indicata pronuncia (n. 3849 del 1984).

Passando all'esame del secondo requisito, devesi esaminare, anzitutto, la obiezione del ricorrente, secondo cui il Tribunale si sarebbe erroneamente attribuito il compito di esprimere un giudizio di valore che ad esso non competeva.

Il rilievo non è fondato.

È ricorrente la ipotesi di lavoratore, assunto con una data qualifica ed inquadrato con assoggettamento ad una determinata contrattazione collettiva, il quale invochi nel corso del rapporto di lavoro la circostanza di avere svolto in concreto mansioni che lo legittimano ad  essere inquadrato in qualifica superiore ovvero, come nella specie, con assogettamento ad una diversa contrattazione collettiva.

Per rimanere nel settore che qui interessa, qualora un lavoratore dipendente, quale impiegato, da un editore di giornali stampati o parlati o visivi invochi di avere espletato attività giornalistica, sarà compito del giudice, in caso di controversia, esprimere un giudizio e in concreto quella attività sia stata volta. Così nella specie, avendo il ricorrente, assunto quale tecnico dalla soc. RAI, invocato di avere svolto attività giornalistica, è compito del giudice esprimere un giudizio se invece la attività da lui svolta sia di natura giornalistica o meno.

A tal fine peraltro non sembra potersi fare riferimento esclusivo alla destinazione della attività, nel senso che ogni operatore le cui riprese sono state utilizzate nell'ambito delle testate giornalistiche della soc. RAI debbano essere qualificati giornalisti. Ed invero, come non ogni dipendente RAI il quale è utilizzato nell'ambito di quelle testate è giornalista, così l'operatore non è automaticamente giornalista per il semplice fatto che le riprese da lui effettuate vengono utilizzate da dette testate: nell'un caso e nell'altro il giudice, di fronte alla pretesa dell'aspirante all'inquadramento tra i giornalisti, è tenuto ad esprimere un giudizio sulla natura della attività svolta, al fine di decidere se essa sia o meno di natura giornalistica; e nel caso degli operatori il giudice deve tener precipuamente presente il dettato normativo.

Un tale giudizio è ontologico, relativo cioè alla essenza, alla natura della attività svolta dal lavoratore, non già di valore di detta attività: il giudice deve cioè valutare ed affermare se quella attività sia di natura informativa nel senso sopra specificato ovvero no; e con ciò non si attribuisce al giudice il compito di esprimere un giudizio di valore su detta attività, se cioè i singoli « pezzi » scritti parlati o meramente visivi siano più o meno validi. Il giudice, ripetesi, è chiamato a decidere se quei « pezzi » abbiano natura informativa e ciò sia nel caso di tratti scritti, da riportare su carta stampata ovvero da leggere, oppure di immagini da fornire all'utente.

Ciò posto, erroneamente il Tribunale ha ritenuto che per essere la prestazione dell'operatore qualificata come attività giornalistica la capacità informativa ed espressiva delle immagini debba essere eccezionale. Tale requisito, infatti, non è nella legge né nel regolamento, per i quali deve soltanto aversi riguardo alla natura giornalistica della prestazione che consiste, come rilevato, in una attività qualificata intellettuale avente funzione informativa. La eccezionalità della capacità espressiva o informativa del messaggio, scritto parlato o visivo, attiene al valore del messaggio, sotto il profilo della sua qualità formale, ma non già alla sua natura giornalistica e non è richiesta per la identificazione del giornalismo scritto o parlato, come non lo è per la identificazione del giornalismo per immagini o sequenza di immagini (Cass. n. 3849/84, cit.).

Cioè, appunto, come sopra precisato, il giudice deve dare un giudizio ontologico, della attività, non già di valore; deve dare un giudizio se la parola, scritta parlata o per immagini, abbia capacità informativa, non già se essa abbia più o meno valore.

Probabilmente, peraltro, il Tribunale, con la frase sopra indicata, ha voluto intendere soltanto che le immagini, per essere considerate notizia giornalistica, dovevano distinguersi notevolmente dalle immagini pure e semplici e senza alcun contenuto informativo di per sé sole.

Erra ancora il Tribunale quando svaluta l'elemento del montaggio delle immagini. E’ essenziale, invece, accertare se i servizi realizzati da un operatore, sia pure in assenza di altro soggetto, abbiano per la natura, la selezione ed il montaggio delle immagini, la idoneità (richiesta dalla legge e dal regolamento) per completare o sostituire la informazione scritta (nella specie parlata, svolgendo pertanto la necessaria funzione informativa o questa, invece, sia svolta esclusivamente dalla informazione scritta o parlata, venendo alle immagini, riprese dall'operatore, assegnata una mera funzione illustrativa previa selezione o montaggio delle immagini ad opera di altri soggetti. E’ evidente che, ove si realizzi quest'ultima ipotesi, non può parlarsi di un « discorso per immagini », avente natura informativa, in quanto qualsiasi « discorso », scritto parlato o visivo, per essere logicamente tale, non può essere che una composizione di elementi significanti (parole, immagini, segni in genere) coerenti al fine di comunicazione ad essa assegnato, riferibile all'autore di essa, e nella quale i segni utilizzati restano elementi strumentali per il discorso comunicativo ma non comunicazione essi stessi. Ciò appare soprattutto chiaro nel linguaggio per immagini ove non è concepibile un discorso coerente con un fine di comunicazione, che non sia meramente emotivo, se le immagini non siano realizzate, selezionate e composte in frasi o sequenze idonee a comunicare un messaggio coerente con il fine che si propone l'autore di esso o che allo stesso venga assegnato (Cass. n. 3849/84, cit.).

Pertanto dovevasi dare il massimo rilievo alla operazione di montaggio, essendo evidente che una penetrante rielaborazione della ripresa in tale sede, poteva far acquistare alla ripresa quella capacità informativa che prima non aveva; se così fosse stato si sarebbe potuto mantenere la capacità informativa delle immagini da far risalire a colui che qùella rielaborazione aveva effettuato, non già all'autore delle riprese rielaborate.

Ed anche tale aspetto della questione è stato da questa Corte già esaminato. È stato rilevato come anche se un operatore abbia la capacità di svolgere una attività informativa e tale attività in effetti abbia svolto attraverso i servizi da lui effettuati, il discorso finale, sul piano della informazione, può essere completamente stravolto nei suoi contenuti, in sede di montaggio, per essere adattato ai fini di comunicazione del messaggio scritto o parlato. È stata fatta la ipotesi di un operatore, cui, in coerenza con la sua qualifica, sia affidato il compito di riprendere un determinato avvenimento, senza alcuna autonomia decisionale in ordine alla interpretazione dell'avvenimento e che lo stesso, avendone la capacità, componga un determinato discorso informativo in ordine all'avvenimento medesimo, mentre ad altri, in coerenza con la qualifica dello stesso, venga affidato il compito esclusivo di riferire e commentare per iscritto o con la parola l'avvenimento e che, sempre in ipotesi, il senso dell'avvenimento assunto dal primo non coincida o addirittura contrasti con quello assunto dal secondo, il quale pertanto, nell'ambito della sua competenza mansionale utilizzerà le immagini solo e in quanto e per la parte che siano coerenti con il senso della informazione che vuole trasmettere. È manifesta in detta ipotesi la inconfigurabilità di una prestazione giornalistica in quella realizzata dal primo, eccedendo di fatto le mansioni assegnategli, ed utilizzata invece in coerenza con le mansioni contrattuali dello stesso, per i suoi risultati strumentali al discorso informativo compiuto dal secondo, per l'assenza assoluta, nella realizzazione di tali risultati, di qualsiasi contributo intellettualmente rilevante sul piano del discorso suindicato (Cass. n. 3849, cit. ).

Ovviamente vale anche il rilievo contrario, nel senso che una ripresa priva di per sé sola di capacità informativa, in fase di montaggio possa acquisire tale capacità ad opera dello stesso operatore che a quel montaggio presenzia.

Nella specie il Tribunale, più che ritenere che le prove testimoniali in proposito non erano concordanti e, quindi, si elidevano vicendevolmente, ha per principio svalutato la prova testimoniale. Era necessaria invece una più approfondita valutazione di tale prova, con specifico riferimento al montaggio relativo alle riprese effettuate dal ricorrente e poi dal Tribunale valutate.

Soprattutto la impugnata sentenza merita censura nel punto in cui ha negato la capacità informativa, e quindi la natura giornalistica, delle riprese effettuate dal ricorrente sulla base della visione delle immagini senza ascoltare i relativi commenti parlati compilati dai giornalisti. Così facendo il Tribunale ha dimenticato che la immagine o meglio la sequenza di immagini può costituire informazione giornalistica non soltanto quando di per sé solo sostituisca lo scritto od il parlato, bensì anche qualora semplicemente lo completi, come specificamente dispone l'art. 1 del D.P. 649 del 1976.

La sentenza ha cioè ignorato totalmente la parte della disposizione che parla di complementarietà della immagine rispetto alla parola, ai fini di svolgere la funzione informativa propria della attività giornalistica.

Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto visionare le riprese effettuate dal ricorrente, anche ascoltando il commento parlato, opera di altri, porre in correlazione immagini e parlato ed effettuare la conseguente valutazione nel senso sopra specificato, se cioè l'immagine svolgesse, a completamento della parola funzione informativa; doveva cioè valutare il nesso funzionale tra la immagine e la parola.

Esattamente invece il Tribunale ha escluso ogni rilievo di presenti fini al richiamo alle “indicazioni tecniche” contenuto nell'art. 2 del D.P 649 del 1976 in esame, indicazioni da formularsi dall'operatore in sede di esame per la iscrizione nell'albo dei giornalisti trattasi di elemento necessario a valutare in quella sede l'idoneità dell'operatore, imponendogli la stesura di una relazione contenente la indicazione di aspetti tecnici (lunghezza del filmato luogo e data dell'avvenimento, ecc.), elemento esso del tutto privo di rilevanza in sede di valutazione se una ripresa costituisca informazione. E’ evidente che se quella relazione tecnica contenga altri elementi, quale un commento alla immagine, utilizzato poi in sede di montaggio, il discorso cambierebbe, dovendosi in tale ipotesi ammettere che il commento parlato alla immagine è opera, sia pure parziale, dell'operatore. Ma se così fosse, si entrerebbe in un campo del tutto diverso da quello qui in esame, che si limita a valutare la attività dell'operatore quale artefice della ripresa delle immagini soltanto e non quale collaboratore del commentatore di quelle immagini.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto per quanto di ragione e nei limiti innanzi indicati. Il giudice di rinvio, che si designa nel tribunale di Lodi, si atterrà ai principi sopra enunciati e provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di cassazione.

 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - Sez. I - Sentenza 14 settembre 1981 n. 678 - Pres. Tozzi - Est. Borea - Soc. ed. La Stamps Ministero di grazia e Giustizia - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio interregionale Piemonte-Val d'Aosta dell'Ordine dei Giornalisti - Commissione per l'esame di cultura generale per l'accertamento dell'attitudine all'esercizio della professione giornalisti - Bosio A. e altri - Federazione Italiana Editori di Giornali.

 

Fatto

 

Con il ricorso n° 380/80, originariamente proposto innanzi al T.A.R. Piemonte ed ora riassunto di fronte a questo giudice a seguito di pronuncia, su istanza di regolamento di competenza, del Consiglio di Stato, s'impugnano gli atti indicati in epigrafe, adducendo i seguenti motivi:

 

I ) Eccesso li potere per difetto di presapposti. Violozione di legge con riferimento all'art. 33 legge n. 69/63, all'art. 36 D.P.R. n. 115/65.

Per ottenere l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre la dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica giornalistica, della quale invece non dà atto la delibera del Consiglio dell'ordine del 6/6/1979, e che nor risulta sia stata rilasciata, come dimostra il fatto che agli atti figura una lettera di rífíuto del dírettore della « Stampa » (6/2/79).

 

II) Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Nella citata delibera di iscrizione si dice ch i soggetti interessati sono praticanti presso la « Stampa ». Ma ciò non è vero.

 

III) Eccesso di potere per difetto di presupposti. Violazione di legge con riferimento all'art. 33 legge n. 69/63 e all'art. 36 AP.R. n. 115/65.

La dichiarazione del direttore di cui si è detto deve precedere non solo l'iscrizione, ma anche l'ammissione alla prova di cultura generale, dato che la dichiarazione stessa deve accompagnare la domanda di iscrizione. Illegittimamente quindi gli interessati sono stati ammessi a detta prova pure sforniti della dichiarazione.

 

IV) La delibera d'iscrizione impugnata usa il tertrine «fotoreporters», mutando il testo del D.P.R. n. 649/76; che estende a tele-foto-cine operatori, l’'iscrizione tra i pubblicisti e i professionisti:

norma del resto dichiaratamente tenuta presente dal Consiglio, come risulta da una lettera del suo presidente al direttore della « Stampa ».

Senonché la norma invocata parla solo di pubblicisti e professionisti, e non anche di praticanti, e tanto meno dei praticanti senza dichiarazione.

 

Ma anche il D.P.R. n. 649, pur se malamente applicato, è comunque illegittimo.

 

V) Violazione di legge con riferimento agli artt. 35, 29 e 32 della legge n 69/63. Eccesso di potere per illogicità manifesta

A) Come risulta dall'art. 35, per divenire pubblicisti occorre produrre i propri scritti, con esclusione di altri mezzi, quali le attività di foto-cine-operatori illegittimamente ora previste dal D.P.R. n. 649/76.

B) Per divenire poi professionisti, occorrono 18 mesi di pratica giornalistica (art. 29) ed è poi necessaria una prova scritta di idoneità, donde l'illegittimità della previsione dell'illustrazione di un fatto o avvenimento con un servizio giornalistico tele-cine-fotografico, il che porta all'iscrizione nell'albo di soggetti che non hanno pratica giornalistica.

C) Poiché la legge vuole accertamenti scritti di idoneità, è illogico includere nella categoria i semplici fotografi.

 

VI ) Violazione di legge con riferimento ai principi generali posti dalla legge n. 69/63 (e in particolare dagli artt. 1 e 2).

A) Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale (n. 11/68) la legge n. 69/63 ha disciplinato la professione di giornalista, e non anche l'uso del giornale come mezzo di libera manifestazione del pensiero: e tale professione è giornalistica quando è accompagnata da certi contenuti di interpretazione e rielaborazione delle notizie che la rendono diversa da ogni altra forma di manifestazione di pensiero: contenuti che la foto non può avere, con conseguente ulteriore illegittimità del D.P.R. impugnato, che rende possibile l'iscrizione ai fotografi, senza tali requisiti, per violazione artt. 1 e 2 della legge.

B) Anche da tutto ciò prescindendo, il D.P.R. in esame è comunque illegittimo:

a) perché il D.P.R. stesso (art. 1: pubblicisti) non dice che vanno iscritti solo i fotografi le cui foto abbiano già contenuti di cui si è fatto cenno: manca cioè la previsione di opportuni e necessari criteri selettivi.

b) Analogamente l'art. 2 (professionisti), nel prevedere l'esame « scrit-to » per fotografi, non indica come distinguere tra i vari tipi di servizi fotografici.

 

VII) Ancora: Violazione di legge con riferimento sia ai principi essenziali della legge n. 69/63 e sia all'art. 21 Cost.

La Corte (sentenza citata) ha detto che la legge n. 69/63 è compatibile con la Costituzione in quanto volta a disciplinare non già la stampa e la diffusione del pensiero, bensì la dignità professionale dei giornalisti.

Dignità che quindi risente di un eventuale decadimento quale è quello minacciato in casi di indiscriminata ammissione dei fotografi, con pregiudizio altresi della libertà di stampa tutelata dalla Costituzione.

 

Con il ricorso n. 2842 (l'oggetto del quale è diverso da quello del ricorso n. 380 con riguardo soltanto agli atti applicativi - nel resto di contenuto identico -del più volte citato D.P.R. n. 649/76) si deduce (dopo aver premesso che comunque 1' impugnato D.P.R. concerne i pubblicisti e i giornalisti, e non i praticanti, con conseguente autonomo vizio in capo agli atti applicativi, che ne hanno fatto illegittima estensione ai praticanti):

I) lllegittimità dei provvedimenti d'iscrizione per violazione art. 33 1. n. 69/63.

Al giornalista spetta di rielaborare criticamente i fatti e le notizie (art. 1 e 2 legge n. 69/63) ed è questo un modo particolare (una specie di un genere) di manifestazione del pensiero (in cui rientra l'attività fotografica), modo di cui si occupa la legge n. 69/63 (Corte cost. n. 11/68) restandone perciò escluso ogni altro (ivi incluso quello fotografico).

 

II) Illegittimità dei provvedimenti di iscrizione per difetto di presupposti. Eccesso di potere.

I provvedimenti applicativi impugnati nulla dicono della necessaria preventiva dichiarazione d'inizio del praticantato di cui all'art. 33 della legge, né potevano dire alcunché perché non erano state rilasciate in quanto gli interessati erano fotografi e non altro: tanto che una (eventuale) dichiarazione non sarebbe stata per ciò solo sufficiente a ottenere un'iscrizione che spetta ad altri (i giornalisti).

 

III) Illegittimità D.P.R. n. 649/76 per violazione artt. 1, 2 e 32 1. n. 69/63. Illegittimità del medesimo per illogicità manifesta. Illegittimità derivata dei provvedimenti d'iscrizione.

Ammesso che le disposizioni contenute nel D.P.R. impugnato concernono anche l'iscrizione nel registro dei praticanti, esse sono comunque illegittime (con conseguente illegittimità derivata dei provvedimenti d'iscrizione).

A) E’ errato il presupposto da cui il D.P.R. si muove, quello cioè di ritenere « giornalismo » ogni attività svolta a confezionare un periodico. Restano fuoti quindi non solo ad es. i tipografi, ma anche coloro i quali, pur svolgendo attività connesse alla manifestazione del pensiero, non offrano prodotti di contenuto informativo com'è la foto senza commento scritto (o parlato). Questa è ora l'interpretazione da dare della normativa, salva naturalmente una nuova futura legge che rispetti i principi di ragionevolezza e uguaglianza oltre che la libertà di stampa.

B) Illogico è poi - oltre che in violazione della legge - l'aver sostituito le prove scritte (per l'idoneità a professionista) e l'esibizione degli scritti (per l'iscrizione come pubblicista) con servizi fotografici, giacché documentare la preparazione culturale e la capacità critica degli aspiranti giornalisti.

Né si opponga l'art. 11 del D.P.R. n. 212/72,  il quale si è limitato ad equiparare alla prova scritta uno schema d’impugnazione, che è l'attività propria del servizio giornalistico.

 

IV) Illegittimità del D.P.R. n. 649/76 per violazione artt. 3 e 21 Cost. Illegittimità derivata degli impugnati provvedimenti.

Da quanto si è detto derivano sia una dequalificazione della professione giornalistica che un aggravio di bilanci delle imprese editoriali.

Conseguenze cui è sensibile la Corte Costituzionale, la quale ha affermato che le norme della legge n. 69/63 hanno lo scopo di tutelare la dignità della professione: finalità che non è corporativa, giacché sia la qualificazione professionale da un lato che l'indipendenza economica dall'altro rientrano in un più complesso concetto di libertà di stampa (T.A.R. Lazio, I°, n. 576 del 1/6/1977).

E’ intervenuta ad adiuvandum in entrambi i ricorsi la F.I.E.G., Ia quale, dopo aver sottolineato (ricollegandosi a una precedente pronuncia—quella sopra citata - di inammissibilità per carenza di interesse attuale di altro analogo ricorso avverso il solo D.P.R. n. 649/,76) l'attualità degli odierni gravami per essere stati adottati gli atti applicativi, sostiene, con argomenti non dissimili da quelli esposti dai ricorrenti, I'illegittimità degli atti impugnati.

Hanno altresì presentato memorie i controinteressati, sostenendo l'infondatezza delle censure e altresì esprimendo il proprio avviso contrario alla sussistenza di un reale pregiudizio ad opera degli atti impugnati, sia sul piano della temuta dequalificazione professionale che su quello economico.

Con distinte memorie depositate nell'imminenza della discussione orale i ricorrenti hanno ulteriormente sviluppato le proprie difese.

Ha presentato memoria anche il Ministero di Grazia e Giustizia, eccependo I'inammissibilità dei ricorsi sia perché il D.P.R. n. 649/76 concerne pubblicisti e professionisti e non praticanti, e sia perché in subiecta materia, ai sensi dell'art. 63 legge n. 69/63, la competenza a giudicare è del giudice ordinario.

Nel merito si contesta comunque la fondatezza delle proposte censure.

 

 

 

Diritto

 

Con i due ricorsi in esame, che possono essere riuniti per evidenti ragioni di connessione, s'impugnano tanto il D.P.R. 19/7/1976 n. 649, contenente, in via di modifica al precedente regolamento approvato con D.P.R. 4/2/1965 n. 115, nuove norme d'attuazione della legge 3/2/1963 n. 69 (sull'ordinamento della professione di giornalista) con riguardo alle modalità di accesso all'albo professionale dei tele-cine-foto operatori (parte comune ad entrambi i ricorsi), quanto due successive distinte delibere del Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte Val d'Aosta, con le quali due distinti gruppi di tele-foto-cine-operatori, dipendenti della società ricorrente, sono stati iscritti nel registro dei praticanti giornalisti.

Va in primo luogo ricordato che questa stessa Sezione, con decisione n. 576 del 1/6/1977, pronunciando su di un ricorso della Federazione Italiana Editori Giornali ed altri avverso la sola norma regolamentare di cui s'é detto (prima cioè dell'adozione di eventuali atti applicativi), dopo aver in via generale affermato che la detta Federazione ed i singoli editori (qual è l'attuale ricorrente) in essa associati sono titolari di un interesse qualificato e differenziato in relazione alle norme che disciplinano lo status dei giornalisti e pubblicisti, con conseguente legittimazione ad impugnare i provvedimenti che su tale status incidono, aveva comunque nella specie dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di lesione attuale dell'interesse fatto valere, la capacità lesiva della norma regolamentare in sé considerata - dato il suo contenuto generale ed astratto - potendosi concretare soltanto in occasione dell'adozione di eventuali atti puntualmente applicativi.

Ciò premesso, occorre a questo punto fissare l'attenzione su due distinte eccezioni d'inammissibilità sollevate dal resistente Ministero di Grazia e Giustizia, concernenti la prima la ritenuta persistenza dell'inattualità della lesione imputata alla norma regolamentare introdotta dal D.P.R. n. 649/76, e l'altra l'asserito difetto di giurisdizione del giudice adito a conoscere delle deliberazioni degli ordini dei giornalisti in materia di iscrizione degli interessati negli albi e registri professionali.

Ritiene il Collegio, per ragioni di ordine logico che si verranno evidenziando in seguito, di dover esaminare le suaccennate eccezioni nell'ordine stesso indicato dalla Amministrazione resistente, pur se di norma l'esame della sussistenza della giurisdizione del giudice adito s'imponga come pregiudiziale ad ogni altra questione.

Si osserva dunque in primo luogo che le delibere del Consiglio dell'Ordine avrebbero un oggetto diverso - e quindi non ne sarebbero applicative - da quello della norma regolamentare, posto che, mentre le prime dispongono l'iscrizione di taluni soggetti nel registro dei praticanti giornalisti, e cioè di coloro che intendano avviarsi alla professione giornalistica (art. 33 della legge n. 69/63), la seconda concerne fattispecie diverse in quanto detta una disciplina per l'accertamento dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nell'albo professionale (composto di due elenchi: dei professionisti in senso stretto e dei pubblicisti).

Con la conseguenza, a giudizio dell'Amministrazione, che la situazione quo ante in base alla quale si è con la precedente decisione affermata l'inammissibilità del gravame nei confronti della norma regolamentare sarebbe rimasta immutata l'adozione e quindi la valutazione di legittimità delle delibere dell'Ordine prescindendo dalla norma regolamentare stessa.

L'eccezione non può essere condivisa. Se pur è vero in fatto quanto si afferma, è da rilevare che in base alla disposizione contenuta nell'art. 29 della legge n. 69/63 in precedenza citata, I'iscrizione nel registro dei praticanti costituisce uno dei presupposti o requisiti necessari per ottenere poi l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti: ne consegue logicamente che la previsione operata dalla norrna regolamentare, e cioè l'accesso dei tele-foto-cineoperatori come tali nell'albo dei giornalisti, in tanto può trovare concreta applicazione in quanto i soggetti interessati possano preventivamente conseguire i requisiti a tal fine prescritti. E se il D.P.R. n. 649/76, pur occupandosi espressamente dei soli professionisti e pubblicisti, va perciò inteso nel senso che il medesimo ha implicitamente voluto consentire ai soggetti ivi contemplati anche l'iscrizione nel registro dei praticanti, risulta di conseguenza evidente -secondo quanto ha correttamente inteso del resto il Consiglio dell'ordine piemontese - la natura tipicamente attuativa ed applicativa degli atti puntuali ora impugnati contestualmente alla sovraordinata norma regolamentare.

Accertata così, a coronamento ed in armonia con le conclusioni alle quali questa Sezione era pervenuta con la precedente decisione, la attuale, piena ammissibilità del gravame nella parte concernente l'impugnazione della più volte ricordata norma regolamentare, per essere ormai venuti in essere gli atti della stessa direttamente applicativi (la cui fattuale capacità lesiva non può essere messa in discussione, contrariamente a quanto pure ex adverso si mostra di dubitare, sol che si considerino le differenze di trattamento normativo ed economico esistenti sul piano contrattuale, come risulta dimostrato dalle numerose vertenze - documentate in atti - instaurate sul punto da vari soggetti interessati di fronte al giudice civile), occorre passare all'esame della eccezione di difetto di giurisdizione di cui s’è in precedenza detto.

Eccezione la quale, pur sollevata con riguardo alle sole deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, in tanto—come si dirà - appare capace di coinvolgere anche la norma regolamentare sovrastante (in ciò sta la ragione della precedenza data alla questione sopra esaminata ) in quanto a quest'ultima si possano far risalire eventuali vizi rilevabili nelle successive delibere dell'Ordine, per essere appunto queste atti applicativi ed attuativi di quella, secondo un nesso di presupposizione-conseguenzialità.

 

Ciò premesso, è certo, innanzi tutto, che gli artt. 63 e ss. della legge n. 69/63 demandano alla competenza dei tribunali civili e delle corti d'appello, in composizione allargata a due giornalisti nominati dal Presidente della Corte d'appello (art 102 Cost ) la cognizione delle controversie in materia d'iscrizione e cancellazione egli albi e registri professionali dei soggetti interessati.

E se pur è vero che la legge stessa, là dove parla dell'obbligo di notifica (art 30) e di comunicazione (art. 44) delle determinazioni adottate in proposito dai Consigli dell'Ordine, sembra identificare due sole categorie di soggetti legittimati ad agire (ìl cittadino al quale l'atto direttamente si riferisce il P.M.) non appare meno vero che, come in precedenza accennato e come più ampiamente è stato spiegato nella precedente decisione, deve riconoscersi in capo agli editori dei giornali la titolarità di una situazione legittimante ad opporsi giudizialmente (art. 24 Cost.) a determinazioni le quali, come la norma regolamentare più volte ricordata (alla quale si riferiva espressamente la precedente decisione), e come gli atti di questa applicativi (per i quali le argomentazioni allora addotte paiono ancora più pertinenti), incidono sullo status di lavoratori del settore che sono dipendenti degli editori stessi.

Né potrebbe opporsi (come di fatto si è opposto all'udienza di discussione) alla tesi della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere anche nella specie delle delibere in esame la circostanza che la ricorrente società, più che muoversi alla difesa di un proprio diritto alla non iscrizione dei controinteressati, sembra piuttosto titolare di un interesse legittimo al corretto uso del potere assentito in vista della tutela dell'interesse pubblico perseguito, da parte dell'Ordine dei giornalisti: a conforto di tale conclusione, alla quale del resto era già in sostanza pervenuta questa Sezione, si può ora richiamare il fatto che la legge n. 69/63, da un lato, come si è visto, se pure non prevede espressamente una tutela giudiziaria a favore degli editori dei giornali, dall'altro li chiama a partecipare, nelle persone dei direttori delle testate, alle relative procedure, mediante rilascio di determinate dichiarazioni agli aspiranti.

Ed invero, il fatto che nella specie il giudice ordinario sia competente anche in materia disciplinare, ciò che coinvolge sicuramente questioni attinenti ad interessi legittimi, e, ancor più, il fatto che lo stesso giudice, in deroga ai principi generali, sia investito del potere di annullare e riformare le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine (art. 64 1. cit.), inducono a ritenere che la fattispecie configuri un caso di giurisdizione del giudice ordinario in presenza (anche) di interessi legittimi, raro ma non rarissimo nel nostro ordinamento: cfr. art. 8 legge 11/6/71 n. 426 (iscrizioni nei registri dei commercianti): art. 87 legge 7/3/38 n. 141 (sanzioni pecuniarie a carico di istituti di credito): art. 111 T.U. 13/2/59 n. 449 (idem per società d'assicurazioni)- art. 17 legge 24/3/58 n. 195 (sanzioni disciplinari a carico dei magistrati ordinari).

Né ciò potrebbe dare adito a validi sospetti di illegittimità costituzionale giacché la disposizione contenuta nell'art. 103 della Costituzione (la quale, com'é ben noto, affida al Consiglio di Stato e agli altri organi di giustizia amministrativa la giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi) non va intesa come una riserva assoluta di competenza, bensì avuto riguardo allo sfavore del Costituente nei confronti delle giurisdizioni speciali espresso, nell'art. 102, come una specifica volontà di mantenere intatta, nel nuovo ordinamento, la giurisdizione del Consiglio di Stato cosi come questa si era storicamente venuta caratterizzando nel corso di decenni precedenti.

Senza dire che diversamente opinando si dovrebbe pervenire alla conclusione quanto meno singolare e certamente in contrasto con l'esigenza di certezza e unitarietà che deve presiedere alla distribuzione di competenza fra le varie giurisdizioni, che su di una medesima fattispecie siano ugualmente competenti due giudici diversi a seconda che il soggetto agente sia l'uno o l'altro degli interessati (con i conseguenti possibili contrasti di giudicato che da ciò possono sorgere).

Ritenuta così, in via generale, la competenza (con potere di annullamento) del giudice ordinario a conoscere della legittimità delle deliberazioni dei Consigli dell'Ordine dei gìornalisti in materia di iscrizioni e cancellazioni degli albi e registri professionali, da qualunque soggetto interessato l'azione sia proposta, si deve peraltro a questo punto ricordare che nella fattispecie in esame oggetto di impugnazlone diretta è altresì, prima ancora delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, la norma regolamentare a monte.

Detto questo, pare chiaro innanzi tutto che la disposizione contenuta nell'art 64 della legge n. 69/63 con la quale è stato dato al giudice ordinario il potere di annullare le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, in quanto vistosamente in deroga alla regola generale in base alla quale—salvi, appunto, i casi espressamente previsti dalla legge: cfr. art. 113 ult. comma Cost. - al giudice ordinario è precluso il potere - in via generale riservato al giudice amministrativo - di annullare gli atti amministrativi, costituisce norma di stretta interpretazione, e come tale non può essere certamente estesa ad atti diversi - sia pur strettamente collegati - da quelli ivi contemplati.

E’ bensì vero (con ciò riprendendosi e specificandosi quanto già in precedenza accennato in ordine alla possibilità di ritenere che anche la norma regolamentare dato lo stretto rapporto di presupposiziobe che la lega alle deliberazioni dei Consiglio dell'Ordine, sia sottratta alla cognizione del giudice amministrativo) che nella specie il giudice ordinario, in ipotesi recta via investito della domanda di annullamento delle deliberazioni del Consigliò dell'Ordine, potrebbe da queste ultime, in quanto atti meramente applicativi, risalire incidenter tantum alla norma regolamentare della quale le deliberazioni stesse ripetono i propri eventuali vizi con ciò assicurando comunque, nella via della disapplicazione, I'integrale accoglimento del petitum (annullamento atti di iscrizione).

Senonché se pur tale soluzione può essere apparentemente considerata equivalente, sul piano degli effetti, a quella derivante da un vero e proprio annullamento diretto dell'atto presupposto, nella specie a ben vedere così non è, dato che mentre un annullamento della norma regolamentare precluderebbe in radice, in considerazione dell'effetto erga omnes che è proprio dell'annullamento degli atti regolamentari in quanto generali ed astratti, ogni ulteriore possibile controversia simile a quella ora in esame, la disapplicazione, in quanto limitata al caso deciso esporrebbe la società ricorrente al rischio di dover nuovamente e defatigatoriamente imboccare la via della tutela giudiziaria.

Appare di conseguenza necessario ritenere (a pena di una sostanziale vanificazione del precetto contenuto nell'art. 113 della Costituzione, a tenore del quale la tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A. non può essere non solo esclusa, ma neppure limitata - e sarebbe il caso di specie - a particolari mezzi d'impugnazione) che la competenza a giudicare della legittimità della norma regolamentare ora impugnata non sia sottratta al giudice amministrativo, al quale soltanto, salvo espressa norma contraria, spetta il potere di annullare gli atti amministrativi in connessione alla posizione rivestita di giudice naturale degli interessi legittimi: conclusione alla quale del resto questa Sezione era già pervenuta con la precedente decisione più volte citata, sia pur con argomentazioni volte non già a contestare, come ora accade, l'asserito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, bensì ad affermare - contrastandosi una diversa e in certo modo opposta eccezione ex adverso proposta - I'esistenza in capo alle società editrici di giornali di un interesse differenziato e qualificato (e cioè di un interesse legittimo) come situazione legittimante al ricorso.

Tutto ciò premesso, e chiarito dunque che avuto riguardo ai due distinti oggetti d'impugnazione - norma regolamentare e atti di questa applicativi -l'eccezione di difetto di giurisdizione ex adverso proposta deve essere sicuramente disattesa per ciò che concerne la norma regolamentare (o quanto meno a questa non può essere estesa, posto che l'eccezione si appunta soltanto sulle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, senza porsi il problema delle conseguenze a carico dell'atto presupposto, che in altro modo, come si è visto, si è vanamente tentato di far ritenere non suscettivo di impugnazione), un ulteriore problema si presenta all'attenzione del Collegio, la cui soluzione appare necessaria prima di poter eventualmente dare l'ingresso all'esame delle censure  rivolte avverso la suddetta norma regolamentare.

Problema che consiste nello stabilire se sussista o meno un concreto interesse della società ricorrente ad ottenere un eventuale annullamento della norma regolamentare senza che, per i vizi in essa riscontrati, possa consequenzialmente addivenirsi - data la preclusione per il giudice amministrativo a pronunciare su atti rimessi alla cognizione del giudice ordinario - all'annullamento in via derivata di quelle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine alle quali in definitiva si deve come si è detto, I'attualità e l'effettualità della lesione operata in pregiudizio dell'interesse fatto valere.

A ben vedere peraltro il suddetto problema non ha ragion d'essere.

In primo luogo pare certo che, anche a voler ammettere la «resistenza» degli atti applicativi pur dopo l'annullamento eventuale dell'atto presupposto, sia indubbio il vantaggio, sia pur di natura strumentale, ottenuto dalla ricorrente, la quale presentandosi al giudice ordinario, otterrà un più agevole riconoscimento delle proprie ragioni dimostrando la ormai avvenuta caducazione del presupposto sul quale soltanto si fonda la determinazione impugnata.

In secondo e principale luogo ritiene poi il Collegio, ricollegandosi con ciò ad una consolidata giurisprudenza, che nella specie trovi applicazione il principio in base al quale, qualora un provvedimento sia legato ad un altra precedente determinazione da un nesso di immediata e diretta consequenzialità (caso tipico la nomina dei vincitori di un concorso rispetto all'approvazione della relativa graduatoria), è sufficiente l'annullamento dell'atto presupposto ad assicurare l'integrale soddisfacimento dell'interesse fatto valere, dato che è da escludere che l'atto attuativo, una volta privato del suo unico oggetto, possa esplicare qualunque effetto, in quanto da considerare automaticamente travolto senza necessità di distinta impugnazione per vizi di illegittimità derivata.

E questa è appunto la situazione che ricorre nella fattispecie, posto che, come pare evidente, in tanto le deliberazioni impugnate hanno potuto essere concepite ed adottate in quanto costituiscono mera e doverosa attuazione della più volte ricordata norma regolamentare la quale prevede appunto la modalità d'iscrizione nell'albo dei giornalisti (e nell'elenco dei praticanti) dei foto-cine-operatori (cfr. sul punto in generale, CdS., A.P., 27/10/70 n. 4).

Può dunque a questo punto finalmente passarsi all'esame delle censure rivolte avverso il D.P.R. n. 649/76.

Tra queste fondata ed assorbente appare la radicale doglianza contenuta nel quinto mezzo del ricorso n. 380/80 e nel terzo ricorso n. 2842/79 con la quale (con differenza di argomentazioni solo di carattere formale tra l'uno e l'altro ricorso) si deduce il vizio di violazione della legge n. 69/63, per essersi in definitiva illegittimamente voluto ricomprendere i foto-cine-operatori nella categoria professionale dei giornalisti.

È vero, come si afferma ex adverso, che la legge n. 69/63 cit., il cui scopo è quel!o di dettare norme sull'ordinamento della professione di giornalista, non formice una definizione specifica di ciò che si deve intendere esattamente con termine « giornalista », e può anche ammettersi, su di un piano puramente logico e per così dire pregiuridico (salvo quanto in seguito si osserverà) che la riproduzione di immagini in quanto tale, nelle sue varie forme (fotografia, cinema televisione) possa essere idoneo strumento a fornire al pubblico, non meno della parola, adeguata conoscenza di ciò che quotidianamente accade nel mondo.

Pare peraltro evidente che queste sono considerazioni che esorbitano dai limiti consentiti all`interprete; il quale deve naturalmente attenersi a quanto risulta dagli atti normativi senza possibilità di discostarsene.

E nella specie i dati normativi, pur in assenza, come si è detto, di una precisa definizione del significato del termine « giornalista », non consentono, a giudizio del Collegio, I'interpretazione « evolutiva » ex adverso proposta a sostegno della legittimità della norma regolamentare impugnata.

Ed invero la legge n. 69/63, sia nelle disposizioni di carattere generale e sostanziale (art. 2: diritti e doveri) chè, in quelle di carattere procedurale (artt. 32 e 35: modalità di accesso agli elenchi giornalisti e pubblicisti) mostra chiaramente, pur in assenza, si ripete, di una formale definizione (evidentemente non ritenuta necessaria) di aver assunto a proprio implicito ma chiaro presupposto la concezione per così dire tradizionale del giornalista, inteso come colui che per assolvere alla sua funzione di informatore e commentatore si avvale essenzialmente della parola.

In questa logica si muove l'art. 2, là dove si parla di libertà d'informazione e di critica del dovere di rettifica delle notizie che risultino non esatte; e ancor più trasparenti sono gli artt. 32 e 35, con i quali, con riguardo rispettivamente ai professionisti e ai pubblicisti, si specifica che l'accertamento d'idoneità professionale deve avvenire a mezzo di prove scritte nel primo caso e sulla base delle pubblicazioni scritte nel secondo.

Dal che appare evidente la figura del giornalista « scrittore » alla quale il legislatore si è ispirato.

Ciò premesso appare chiaro, contrariamente a quanto sostengono i controinteressati in memoria, che con il D.P.R. n. 649/76 si è sostanzialmente proceduto ad una innovazione normativa rispetto alla sovraordinata legge n. 69/63, estendendo la qualifica di giornalista ad una categoria di soggetti nella legge stessa non contemplati.

E di tale contenuto innovativo appare del resto chiaro sintomo il tenore della relazione introduttiva allo schema di D.P.R. poi approvato dal Consiglio dei Ministri (riprodotta in memoria dagli stessi controinteressati), nella quale si afferma tra l'altro che « il problema del riconoscimento della natura giornalistins della attività svolta nei diversi settori della cronaca dai telefotocineoperatori appare ormai matura per una soluzione in senso positivo »: frase la quale, per il suo contenuto di carattere chiaramente politico-legislativo, più acconciamente avrebbe potuto o dovuto accompagnare uno schema di disegno o proposta di legge.

Senza aggiungere poi che anche sull'accennato piano di politica legislativa l'asserita equivalenza tra giornalisti « tradizionali » e telefotocineoperatori non sembra allo stato, quanto meno a livello europeo, del tutto acquisita, posto che come risulta da una direttiva in materia di attività giornalistica emanata dai Consiglio delle Comunità europee (esibita in udienza dal difensore dei controinteressati), il problema non risulta in alcun modo espressamente affrontato (pur in presumibile presenza di istanze o pressioni in tal senso), nessun particolare argomento a favore della tesi ora contrastata potendosi trarre dalla indicazione ivi contenuta dei requisiti professionali necessari per poter far uso del titolo di giornalista (« esercitare a titolo di professione principale e contro retribuzione una attività che costituisca un diretto contributo intellettuale al contenuto redazionale o artistico di una o più pubblicazioni quotidiane o periodiche, dedicate all'informazione e destinate alla diffusione pubblica, di una o più agenzie di stampa, di notiziari trasmessi per radio, per televisione o di notiziari filmati »): definizione dalla quale anzi, ancora una volta, il ruolo dell'immagine sembra mantenuto distinto ed in subordine rispetto a quello della parola (scritta o letta) .

Fondata apparendo dunque la radicale censura ora esaminata, deve disporsi l'annullamento del D.P.R. n. 649/76. Le altre censure restano evidentemente assorbite.

E poiché, in ragione delle considerazioni in precedenza svolte, a tale annullamento consegue automaticamente la caducazione altresì delle deliberazioni ugualmente impugnate del Consiglio Interregionale dell'Ordine per il Piemonte e la Val d'Aosta del detto D.P.R. applicative, i ricorsi devono essere integralmente accolti, senza necessità di specifica e distinta pronuncia sulla eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, con riguardo alle suddette deliberazioni, della quale si è in precedenza trattato.

Sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

 

PRETURA DI TORlNO - Sez. lavoro - Sentenza 31 luglio 1980 -

Giudice Violante - Magnoni e altri - Editor S.p.A.

 

Svolgimento del processo

 

Magnoni Roberto, Nazzaro Vittorio e Perno Giovanni con ricorso depositato il 14/2/1980 e notificato il 27/2/1980, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.

Assumevano di aver diritto al trattamento economico normativo previsto dal Contratto Nazionale di lavoro dei Giornalisti da parte della S.p.A. Editor, alle cui dipendenze lavoravano in qualità di fotografi dal 1/10/1975, essendo stati iscritti in virtù del disposto dell'art. 1 D.P.R. 649/76: nell'Albo dei praticanti giornalisti rispettivamente a far data dal 30/5/1979 essi Nazzaro e Perno, e dal 28/9/1972 esso Magnoni.

La S.p.A. Editor si costituiva ritualmente in giudizio ed eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda: contestava quindi la legittimità dell'iscrizione dei ricorrenti nell'albo dei giornalisti, provvedimento di cui chiedeva la disapplicazione; rilevava infine che l'attività svolta dai ricorrenti non aveva mai assunto natura giornalistica come invece espressamente richiesto dal D.P.R. invocato, essendosi i predetti limitati a scattare delle fotografie su precise indicazioni del giornalista responsabile del servizio. All'udienza del 3/6/1980 il Pretore tentava 14 conciliazione senza alcun esito quindi autorizzava la produzione di copia del ricorso proposto al T.A.R. del Lazio dalla Editrice «La Stampa» per l'annullamento del D.P.R. 19/7/1976 n. 649 e della memoria di costituzione nello stesso giudizio.

Dopo il deposito della documentazione predetto il Pretore non ritenendo sussistenti i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c., interrogava liberamente le parti ed assumeva informazioni su alcune circostanze dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti Piemonte-Valle d'Aosta, convocato. Quindi invitava i procuratori delle parti alla discussione, ad esito della quale dava lettura del dispositivo in atti.

 

Motivi della decisione

 

L'eccezione di nullità del ricorso è infondata. I ricorrenti si sono limitati a chiedere una sentenza:

1) dichiarativa del loro diritto al trattamento economico-normativo previsto dal Contratto Nazionale dei Giornalisti;

2) di condanna generica al pagamento di eventuali spettanze connesse al predetto riconoscimento, riservando a separato giudizio la relativa quantificazione.

Secondo parte convenuta vi sarebbe violazione dell'art. 414 c.p.c. per non aver i ricorrenti determinato il « quantum » della propria domanda, e quindi la nullità del ricorso per non essere consentito al convenuto una completa difesa.

Osserva il Pretore che la condanna generica alla corresponsione delle retribuzioni previste da un contratto collettivo per una determinata categoria ha come contenuto una semplice declaratoria juris da cui esula ogni accertamento relativo non soltanto alla misura delle somme dovute ma anche alla stessa esistenza di redditi per il passato.

Nessun obbligo incombeva, pertanto, ai ricorrenti di quantificare la propria domanda, avendo essi operato la scelta, consentita dal nostro ordinamento, di chiedere in separato giudizio la liquidazione del quantum.

Passando quindi al merito delle domande attrici, è opportuno premettere alcuni cenni sulla attuale disciplina in materia di ordinamento della professione di giornalista.

Secondo la legge 3/2/1963 n. 69 appartengono all'Ordine dei Giornalisti i giornalisti professionisti e i pubblicisti per i quali sono previsti due elenchi separati nell'albo istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale.

L'art. 1 legge citata definisce giornalisti professionisti « coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista » e pubblicisti « coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale anche se esercitano altre professioni o impieghi ».

L'iscrizione nell'elenco dei professionisti (art. 29) è condizionata, fra l'altro, alla iscrizione nel registro dei praticanti (art. 33) e all'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, mentre per l'iscrizione all'albo dei pubblicisti (art. 35) è richiesta una certificazione dei direttori delle pubblicazioni comprovante l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni e la produzione dei giornali o periodici contenenti scritti a firma del richiedente.

Il Regolamento per l'esecuzione della legge 3/2/1963 n. 69 (D.P.R. 4/2/1965 n. 115) all'art. 34, premesso che la documentazione prevista dall'art. 35 della legge deve contenere elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attività giornalistica nell'ultimo biennio, precisa che « coloro che esplicano la propria attività con corrispondenze o articoli non firmati debbono allegare l'attestazione del direttore, unitamente ai giornali e ai periodici, atta a dimostrare in modo certo l'effettiva redazione di dette corrispondenze o articoli » e che « i collaboratori dei servizi giornalistici della radiotelevisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali i quali siano in grado di allegare alla domanda i giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, debbono comprovare, con idonea documentazione ovvero mediante l'attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, la concreta ed effettiva attività svolta ».

Lo stesso D.P.R. all'art. 36 precisa che « il direttore della pubblicazione e tenuto al tempestivo rilascio della dichiarazione comprovante l'effettivo inizio della pratica, a richiesta di colui che intenda essere iscritto nel registro dei praticanti giornalisti ».

Prevede (art. 43) infine, ove « il direttore senza giustificato motivo ometta o ritardi » di rilasciare la dichiarazione di compiuta pratica ex art. 34 2° comma della legge, necessaria per l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, che il Consiglio regionale o interregionale competente adotti le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione medesima, ricorrendone le condizioni, salva l'azione disciplinare nei confronti dei direttori.

Nel 1976, con il D.P.R. n. 649, sono state introdotte delle modificazioni al regolamento di esecuzione della legge n. 69/63, con l'aggiunta all'art. 34 D.P.R. citato (Modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti - Documentazione) del seguente comma: « Coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione prevista dall'art. 35 legge 3/2/1963 n. 69 ».

In base a tale modifica gli odierni ricorrenti, fotografi alle dipendenze della S.p.A. Editor, chiedevano al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti di poter sostenere l'esame di cultura generale previsto dall'art. 33 legge 3/2/1963 per l'iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti; due di essi (Nazzaro e Perno) superavano l'esame della prima prova, il terzo (Magnoni) lo superava alla prova successiva.

Il Direttore della « Gazzetta del Popolo » quotidiano edito dalla S.p.A. Editor rifiutava di rilasciare ai predetti la dichiarazione comprovante l'effettivo inizio della pratica, nonostante i solleciti da parte del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti (cfr. doc. n. 1 in atti convenuta), richiamandosi ai poteri attribuitigli dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico e affermando che i « fotografi richiedenti non hanno autonomia decisionale operativa come espressamente prevede il D.P.R. 19/7/1976 » (cfr. doc. 1 in atti convenuta).

Il Consiglio dell'Ordine si sostituiva al Direttore della « Gazzetta del Popolo » e, previa valutazione della prestazione dei fotografi in questione, autorizzava la loro iscrizione nel registro dei praticanti (cfr. informazioni rese dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti Piemonte e Valle d'Aosta). La Direzione della « Gazzetta del Popolo », nonostante la predetta iscrizione, rifiutava ai tre ricorrenti il riconoscimento del diritto al trattamento economico-normativo previsto dal Contratto Nazionale Giornalisti e contintava ad applicare nei loro confronti il C.C.N.L, Dipendenti Aziende Editrici e Stampatrici quotidiani.

Da qui l'azione di Magnoni, Nazzaro e Perno contro la Editor S.p.a..

La domanda dei ricorrenti non merita tuttaviva di essere accolta, ritenendo questo Pretore che sia illegittima l'iscrizione dei fotografi nel registro dei praticanti.

Il D.P.R. 19/7/1976 n. 649 consta di due articoli; il primo articolo recita: «Dopo il terzo comma dell'art. 34 del D.P.R. 4/2/1965 n. 115 è aggiunto il comma » (già riportato): « Coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono la informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione prevista dall'art. 35 legge 3/2/1963 n. 69 »; il secondo articolo stabilisce: « Il primo comma dell'art. 44 D.P.R. 4/2/1965 n. 115 è così modificato: "La prova scritta prevista dall'art. 32 1° comma, della legge consiste nello svolgimento - a scelta del candidato - di una delle attività redazionali proprie del quotidiano, del servizio giornalistico radiofonico o televisivo, dell'agenzia di stampa o del periodico o nella predisposizione di uno schema di impaginazione, comprensivo di tutte le indicazioni per la realizzazione tipografica, di una parte di un quotidiano o di un periodico sulla base dei criteri indicati dalla commissione e dal materiale dalla stessa fornito o nella illustrazione di un fatto o avvenimento con un servizio giornalistico tele-cine-fotografico comprensivo delle indicazioni tecniche sulla base degli elementi o del materiale forniti dalla commissione esaminatrice" ».

 

Orbene, l'art. 34 D.P.R. 4/2/1965 n. 115 modificato dal D.P.R. del 1976 contempla le modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e non già nell'albo dei professionisti e dei praticanti giornalisti tanto è che, allorché stabilisce che i tele-cine-foto operatori « devono allegare la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore », richiama espressamente l'art. 35 della legge 3/2/1963 n. 69 che dispone anche esso sulle « Modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti ».

Ne segue che il D.P.R. n. 649/76, sulla cui dubbia legittimità si dirà in prosieguo, non consente ai tele-cine-foto operatori alle dipendenze di organi di informazione di essere iscritti nel registro dei pratitanti giornalisti.

Ha agito quindi al di fuori di ogni previsione di legge e di decreto, il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e Valle d'Aosta allorché ha sottoposto i tre ricorrenti ad un esame di cultura generale assolutamente non necessario per l'iscrizione nell'albo dei pubblicisti e ha compiuto eccesso di potere, surrogandosi al direttore del giornale nella dichiarazione di inizio della pratica giornalistica, in quanto ha adottato un provvedimento di surroga per un fine diverso da quello specifico per il quale il potere gli fu conferito (cfr. informazioni rese dal Presidente Consiglio Ordine Piemonte e Valle d'Aosta).

Il Consiglio dell'Ordine non ha infatti alcun potere di sostituirsi al direttore della testata in questi casi. Secondo l'art. 43 D.P.R. n. 115/65 il Consiglio può surrogarsi al direttore della pubblicazione solo nel caso in cui questi ometta o ritardi la dichiarazione di compiuta pratica giornalistica, richiesta dall'art. 34 2° comma legge n. 69/63 per l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, dopo almeno 18 mesi di pratica giornalistica.

La ratio della norma è evidente.

L'attività svolta presso un quotidiano o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione è documentabile per cui al dichiarante (Consiglio o direttore) - cui è espressamente vietato di esprimere un giudizio sulla idoneità professionale del praticante -, non è richiesto che di rilevare dei dati di fatto; la dichiarazione di effettivo inizio della pratica e quella comprovante l'attività pubblicistica, implicano invece un giudizio sul contenuto giornalistico della prestazione del praticante o del pubblicista, giudizio che non può essere trasferito ad un organo che ha solo poteri certificativi.

La necessità di un simile giudizio è ripetuta anche nell'art. 1 del D.P.R. 1976 invocato dai ricorrenti, allorché la norma specifica che bisogna aver riguardo alla natura giornalistica della prestazione.

Pertanto, neanche richiamandosi al D.P.R. n. 649/76, il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti poteva sostituirsi al Direttore della testata nella dichiarazione in questione.

Il provvedimento di iscrizione dei tre ricorrenti nel registro dei praticanti, atto amministrativo per essere gli ordini regionali, da cui proviene, persone giuridiche di diritto pubblico (art. 1 legge 3/2/1963), appare pertanto illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere.

Ai sensi degli artt. 4 e 5 legge n. 2248 all. E. del 1865, questo giudice non può quindi applicarlo, cioè considerarlo produttivo di effetti in ordine al rapporto in contestazione, con la conseguenza che, venuto a mancare l'atto di iscrizione nell'albo dei praticanti giornalisti, i fotografi ricorrenti non hanno alcun diritto al trattamento economico-normativo previsto dal Contratto Collettivo dei Giornalisti.

Il Pretore non ignora che il predetto contratto collettivo all'art. 36, prevede che i pubblicisti che esercitano attività giornalistica e sono alle dipendenze di un giornale quotidiano debbano godere dello stesso trattamento dei giornalisti.

Tale norma del contratto non comporta peraltro l'automatico accoglimento della domanda dei ricorrenti: manca infatti, nella specie, l'atto di iscrizione nell'albo dei pubblicisti dei tre ricorrenti e non è consentito al giudice ordinario di modificare l'atto amministrativo di iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti.

L'art. 4 1. cont. amm. nega infatti ogni possibilità di intervento all'A.G.O. sull'atto amministrativo così come esclude che essa possa sostituirsi in qualunque modo all'autorità amministrativa in atti di esclusiva competenza di quest'ultima.

Osterebbero comunque ad un'applicazione dell'art. 36 del contratto collettivo citato nei confronti dei ricorrenti i numerosi dubbi che il Pretore nutre sulla legittimità del D.P.R. n. 549/76 ai quali accenna solo per completezza di motivazione.

Questo decreto, si è già detto, è un regolamento di esecuzione della legge n. 63/69: come tale è un atto normativo secondario, subordinato alla legge il cui contenuto e il cui spirito non può quindi alterare o ampliare. Si sono già avanti riportati i due articoli che costituiscono il decreto e che qui si riassumono brevemente:

l'art. 1, consente l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti anche a coloro chc svolgono attività di tele-cine-foto operatori;

l'art. 2, consente che la prova scritta di idoneità professionale - il cui esito favorevole è condizione dell'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti -consista anche nella illustrazione di un atto o avvenimento con un servizio giornalistico tele-cine-fotografico comprensi o delle indicazioni tecniche sulla base degli elementi e del materiale forniti dalla commissione esaminatrice.

A parte il mancato coordinamento fra quanto disposto nell'art. 1 (iscrizione nell'albo dei pubblicisti dei tele-cine-foto opkatori) e l'art. 2 (disciplina della prova di idoneità professionale dei tele-cine-foto operatori per l'iscrizione nell'albo dei giornalisti), entrambe queste disposizioni a parere del Pretore violano la legge del '65: l'art. 1, perché introduce nell'Ordine dei Giornalisti - Albo dei pubblicisti -, la categoria dei tele-cine-foto operatori ampliando quindi la portata della legge e, per alcuni versi, addirittura modificandone il contenuto con la previsione che l'immagine, in presenza di determinati requisiti, può avere « natura giornalistica », laddove la legge (Modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti) parla esclusivamente di «scritti »;

l'art. 2, perché in violazione dell'art. 29 della legge n. 63/69 parrebbe consentire l'iscrizione nell'albo dei professionisti col solo superamento da parte dei tele-cine-foto operatori dell'esame di idoneità senza quindi effettuare prima il praticantato che non è né disciplinato né previsto per i pubblicisti; con ciò, fra l'altro, operando una disparità di trattamento a favore dei tele-cine-foto operatori in violazione dell'art. 3 Costituzione.

Alla stregua di quanto detto la domanda proposta dai ricorrenti non può trovare accoglimento.

La novità della questione giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

 

 

PRETURA DI CAGLIARI -Sez. lavoro- Sentenza 28 marzo 1979-

Giudice Pisotti - Busia - RAI.

 

- L'art. 1 del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico stipulato il 29 giugno 1977, riproducendo clausole già contenute nei precedenti contratti, al 3° comma espressamente detta: « Sono giornalisti professionisti e pubblicisti coloro che tali risultano qualificati ai sensi degli ordinamenti della professione giornalistica ». Si è, dunque, in presenza di una peculiare clausola di rinvio, che subordina l'inquadramento nelle categorie previste dal contratto al possesso di uno « status » professionale, quale è determinato dalla legge.

Ciò posto, viene in rilievo anzitutto il problema se, nella specie, l'attore possa qualificarsi giornalista—e, in caso positivo, da quando - alla stregua delle leggi professionali: in particolare, della L. 3 febbraio 1963, n. 69, e del suo regolamento di esecuzione, emanato con D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, così come modificato dal D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649. Ai fini di tale indagine, non è certo decisivo il fatto dell'iscrizione del Busia nell'elenco dei giornalisti professionisti, essendo tale iscrizione requisito necessario, ma non sufficiente per l'acquisizione dello « status » professionale; o, quanto meno, non sufficiente per l'opponibilità di tale « status » al datore di lavoro, nei confronti del quale, come nel caso di specie, esso venga invocato per farne discendere l'applicazione al rapporto di una disciplina collettiva più favorevole. La contestazione della legittimità dell'atto amministrativo di iscrizione, formulata dalla convenuta nella memoria difensiva, comporta, infatti, che questo giudice ordinario debba valutare incidentalmente se tale atto sia stato emanato nel rispetto dei requisiti posti dalla legge e, nel caso negativo, disapplicarlo.

Dall'esame degli atti con forza di legge sopra citati, viene subito in rilievo che, prima dell'emanazione del D.P.R. n. 649 del 1976, nessuna norma faceva menzione dei tele-cine-foto operatori, e che, dal complesso della normativa, la figura assunta dal legislatore quale oggetto tendenzialmente esclusivo della disciplina appariva quella del giornalista della « carta stampata ». Particolarmente significativa in questo senso era la norma di cui al 1 comma dell'art. 44 del D.P.R. n. 115 del 1965 nel testo originario, che, disciplinando la prova di esame per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, testualmente dettava: « La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge consiste nello svolgimento - a scelta del candidato - di una delle attività redazionali proprie del quotidiano, del servizio giornalistico radiofonico o televisivo, della agenzia di stampa o del periodico o nella predisposizione di uno schema di impaginazione, comprensivo di tutte le indicazioni per la realizzazione tipografica di una parte di un quotidiano o di un periodico sulla base dei criteri indicati dalla commissione e del materiale della stessa forníto ». Il riferimento, contenuto nella norma, anche alle attività redazionali proprie dei servizi giornalistici televisivi poteva, certo, costituire argomento per sostenere che i tele-cineoperatori, la cui attività avesse su un piano sostanziale, natura giornalistica, potessero sostenere la prova, ed acquisire lo « status » di giomalista professionista; ma più decisivo argomento in contrario sembra al pretore dovesse ravvisarsi nella previsione di una prova necessariamente scritta, del tutto inidonea, pertanto, a saggiare le specifiche attitudini proprie di tale categoria di soggetti; e nella circostanza che solo per gli impaginatori fosse prevista una deroga, dalla quale si traeva l'ulteriore argomento della tassatività della individuazione dei soggetti che potevano essere ammessi all'esame.

La situazione normativa muta nel 1976, con l'emanazione del D.P.R. n. 649 contenente due articoli, dei quali il secondo modifica la norma sopra trascrieta dei D.P.R. n. 115 del 1965, integrandola con la proposizione finale «...o nella illustrazione di un fatto o avvenimento con un servizio giornalistico tele-cine-foto-grafico comprensivo delle indicazioni tecniche sulla base degli elementi o del materiale forniti dalla commissione esaminatrice », mentre il primo aggiunge nell'art. 34 del medesimo D.P.R. n. 115, un comma, il quale prevede che possano presentare domanda di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti anche « coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione... ».

Il difensore del Busia sostiene, nelle note autorizzate, che le modifiche legislative ora ricordate non avrebbero valore innovativo, sibbene di interpretazione autentica della legge professionale; di modo che il diritto dell'attore al riconoscimento della sua qualità di giornalista dovrebbe decorrere dall'assunzione presso la convenuta. Sembra invece al pretore che la natura e le modalità di dette modifiche costituiscano una conferma degli argomenti che deponevano, fino all'emanazione del decreto presidenziale del 1976, nel senso dell'esclusione dei tele-cine-fotooperatori dalla professione giornalistica. Il carattere innovativo delle norme dettate con tale decreto emerge, infatti, dalla circostanza che esse non si limitano, rispettivamente, a prevedere l'iscrizione anche dei tele-cine-fotooperatori pubblicisti nell'apposito elenco, né ad ammettere, puramente e semplicemente, gli stessi - se professionisti - alla prova di idoneità, bensì precisano, per i pubblicisti, i requisiti cui deve corrispondere l'attività esercitata, e istituiscono, per i professionisti, una prova apposita, di cui specificano i caratteri e l'articolazione atta, questa sì, a vagliare le attitudini dei candidati rispetto alla peculiare attività giornalistica loro propria. 

Si tratta, a questo punto, di analizzare più specificamente, alla luce dell'innovato ordinamento professionale, quali caratteristiche debbano presentare l'attività dei tele-cine-fotoperatori, perché essa possa costituire titolo per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti ovvero dei pubblicisti; iscrizione, la quale, per le ragioni appena esposte, non può decorrere per tali soggetti che dal momento dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 649 del 1976 (cioè dal quindicesimo giorno sucessivo al 20 dicembre 1976, data della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale).

Il decreto non offre una definizione unitaria della particolare attività giornalistica de qua, posto che, come accennato, l'art. 1 definisce, in modo sufficientemente dettagliato, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, mentre l'art. 2 si limita a disciplinare le modalità della prova, cui i tele-cine-foto operatori devono sottoporsi per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti. Sotto il profilo della tecnica legislativa, sarebbe stata certamente più opportuna una norma comune circa i presupposti oggettivi di iscrizione nei due elenchi, essendo incontestabile come l'unica caratteristica, che differenzia i professionisti dai pubblicisti, risieda nell'esclusività e nella continuatività dell'attività giornalistica dei primi (v. art. 1, comma 2° e 3°, della legge n. 69 del 1963). Ma, avendo il legislatore seguito la scelta metodologica di attuare l'innovazione del sistema attraverso la via dell'adattamento delle norme preesistenti, anziché mediante quella delle rielaborazione e del coordinamento delle stesse, spetta all'interprete definire unitariamente i caratteri della nuova categoria dei tele-cine-foto operatori giornalisti, a prescindere dalla natura professionistica o non delle loro prestazioni.

In tale prospettiva, gli artt. 1 e 2 del D.P.R. del 1976, pur ponendosi necessariamente su piani diversi, per le accennate ragioni pratiche, appaiono, a ben guardare, tra loro omogenei, posto che il requisito della realizzazione di «...immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione... » (art. 1, dettato per l'attività dei pubblicisti) presuppone necessariamente la capacità (ipotizzata dall'art. 2 con riguardo alla prova d'esame dei professionisti) di «...illustrazione di un fatto o avvenimento con un servizio giornalistico tele-cine-fotografico... ». Può dirsi sinteticamente che il legislatore del 1976, nel formulare le norme in questione, pone per entrambe le categorie il requisito fondamentale che l'attività esercitata abbia natura giornalistica; fa, cioé riferimento ad un presupposto sostanziale, di cui l'autonomia decisionale operativa (implicitamente richiamata anche per i professionisti nella specificazione delle modalità della prova pratica) costituisce un ovvio aspetto formale, sottolineato con riguardo alla presenza ed all'utilizzazione di mezzi tecnici, dei quali il giornalista «tradizionale » non si serve.

Non è qui possibile approfondire l'analisi del concetto di natura giornalistica della prestazione, che presupporrebbe un troppo ampio discorso, con il quale dovrebbe darsi conto delle molteplici prospettive ideologiche e culturali del problema. Sembra sufficiente riportare, a mo' di definizione, una parte della direttiva del 22 gennaio 1971 del Consiglio delle Comunità Europee (richiamata nelle note dell'attore), la quale sinteticamente ripropone vedute correnti e largamente accentate, e che rispecchia una generale linea di tendenza, da cui, notoria mente, trae la sua origine l'innovazione legislativa di cui ci occupiamo, direttiva che subordina «...il diritto al titolo di giornalista... all'esercizio... di un'attività che costituisca un diretto contributo intellettuale al contenuto redazionale a artistico di una o più pubblicazioni quotidiane e periodiche, dedicate all'informazione e destinate alla diffusione pubblica di una o più agenzie di stampa, di notiziari trasmessi per radio, per televisione o di notiziari filmati ».

Si può ora passare a verificare in concreto se le mansioni del Busia abbiano natura giornalistica e vengano svolte con autonomia decisionale operativa, facendo riferimento ai risultati emersi dall'ampio materiale probatorio, testimoniale e documentale raccolto in causa, che consentono di ricostruire l'attività dell'attore nella maniera seguente.

La richiesta del servizio proviene dalla redazione romana, o più spesso da quella locale, nel 75-80% dei casi (v. ammissione del procuratore speciale della convenuta dr. Sanjust in sede di libero interrogatorio). Il Busia si reca sul luogo, dove devono essere effettuate riprese, senza la compagnia del redattore. Prima della partenza, egli riceve indicazioni di massima sulla natura dell'avvenimento da riprendere, raramente accompagnata (v. teste Martis) dalla richiesta di registrare particolari dell'avvenimento stesso. Al ritorno, redige una relazione di ripresa che secondo le prescrizioni della direzione centrale, deve contenere indicazioni sui titolo del servizio, sulla data, sulla località, sui nomi e le qualifiche delle persone e sull'ambiente; e, inoltre, la descrizione sommaria dell'avvenimento e tutti quegli altri elementi «...che solo l'intelligente valutazione compiuta in loco può suggerire ». Indicazioni di tal fatta fornisce spesso anche verbalmente al redattore.

Quest'ultimo accompagna l'operatore quando devono essere effettuate interviste, in occasione di avvenimenti politici e, in genere, dei fatti di maggiore rilevanza, per poter meglio cogliere gli stessi ai fini della stesura del commento che dovrà illustrare il servizio filmato. Anche in tali casi, secondo tutti i testi assunti (salvo il direttore della sede di Cagliari della RAI, dr. Cardellicchio, palesemente interessato a sostenere - anche con precisazioni non richieste - le tesi difensive della convenuta), e, in particolare, secondo i redattori, il Busia effettua autonomamente le riprese, previa consultazione con gli stessi redattori sulla natura e le finalità del servizio. Accade soltanto che il redattore, interessato ad un particolare dell'ambiente o dell'avvenimento (un viso, un oggetto), richieda occasionalmente all'operatore di riprenderlo.

V'è da aggiungere (v. teste Martis) che il giornalista della RAI Giuseppe Fiori ed altri della redazione romana hanno direttamente richiesto per telefono all'attore di effettuare riprese per servizi, che essi intendevano realizzare.

Il materiale filmato dal Busia, una volta consegnato alla sede di Cagliari, viene sottoposto all'operazione del montaggio, la quale (v., in particolare, teste Fadda) ha soprattutto la funzione di ridurre la lunghezza dei servizi nei limiti di tempo assegnati dalla redazione, mediante l'eliminazione del materiale sovrabbondante, e l'unione delle parti da trasmettere rispetto delle regole tecniche del « linguaggio cinematografico ». A tale operazione presente l'operatore mentre, nei casi più importanti, vi partecipa il redattore, il quale consegna ai montatore il testo scritto di commento talvolta prima del montaggio, altre volte dopo che questo è stato effettuato.

Alla stregua degli elementi fin qui esposti, non pare dubbio, anzitutto, che il ricorrente operi con piena autonomia decisionale, anche in presenza del redattore, essendo a lui rimessi non solo l'uso del mezzo tecnico, ma la stessa scelta delle immagini, intese nel loro duplice aspetto contenutistico e formale. Né tale autonomia è certo snaturata dalle episodiche richieste dei redattori di riprendere specifici oggetti, data, appunto, la loro occasionalità, che costituisce, anzi, conferma della normale libertà di decisione dell'operatore.

La valutazione se all'attività del ricorrente possa riconoscersi natura giornalistica comporta problemi alquanto più complessi.

Tra gli argomenti utilizzati dell'abile e attenta difesa della RAI per negare la sussistenza, nella specie, di tale requisito, particolarmente sottolineato è quello che il Busia è escluso dall'ideazione del servizio, di pertinenza della redazione romana o di quella locale. Il rilievo è sottile ma, a ben guardare, tutt'altro che decisivo. Esso, invero, prescinde dalla considerazione che, anche nell'ambito dell'attività giornalistica « tradizionale », si verifica comunemente il caso dell'ideazione dei servizi da parte del direttore o dei preposti alla redazione, i quali incaricano i componenti della stessa di svolgere un'inchiesta o di seguire un fatto di cronaca, e di scrivere il « pezzo », spesso dando al redattore istruzioni precise e penetranti sugli aspetti da porre in evidenza e, in genere, sul « taglio » dell'articolo. Ebbene, anche quando una prassi siffatta sia abituale, non può negarsi la natura giornalistica dell'attività del redattore, il quale, pur nell'ipotesi di massima restrizione della sua autonomia, non diviene mai mero strumente di esecuzione della volontà altrui, essendo ineliminabile un suo soggettivo apporto intellettuale nella scelta, in concreto - nell'ambito dell'avvenimento di cronaca o della situazio-ne da rappresentare - di certi elementi invece che di altri, nella diversa rilevanza e accentuazione data all'uno o all'altro particolare, nel « tono » e nello « stile » anche formali, del discorso.

Prassi direzionali come quelle ipotizzate non incidono, dunque, sulla natura giornalistica della prestazione, sia che esse vengano determinate da concezioni autoritarie dei rapporti con i redattori, sia che si giustifichino con la scarsa esperienza o la non ancora matura capacità professionale degli stessi. E, a quest'ultimo proposito, si deve sottolineare che il livello di « professionalità » non può, di per sé, essere assunto a indice del carattere giornalistico o meno dell'attività, giornalista dovendosi qualificare, al di là di ogni dubbio, l'editorialista politico come il « reporter », l'inviato speciale internazionale come il giovane « cronista di nera ».

Con specifico riguardo alle mansioni del Busia, quali sono emerse dall'istruzione probatoria, è appena il caso di osservare che l'amplissima autonomia concessagli nella realizzazione dei filmati comporta che gli stessi riflettono necessariamente il suo apporto intellettuale, cioè il modo come l'operatore vive e percepisce fatti, problemi e situazioni che costituiscono l'oggetto della sua attività. Ciò è particolarmente evidente con riferimento ai filmati relativi alle cosiddette « inchieste », nell'ambito delle quali l'attore, a conoscenza dell'argomento da svolgere sceglie le immagini che, a suo giudizio, meglio si prestano a far comprendere ai futuro spettante la realià, cui il servizio è dedicato. Nell'effettuazione delle riprese è, dunque, insita un'attività interpretativa di tale realtà, apparendo evidente che la scelta delle immagini avviene, sia pure inconsciamente, in funzione del gusto dell'addetto alla ripresa, della sua sensibilità, più in generale della cultura e della visione del mondo che gli sono proprie.

Significativo è l'esempio, portato dallo stesso Busia, del servizio sulla città di Carbonia, nell'anniversario della sua fondazione. Lo spirito del servizio, quale era stato ideato dalla redazione romana con il titolo provvisorio « Fine di un'utopia », era quello di mostrare la contraddizione tra i toni trionfalistici del discorso pronunciato da Mussolini il giorno dell'inaugurazione, e l'attuale decadenza economica e sociale della città. Il Busia, come risulta dalla relazione di ripresa in data 13-14 aprile 1976, recatosi da solo a Carbonia, interpreta il tema con immagini che pongono in evidenza, fra l'altro, lo squallore delle miniere ormai abbandonate - i pozzi chiusi con i lucchetti e i vagoncini delle teleferiche fermi - la stessa emblematica rovina dei monumenti « di stile imperiallittorio ».

Un'analoga, seppure meno evidente funzione interpretativa è insita anche nelle riprese dei fatti di cronaca, in relazione all'ampia possibilità di scelta delle immagini: così nel filmare le vicende connesse a un sequestro di persona, I'operatore imprime un certo « taglio » al servizio, privilegiando l'aspetto emotivo (ad esempio, con i primi piani dei familiari della vittima), o quello ambientale, ovvero quello delle indagini (operazioni delle forze di polizia). Nello stesso ambito di tali scelte, poi, le varie possibilità di uso del mezzo tecnico implicano, che il servizio abbia, di volta in volta, un particolare stile formale, anch'esso riconducibile alla personalità dell'operatore.

Il difensore della RAI, per escludere la natura giornalistica dell'attività del Busia - e, in genere, degli operatori di ripresa - sostiene che, comunque, il montaggio, cui il materiale raccolto dal ricorrente viene sottoposto, costituisce una fase di profonda rielaborazione, al termine della quale il servizio acquista una vesta nuova e definitiva, che riflette l'attività creativa del redattore, contenendo soltanto come presupposto quella, materiale e sussidiaria, dell'operatore.

La tesi non può essere condivisa. Essa, infatti, prescinde dalla considerazione che, per quanto vasta e profonda possa essere l'opera di rielaborazione in fase di montaggio, il risultato finale è necessariamente condizionato dalle caratteristiche e dalla qualità del materiale « girato » dall'operatore, che non può non riflettersi come indelebile impronta personale, sul servizio definitivo. Il problema si risolve dunque, nell'altro, cui è stata appena data una risposta positiva, se nel materiale raccolto dall'operatore si possa ravvisare il frWtto di un'attività intellettuale creativa. In linea di fatto, poi, è da rilevare che, come ha precisato il montatore Fadda, nella maggior parte dei casi il redattore non è presente al montaggio, e che non sempre il montatore dispone previamente del commento scritto: sicché, a meno di non voler attribuire natura giornalistica all'attività di montaggio, deve ritenersi che, in concreto, esso si risolva, per lo più, in una semplice riduzione della lunghezza del servizio girato dall'operatore, e in un suo riordinamento, reso necessario dal fatto che - come ha dichiarato lo stesso Fadda - l'operatore agisce in condizioni tali da non consentirgli, di solito, di osservare, nella ripresa delle immagini, un ordine logico e cronologico sotto il profilo « filmico ».

Da tutte le considerazioni esposte discende, secondo questo giudice, la conclusione che il Busia svolge presso la RAI-TV attività giornalistica a titolo professionale, al pari di quella dei redattori, ponendosi tali attività in posizione tra loro complementare, ed essendo irrilevante stabilire, sia in principio, che con riguardo al caso concreto, quale sia il rapporto qualitativo tra esse intercorrente.

L'attività dell'attore rientra, dunque, nella previsione della qualifica di giornalista professionista di cui alle leggi professionali: e gli dà titolo per l'inquadramento nella categoria di redattore ordinario, prevista dal contratto collettivo dei giornalisti, a decorrere dal 5 ottobre 1976, dovendosi disapplicare il provvedimento amministrativo di iscrizione nell'elenco dei professionisti limitatamente alla parte in cui esso prevede illegittimamente una decorrenza anteriore (non rileva invece, il fatto che il Busia non abbia sostenuto la prova di idoneità più volte ricordata, essendo incontroverso, per questo aspetto, il suo diritto all'iscrizione che discende dall'art. 7 della L. n. 69 del 1963).

 

 

 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - I Sez -  Sentenza 1 giugno 1977 n. 576 - Pres. Tozzi - Est. Elefante - Federazione italiana editori giornali (Fieg) ed altri - Ministero Giustizia - Consiglio nazionale ordine giornalisti - Federazlone nazionale della Stampa Italiana (FNSI) ed altri.

 

 

Fatto

 

Con atto notificato il 18-19 novembre 1976 i ricorrenti lamentano che il decreto impugnato abbia modificato gli artt. 34 e 44 del regolamento di esecuzione della legge sull'ordinamento della professione di giornalista, concementi il primo la documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti ed il secondo la prova di idoneità per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.

   Deducono i seguenti motivi di gravame:

 

1) Violazione degli artt. 1, 2 e 32 L. 3 febbraio 1963 n. 69 ed eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta. In quanto, consentendo ai fotografi in quanto tali l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e dei giornalisti, si è illegittimamente ritenuto che le riproduzioni fotografiche siano equivalenti all'informazione scritta, mentre è impossibile prescindere, nella prova d'idoneità del fotografo giornalista dalla valutazione della sua capacità di inquadrare le immagini in un discorso culturale e critico;

 

2) Violazione degli artt. 35 e 32 L. n. 69/63 cit. Eccesso di potere per illogicità manifesta. In quanto, con il riferimento alla « prova scritta » (art. 32) e agli « scritti » a firma del richiedente (art. 3S), il legislatore dimostra di pretendere nel pubblicista e nel giornalista il possesso di capacità culturali e di sensibilità che mancano ai fotografi in quanto tali;

 

3) Illegittimità per eccesso di potere, disparità di trattamento, contraddittorietà ed illogicità manifesta. In quanto, rendendo in pratica possibile l'accesso alla professione giornalistica di centinaia di fotoreporter, si incide con un onere superiore al miliardo di lire sul bilancio già dissestato delle imprese editoriali privilegiando da un lato, in un periodo di crisi economica e di inflazione cui si cerca di porre rimedio con il blocco totale o parziale delle retribuzioni, una categoria soltanto di lavoratori, ed aggravando dall'altro la crisi del settore della stampa. Si costituisce il Ministero di G.e G. e con memoria depositata il 12 marzo 1977 eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della FIEG, in quanto associazione di categoria che non ha veste per agire a tutela degli interessi che riguardano i singoli soggetti associati (Cons. St., IV Sez., 29 febbraio 1972 n. 108 e 3 maggio 1974 n. 309), nonché delle altre società ricorrenti che non possono apparire come soggetti destinatari delle norme regolamentari impugnate che riguardano esclusivamente gli aspiranti alla iscrizione nell'albo dei giornalisti e non le imprese editoriali dove costoro lavorano. L'interesse generale che è alla base della professione di giornalista e gli interessi privati di cui sono esponenti le società ricorrenti non soltanto si muovono su piani diversi (quello delle libertà civili e quello dell'economia), ma sono anche in rapporto di istituzionale inconciliabilità tra loro. L'iscrizione all'albo dei giornalisti deve essere possibile a tutti, a prova di illegittimità costituzionale della relativa normativa. Essa rappresenta una facoltà attinente ai fondamentali diritti del cittadino, nella quale non possono interferire gli interessi economici delle imprese editoriali. In ogni caso, manca l'attualità della lesione dell'interesse dei ricorrenti. Nel merito si chiede il rigetto del ricorso, in quanto l'attività di giornalisti non è definibile in rapporto al mezzo espressivo usato (la parola o lo scritto), bensì al modo e agli scopi del suo impiego (funzione informativa). Inoltre il livello retributivo dei collaboratori dei giornali e delle agenzie di stampa non deriva dalla legge professionale (e dalla iscrizione all'albo), ma dalla contrattazione collettiva del rapporto di lavoro giornalistico. Si costituisce anche l'Ordine dei Giornalisti e con memoria depositata il 18/3/77 eccepisce l'inammissibilità ed in subordine l'infondatezza del gravame. Interviene volontariamente la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (F.N.S.I.) e con memoria depositata il 19/3/77 aderisce alle posizioni di merito dei resistenti. Si costituiscono i controinteressati Nemiz e Frassinetti e con memoria depositata il 18/3/77 eccepiscono l'inammissibilità e sul merito l'infondatezza del gravame, anche alla luce del parere dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato del 29/4/1976, nonché di quelli parimenti favorevoli del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, del Ministero di Grazia e Giustizia, del Consiglio dei Ministri. Con memoria depositata il 19/3/74 i ricorrenti sviluppano ulteriormente i motivi del ricorso e replicano alle eccezioni di inammissibilità sollevate ex adverso.

 

 

 

Diritto

 

Viene eccepito dai resistenti il difetto di legittimazione della ricorrente FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) per il fatto di essere una associazione di categoria e per non avere in quanto tale veste giuridica per agire in giudizio. L'eccezione, così come in assoluto formulata, è manifestatamente infondata.

In conformità ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato (cf. Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 1974 n. 309 e T.A.R. Lazio, Sez. I, 23 giugno 1976 n. 362), osserva il Collegio che le associazioni possono essere portatori di interessi propri, distinti da quelli degli associati, cioè titolari di posizioni giuridiche soggettive che di volta in volta possono assumere la consistenza di diritti soggettivi, interessi legittimi, ecc. in ordine ai quali, ricorrendone le condizioni di legge, non può essere esclusa la tutela giurisdizionale. Pertanto, in particolare, le associazioni di categoria e gli ordini professionali, se ed in quanto titolari di posizioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento con la consistenza di interessi legittimi, possono, in caso di lesione di detti interessi da parte di un atto amministrativo illegittimo, essere riconosciuti legittimati ad agire in giudizio davanti al giudice amministrativo per la tutela degli interessi stessi. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, il discorso si sposta allora sul terreno dell'accertamento nel caso di specie della titolarità giuridica in testa alla ricorrente associazione di categoria di uno specifico interesse sostanziale protetto.

Sotto questo profilo è stata formulata dai resistenti l'ulteriore eccezione che tutti i ricorrenti (associazione di categoria e singole private imprese editoriali non sarebbero titolati di un interesse sostanziale legittimante al ricorso: non sussisterebbe cioè un interesse legittimo e ciò sia perché l'interesse fatto valere dai ricorrenti non sarebbe, rispetto all'applicazione della norma invocata (che disciplina la professione di giornalista), un interesse sufficientemente differenziato da quello della generalità dei consociati, sia perché tale interesse non sarebbe neppure indirettamente tutelato dalla norma, trattandosi di un interesse meramente economico, addirittura confliggente con quello della tutela della libertà di stampa e della dignità della professione di giornalista nonché della personalità e libertà dei giornalisti.

 

L'eccezione è infondata sotto entrambi i punti di vista. In ordine al primo profilo, osserva il Collegio che è fuori dubbio che l'interesse sostanziale legittimante al ricorso deve essere sufficientemente differenziato da quello della generalità dei consociati rispetto alla norma invocata ed all'atto impugnato- ma è del pari fuori dubbio che nella specie tale differenziazione sussista. Ed, invero premesso che l'interesse fatto valere dai ricorrenti, nella loro qualità di editori di giornali, è quello ad un determinato assetto della contrapposta categoria professionale dei giornalisti, ritiene il Collegio che tale interesse sia sufficientementl differenziato rispetto a quello delle generalità dei consociati essendo innegabile che l'interesse di una determinata categoria di datori di lavoro (quale, nella specie, la categoria degli editori di giornali) sia sufficientemente differenziato da quello della generalità dei consociati in relazione alle norme ed agli atti che incidono sull'assetto e sulla disciplina della categoria dei lavoratori ad essi contrapposta (nella specie, la categoria dei giornalisti) e, più in generale, di tutti i lavoratori del settore dell'editoria giornalistica, per gli indubbi specifici riflessi di carattere non solo economico che tale assetto ha nella loro propria sfera giuridica. Ed, infatti, la categoria dei lavoratori, da un lato, e dei datori di lavoro, dall'altro di un determinato settore produttivo, sono strettamente ed indissolubilmente legate tra loro in un rapporto di reciproca interdipendenza, che trova nella contrattazione collettiva di lavoro il suo punto di riferimento e di attuazione. Tale rapporto, anche a valutarlo solo sotto l'aspetto giuridico-economico, e trascurando tutte le implicazioni di carattere giuridico-sostanziale, può considerarsi non solo di antitesi, ma anche di coincidenza parziale di interessi, così come sul terreno sociale è di contrapposizione, ma anche di collaborazione, di lotta ma anche di solidarietà, almeno nello stato attuale dell'economia e della società: basti pensare che mentre gli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori sono di regola confliggenti (ad esempio, per quanto riguarda il riparto degli utili e dei rischi della produzione), non è da escludere che esistano casi in cui essi potrebbero viceversa coincidere (ad esempio, per quanto attiene allo sviluppo ed al miglioramento della produzione, risolvente beninteso in un aumento per tutti, e non di una sola parte soltanto, degli utili da ripartire: sotto quest'ultimo profilo, è da notare che finanche un miglioramento delle generali condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori - a seguito di un migliorato riparto degli utili della produzione nei loro confronti - che si risolvesse in un miglioramento della produzione, potrebbe trovare favorevoli non solo i lavoratori ma gli stessi datori di lavoro). In ogni caso, sia che sussista contrapposizione, sia che sussista coincidenza di interessi, è innegabile che il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori è di reciproca interdipendenza: sicché tutto ciò che incide nella posizione di una delle due contrapposte categorie non può lasciare indifferentemente l'altra e perciò l’interesse al riguardo non può non riconoscersi sufficientemente differenziato rispetto a quello della generalità dei consociati.

In conclusione, per quel che riguarda il caso in esame, è innegabile che gli editori (e per essi o con essi la loro associazione di categoria) hanno un interesse differenziato da quello della generalità dei consociati in relazione alle norme che disciplinano lo status dei lavoratori dell'editoria in generale (e dei giornalisti in particolare) e pertanto sempre che ne ricorrano tutti gli altri presupposti sono legittimati ad impugnare i provvedimenti che incidono su tale status.

In ordine al secondo aspetto dell'eccezione di carenza di interesse, osserva il Collegio che è indubbio che l'interesse sostanziale legsttimante al ricorso in sede giurisdizionale deve avere di regola la consistenza di un interesse legittimo, ossia di una posizione soggettiva tutelata dalla norma invocata (non in via diretta ma solo indirettamente) in connessione con un interesse pubblico, con il quale si presenti in una relazione coerente ed armonica, sicché non potrebbero certamente aspirare alla tutela giurisdizionale interessi estranei o addirittura confliggenti con quelli tutelati in via primaria dalla norma o comunque da quest'ultima neanche indirettamente previsti e protetti. Ma è del pari indubbio che un interesse quale quello fatto valere nella specie dai ricorrenti editori (considerati singolarmente o nella loro associazione di categoria), e cioè ad un determinato assetto della contrapposta categoria dei giornalisti, che da un lato non ne allarghi troppo i confini, dequalificandone il livello professionale, e dall'altro non gravi eccessivamente le imprese editoriali di ulteriori oneri economici di gestione, finendo con il comprometterne l'efficienza e quindi l'indipendenza e la libertà, non può certamente considerarsi estraneo alla previsione quanto meno indiretta della norma invocata, che è diretta in via primaria alla disciplina della professione di giornalista, regolamentando le condizioni per l'iscrizione al relativo albo professionale.

Le norme invocate, infatti, non possono essere interpretate che nel quadro generale di tutta la normativa di cui alla 1. n. 69 del 1963, disciplinante la costituzione ed il funzionamento dell'Ordine dei giornalisti, sulla compatibilità del quale con i principi costituzionali in materia di libertà di stampa e di libera espressione del pensiero la Corte costituzionale (dec. 23 marzo 1968 n. 11) ha espresso un giudizio positivo, solo dopo averne precisato la funzione diretta in termini di tutela ulteriore (rispetto a quella offerta dalle normali associazioni sindacali) della personalità, libertà individuale e dignità professionale dei giornalisti, nonché la funzione indiretta, in termini di rafforzamento della libertà (per tutti e non solo per i giornalisti) di manifestazione del pensiero che è il cardine dell'ordinamento democratico, donde l'esigenza (che ne costituisce condizione di legittimità costituzionale) che le norme dell'Ordine assicurino a tutti il diritto di accedervi.

Orbene, ritiene il Collegio che le norme disciplinanti la costituzione ed il funzionamento dell'Ordine dei giornalisti, tra le quali indubbiamente rientrano quelle in esame che regolano le condizioni per l'iscrizione al relativo albo professionale, abbiano appunto la funzione primaria (posta in luce dalla Corte costituzionale) di tutelare la categoria dei giornalisti e di rafforzarne la personalità, libertà individuale e dignità professionale, ma tali funzioni esplicano nel più generale quadro della libertà di stampa, alla cui tutela indirettamente provvedono ed alla cui realizzazione in ultima analisi finiscono con l'essere finalizzate. Quello della libertà di stampa è un concetto complesso che riguarda ovviamente non solo i giornalisti e tutti gli altri lavoratori dell'editoria che della stampa e degli stampati sono i principali artefici dal punto di vista tecnico e dei contenuti intellettuali, ma anche gli editori che principalmente dal punto di vista economico ed organizzativo, ma non solo da questo, concorrono alla produzione dei giornali, ma soprattutto, e più in generale, i cittadini nella duplice veste di produttori (in qualità di editori, giornalisti, lavoratori del settore) dei giornali e di utenti (lettori) degli stessi. Libertà di stampa e degli altri mezzi di diffusione del pensiero, vuol dire non solo che la stampa deve esistere (sicché - è appena il caso di sottolinearlo -manifestamente incostituzionale sarebbe una ipotetica legge che ne vietasse del tutto l'esistenza o la diffusione), e non deve essere ostacolata bensì agevolata per quanto riguarda l'uso dei mezzi materiali di cui ha bisogno, ma soprattutto che essa deve essere libera (non può essere sottoposta ad autorizzazioni o censure), accessibile a tutti (nel senso che a chiunque sia consentito di esprimersi, individualmente o collettivamente, attraverso la stampa e gli altri mezzi di diffusione del pensiero, che non devono essere monopolio di nessuno) e fruibile da tutti (nel senso che a chiunque sia consentito in assoluta libertà acquistare o leggere giomali o utilizzare gli altri mezzi di diffusione del pensiero). E tutto questo perché la stampa e gli altri mezzi di diffusione del pensiero possano svolgere la loro funzione fondamentale di « libero scambio delle informazioni e delle idee » che costituisce un interesse primario della collettività di rilevanza costituzionale.

Ora, se gli interessi di coloro che più specificatamente ed in posizione di spicco operano nel settore dell'editoria giornalistica (o cineradiotelevisiva), quali gli editori da un lato ed i giornalisti dall'altro, possono per molti versi essere contrapposti, essi si saldano e si unificano in una visione più generale del fenomeno, al quale sia gli uni che gli altri sono subordinati, per essere entrambi inquadrabili e componibili nel superiore e generale interesse della collettività alla libertà di stampa, intesa, nel senso complesso sopra indicato, come finalizzata alla relazione dell'interesse primario della collettività e dei singoli al libero scambio delle infommazioni e delle idee. Non vi è né vi può essere eterogeneità tra tali interessi (come fra tutti quelli rientranti nel generale quadro della libertà di stampa), ma, al più, contrapposizione, risolvibile appunto con l'armonizzazione degli interessi stessi nel quadro più ampio, che è appunto quello della libertà di stampa intesa come tutela dei singoli e della collettività ad una libera espressione e diffusione del pensiero (di ciascuno nei riguardi di ognuno) a mezzo della stampa (e degli altri mezzi di comunicazione di massa). In particolare, per quanto attiene agli editori, è contrario alla realtà giuridica e fattuale negare che gli interessi da essi fatti valere non siano riconducibili nel generale quadro della libertà di stampa, magari contrapposti, ma in ultima analisi da armonizzare con quelli delle altre categorie che operano nel settore (giornalisti, in particolare). Gli editori, infatti, esercitano-nel campo giornalistico una funzione che, allo stato, non è solo economica: concorrono infatti con i direttori (dei giornali) alla formazione dell'indirizzo politico dei giornali di loro proprietà e, perciò, sotto questo profilo, hanno interessi del tutto omogenei con quelli dei giornalisti. Ma anche se la loro ingerenza sulla gestione dei giornali fosse limitata solo al campo economico, non per questo i loro interessi dovrebbero considerarsi eterogenei perché sarebbero sempre riconducibili nel generale quadro della libertà di stampa alla cui realizzazione concorrerebbero sia pure dal solo punto di vista dell'approntamento dei mezzi materiali di cui la stampa ha bisogno e con esclusione di ogni ingerenza di natura politica nella gestione del giornale quale mezzo,di informazione.

In particolare è indubbio che entrambi i profili di interesse fatti valere dai ricorrenti, sia que!lo più strettamente - ma solo in apparenza - economico (evitare gli aumenti dei costi di gestione, allo scopo di salvaguardare l'economicità del servizio e la propria indipendenza non soltanto economica), sia quello più generale (evitare la dequalificazione professionale dei giornalisti, allo scopo di assicurare la funzlonalità del servizio), rientrino nel più complesso e articolato concetto di libertà di stampa, di cui costituiscono due dei tanti possibili aspetti.

In conclusione gli interessi degli editori, rientranti, come quelli in esame, nel generale quadro dell'interesse della collettività all'esistenza di una stampa libera non possono non considerarsi tutelati sia pure indirettamente da norme del tipo di quelle in esame, le quali, inserendosi in tale quadro, tutelano direttamente interessi concorrenti (nella specie quelli dei giornalisti), ma indirettamente tutti gli altri molteplici interessi a questi collegati nel generale quadro della libertà di stampa.

Ai fini dell'ammissibilità del gravame, infondate sono quindi le eccezioni che gli interessi fatti valere dai ricorrenti non siano sufficientemente differenti da quelli della generalità dei consociati e non siano sia pur indirettamente tutelati dalle norme invocate: sotto tali profili è da escludere quindi che essi non costituiscono veri e propri interessi legittimi. Ma, sempre ai fini dell'ammissibilità del gravame, è stata anche eccepita la mancanza del requisito dell'attualità sia della lesione che dell'interesse, in base alla considerazione che il provvedimento impugnato ha un contenuto normativo e, di regola, atti di tale natura non sarebbero immediatamente ed isolatamente impugnabili, ma solo congiuntamente agli atti applicativi attraverso i quali le astratte prescrizioni si concretizzano e vengono così effettivamente ad incidere sulla situazione del singolo. A1 fine di paralizzare tale eccezione, la difesa dei ricorrenti replica che la lesione degli interessi di questi ultimi sarebbe quanto meno potenziale, cioè futura ma certa, e ciò sarebbe sufficiente, secondo un certo orientamento giurisprudenziale, a far ritenere l'attualità dell'interesse a ricorrere. Osserva il Collegio che, anche a voler seguire siffatta interpretazione giurisprudenziale circa la sufficienza, ai fini dell'am-missibilità del ricorso, di un interesse anche solo futuro purché certo e non già meramente eventuale, in relazione ad una lesione altrettanto futura ma altrettanto certa, e non solo eventuale (Cons. St., Sez. VI, 30 giugno 1970 n. 577), nella specie è da negarsi che tale requisito di certezza sussista.

Ed, invero, l'interesse fatto valere dai ricorrenti, che, come da essi stessi prospettato è duplice (in relazione alla paventata dequalificazione professionale dei giornalisti ed all'altrettanto paventato aggravio dei costi di gestione), non riceve diretto pregiudizio dal provvedimento impugnato, ma il pregiudizio lo riceverà eventualmente da provvedimenti futuri (quelli di iscrizione all'albo dei giornalisti di persone - i fotoreporter - che ad avviso dei ricorrenti non ne avrebbero diritto) che allo stato non sono del tutto certi, anche se sono da ritenersi probabili.

Ora già tale elemento di incertezza circa il verificarsi in futuro dei provvedimenti di iscrizione all'albo dei fotocineoperatori (i soli provvedimenti dai quali potrebbe derivare effettivamente la lesione degli interessi dei ricorrenti), vale ad escludere l'attualità dell'interesse stesso a ricorrere.

Ma occorre aggiungere che un ulteriore elemento di incertezza riguarda addirittura la stessa potenzialità lesiva dei futuri eventuali provvedimenti di iscrizione all'albo, se è vero che, sotto il primo profilo di interesse fatto valere dei rlcorrenti, potrebbe escludersi la dequalificazione professionale nel caso che i vari consigli dell'Ordine adottassero criteri restrittivi al massimo, scegliendo per l'ammissione all'albo tra i fotografi che lavorano nelle imprese editoriali solo quelli dotati di sicure ed indiscusse capacità giornalistiche, adottando cioé generali criteri di selezione che diano sufficienti garanzie di serietà agli editori, se è vero sotto il secondo profilo, che, in ogni caso, frattanto, nei limiti della propria forza contrattuale, gli editori potrebbero addirittura ottenere una modifica del contratto collettivo nazionale che li lega ai giornalisti con la previsione di un trattamento economico differenziato per la categoria dei futuri giornalisti-fotografi, ed evitare così ogni aggravio dei costi di gestione.

Il ricorso dunque va dichiarato inammissibile per carenza di un interesse attuale al ricorso stesso.

 

NORMATIVA

Legge 3 febbraio 1963, n. 69 - Ordinamento della professione di giornalista

 

 

TITOLO I
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

CAPO I
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI

1. Ordine dei giornalisti

È istituito l'Ordine dei giornalisti.
Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.
Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

2. Diritti e doveri

È' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.
Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

3. Composizione dei Consigli regionali o interregionali


I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'Albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

4. Elezione dei Consigli dell'Ordine

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni (1).
L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.
L'assemblea è valida in prima convocazione, quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

(1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4-quater, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 80/2005.

5. Votazioni

Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque per iscrizione esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di nascita.
Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.
Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

6. Scrutinio e proclamazione degli eletti


Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.
Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, tra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei Consiglieri ancora da eleggere.
Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero di grazia e giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.


7. Durata in carica del Consiglio. Sostituzioni

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.
I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

8. Reclamo contro le operazioni elettorali

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.
Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

9. Cariche del Consiglio

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.

10. Attribuzioni del Presidente


Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'Albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

11. Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'Albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
g) dispone la convocazione dell'assemblea;
h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per l'iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;
i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

12. Collegio dei revisori dei conti


Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.
Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.
L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di Consigliere.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

13. Assemblea per l'approvazione dei conti


L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

14. Assemblea straordinaria

Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'Albo dell'Ordine.
Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

15. Norme comuni per le Assemblee


Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'art. 10; in caso di impedimento del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'art. 4.

TITOLO I
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

CAPO II
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

16. Consiglio nazionale: composizione

E' istituito, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.
Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro Consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà.
Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 1.000 pubblicisti iscritti eleggono un altro Consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà.
L'elezione avviene a norma degli art. 3 e seguenti, in quanto applicabili.
Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.
Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

17. Durata in carica del Consiglio nazionale - sostituzioni


I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.
Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7.

18. Incompatibilità

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.
Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.

19. Cariche

Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti; tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
Designa pure tre giornalisti perché esercitino le funzioni di revisore dei conti.
Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di Consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.

20. Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) dà parere, quando ne sia richiesto, al Ministro per la grazia e la giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;
b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo art. 24;
d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'Albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;
e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia;
f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;
g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.

21. Attribuzioni del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'art. 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

22. Attribuzioni del Presidente


Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.
In caso di sua assenza o impedimento, si applicano le disposizioni dell'art. 10, secondo e terzo comma.

TITOLO I
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI

23. Riunioni dei Consigli e del Comitato Esecutivo

Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.
Le stesse norme si applicano al Comitato esecu