| 
																 
																  
																
																
																DECRETO DEL 
																PRESIDENTE DELLA 
																REPUBBLICA
																 
																
																
																1° novembre 
																1973, n. 691 
																
																  
																
																
																
																Norme di 
																attuazione dello 
																statuto speciale 
																per la Regione 
																Trentino-Alto 
																
																
																Adige, 
																concernenti usi 
																e costumi locali 
																ed istituzioni 
																culturali 
																(biblioteche, 
																
																
																accademie, 
																istituti, 
																musei), aventi 
																carattere 
																provinciale; 
																manifestazioni 
																
																
																ed attività 
																artistiche, 
																culturali ed 
																educative 
																locali, e, per 
																la provincia 
																
																
																di Bolzano, 
																anche con mezzi 
																radiotelevisivi, 
																esclusa la 
																facoltà di 
																
																
																impiantare 
																stazioni 
																radiotelevisive 
																
																
																
																(In G.U. 16 
																novembre 1973, 
																n. 296; in B.U. 
																29 settembre 
																1979, n. 49, 
																straord.) 
																
																  
																
																
																[...] 
																
																
																
																Art. 7 
																[Corte 
																costituzionale - 
																Sentenza N. 206 
																del 15.07.1985 
																Convenzione 
																relativa ai 
																programmi 
																radiotelevisivi 
																in lingua 
																tedesca e ladina 
																– Piano 
																nazionale delle 
																radiofrequenze – 
																Istituzione 
																della terza rete 
																televisiva 
																
																
																
																Corte 
																costituzionale - 
																Sentenza N. 207 
																del 15.07.1985 
																Diffusione 
																radiotelevisiva 
																sull'intero 
																territorio 
																nazionale – 
																Piano nazionale 
																delle frequenze 
																
																
																
																Corte 
																costituzionale - 
																Sentenza N. 29 
																del 12.02.1996 
																Contributi e 
																agevolazioni a 
																favore di 
																emittenti 
																radiofoniche e 
																televisive 
																locali 
																
																
																
																Corte 
																costituzionale - 
																Sentenza N. 312 
																del 15.10.2003
																
																
																Nomina del 
																comitato 
																provinciale per 
																le comunicazioni 
																– Stipula di 
																convenzioni con 
																enti 
																radiotelevisivi 
																– Piano 
																provinciale 
																delle 
																infrastrutture 
																delle 
																comunicazioni – 
																Sistema di 
																smaltimento 
																rifiuti] 
																
																
																(1) Le 
																attribuzioni 
																dell'amministrazione 
																dello Stato in 
																materia di 
																manifestazioni 
																ed attività 
																artistiche, 
																culturali ed 
																educative locali 
																con i mezzi 
																radiotelevisivi, 
																esercitate dagli 
																organi centrali 
																o periferici 
																dello Stato, 
																sono esercitate 
																nell'ambito del 
																proprio 
																territorio, 
																dalla Provincia 
																di Bolzano, ai 
																sensi e nei 
																limiti di cui 
																all'articolo 16 
																del 
																
																
																decreto del 
																Presidente della 
																Repubblica 31 
																agosto 1972, n. 
																670 
																, e con 
																l'osservanza 
																delle norme del 
																presente 
																decreto. 
																
																
																(2) 
																L'esercizio 
																predetto 
																riguarda, tra 
																l'altro, le 
																funzioni 
																amministrative 
																previste dagli 
																articoli 8, 9 e 
																10 del decreto 
																legislativo del 
																Capo provvisorio 
																dello Stato 3 
																aprile 1947, n. 
																428. 
																
																
																(3) È 
																fatto divieto 
																alla Provincia 
																di Bolzano di 
																impiantare 
																stazioni 
																radiotelevisive 
																destinate ad 
																effettuare 
																trasmissioni di 
																programmi 
																propri. 
																
																
																[...] 
																
																  
																
																
																Art. 10
																
																[ 
																
																
																
																
																Corte 
																costituzionale - 
																Sentenza N. 206 
																del 15.07.1985 
																Convenzione 
																relativa ai 
																programmi 
																radiotelevisivi 
																in lingua 
																tedesca e ladina 
																– Piano 
																nazionale delle 
																radiofrequenze – 
																Istituzione 
																della terza rete 
																televisiva 
																
																
																
																Corte 
																costituzionale - 
																Sentenza N. 207 
																del 15.07.1985 
																Diffusione 
																radiotelevisiva 
																sull'intero 
																territorio 
																nazionale – 
																Piano nazionale 
																delle frequenze] 
																
																
																(1) 
																
																In attuazione 
																all'articolo 8, 
																n. 4, del 
																
																
																decreto del 
																Presidente della 
																Repubblica 31 
																agosto 1972, n. 
																670 
																, la Provincia 
																di Bolzano è 
																autorizzata a 
																realizzare e 
																gestire una rete 
																idonea a 
																consentire, con 
																qualsiasi mezzo 
																tecnico, la 
																ricezione 
																contemporanea, 
																nel territorio 
																della provincia, 
																delle 
																radiodiffusioni 
																sonore e visive 
																emesse da 
																organismi 
																radiotelevisivi 
																esteri dell'area 
																culturale 
																tedesca e 
																ladina. 
																
																
																(2) Il 
																piano tecnico 
																della rete di 
																cui al 
																precedente comma 
																e le eventuali 
																modificazioni 
																sono concordati, 
																nell'ambito 
																delle rispettive 
																competenze, tra 
																la Provincia ed 
																il Ministero 
																delle poste e 
																delle 
																telecomunicazioni, 
																anche al fine 
																del 
																coordinamento 
																con gli altri 
																servizi di 
																telecomunicazione.
																
																5) 
																
																
																(3) La 
																Provincia, per 
																il trasporto dei 
																programmi può 
																utilizzare, ove 
																occorra, alle 
																condizioni di 
																legge i 
																collegamenti 
																disponibili 
																della rete 
																pubblica 
																nazionale di 
																telecomunicazioni 
																del Ministero 
																delle poste e 
																delle 
																telecomunicazioni 
																e dei suoi 
																concessionari. 
																
																
																(4) Al 
																fine della 
																ricezione di cui 
																al primo comma, 
																la Provincia è 
																autorizzata ad 
																acquisire, per 
																ristrutturarli e 
																gestirli, 
																impianti di 
																privati 
																esistenti nel 
																suo territorio, 
																entro novanta 
																giorni 
																dall'entrata in 
																vigore del 
																presente 
																decreto. Gli 
																impianti dei 
																privati non 
																acquisiti dalla 
																Provincia o 
																successivamente 
																non contemplati 
																dal piano 
																tecnico di cui 
																al secondo 
																comma, ricadono 
																sotto la 
																previsione 
																dell'articolo 
																195 del codice 
																postale e delle 
																telecomunicazioni. 
																
																
																(5) 
																L'esercizio 
																della rete di 
																cui al primo 
																comma è 
																sottoposto alla 
																vigilanza 
																tecnica di 
																competenza del 
																Ministero delle 
																poste e delle 
																telecomunicazioni. 
																La rete non può 
																essere 
																utilizzata per 
																trasmissioni 
																radiotelevisive 
																diverse da 
																quelle di cui al 
																primo comma. 
																
																
																(6) La 
																Provincia è 
																responsabile 
																dell'osservanza 
																a termini del 
																proprio 
																ordinamento 
																della legge di 
																cui all'ultimo 
																comma 
																dell'articolo 21 
																della 
																Costituzione per 
																le 
																radiodiffusioni 
																sonore e visive 
																ricevute 
																dall'estero a 
																mezzo della 
																propria rete. 
																
																
																(7) Le 
																condizioni 
																concordate tra 
																la Provincia e 
																gli organismi 
																radiotelevisivi 
																esteri per la 
																ricezione dei 
																programmi di cui 
																al presente 
																decreto sono 
																approvate dal 
																Ministero delle 
																poste e delle 
																telecomunicazioni. 
																
																
																(8) Nel 
																rispetto dei 
																principi 
																stabiliti dallo 
																statuto di 
																autonomia e dal 
																presente 
																decreto, le 
																disposizioni 
																relative all'uso 
																dei mezzi 
																radiotelevisivi 
																nella provincia 
																di Bolzano 
																saranno 
																coordinate con 
																le successive 
																leggi di 
																riforma. 
																
																
																(9) In 
																considerazione 
																degli articoli 2 
																e 102 dello 
																statuto, le 
																province 
																autonome di 
																Trento e Bolzano 
																hanno la facoltà 
																di assumere 
																iniziative per 
																consentire, 
																anche mediante 
																appositi 
																impianti, la 
																ricezione di 
																radiodiffusioni 
																sonore e visive 
																in lingua 
																ladina, nonché 
																per collegarsi 
																con aree 
																culturali 
																europee, 
																limitatamente 
																all'ambito 
																territoriale 
																delle rispettive 
																province. Si 
																applicano i 
																commi secondo e 
																quinto del 
																presente 
																articolo.
																
																6) 
																
																
																Art. 10/bis  
																 
																
																
																(1) 
																
																La provincia di 
																Bolzano promuove 
																e coordina gli 
																interventi di 
																tutela e 
																promozione della 
																lingua ladina e 
																individua il 
																soggetto 
																competente a 
																fissare le norme 
																linguistiche e 
																di grafia, anche 
																ai fini 
																dell'articolo 
																102 dello 
																statuto di 
																autonomia.
																
																7) 
																
																
																Il presente 
																decreto, munito 
																del sigillo 
																dello Stato, 
																sarà inserto 
																nella Raccolta 
																ufficiale delle 
																leggi e dei 
																decreti della 
																Repubblica 
																italiana. È 
																fatto obbligo a 
																chiunque spetti 
																di osservarla e 
																di farlo 
																osservare. 
																
																
																 
																  
																
																
																
																
																Decreto 
																legislativo 15 
																dicembre 1998, 
																n. 487 
																— 
																Norme di 
																attuazione dello 
																statuto speciale 
																della regione 
																Trentino-Alto 
																Adige recanti 
																modifiche al 
																decreto del 
																Presidente della 
																Repubblica 1° 
																novembre 1973, 
																n. 691 , in 
																materia di 
																iniziative per 
																la ricezione di 
																programmi 
																radiotelevisivi 
																in lingua ladina 
																e di altre aree 
																culturali 
																europee 
																
																
																Norme di 
																attuazione dello 
																statuto speciale 
																della regione 
																Trentino-Alto 
																Adige recanti 
																modifiche al 
																decreto del 
																Presidente della 
																Repubblica 1° 
																novembre 1973, 
																n. 691 , in 
																materia di 
																iniziative per 
																la ricezione di 
																programmi 
																radiotelevisivi 
																in lingua ladina 
																e di altre aree 
																culturali 
																europee 
																
																
																(reca modifiche 
																al D.P.R. n. 
																691/1973 : Norme 
																di attuazione 
																dello statuto 
																speciale per la 
																Regione 
																Trentino-Alto 
																Adige, 
																concernente usi 
																e costumi locali 
																ed istituzioni 
																culturali 
																(biblioteche, 
																accademie, 
																istituti, 
																musei), aventi 
																carattere 
																provinciale; 
																manifestazioni 
																ed attività 
																artistiche, 
																culturali ed 
																educative 
																locali, e, per 
																la provincia di 
																Bolzano, anche 
																con mezzi 
																radiotelevisivi, 
																esclusa la 
																facoltà di 
																impiantare 
																stazioni 
																radiotelevisive) 
																
																  
																
																
																
																
																Decreto 
																legislativo 16 
																marzo 1992, n. 
																267  
																— 
																Norme di 
																attuazione dello 
																statuto speciale 
																per il 
																Trentino-Alto 
																Adige 
																concernenti 
																modifiche a 
																norme di 
																attuazione già 
																emanate 
																 
																
																
																
																
																Decreto 
																legislativo 22 
																maggio 2001, n. 
																262 
																— 
																Norme di 
																attuazione dello 
																Statuto speciale 
																della Regione 
																Trentino-Alto 
																Adige recanti 
																modifiche e 
																integrazioni al 
																decreto del 
																Presidente della 
																Repubblica 1° 
																novembre 1973, 
																n. 691 e al 
																decreto del 
																Presidente della 
																Repubblica 15 
																luglio 1988, n. 
																574 , in materia 
																di tutela della 
																popolazione 
																ladina in 
																provincia di 
																Bolzano 
																
																
																Norme di 
																attuazione dello 
																Statuto speciale 
																della Regione 
																Trentino-Alto 
																Adige recanti 
																modifiche e 
																integrazioni al 
																decreto del 
																Presidente della 
																Repubblica 1° 
																novembre 1973, 
																n. 691 e al 
																decreto del 
																Presidente della 
																Repubblica 15 
																luglio 1988, n. 
																574 , in materia 
																di tutela della 
																popolazione 
																ladina in 
																provincia di 
																Bolzano 
																
																
																(reca modifiche 
																al: 
																
																
																D.P.R. n. 
																691/1973 : Norme 
																di attuazione 
																dello statuto 
																speciale per la 
																Regione 
																Trentino-Alto 
																Adige, 
																concernente usi 
																e costumi locali 
																ed istituzioni 
																culturali 
																(biblioteche, 
																accademie, 
																istituti, 
																musei), aventi 
																carattere 
																provinciale; 
																manifestazioni 
																ed attività 
																artistiche, 
																culturali ed 
																educative 
																locali, e, per 
																la provincia di 
																Bolzano, anche 
																con mezzi 
																radiotelevisivi, 
																esclusa la 
																facoltà di 
																impiantare 
																stazioni 
																radiotelevisive 
																
																
																D.P.R. n. 
																574/1988 : Norme 
																di attuazione 
																dello statuto 
																speciale per la 
																Regione 
																Trentino-Alto 
																Adige in materia 
																di uso della 
																lingua tedesca e 
																della lingua 
																ladina nei 
																rapporti dei 
																cittadini con la 
																pubblica 
																amministrazione 
																e nei 
																procedimenti 
																giudiziari) 
																
																  
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