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Contratto di servizio 2009-2012

Contratto di Servizio 2010-2012

6 aprile 2011

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la legge 14 aprile 1975, n. 103;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122;

VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482;

VISTO il Messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere in data 23 luglio 2002;

VISTO il decreto del Ministro delle Comunicazioni in data 6 aprile 2007, pubblicato nella G.U. n. 123 del 29 maggio 2007, che ha approvato il Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI- Radiotelevisione italiana s.p.a. per il periodo 2007-2009;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 concernente il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 3 maggio 2004 n. 112;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" (di seguito denominato "Testo Unico");

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata "Autorità") n. 614/09/CONS recante "approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2009;

VISTO il parere espresso dal Consiglio superiore delle comunicazioni nella adunanza del 17 marzo 2010;

VISTO il parere della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (di seguito denominata "Commissione Parlamentare") reso nella seduta del 9 giugno 2010.

DECRETA:

Articolo 1

1. È approvato l'annesso Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. per il periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2012.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, ..

 

CONTRATTO NAZIONALE DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

VISTO l'articolo 49 del Testo Unico, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che affida alla RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, fino al 6 maggio 2016;

VISTO l'articolo 45 del medesimo Testo Unico che prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia svolto dalla società concessionaria sulla base di un Contratto nazionale di servizio di durata triennale, stipulato con il Ministero delle Comunicazioni, con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria;

ACCERTATO che la scadenza del Contratto di servizio, approvato con decreto del Ministro delle Comunicazioni del 6 aprile 2007, è fissata al 31 dicembre 2009;

RITENUTA, pertanto, la necessità di stipulare un Contratto nazionale di servizio (di seguito denominato "Contratto") tra il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito denominato "Ministero"), in persona del Direttore Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione Dott. Francesco Saverio Leone, e la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a., (di seguito denominata "Rai" o alternativamente "concessionaria"), con sede in Roma, legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Paolo Garimberti, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

 

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

 

Articolo 1

 

Missione e ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo

1. La missione del servizio pubblico generale radiotelevisivo trova fondamento nei principi posti dalla Costituzione italiana e dall'Unione Europea con la Direttiva TV senza frontiere del 1989 e successive modifiche, il IX Protocollo sulla televisione pubblica allegato al Trattato di Amsterdam del 1993, la Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione. Tale missione è disciplinata dalla normativa nazionale legislativa e regolamentare in conformità ai predetti principi. In particolare gli obblighi di servizio pubblico risultano definiti per il triennio 2010-2012 dall'insieme di tali fonti, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, dal Testo Unico e dal presente Contratto, in coerenza con le Linee guida, emanate d'intesa con il Ministero, dall'Autorità con delibera 614/09/CONS.

2. La missione di servizio pubblico, più in particolare, consiste nel garantire all'universalità dell'utenza un'ampia gamma di programmazione e un'offerta di trasmissioni equilibrate e varie, di tutti i generi, al fine di soddisfare, con riferimento al contesto nazionale ed europeo, le esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività, di assicurare qualità dell'informazione, pluralismo, inclusa la diversità culturale e linguistica intesa nel quadro della più ampia identità nazionale italiana e comunque ribadendo il valore indiscutibile della coesione nazionale. Parte integrante della missione del servizio pubblico è quella di valorizzare le esperienze provenienti dalla società civile in un'ottica di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale. In particolare, verrà riservato adeguato spazio ad enti ed organizzazioni non profit. Il ruolo del servizio pubblico si estende alla fornitura di servizi audiovisivi su nuove piattaforme di distribuzione, rivolti al grande pubblico e intesi anche a soddisfare interessi speciali, purché essi rispondano alle medesime esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività e di coesione della comunità nazionale, senza comportare effetti sproporzionati sul mercato.

3. Il Contratto stabilisce un insieme di obiettivi, di indirizzi operativi, di parametri di qualità, di tipologie di programmi la cui realizzazione è affidata all'autonoma capacità editoriale della società concessionaria nel rispetto dei principi e delle normative di cui al precedente comma 1.

4. La Rai si impegna nella programmazione nazionale e regionale e in quella rivolta all'estero a valorizzare le specificità territoriali, sociali e culturali delle singole Regioni, in conformità con le norme in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni, nel rispetto dei contenuti propri delle trasmissioni delle emittenti locali, rilanciando e ribadendo contestualmente i valori irrinunciabili di unità e coesione nazionale.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto la Rai informerà il Ministero relativamente allo stato delle negoziazioni avviate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del Testo Unico.

 

Articolo 2

Oggetto del Contratto nazionale di servizio

 

1. Il Contratto ha per oggetto l'attività che la società concessionaria svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, come definito nelle norme richiamate dall'articolo 1 e, in particolare, l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme, in tutte le modalità, la realizzazione dei contenuti editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio.

2. La società concessionaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività inerenti il servizio pubblico concesso di società da essa controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché, su autorizzazione del Ministero, da essa partecipate, purchè, in tale ultima ipotesi, siano stati convenuti adeguati strumenti negoziali che assicurino e garantiscano alla società concessionaria partecipante pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico.

3. La concessionaria è tenuta a realizzare un'offerta complessiva di qualità, rispettosa dell'identità nazionale e dei valori e degli ideali diffusi nel Paese e nell'Unione Europea, che non siano in alcun modo contrari ai principi costituzionali, della sensibilità dei telespettatori e della tutela dei minori, rispettosa della figura femminile e della dignità umana, culturale e professionale della donna, caratterizzata da una ampia gamma di contenuti e da una efficienza produttiva, in grado di originare presso i cittadini una percezione positiva del servizio pubblico in relazione al costo sostenuto attraverso il canone di abbonamento nonché sotto il profilo dell'adeguatezza dei contenuti della programmazione rispetto alla specificità della missione che è chiamata a svolgere. Per raggiungere tali obiettivi la Rai, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 45 del Testo Unico, è tenuta ad improntare la propria offerta, tra gli altri, ai seguenti principi e criteri generali:

a) garantire il pluralismo, rispettando i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell'informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia della identità nazionale e della memoria storica del Paese e del patrimonio culturale europeo, di quelle locali e delle minoranze linguistiche, nonché delle diversità etno-culturali;

b) valorizzare la rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli del mondo femminile, anche nelle fasce di maggior ascolto, promuovendo - tra l'altro - seminari interni al fine di evitare una distorta rappresentazione della figura femminile, con risorse interne ed esterne, anche in base a indicazioni provenienti dalle categorie professionali interessate;

c) garantire la diffusione atta alla fruizione gratuita di contenuti di qualità, nell'ambito della programmazione del servizio pubblico;

d) assicurare un elevato livello qualitativo della programmazione informativa, ivi comprese le trasmissioni di informazione quotidiana e le trasmissioni di approfondimento, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'orizzonte europeo ed internazionale, il pluralismo, la completezza, l'imparzialità, obiettività, il rispetto della dignità umana, la deontologia professionale e la garanzia di un contraddittorio adeguato, effettivo e leale, così da garantire l'informazione, l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati;

e) assicurare una gamma di programmi equilibrata e varia, in grado di garantire l'informazione e l'apprendimento; di sviluppare il senso critico civile ed etico della collettività nazionale; di mantenere un livello di ascolto idoneo per l'adempimento delle proprie funzioni e di rispondere alle esigenze democratiche, sociali e culturali della società nel suo insieme;

f) stimolare l'interesse per la cultura e la creatività, l'educazione e l'attitudine mentale all'apprendimento e alla valutazione e sviluppare il senso critico dei telespettatori;

g) valorizzare il patrimonio storico, artistico, linguistico e ambientale nazionale e locale, promuovere un'approfondita conoscenza dell'Italia nel mondo e del contesto europeo ed internazionale in Italia;

h) celebrare con opportune iniziative la ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, anche alla luce dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007 e 18 luglio 2008;

i) valorizzare le missioni e le azioni di pace italiane all'estero nonché le iniziative di cooperazione internazionale;

j) rispettare la dignità e la privacy della persona e l'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed espressioni volgari, violente o di cattivo gusto;

k) rispecchiare la diversità culturale e multietnica nell'ottica della integrazione e della coesione sociale e nazionale, tutelare e valorizzare la lingua italiana, tutelare le fasce deboli e anziane della popolazione;

l) promuovere il lavoro e le relative condizioni, i temi dei diritti civili, della solidarietà, della sussidiarietà, in particolar modo per la sua accezione orizzontale, ovvero di valorizzazione del ruolo della società e delle associazioni di categoria, dell'integrazione; la sicurezza dei cittadini; l'attenzione alla famiglia; la tutela dei minori e delle fasce deboli;

m) promuovere la diffusione dei vantaggi generati dalle nuove tecnologie e la relativa estensione alla collettività, in un contesto innovativo e concorrenziale;

n) sostenere la produzione audiovisiva italiana ed europea;

o) promuovere la diffusione dei principi costituzionali e la consapevolezza dei diritti di cittadinanza e la crescita del senso di appartenenza dei cittadini italiani all'Unione Europea;

p) promuovere e valorizzare un nuovo corso nell'impiego della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, anche al fine di contribuire alla rimozione degli ostacoli che di fatto limitano le pari opportunità;

q) garantire, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, la continuità della programmazione per l'Accesso nelle sue diverse forme;

r) garantire la comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e ai doveri civili, allo sport sociale, alla disabilità e ai diritti, agli anziani, assegnando spazi adeguati alle associazioni rappresentative del settore.

4. La Rai è tenuta ad applicare nell'esercizio della propria attività i principi, i criteri e le regole di condotta contenuti nel Codice etico e nella Carta dei doveri degli operatori del servizio pubblico, inteso come l'insieme dei valori che Rai riconosce, accetta e condivide e l'insieme delle responsabilità che Rai assume verso l'interno e l'esterno, e conseguentemente a sanzionare, con le modalità ivi previste, ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito dei suddetti documenti. La Rai garantisce il rispetto effettivo e concreto del Codice etico da parte dei suoi destinatari anche attraverso un organismo di controllo interno previsto dal medesimo Codice.

5. La Rai è tenuta a recepire nel Codice etico, per la parte di competenza, e nella Carta dei doveri, il Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, sottoscritto il 21 maggio 2009, il Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, denominato "Codice media e sport", sottoscritto il 25 luglio 2007 e il Codice TV e minori di cui all'articolo 34 del Testo Unico, nonché previsioni specifiche per i reality, da comunicare alla commissione paritetica di cui all'articolo 29 entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Contratto.

6. La Rai adotta un adeguato sistema di contrasto delle forme di pubblicità occulta. A tal fine monitora l'eventuale presenza, all'interno dei programmi televisivi e radiofonici, di riferimenti a specifici marchi o attività commerciali, nonché di beni o servizi ad essi riconducibili, ed all'esito del monitoraggio assume le opportune iniziative aziendali, inclusa, ove del caso, l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili dei programmi. La Rai è tenuta a trasmettere semestralmente al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare una relazione che evidenzi gli esiti del monitoraggio di cui sopra e le relative iniziative adottate.

7. La Rai opera un monitoraggio, con produzione di idonea reportistica annuale, che consenta di verificare il rispetto circa le pari opportunità nonchè la corretta rappresentazione della dignità della persona nella programmazione complessiva, con particolare riferimento alla distorta rappresentazione della figura femminile e di promuoverne un'immagine reale e non stereotipata. I report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare.

 

Articolo 3

Qualità dell'offerta e valore pubblico

 

1. La Rai riconosce come fine strategico e tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualità dell'offerta, si impegna affinché tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a più ampia diffusione ed è tenuta a:

a) rafforzare il proprio marchio nel contesto nazionale attraverso una più evidente caratterizzazione qualitativa dell'offerta di servizio pubblico, favorendo, anche attraverso la predisposizione di un apposito piano strategico, la diffusione di tipologie di programmazione, generalmente non rientranti nell'offerta delle emittenti commerciali, compresi i documentari, il teatro e la musica classica, nonchè connotando anche i generi di più largo consumo, quali fiction ed intrattenimento, da caratteri di qualità, innovatività e originalità;

b) garantire la realizzazione di una programmazione articolata e innovativa in grado di qualificare il proprio marchio, anche nel contesto internazionale sulla base delle indicazioni di cui al successivo articolo 14;

c) assicurare la presenza in ogni momento della giornata, su almeno una delle tre reti generaliste, di programmi appartenenti ai generi predeterminati di servizio pubblico, garantendo agli utenti una scelta di qualità senza soluzioni di continuità;

d) improntare, nel rispetto della dignità della persona, i contenuti della propria programmazione a criteri di decoro, buon gusto, assenza di volgarità, anche di natura espressiva, assicurando, tra l'altro, una più moderna rappresentazione della donna nella società, valorizzandone il ruolo, e rispettando le limitazioni di orario previste a tutela dei minori dalla legislazione vigente. A tal fine la Rai è tenuta al rigoroso rispetto dei Codici di cui al comma 5 dell'articolo 2 nonchè di altri analoghi Codici che dovessero essere emanati nel triennio di vigenza del presente Contratto;

e) prevedere modalità di misurazione della qualità del servizio pubblico, basate su elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, che consentano di verificare, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie interattive, la reale percezione dell'intensità di servizio pubblico;

f) assicurare la realizzazione di trasmissioni dedicate ai temi dei bisogni della collettività, alle condizioni sanitarie e socio-assistenziali, alle iniziative delle associazioni della società civile, all'integrazione e al multiculturalismo, alle pari opportunità, alla cultura e al lavoro;

g) garantire la promozione, valorizzazione e tutela della lingua italiana privilegiando rispetto a neologismi e terminologie in lingue straniere l'utilizzo di termini evinti dalla nostra tradizione linguistica e quindi comprensibili e riconoscibili dai cittadini di ogni fascia o specificità culturale.

2. La Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della qualità dell'offerta e delle sue determinanti, tenendo conto delle esperienze esistenti anche a livello europeo ed internazionale, con l'obiettivo di poter disporre di elementi di valutazione per la definizione di una programmazione e di una condotta aziendale che corrisponda sempre più alle domande e alle attese del pubblico e realizzi la funzione di servizio pubblico come prescritto dal presente Contratto, coniugando audience e qualità.

3. Tale sistema è costituito da due distinti strumenti:

a) un monitoraggio e un'analisi della qualità della programmazione intesa come valore pubblico, in grado di verificare la percezione degli utenti del servizio pubblico in merito ai singoli elementi dell'offerta;

b) un monitoraggio della corporate reputation intesa come:

i) la capacità di competere sotto il profilo della sostenibilità economica, del coinvolgimento del personale e della flessibilità organizzativa;

ii) la capacità di innovare in termini di prodotto e di tecnologia;

iii) la capacità di incrementare il proprio valore di servizio pubblico, inteso anche in termini di presenza sul mercato internazionale e di supporto all'industria tecnologica e all'industria televisiva indipendente, nel rispetto dell'etica dell'impresa, della deontologia professionale, dei criteri di correttezza, di lealtà, quali emergono anche dal Codice etico e dalla Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico.

4. Lo strumento di monitoraggio della corporate reputation dovrà:

a) rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l'intera popolazione italiana;

b) avere una periodicità di misurazione semestrale;

c) rilevare indicatori d'immagine, di posizionamento percepito della Rai, di senso di appartenenza, di ruolo formativo ed informativo, di capacità innovativa, di rispondenza al proprio ruolo di servizio pubblico;

d) divulgare l'intensità della corporate reputation che consenta un'analisi sull'intero arco dell'anno;

e) monitorare la possibilità effettiva di accesso alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali o cognitive resa possibile da specifiche trasmissioni audiodescritte, trasmissioni in modalità telesoftware per le persone non vedenti. Il monitoraggio deve riguardare, altresì, la qualità delle modalità tecniche utilizzate per assicurare l'accesso effettivo alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali, avendo particolare riguardo al monitoraggio della qualità della sottotitolatura in relazione alle tecniche utilizzate;

f) monitorare costantemente l'offerta di cui al Capo III del presente Contratto, nonché tutte le tipologie di programma ed i singoli generi.

5. Il sistema di cui ai commi 2 e 3 dovrà essere realizzato sulla base di indicatori, che saranno definiti operativamente dalla commissione paritetica di cui all'articolo 29, tenendo conto dell'esigenza di:

a) rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l'intera popolazione italiana, anche con riferimento a determinate tipologie di utenza;

b) rilevare l'intensità di servizio pubblico mediante l'analisi della qualità percepita dagli utenti e della qualità attesa dall'intero campione;

c) utilizzare una pluralità di strumenti (indicatori commerciali, sondaggi, interviste, web service, analisi fandom, ecc..) al fine di migliorare la frequenza e la completezza delle rilevazioni;

d) garantire una periodicità di misurazione che consenta un'analisi sull'intero arco dell'anno.

6. La Rai è tenuta a monitorare l'offerta di cui al Capo III del presente Contratto, nonché tutte le tipologie di programma ed i singoli generi. Il monitoraggio dovrà sviluppare idonea reportistica semestrale che indichi chiaramente per ogni singolo genere le tempistiche e le percentuali di occupazione video. Tali report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare.

7. Alla commissione paritetica spetta, tra l'altro, la definizione della periodicità di misurazione del sistema di cui al comma 4, oltreché il controllo dei risultati dei monitoraggi e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, nonchè la definizione dei criteri più efficaci per la loro diffusione al pubblico.

8. Ai fini della determinazione degli indicatori di cui al comma 4 e allo svolgimento delle attività di cui al comma 5, la commissione paritetica potrà avvalersi dell'ausilio di personalità di indiscussa professionalità.

9. Il sistema di valutazione della qualità dell'offerta è sottoposto alla vigilanza di un Comitato, istituito presso il Ministero, composto da quattro esperti particolarmente qualificati nella materia, scelti rispettivamente due dall'Autorità e due dal Ministero e nominati dalla Rai entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Contratto. Il predetto Comitato garantisce la conformità al presente Contratto delle metodologie applicate in sede di attuazione del sistema di cui ai commi precedenti. Entro trenta giorni dalla sua costituzione, il Comitato approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento .

10. I risultati delle rilevazioni periodiche relativi al sistema di cui ai commi precedenti dovranno essere resi pubblici, con cadenza regolare, dalla concessionaria attraverso pubblicazioni sul proprio portale web e comunque attraverso modalità che garantiscano la diffusione di tali dati all'universalità dell'utenza. La Rai consulterà periodicamente le associazioni dei consumatori sul grado di soddisfazione degli utenti .

11. L'assegnazione delle attività operative per la realizzazione del sistema di cui al presente articolo è decisa dalla concessionaria in piena autonomia secondo criteri di apertura e trasparenza .

12. La Rai riferisce trimestralmente al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare sullo sviluppo del sistema di valutazione della qualità dell'offerta e sui risultati conseguiti.

Articolo 4

Qualità dell'informazione

 

1. La Rai assicura la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, e garantisce un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità nel rispetto della dignità della persona, contribuendo in tal modo a garantire la qualità dell'informazione della concessionaria.

2. La Rai è tenuta all'equo bilanciamento delle trasmissioni di approfondimento informativo su tutte le tre reti generaliste, assicurando che le stesse siano caratterizzate da canoni di pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali nel sistema radiotelevisivo, nonchè dai princìpi di correttezza, lealtà e buona fede dell'informazione e rispettose della identità valoriale e ideale del Paese e della sensibilità dei telespettatori, adeguate ai livelli di responsabilità che competono al servizio pubblico radiotelevisivo.

3. La Rai favorisce, anche attraverso l'informazione giornalistica, lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati.

4. La Rai è tenuta ad improntare la propria programmazione di informazione e approfondimento generale ai principi di imparzialità, completezza e correttezza, nel rispetto della dignità e della privacy delle persone e ad assicurare comunque un contraddittorio adeguato, effettivo e leale.

5. La Rai si impegna a favorire un processo complessivo di qualificazione della propria articolazione regionale, verificando le possibili opportunità di sviluppo di un'offerta ideata e prodotta dalle varie sedi regionali. In tale quadro la Rai, inoltre, si impegna a definire misure finalizzate al potenziamento della collaborazione con gli altri operatori europei finalizzata - tra l'altro - alla produzione di audiovisivi su temi e aspetti di interesse sovranazionale.

6. La Rai riserva un canale tematico al genere informazione e approfondimento generale di cui all'art. 9, comma 2, lettera a).

 

CAPO II - TRANSIZIONE ALLA TELEVISIONE DIGITALE

 

Articolo 5

L'offerta digitale

 

1. La Rai realizza canali generalisti, semigeneralisti e tematici per assolvere alla missione di servizio pubblico; in tale quadro, la Rai sviluppa ed articola l'offerta dei nuovi canali con l'obiettivo di raggiungere la totalità del pubblico con una programmazione aperta all'innovazione e dispiegata in funzione della crescente complessità della platea televisiva.

2. La Rai estende progressivamente l'impiego del formato video wide screen (16:9) e dell'audio multicanale e si impegna ad avviare trasmissioni in alta definizione.

3. La Rai assicura adeguata promozione all'offerta digitale, così come la promozione del digitale terrestre inteso come nuova piattaforma universale.

 

Articolo 6

Realizzazione delle reti di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale

 

1. La Rai si impegna ad attuare il processo di conversione delle reti alla tecnologia digitale secondo i tempi e le modalità indicate dal Ministero nonchè secondo il Master Plan delle attività di conversione che il Ministero stesso elabora per ciascuna delle aree tecniche individuate. Il Ministero, nel contesto della pianificazione delle frequenze definita dall'Autorità con delibera 300/10/CONS, assegna alla concessionaria diritti d'uso temporaneo di risorse frequenziali coerenti per numero e caratteristiche con le finalità del presente Contratto. L'assegnazione delle frequenze in ciascuna area precede lo switch off di un periodo sufficiente alla progettazione e realizzazione delle reti.

2. Nelle aree tecniche indicate al comma 1, o su parte del territorio di ciascuna di esse, la Rai può anticipare, d'intesa con il Ministero, con le Regioni e le Province autonome interessate, la cessazione della diffusione in tecnica analogica di un canale generalista e la conversione in tecnica digitale dei relativi impianti.

3. In funzione della propria strategia editoriale, la Rai si dota di capacità diffusiva adeguata alla distribuzione della propria offerta televisiva con elevata qualità dell'immagine e del suono, allo sviluppo dell'alta definizione e all'assolvimento dei propri compiti di sperimentazione ed innovazione. A tal fine, previa assegnazione delle necessarie frequenze, è tenuta a:

a) realizzare una rete nazionale per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale anche ad articolazione regionale in modalità MFN (Multi Frequency Network) o k-SFN (Single Frequency Network) con copertura in ciascuna area tecnica al momento dello switch off non inferiore a quella precedentemente assicurata dagli impianti eserciti per la rete analogica di maggior copertura insistenti nell'area tecnica stessa;

b) realizzare tre ulteriori reti nazionali in modalità SFN con copertura a conclusione del periodo di vigenza del presente Contratto non inferiore al 90% della popolazione nazionale per due reti e non inferiore all'80% della popolazione nazionale per una rete;

c) concorrere all'assegnazione di ulteriori risorse frequenziali per la realizzazione di una rete nazionale in modalità SFN con copertura non inferiore all'80% della popolazione nazionale;

d) realizzare una ulteriore rete nazionale riservata alla sperimentazione di tecnologie trasmissive e servizi innovativi, con un grado di copertura non inferiore all'80% della popolazione nazionale a conclusione del periodo di vigenza del presente Contratto.

4. Nel periodo di attuazione del calendario di switch off di cui al comma 1, nelle aree non interessate allo switch off la Rai si impegna a mantenere in ciascuna area tecnica la percentuale di copertura della popolazione delle esistenti reti digitali ed analogiche come al 31 dicembre 2009.

5. Laddove emerga un interesse allo sviluppo delle reti di radiodiffusione in tecnica digitale oltre gli impegni di copertura di cui ai commi precedenti, la Rai si impegna a stipulare convenzioni o contratti con le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane o altri enti locali o consorzi, individuando le modalità di estensione del servizio anche per le finalità di cui all'articolo 17 del presente Contratto, secondo criteri di economicità degli investimenti, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio.

6. Laddove emerga un interesse alla diffusione di canali esteri in funzione delle minoranze linguistiche, la Rai può stipulare convenzioni o contratti con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individuando le modalità di erogazione del servizio, secondo criteri di economicità degli investimenti e con eventuali oneri relativi ai diritti a carico delle Regioni o Province autonome, previa - se prevista la realizzazione di rete di radiodiffusione dedicata - assegnazione da parte del Ministero delle necessarie risorse frequenziali.

 

Articolo 7

Autorizzazione all'esercizio degli impianti

 

1. Per ciascuna area tecnica, il Master Plan di cui all'articolo 6, comma 1, pianifica la conversione degli impianti già eserciti da Rai, autorizzandone l'esercizio. Per ciascuna area tecnica, la Rai presenta inoltre al Ministero un piano di estensione delle reti digitali, secondo l'articolazione indicata all'articolo 6, comma 3, e tenendo conto dei vincoli interferenziali ai confini nazionali, ai fini dell'autorizzazione all'attivazione degli impianti necessari all'estensione stessa, per i quali entro trenta giorni dallo switch off si intende - salvo diversa notifica del Ministero - concessa autorizzazione provvisoria all'esercizio.

2. Per ogni altra realizzazione o modifica di impianti, la Rai presenta un piano esecutivo per ciascun impianto da realizzare o modificare, contenente i seguenti elementi: caratteristiche radioelettriche, area di servizio, destinazione delle opere, natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si pronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoglimento rilascia un'autorizzazione sperimentale all'esercizio dell'impianto.

3. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilità radioelettrica dell'impianto con quelli delle emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, è di due mesi dalla data di comunicazione dell'attivazione dell'impianto da parte della concessionaria. Se l'impianto non viene attivato entro i sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione, la Rai ne comunica le ragioni al Ministero. Dopo un periodo di sei mesi dall'avvenuta comunicazione dell'attivazione dell'impianto sperimentale, senza che siano avvenuti rilievi da parte dell'Amministrazione, l'autorizzazione si riterrà definitiva.

4. La Rai può utilizzare gli impianti, secondo la disciplina vigente, previa autorizzazione del Ministero, anche in comune con altri operatori. Tale uso comune deve tendere ad una ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini ambientali, purchè ciò non risulti di pregiudizio al migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra alla equilibrata gestione aziendale.

 

 

Articolo 8

Informazione al pubblico in rapporto allo sviluppo della televisione digitale

 

1. La Rai garantisce l'informazione al pubblico in ciascuna area tecnica in occasione dei successivi passaggi della transizione alla televisione digitale terrestre, utilizzando le emissioni televisive e radiofoniche e il web. Tale informazione dovrà essere fornita senza interruzioni fino a quando la transizione non sarà ultimata su tutto il territorio nazionale.

2. La Rai informa i soggetti residenti nelle zone di volta in volta interessate dalla transizione fornendo ogni opportuna conoscenza sulle modalità del processo in atto e sugli eventuali, momentanei disservizi ed è tenuta ad attivare servizi di call center e numeri verdi gratuiti al fine di dare riscontro alle richieste dei medesimi.

3. La Rai si impegna a fornire informazioni sulle iniziative che le associazioni degli operatori di rete propongono ai produttori di apparati al fine di garantire adeguati livelli qualitativi.

4. La Rai si impegna a sviluppare, direttamente o attraverso le più opportune forme di cooperazione, associazione o intesa, anche attraverso partecipazione a società o consorzi, i servizi più utili al buon funzionamento della televisione digitale terrestre.

 

CAPO III - OFFERTA

 

Articolo 9

L'offerta televisiva

 

1. La Rai riserva una predominante quota della programmazione annuale di servizio pubblico delle reti generaliste, semigeneraliste e tematiche terrestri, distribuite sulle diverse piattaforme, a generi predeterminati come di seguito specificati. Le reti generaliste terrestri (Raiuno, Raidue, Raitre) riserveranno, tra le ore 6 e le ore 24, non meno del 70 per cento della programmazione annuale ai generi indicati nel successivo comma 2 e la terza rete non meno dell'80 per cento. Tale programmazione, nel rispetto più rigoroso possibile degli orari di trasmissione, deve essere diffusa in modo equilibrato in tutti i periodi dell'anno, in tutte le fasce orarie (compresa quella di prime time )e in tutte le reti televisive. Le reti semigeneraliste e tematiche riserveranno almeno il 70 per cento della loro complessiva programmazione annuale ai generi predeterminati di cui al successivo comma 2 .

2. Si intendono per generi predeterminati di servizio pubblico:

a) Informazione e approfondimento generale;

b) Programmi e rubriche di servizio;

c) Programmi e rubriche di promozione culturale;

d) Informazione e programmi sportivi;

e) Programmi per minori;

f) Produzioni audiovisive italiane ed europee.

a) Informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni, alle condizioni della vita quotidiana del Paese (quali la salute, la giustizia, la sicurezza); confronti su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici; informazione di carattere internazionale accompagnata da un approfondimento qualificato dei temi trattati; informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione Europea;

b) Programmi e rubriche di servizio: trasmissioni prevalentemente incentrate sui bisogni della collettività in cui saranno valorizzate le opportunità europee; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli; programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettività (quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali), all'ambiente e alla qualità della vita, alla normativa e alle opportunità comunitarie, alle iniziative delle associazioni della società civile; celebrazioni liturgiche; trasmissioni idonee a comunicare al pubblico una più completa e realistica rappresentazione del ruolo che le donne svolgono nella vita sociale, culturale, economica del Paese, nelle istituzioni e nella famiglia, valorizzandone le opportunità, l'impegno ed i successi conseguiti nei diversi settori, in adempimento ai principi costituzionali; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori; trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e alla alfabetizzazione informatica; trasmissioni finalizzate alla preservazione e valorizzazione della coesione e dell'unità nazionale; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione Europea;

c) Programmi e rubriche di promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo (quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi); trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la lingua nazionale, la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio storico-culturale del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a far partecipare la società italiana alla tutela del patrimonio artistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana, con particolare attenzione agli artisti emergenti; programmi per la valorizzazione del turismo e del made in Italy nel mondo; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni non profit, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea;

d) Informazione e programmi sportivi: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento;

e) Programmi per minori: programmi di tutti i generi televisivi dedicati ai bambini, delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore ai 3 anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione Europea;

f) Produzioni audiovisive italiane ed europee: prodotti cinematografici, fiction, film e serie televisive in animazione, cartoni, documentari, di origine italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.

3. La Rai effettua annualmente iniziative di innovazione e sperimentazione, in tutte le fasce orarie e su tutte le reti generaliste, per una quota non inferiore al 30% della programmazione complessiva, assicurando una distribuzione uniforme di tali iniziative nell'arco di vigenza del presente Contratto. La sperimentazione riguarderà linguaggi e formati televisivi con particolare attenzione alla valorizzazione della produzione ed ideazione interna ed alla originalità dei contenuti.

4. Sulle reti generaliste la Rai assicura un'offerta quotidiana articolata e diversificata per rete, tale da garantire effettive opzioni di scelta nelle diverse trasmissioni riferite ai generi di cui al precedente comma 2; a tal fine la Rai predispone i palinsesti quotidiani assicurando complessivamente una equilibrata distribuzione di tale programmazione, sulle diverse reti e fasce orarie. La Rai assicurerà inoltre la presenza in ogni momento della giornata, su almeno una delle tre reti generaliste, di programmi ricompresi nei generi di cui al precedente comma 2, garantendo agli utenti una scelta di qualità senza soluzioni di continuità.

5. La Rai si impegna, per gli obiettivi del presente articolo, a valorizzare i propri centri di produzione compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo Capo V relativamente a "Finanziamento e gestione economico-finanziaria".

6. La Rai trasmette al Ministero, all'Autorità e alla Commissione parlamentare, per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una relazione contenente una dettagliata informativa sul volume dell'offerta classificata secondo i generi di cui al comma 2; tale informativa dovrà altresì contenere tutti i titoli dei programmi classificati in base ai generi di cui al comma 2, con indicazione della loro collocazione oraria, nonchè quelli ricadenti nella tipologia di cui al comma 3, e i tempi e le percentuali di occupazione video di ogni singolo genere previsto, al fine di determinare quanto richiesto al comma 1 del presente articolo. Tale documento deve essere pubblicato sul sito web della Rai alla voce "Programmi televisivi di servizio pubblico finanziati dalle risorse provenienti dal canone di abbonamento".

7. La Rai realizza una idonea promozione della propria programmazione valutandone costantemente l'efficacia ed utilizzando a tal fine anche il servizio Televideo ed il portale internet.

8. La Rai si impegna ad analizzare la fattibilità dell'introduzione di adeguati segnali visivi per rendere riconoscibili agli utenti i programmi riconducibili ai generi di cui al comma 1 del presente articolo.

 

Articolo 10

L'offerta radiofonica

 

1. La Rai si impegna a garantire un'ampia e variegata gamma di programmazione, con l'obiettivo di raggiungere un pubblico il più ampio possibile, ed a favorire lo sviluppo di specifiche iniziative finalizzate ad aggiornare costantemente l'offerta sulla base delle esigenze del pubblico, tenendo conto dei nuovi modelli di consumo.

2. La Rai è tenuta a destinare ai generi predeterminati di seguito indicati non meno del 70 per cento dell'offerta annuale di programmazione dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due e non meno del 90 per cento di Radio Tre:

a) Notiziari : giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e contenuto diversificato secondo il canale;

b) Informazione : programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage; dibattiti e fili diretti, anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati alle varie discipline sportive;

c) Cultura : programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; fiction radiofonica; teatro (riprese o prodotto in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio;

d) Società : programmi, rubriche e talk show su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita comunitaria e del territorio, e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese, rubriche dedicate al tema delle pari opportunità e al ruolo che le donne svolgono nella società ;

e) Musica : programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualità sul mondo della musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica italiana ed ai giovani artisti; programmi volti a favorire l'educazione musicale e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno;

f) Servizio : rubriche e servizi sull'attività degli organi istituzionali nazionali ed europei; programmi, rubriche e radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; rubriche tematiche di particolare interesse sociale (lavoro, salute, previdenza) o rivolte a particolari target (minori, anziani, disabili, ecc.); programmazione per non vedenti; programmi volti alla tutela e alla valorizzazione della lingua italiana; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione Europea;

g) Pubblica utilità : notiziari e servizi sulla viabilità, la sicurezza stradale e le condizioni meteo, specialmente dedicati all'utenza mobile; bollettino del mare, della neve; messaggi di emergenza e di protezione civile; segnale orario.

3. La Rai si impegna ad effettuare annualmente iniziative di innovazione e sperimentazione, in tutte le fasce orarie e su tutte le reti generaliste, assicurando una distribuzione uniforme di tali iniziative nell'arco di vigenza del presente Contratto. La sperimentazione riguarderà linguaggi e formati radiofonici con particolare attenzione alla valorizzazione della produzione ed ideazione interna ed alla originalità dei contenuti.

4. Sulle reti generaliste la Rai assicura un'offerta quotidiana articolata e diversificata per rete, tale da garantire effettive opzioni di scelta delle diverse trasmissioni dei generi di cui al comma 2; a tal fine la Rai predispone i palinsesti quotidiani assicurando complessivamente una equilibrata distribuzione di tale programmazione sulle diverse reti e fasce orarie. La Rai assicurerà inoltre la presenza in ogni momento della giornata, su almeno una delle tre reti generaliste, di programmi ricompresi nei generi di cui al comma 2 garantendo agli utenti una scelta di qualità senza soluzioni di continuità.

5. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare, per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa sul volume dell'offerta classificata secondo i generi indicati al comma 2.

 

Articolo 11

L'offerta multimediale

 

1. La Rai si impegna ad incrementare ed aggiornare il servizio offerto sui propri portali al fine di estendere, anche sviluppando e producendo contenuti ad hoc, l'attuale produzione di contenuti personalizzati per Internet. L'azienda si impegna altresì a dare crescente visibilità all'offerta di specifici contenuti, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi.

2. La Rai si impegna a dare univocità di indirizzo editoriale e tecnologico all'offerta multimediale, anche ad accesso condizionato, sui propri portali, incentrando la propria attività sulle seguenti linee direttrici:

a) stabilire linee guida di pubblicazione in modo da facilitare e rendere coerente la navigazione dell'utenza e agevolare l'accesso ai contenuti, facendo ricorso a criteri ampiamente diffusi in ambito comunitario e internazionale;

b) rendere disponibili, nella maniera più agevole e sfruttando le più moderne tecnologie, compatibilmente con il rispetto dei diritti dei terzi ed escludendo ogni sfruttamento a fini commerciali da parte di terzi, i contenuti radiotelevisivi trasmessi nell'ambito dell'offerta televisiva e radiofonica (analogica e digitale, terrestre e satellitare) di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 10, direttamente dai propri portali in simulcast agli utenti che si collegano attraverso internet dal territorio nazionale, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica;

c) rendere progressivamente disponibili contenuti radiotelevisivi, anche di particolare valore, provenienti dagli archivi Rai, per scopi educativi, formativi e di promozione culturale. A tal fine la Rai dovrà garantire modalità agevoli di ricerca e di recupero dei contenuti degli archivi verso le piattaforme IP e in modo particolare web;

d) ampliare l'acquisizione di diritti per la diffusione su protocollo IP di contenuti tratti dall'offerta radiotelevisiva della Rai, con l'impiego delle più opportune tecnologie al fine di evitare indebiti utilizzi da parte degli utenti, fatto salvo il principio della neutralità tecnologica;

e) accrescere progressivamente l'offerta di contenuti e format appositamente pensati e prodotti per i nuovi media, offrendo crescenti capacità di partecipazione interattiva al pubblico dei media digitali, nel rispetto della qualità dell'informazione e del pluralismo; sperimentare, inoltre, nel rispetto dei diritti dei terzi, la possibilità per gli utenti di scaricare, modificare e ridistribuire una adeguata selezione di contenuti radiotelevisivi trasmessi nell'ambito dell'offerta televisiva e radiofonica di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 10;

f) offrire agli utenti spazi di comunicazione e discussione, con adeguata visibilità, inclusa la possibilità di commentare l'intera programmazione radiotelevisiva Rai, anche attraverso la possibilità di pubblicazione, previa adozione di apposite linee guida, di contenuti autoprodotti dagli utenti stessi;

g) analizzare lo sviluppo di interfacce tecnologiche che consentano la diffusione dei contenuti sui principali dispositivi di fruizione audiovisiva di tempo in tempo disponibili sul mercato sviluppando strategie editoriali coerenti ai mezzi di distribuzione e progressivamente ottimizzate, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, per i diversi strumenti di fruizione;

h) favorire la distribuzione dei propri contenuti internet attraverso gli altri siti e portali operanti sul territorio nazionale sulla base di criteri equi e non discriminatori;

i) ampliare l'utilizzo di internet come piattaforma di comunicazione, realizzando contenuti e applicazioni dedicate all'ambiente internet e valorizzando le libraries esistenti, nonché sviluppare un'offerta specifica tramite web tv.

3. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare, per ciascun esercizio, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero dei contenuti pubblicati e del traffico giornaliero generato dall'utenza, con riferimento particolare agli utenti unici, ai tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e alla provenienza degli utenti.

4. La Rai è tenuta a prevedere nel proprio portale una sezione dedicata alla raccolta dei reclami degli utenti al fine di migliorare il proprio servizio.

 

Articolo 12

La programmazione televisiva per i minori

 

1. La programmazione della Rai diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione è rigorosamente improntata al rispetto delle norme comunitarie e nazionali a tutela dei minori e in particolare a quanto previsto dall'articolo 34 del Testo Unico, ivi comprese le disposizioni stabilite dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002 e successive modificazioni. La Rai si adegua alle risoluzioni del Comitato di applicazione del citato Codice e tiene nel massimo conto le raccomandazioni del Comitato stesso.

2. La Rai si impegna a realizzare due canali tematici dedicati ai minori, differenziando l'offerta in funzione del pubblico di riferimento e distinguendo, a tal fine, tra i minori in età pre-scolare e quelli in età scolare. Nell'arco di vigenza del presente Contratto, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo Capo V "Finanziamento e gestione economico-finanziaria" e con il Piano Industriale 2010-2012 della Rai, fatte salve diverse esigenze di carattere gestionale della concessionaria che dovessero sopravvenire, il centro di produzione di Torino è individuato come distretto produttivo Rai specializzato nell'offerta dedicata al pubblico dei bambini, senza pregiudizio per la normale produzione.

3. La Rai garantisce che le trasmissioni per i minori siano collocate nei palinsesti quotidiani dell'offerta generalista tenendo conto della distribuzione dell'audience relativa ai minori nelle diverse fasce orarie e destina tra le ore 16,00 e le ore 20,00 una quota specifica di programmazione di intrattenimento per i minori e di formazione ed informazione per l'infanzia e l'adolescenza non inferiore al 10 per cento della programmazione annuale tra le ore 7,00 e le ore 22,30. T ale quota potrà essere ridotta in funzione della progressiva diffusione del digitale terrestre, secondo tempi e modalità definite dalla commissione paritetica di cui all'art. 29. La Rai, con cadenza semestrale, comunica al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentarela quota di programmazione destinata ai minori.

4. La Rai si impegna affinché la programmazione dedicata ai minori risponda ai seguenti criteri:

a) sia di buona qualità e di piacevole intrattenimento;

b) proponga valori positivi umani e civili ed assicuri il rispetto della dignità della persona;

c) promuova modelli di riferimento, femminili e maschili, egualitari e non stereotipati;

d) proponga alle nuove generazioni strumenti dedicati ed accessibili per accrescere la loro conoscenza e il senso di appartenenza all'Unione Europea;

e) accresca le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso dei media, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattività;

f) favorisca la partecipazione dei minori dando spazio ai loro problemi e alle loro esigenze, valorizzando le iniziative a loro rivolte sul territorio nonchè le opportunità offerte dai programmi europei rivolti ai giovani.

5. Fermi restando i divieti di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le 22,30, dedicata a una visione familiare, vanno realizzati programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o programmi che possano indurre ad una fuorviante percezione dell'immagine femminile e della violenza sulle donne . Rai si impegna anche ad adottare idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in particolare nell'uso delle immagini o delle descrizioni, non comporti un danno delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza.

6. I programmi per bambini di durata inferiore ai 30 minuti e i cartoni animati non possono essere interrotti dalla pubblicità. Nella pubblicità diffusa prima e dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi. Nelle fasce orarie 7,00-9,00 e 16,00-19,00 sono vietati i trailer dei programmi consigliati alla visione del solo pubblico adulto secondo le modalità di cui al comma 9.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del Testo Unico e dal decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2006, n. 141, nella fascia oraria 16,00-19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, la Rai si impegna affinchè i messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale rivolta ai minori siano preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dal programma, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili. Nella stessa fascia oraria, all'interno degli stessi programmi e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive ai programmi direttamente rivolti ai minori, la Rai si impegna ad evitare la pubblicità in favore di:

a) bevande superalcoliche e alcoliche;

b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti;

c) profilattici e contraccettivi, con esclusione delle campagne sociali.

8. La Rai è tenuta a dedicare appositi spazi e a realizzare programmi volti ad informare i minori e i genitori sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori, anche sperimentando accorgimenti tecnici di protezione.

9. La Rai, previa consultazione con l'Autorità e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, adotta entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Contratto un sistema di segnaletica della propria programmazione, di chiara riconoscibilità visiva, per evidenziare, con riferimento a film, fiction, e intrattenimento, quelli adatti ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima fattispecie la Rai evidenzia i sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi.

10. La Rai si impegna entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto a promuovere, procedendo ad idonei interventi anche di carattere organizzativo, azioni positive destinate a valorizzare, con specifici compiti affidati alle proprie strutture interne, il ruolo educativo, creativo e di intrattenimento del servizio pubblico e a valutarne l'effettiva realizzazione nell'ambito della programmazione. La Rai comunicherà trimestralmente al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare le iniziative assunte e segnalerà tempestivamente alla commissione paritetica eventuali problematiche connesse alla programmazione di cui al presente articolo.

11. La Rai, inoltre, promuove l'attività di informazione di detta programmazione anche su riviste, guide elettroniche e in particolare su Televideo.

12. Con riferimento al sistema di analisi e monitoraggio della qualità dell'offerta di cui all'articolo 3, si dovrà tener conto in particolare dei minori, quale specifica tipologia di utenza nell'ambito della rappresentazione di un adeguato disegno campionario dell'intera popolazione italiana, nonché della programmazione televisiva dedicata.

 

Articolo 13

L'offerta dedicata alle persone con disabilità e programmazione sociale

 

1. La Rai, nel ribadire il proprio impegno di produzione e di programmazione nell'ambito e nel rigoroso rispetto delle normative antidiscriminatorie e impegnandosi a promuovere l'attuazione dei principi enunciati nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, nel Trattato di Amsterdam e nelle risoluzioni del Forum Europeo delle persone disabili di Madrid, dedica particolare attenzione alla promozione culturale per l'integrazione delle persone disabili ed il superamento dell'handicap eliminando ogni discriminazione nella presenza delle persone disabili nei programmi di intrattenimento, di informazione, nelle fiction e nelle produzioni Rai.

2. Nel quadro di un'adeguata rispondenza del servizio pubblico al diritto all'informazione delle persone con disabilità e alla loro complessiva integrazione, la Rai è tenuta a:

a) sottotitolare almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 e ad assicurare una ulteriore edizione giornaliera per ciascuna delle suddette testate nel periodo di vigenza del presente Contratto;

b) tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3;

c) procedere, nel più breve tempo possibile, a sottotitolare almeno una edizione giornaliera di un notiziario di contenuto sportivo sulle reti generaliste e di un notiziario sul canale Rai News;

d) procedere, nel più breve tempo possibile, a sperimentare la sottotitolazione o la traduzione in LIS del TGR regionale.

3. La Rai garantisce l'accesso alla propria offerta multimediale e televisiva su analogico, digitale terrestre e satellite alle persone con disabilità sensoriali o cognitive anche tramite specifiche programmazioni audiodescritte e trasmissioni in modalità telesoftware per le persone non vedenti, sottotitolate anche con speciali pagine del Televideo, e del proprio portale internet e mediante la traduzione nella lingua italiana dei segni (LIS). La Rai individua opportune modalità e soluzioni tecniche affinchè nel passaggio al sistema digitale le persone con disabilità sensoriali possano continuare ad usufruire del servizio di sottotitolazione, di Televideo, traduzione LIS e telesoftware e non siano esclusi dagli eventuali servizi di televisione interattiva che dovessero essere implementati in futuro, garantendo l'accessibilità dei decoder, fin dal momento della progettazione.

4. La Rai:

a) incrementa progressivamente, nell'arco del triennio di vigenza del presente Contratto, il volume della programmazione sottotitolata fino al raggiungimento nel 2012 di una quota pari ad almeno il 70 per cento della programmazione complessiva delle reti generaliste tra le ore 6,00 e le ore 24,00, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, ecc.);

b) amplia progressivamente la sottotitolazione ai diversi generi di programmazione inclusi i programmi culturali, di attualità, di approfondimento politico, di sport e di intrattenimento;

c) incrementa progressivamente l'offerta di programmazione audiodescritta, garantendo che la stessa, così come l'offerta in modalità telesoftware, possa essere effettivamente ricevuta su tutto il territorio nazionale;

d) promuove la ricerca tecnologica al fine di favorire l'accessibilità dell'offerta multimediale alle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilità;

e) riferisce periodicamente al Ministero, all'Autorità, alla Commissione Parlamentare e alla Sede di confronto sulla programmazione sociale, in merito all'attività svolta, nonchè segnala tempestivamente alla commissione paritetica di cui all'articolo 29 eventuali problematiche connesse alla programmazione di cui al presente articolo.

5. La Rai è tenuta a mettere a punto un idoneo sistema di analisi e monitoraggio della qualità e della quantità delle offerte di cui ai commi 2 e 3 e a fornirne adeguata informativa al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare. Tale sistema, in particolare, dovrà essere realizzato in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilità ed i relativi risultati dovranno essere comunicati alla Sede Permanente di cui all'articolo 30, anche al fine di favorire l'adozione di interventi finalizzati ad una maggiore fruizione della programmazione da parte delle persone con disabilità.

6. La Rai si impegna a collaborare, con le istituzioni preposte, alla ideazione, realizzazione e diffusione di programmi specifici diretti al contrasto e alla prevenzione della pedofilia, della violenza sui minori e alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla conoscenza delle conseguenze prodotte dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonchè al costo sociale che tali fenomeni comportano per la collettività. La Rai si impegna altresì alla prevenzione e contrasto della violenza sulle donne collaborando con le istituzioni preposte per la realizzazione e diffusione, sulle diverse piattaforme di trasmissione, di specifici programmi.

7. Nel quadro degli indirizzi relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico della Commissione Parlamentare, la Rai assicura nei servizi di Televideo una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato, sulla base del regolamento approvato dalla Commissione Parlamentare nella seduta del 29 aprile 1999.

 

Articolo 14

L'offerta per l'estero

 

1. La Rai si impegna ad adeguare la propria offerta destinata all'estero alle mutate condizioni dello scenario complessivo di riferimento; la Rai, in particolare, si impegna a ridefinire la nuova offerta in modo tale da rappresentare la complessiva realtà del Paese anche sotto il profilo economico, le dinamiche di sviluppo e le diverse prospettive culturali, istituzionali, imprenditoriali e sociali nella loro interezza nonchè a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale. La Rai si impegna altresì a diffondere anche all'estero una programmazione che rispetti l'immagine femminile e la sua dignità culturale e professionale e rappresenti in modo realistico il ruolo delle donne nella società.

2. La Rai contribuisce a mantenere vivo il legame dei cittadini italiani residenti all'estero con il Paese e con la cultura di origine, fornendo una offerta che - oltre ad una informazione costante sullo sviluppo economico del Paese, sull'evoluzione della società italiana e della sua cultura connotata da caratteri di qualità e innovazione attraverso la promozione del Made in Italy nel mondo - preveda una particolare attenzione alla comunicazione politica nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie.

3. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Rai definisce una adeguata programmazione nell'ambito sia delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 che di altre specifiche convenzioni aggiuntive.

 

Articolo 15

Programmi dell'Accesso.

 

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Rai è tenuta a riservare trasmissioni e spazi di accesso radiotelevisivo anche a tematiche sociali, con particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato.

2. Le trasmissioni di cui al comma 1, definite come programmi dell'Accesso, sono programmate su ciascun mezzo radiotelevisivo (televisivo, radiofonico, televideo) sulla base di calendari predisposti e resi pubblici dalla società concessionaria previa approvazione della Sottocommissione permanente per l'Accesso, costituita nell'ambito della Commissione Parlamentare.

3. I programmi dell'Accesso consistono anche nella programmazione di cicli di spot su tematiche sociali; tali spazi saranno assegnati ai soggetti ritenuti idonei a tali programmi. La società concessionaria istituisce apposite rubriche dedicate agli Enti, Istituti o Associazioni che presentano profili di interesse per i settori indicati. La predisposizione degli spot viene curata dalla società concessionaria in collaborazione con i soggetti richiedenti.

4. La decisione sulle domande di accesso, per ciascuno dei mezzi previsti ai commi 2 e 3, e sui soggetti richiedenti spetta alla Sottocommissione permanente per l'Accesso.

 

Articolo 16

Prodotti audiovisivi italiani ed europei

 

1. La Rai valorizza le capacità produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo dell'industria nazionale audiovisiva e contribuire alla crescita del sistema produttivo italiano ed europeo, privilegiando il rapporto tra qualità e mercato, l'efficienza e il pluralismo industriale e promuovendo la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali.

2. La Rai è tenuta a destinare una quota minima del 15 per cento dei ricavi complessivi annui ad investimenti per le opere europee realizzate da produttori indipendenti; con riferimento a tale quota, inoltre, una percentuale non inferiore al 20 per cento dovrà essere dedicata ad opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, una percentuale non inferiore al 4 per cento alla produzione e acquisto di documentari italiani ed europei, anche di produttori indipendenti, ed una percentuale non inferiore al 5 per cento ai prodotti di animazione appositamente realizzati per i minori.

3. Ai fini del presente articolo si intendono:

a) per ricavi complessivi annui il gettito derivante dagli abbonamenti destinati all'offerta radiotelevisiva nonchè i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;

b) per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonché quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti ai prodotti di cui sopra.

4. La Rai, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

5. La concessionaria riserva inoltre ai prodotti audiovisivi (opere cinematografiche, prodotti di fiction, cartoni, documentari, trasmissioni per la promozione dell'audiovisivo, trasmissioni culturali relative allo spettacolo dal vivo) italiani ed europei una quota prevalente di trasmissione in un canale tematico appositamente dedicato ai suddetti generi, che privilegerà la loro trasmissione anche nella fasce di maggiore ascolto ivi compresa la cosiddetta prima serata, promuovendo lo sviluppo e la diffusione di contenuti "multipiattaforma".

6. Anche al fine di attribuire ai produttori indipendenti quote di diritti secondari di cui all'articolo 44 del Testo Unico, la Rai si impegna ad adottare modalità operative coerenti con quanto stabilito dall'Autorità in materia, e comunque compatibili con la conferente normativa comunitaria.

7. La Rai attua un sistema interno di monitoraggio per la verifica del rispetto delle quote di emissione e di investimento e rende noto, per ciascun anno di vigenza del presente Contratto, alla commissione paritetica di cui all'art. 29, al Ministero e all'Autorità, i dati di bilancio relativi agli investimenti in prodotti audiovisivi italiani ed europei, suddivisi e distinti per ciascuno dei generi individuati al comma 2 .

8. La commissione paritetica verificherà su base annua, anche sulla scorta dei dati di cui al comma 7, l'equilibrato rapporto degli investimenti tra i diversi generi e contenuti televisivi relativi ai prodotti audiovisivi italiani ed europei, con particolare riferimento ad un adeguato sostegno alla produzione e programmazione dei documentari e degli spettacoli dal vivo, secondo le indicazioni dell'articolo 44 del Testo Unico, nonchè ai cartoni animati. La Commissione, inoltre, verificherà ogni problematica applicativa e interpretativa del presente articolo.

 

Articolo 17

Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali

 

1. Nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese, e anche con riferimento alle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la Rai valorizza e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali in stretta collaborazione con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Università e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale. A tal fine tra la concessionaria, le Regioni e le Province autonome possono essere stipulate specifiche convenzioni.

2. La Rai effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui sopra, la Rai si impegna in particolare ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Sulla base di apposita convenzione Rai si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia.

3. Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge 15 dicembre del 1999, n. 482 e dell'art. 11 del DPR 2 maggio 2001, n. 345, la Rai si impegna ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano anche in collaborazione con le competenti istituzioni locali e favorendo altresì iniziative di cooperazione transfrontaliera. La commissione paritetica di cui all'art. 29 definirà le più efficaci modalità operative per l'applicazione di tali disposizioni, tenendo conto in particolare della necessità di potenziamento delle strutture periferiche dei centri di produzione della concessionaria.

 

Articolo 18

Informazione istituzionale nazionale ed europea

 

1. La Rai, tenuto conto anche delle recenti risoluzioni del Parlamento europeo, si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali e dell'Unione Europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico e utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione e, in specie, le potenzialità della tecnologia digitale, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita politica.

2. La Rai è tenuta a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto di canale televisivo dedicato ai lavori parlamentari, dando anche adeguato rilievo all'attività svolta dalle Commissioni, da realizzare in stretta collaborazione tra la Rai e i due Rami del Parlamento. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e controllo e dell'Unione Europea. La realizzazione delle attività del progetto verrà regolamentata sulla base di apposita convenzione nella quale dovranno essere definite, tra l'altro, le misure necessarie per la copertura dei costi a carico della concessionaria.

3. La Rai è tenuta all'esercizio della rete di cui all'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato 1 dedicata a tutte le attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo e dell'Unione Europea. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente comma potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria; gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio, e potranno comportare variazioni dell'area di servizio, nel rispetto delle norme di legge.

4. La Rai è impegnata a trasmettere, anche sui canali generalisti, l'informazione parlamentare, comunitaria e nazionale, e a pubblicizzare l'attività del canale televisivo dedicato anche attraverso le proprie reti radiofoniche, televisive generaliste e il proprio sito web, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione.

5. La Rai promuove la stipula di convenzioni con la Pubblica Ammin istrazione aventi ad oggetto l'ideazione, la realizzazione e la diffusione di iniziative di formazione, di comunicazione e/o di divulgazione su tutti i versanti distributivi in coerenza con l'evoluzione delle piattaforme tecnologiche, anche attraverso servizi interattivi, al fine di favorire il conseguimento degli scopi di utilità sociale e delle finalità istituzionali perseguite dagli enti interessati.

 

Articolo 19

Informazione relativa ai servizi di pubblica utilità

 

1. La Rai assicura spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilità al cittadino, con particolare riferimento alle reti di viabilità e trasporti (stradali, aerei, ferroviari e marittimi), di erogazione e distribuzione dell'energia, dell'acqua, di telecomunicazione e comunque ad eventi ed avvenimenti, sia di origine antropica che naturale, che possano compromettere il regolare svolgimento della vita della popolazione. La Rai potrà avvalersi anche della collaborazione di emittenti locali.

2. La Rai, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, anche in attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, presenta al Ministero, sentiti i soggetti interessati, per la sua approvazione, un progetto di sviluppo dell'attuale canale Isoradio, mantenendone il carattere di servizio privo di pubblicità, incentrato sui seguenti aspetti:

a)ampliamento e tempestività dei contenuti informativi in diretta di pubblica utilità ai diversi segmenti di utenza, con l'eventuale coinvolgimento di soggetti ed enti operanti nei rispettivi settori;

b) estensione della copertura della diffusione del segnale previa assegnazione delle relative frequenze;

c)sperimentazione dell'utilizzo di nuove tecnologie con riferimento alla diffusione del segnale, al controllo del traffico sulle reti autostradali e sulle principali vie di comunicazione ed allo sviluppo di appositi spazi informativi sul traffico.

3. Il progetto di cui al comma 2 dovrà identificare gli interventi necessari alla realizzazione di spazi di programmazione dedicata ai servizi di pubblica utilità su base locale anche in collaborazione con le emittenti locali. La realizzazione delle attività del progetto verrà regolamentata sulla base di apposita convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, il Ministero e la concessionaria, nella quale dovranno essere definite, tra l'altro, le misure necessarie per la copertura dei costi a carico della concessionaria.

 

Articolo 20

Educazione finanziaria ed economica

 

1. La Rai assicura spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione dell'educazione finanziaria ed economica quale strumento di tutela del consumatore, attraverso iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria ed economica fra il pubblico.

 

Articolo 21

Audiovideoteche

 

1. La Rai prosegue il processo di catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie più avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l'integrazione delle audiovideoteche nel processo produttivo digitale, e si impegna a definire e mettere in atto iniziative finalizzate alla conservazione della memoria audiovisiva del Paese .

2. L'archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere reso progressivamente disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese.

3. La Rai dispone una pubblicazione annuale, secondo le forme che saranno ritenute più appropriate, e comunque sul proprio sito internet, per pubblicizzare e rendere conoscibile il materiale del suo archivio e le modalità di fruizione.

 

CAPO IV - PIATTAFORME TECNOLOGICHE, QUALITA' DEL SERVIZIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE

 

Articolo 22

Neutralità tecnologica e competitiva

 

1. Con riferimento alla diffusione della programmazione televisiva, la Rai è tenuta a far sì che nella fase di passaggio dalle trasmissioni in tecnica analogica a quella digitale l'intera programmazione delle reti generaliste già irradiate sulla rete terrestre analogica sia visibile su tutte le piattaforme tecnologiche; a tal fine, fatti salvi i diritti dei terzi, assicura la diffusione attraverso almeno una piattaforma distributiva di ogni piattaforma tecnologica.

2. Al fine di assicurare una copertura integrale della popolazione, con tutte le possibilità offerte dalle varie piattaforme distributive, la Rai è tenuta ad adottare le più opportune politiche di criptaggio al fine di garantire in forma gratuita l'accesso all'intera programmazione diffusa dalle reti generaliste e trasmessa in simulcast via satellite, fatti salvi i diritti dei terzi.

3. La Rai, in conformità a quanto previsto al primo comma riguardo alla piattaforma tecnologica satellitare, si impegna a promuovere la diffusione di Tivùsat con particolare riguardo a quelle zone del territorio nazionale non raggiunte dal digitale terrestre e ad offrire agli utenti in regola con il pagamento del canone di abbonamento alla radiotelevisione, che ne facciano richiesta, la relativa smart card a fronte del rimborso dei costi a tal scopo sostenuti, quali i costi di acquisizione dagli aventi diritto, di transazione e di distribuzione.

4. L a Rai potrà consentire la messa a disposizione della propria programmazione di servizio pubblico a tutte le piattaforme commerciali che ne faranno richiesta nell'ambito di negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di condizioni verificate dalle Autorità competenti.

 

Articolo 23

Qualità tecnica

 

1. La Rai individua nella qualità audiovisiva un tratto distintivo e irrinunciabile dell'offerta del servizio pubblico. La programmazione Rai è diffusa attraverso le reti di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale ed analogica e via satellite con una elevata qualità di immagine e suono, dedicando ad ogni canale l'opportuna capacità trasmissiva. La Rai, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di cui all'allegato 1.

2. La Rai riconosce la qualità tecnica del servizio di radiodiffusione quale obiettivo strategico del servizio pubblico. A tal fine definisce indici e standard tecnici, anche in collaborazione con le competenti istituzioni, gli operatori di rete e l'industria; monitora costantemente la qualità tecnica del servizio ed esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire il permanere di alti standard qualitativi; assicura un costante rapporto con l'utenza, per raccogliere segnalazioni di problematiche di qualità tecnica; collabora con istituti di ricerca; assicura una idonea informazione ai cittadini per la migliore fruizione dei servizi.

3. Nell'ambito della disponibilità delle frequenze e tenendo conto della specificità della missione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, il Ministero assicura alla Rai tutte quelle necessarie per risolvere situazioni interferenziali, migliorare la qualità del servizio e sperimentare nuove tecnologie diffusive; la Rai, inoltre, può utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti mobili di comunicazione di cui al seguente art. 25, senza che tale utilizzo comporti il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello di concessione.

4. La Rai assicura un grado di qualità del servizio, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, per quanto riguarda il servizio digitale corrispondente ad una "location probability" pari al 90% (Atti Finali RRC GE06 UIT-R) e per quanto riguarda il servizio analogico, non inferiore a 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni - Radiocomunicazioni), salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica.

5. La Rai fornisce con cadenza annuale al Ministero tutta la necessaria documentazione con riferimento al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi, della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R e dell'andamento delle situazioni interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonchè i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura, la Rai fornisce annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi.

 

Articolo 24

Radiodiffusione sonora

 

1. La Rai deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora per ciascuna delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al 99 per cento della popolazione e di copertura del territorio non inferiore all'80 per cento, salvo le implicazioni interferenziali.

2. La Rai, ove occorra, migliora la qualità del segnale, previa assegnazione da parte del Ministero delle necessarie frequenze.

3. La Rai incrementa il servizio RDS (Radio Data System) sulle tre reti radiofoniche in FM mediante il sistema EON (Enhanced Other Network), conformemente alle norme ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e potrà estendere la sperimentazione del servizio RDS-TMC (Traffic Message Channel).

4. Nel corso dell'attività di adeguamento della rete per garantire il grado di copertura con impianti che rispettino i valori della normativa vigente in materia di tetti elettromagnetici, è ammissibile una temporanea riduzione del grado di copertura di cui al comma 1.

5. La Rai, anche attraverso consorzi, è tenuta a sviluppare concretamente le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale secondo i nuovi standard trasmissivi che costituiscono l'evoluzione del DAB, nel rispetto della regolamentazione adottata dall'Autorità, cooperando attivamente per lo sviluppo del mercato della radio digitale nell'osservanza del principio di neutralità tecnologica e competitiva.

6. Il servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza viene svolto attraverso gli impianti ad onde medie di cui all'allegato 1. La Rai si impegna a presentare al Ministero, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto di razionalizzazione del servizio di radiodiffusione sonora in onde medie, finalizzato alla riduzione dei campi elettromagnetici irradiati, che garantisca al tempo stesso la copertura delle principali aree metropolitane e renda possibile la sperimentazione della modulazione digitale in standard DRM.

 

Articolo 25

Impiego dei collegamenti mobili

 

1. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale ed a fini statistico-informativi, la concessionaria indicherà per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento e la durata del servizio effettuato.

2. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti simili a quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con cadenza trimestrale ed a fini statistico-informativi la concessionaria indicherà al Ministero i collegamenti eserciti ivi comprese le nuove attivazioni e le avvenute disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze impegnate e la distanza delle tratte realizzate.

3. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce radio camere operanti nella banda dei 2 GHz.

4. Nell'espletamento dei suddetti servizi, la Rai potrà utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione digitale.

5. La Rai, ai fini della produzione e distribuzione dei propri servizi sul territorio, utilizza collegamenti mobili nelle bande in cui essi sono allocati, con particolare riguardo alla banda dei 6 GHz.

 

Articolo 26

Ricerca e Innovazione

 

1. Al fine di promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la Rai avvia trasmissioni in alta definizione e sperimenta la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali l'evoluzione dello standard DVB-T, come il DVB-T2, il DVB-H, il DMB, il DRM, l'Alta Definizione, l'IPTV, il Wi-Max, la Web TV e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in materia di accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre, previa assegnazione delle necessarie risorse frequenziali.

 

CAPO V - FINANZIAMENTO E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

 

Articolo 27

Gestione economico-finanziaria e trasparenza nella comunicazione esterna

 

1. Nella gestione economico-finanziaria, la Rai è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, e dall'articolo 47 del Testo Unico in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle conseguenti deliberazioni sulla contabilità separata adottate dall'Autorità. Il finanziamento di tali attività è assicurato con caratteri di certezza e congruità, per il triennio di durata del presente Contratto, attraverso il canone di abbonamento, i corrispettivi derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e le altre entrate consentite dalla legge.

2. La Rai è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza, la Rai persegue altresì l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti, tenendo conto anche delle condizioni del mercato di riferimento.

3. La Rai, in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 45, comma 5, del Testo Unico, può svolgere, nell'ambito del proprio mercato di riferimento, comprendente l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale e le connesse attività strumentali e accessorie, attività commerciali inclusa l'offerta a pagamento in regime di concorrenza, assicurando che le stesse attività siano sviluppate direttamente o attraverso società controllate e comunque con modalità organizzative che evitino il finanziamento incrociato, anche parziale, di risorse pubbliche.

4. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la Rai è tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Autorità ed alla Commissione Parlamentare una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, conterrà informazioni anche in merito:

a) alla densità di iscritti a ruolo per le famiglie soggette al pagamento del canone di abbonamento, articolata per area geografica regionale, provinciale e comunale e riferita agli abbonamenti alla televisione per uso privato, a indicazioni statistiche analoghe, laddove disponibili, per gli abbonamenti speciali, nonchè ai ricavi da canone di abbonamento;

b) alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, radio, internet, ecc.);

c) ai ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per tipologia;

d) agli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.

5. La Rai è tenuta, altresì, a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla loro approvazione:

a) i piani industriali (economici, finanziari, di investimento e strategici);

b) le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio e della contabilità separata;

c) i bilanci infrannuali al 30 giugno.

6. Al fine di migliorare la trasparenza nella gestione economico finanziaria del servizio pubblico, la Rai è tenuta a pubblicare sul proprio sito web il documento, comprensivo dei criteri metodologici, sui conti annuali separati certificati dalla società di revisione scelta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Testo Unico, dall'Autorità da cui risulti, sulla base dell'apposito schema approvato dalla medesima Autorità, la destinazione delle risorse pubbliche e, in particolare, a fornire adeguata comunicazione circa i costi afferenti la programmazione televisiva e la programmazione radiofonica rientranti nell'ambito delle attività di servizio pubblico. La Rai è tenuta, altresì, a pubblicare i dati riferiti agli investimenti destinati ai prodotti audiovisivi di cui all'articolo 16. A tal fine la Rai, nella presentazione dei palinsesti, è tenuta ad identificare la programmazione televisiva e radiofonica rientrante nell'ambito dell'attività di servizio pubblico con un colore diverso rispetto agli altri aggregati.

7. La Rai pubblica sul proprio sito web gli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e collaboratori nonchè informazioni, anche tramite il mezzo televisivo , eventualmente con un rinvio allo stesso sito web nei titoli di coda, e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico.

8. La fattibilità e le modalità di applicazione delle disposizioni previste dal comma precedente saranno stabilite nell'ambito della Commissione paritetica di cui all'art. 29 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.

 

Articolo 28

Canone di abbonamento

 

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Testo Unico, il Ministro dello Sviluppo Economico può avvalersi della commissione paritetica di cui all'art. 29, che provvederà a definire elementi di analisi in merito al rapporto anche prospettico tra i contenuti della missione di servizio pubblico, il loro adempimento da parte della concessionaria ed il relativo finanziamento.

2. Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti, nonchè per la riscossione, ordinaria e coattiva degli stessi anche ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, la Rai metterà a disposizione del S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV di Torino strutture, mezzi e personale dell'ente stesso, nonchè i locali occorrenti, con le modalità ed i costi stabiliti nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze in data 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989, e dell'atto aggiuntivo approvato con decreto del Ministero delle finanze in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1999 e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria, corrispondenti al costo di fornitura del servizio pubblico risultante dalla contabilità separata, saranno corrisposte dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di entrata del Bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali provvederà ad emettere apposito ordine di pagare a favore della concessionaria, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, affinché le suddette quote siano accreditate alla concessionaria entro la fine del trimestre.

4. Il Ministero si impegna ad individuare, anche con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti, le più efficaci metodologie di contrasto all'evasione del canone di abbonamento, proponendo le opportune iniziative legislative e adottando le necessarie misure amministrative. A tal fine il Ministero si impegna ad istituire nel più breve tempo possibile uno specifico tavolo tecnico, cui parteciperà anche la concessionaria. Il Ministero e la Rai, con cadenza annuale, riferiscono alla Commissione Parlamentare i risultati delle azioni attuate per il contrasto all'evasione del canone di abbonamento e presenteranno una relazione sui lavori del tavolo tecnico.

 

CAPO VI - MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI

 

Articolo 29

Commissione paritetica

 

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Contratto, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico è istituita, presso il Ministero, un'apposita commissione paritetica composta da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai, con l'obiettivo di definire - in coerenza con l'evoluzione dello scenario di riferimento - le più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel presente Contratto, nonchè di valutarne il grado di compiutezza al fine di verificarne l'adempimento. La commissione potrà, su richiesta di una delle parti e tenendo conto di elementi oggettivamente riscontrabili:

a) definire gli opportuni interventi volti a superare le difficoltà di applicazione e di interpretazione eventualmente emergenti;

b) segnalare alle parti contraenti significative alterazioni del rapporto di proporzionalità e di adeguatezza tra missione e costi del servizio pubblico e relativo finanziamento, proponendo le misure idonee a ristabilirlo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 32.

2. Le rispettive componenti della commissione potranno di volta in volta definire le eventuali integrazioni della commissione stessa in funzione degli argomenti trattati e delle questioni di carattere interpretativo e applicativo del presente Contratto. Entro trenta giorni dalla costituzione, la commissione approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento. La segreteria tecnico-organizzativa della commissione sarà curata dal Ministero.

 

Articolo 30

Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale

 

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto viene istituita una Sede Permanente di confronto fra il Ministero e la Rai che - con carattere consultivo - esprime pareri ed avanza proposte in ordine alla programmazione e alle iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi dell'articolo 13 del presente Contratto.

2. La Sede è composta da 12 membri, di cui 6 nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di Commissioni, Consulte e Organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'articolo 13, e 6 nominati della Rai. La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno annuale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporrà sui temi di cui all'articolo 13, ed esprimendo su di esse un parere, anche in forma scritta. Tale parere verrà regolarmente inviato, e se del caso direttamente illustrato, dai coordinatori al Ministero, alla Rai, alla Commissione parlamentare, all'Autorità nonché alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati. La Sede permanente istituisce anche un Gruppo di lavoro permanente sui temi dell'accessibilità e dell'usabilità, invitando a farne parte esperti nominati dalla Rai tra i suoi dirigenti e dal Ministero tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali di difesa dei diritti delle persone disabili. La Sede può altresì istituire ulteriori Gruppi di lavoro e chiedere l'audizione di singoli dirigenti e funzionari della Rai, oltre che di Istituzioni e Organizzazioni su specifiche questioni inerenti le sue attività. I Gruppi di lavoro svolgono la loro attività sulla base di quanto sarà stabilito nel Regolamento di funzionamento della sede di cui al successivo comma 3.

3. La Sede è coordinata pariteticamente da un rappresentante del Ministero ed uno della Rai e si avvale, per il suo funzionamento, del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla stessa Rai. La Sede procede entro tre mesi dalla sua costituzione all'approvazione di un regolamento di funzionamento. Ai coordinatori spetta il ruolo di sovrintendere alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori della Sede, coordinare i lavori delle sessioni, tenere i contatti con Istituzioni, Enti e Associazioni. La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza annuale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporrà sui temi di cui all'articolo 13, ed esprimendo su di esse un parere - anche in forma scritta - che verrà inviato al Ministero, alla Rai, alla Commissione Parlamentare, all'Autorità nonchè alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati.

4. I membri della Sede durano in carica per il periodo di vigenza del presente Contratto.

 

Articolo 31

Vigilanza, controllo e sanzioni

 

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dalle linee guida di cui alla delibera dell'Autorità n. 614/09/CONS recante "approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione" il Ministero cura la corretta attuazione del presente Contratto, informando la Commissione Parlamentare degli atti eventualmente adottati in relazione all'attività svolta.

2. Il Ministero, nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, ha la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni e di richiedere, in qualsiasi momento, alla Rai informazioni, dati e documenti utili; i relativi oneri sono a carico della Rai.

3. La Rai è tenuta a trasmettere con cadenza semestrale al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare una relazione concernente gli adempimenti posti in essere per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo e mette comunque a disposizione del Ministero e dell'Autorità ogni informazione ritenuta utile per l'espletamento delle attività anche di vigilanza di rispettiva competenza, in particolare con riferimento alla qualità della programmazione .

4. La Rai è tenuta a consentire ai funzionari del Ministero incaricati l'accesso agli impianti ed alle proprie sedi ed a prestare la necessaria collaborazione, anche con l'utilizzo di propri mezzi e personale, allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.

5. Le sanzioni irrogate dal Ministero e dall'Autorità nei confronti della Rai sono definite negli articoli 35, 48, 51 e 52 del Testo Unico, nonché negli articoli 97 e 98, commi da 2 a 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, cui il predetto articolo 52 rinvia.

 

CAPO VII - NORME FINALI

 

Articolo 32

Adeguamento del Contratto nazionale di servizio

 

1. Il Ministero e la Rai si impegnano a:

a) adeguare il presente Contratto alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza;

b) procedere nello stesso periodo, sulla base delle segnalazioni e delle proposte della commissione paritetica di cui all'articolo 29 o di evidenze desumibili dal bilancio di separazione contabile, alla revisione del presente Contratto, al fine di ripristinare le più corrette modalità di esercizio del servizio, laddove il rapporto di proporzionalità e di adeguatezza tra missione e costi del servizio pubblico e relativo finanziamento, quale risultante dal presente Contratto di servizio, risulti significativamente alterato.

 

Articolo 33

Canone di concessione

 

1. Il canone annuo di concessione, salvo normative sopravvenute nel corso del triennio di vigenza del presente Contratto, è disciplinato dall'art. 27, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000.

 

Articolo 34

Deposito cauzionale

 

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto la Rai costituisce, alla data di entrata in vigore del Contratto medesimo, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di 1 milione di euro in numerario o in titoli di Stato o equiparati al valore nominale.

2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della Rai.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili presso la Rai sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; in tal caso la concessionaria è tenuta a reintegrare il deposito stesso entro un mese dalla data di notificazione del prelievo.

 

Articolo 35

Collaborazione per interpellanze, interrogazioni e atti ispettivi parlamentari

 

1. La Rai fornisce la più ampia collaborazione al Ministero ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.

2. La concessionaria cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni quindici, salvo riduzione nei casi di particolari urgenze.

 

Articolo 36

Entrata in vigore e scadenza

 

1. Il presente Contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale che lo approva e scade il 31 dicembre 2012. Fino alla data di entrata in vigore del successivo Contratto, i rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente Contratto.

2. Entro il 1° luglio 2012 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la stipulazione del Contratto relativo al triennio 2013-2015.

3. Gli allegati che costituiscono parte integrante del Contratto non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero.

4. Il Ministero e la Rai si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo di comunicazione, al presente Contratto.

 

 

 

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