|  
 DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
31
luglio 1997 
"Approvazione
della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e
televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano" 
(pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 1997) 
  
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 
Visto l'art.87, quinto comma,
della Costituzione; 
Visto l'art.6 della
Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche; 
Visto il testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n.670, e relative norme di attuazione, approvate con decreti del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n.49, e 1° novembre 1973, n.691; 
Visto il testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n.156; 
Visti gli articoli 19 e 20
della legge 14 aprile 1975, n.103, che prevedono che la concessionaria del
servizio pubblico effettui, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in
lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano; 
Vista la legge 23 agosto 1988,
n.400, recante norme sulla disciplina dell'attività di Governo e
sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
Vista la legge 6 agosto 1990, n.223; 
Vista la legge 12 gennaio 1991,
n.13, concernente gli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica; 
Visto il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto l'art.19 della
convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del
servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi,
approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 1994; 
Vista la legge 23 dicembre
1996, n.664, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1997; 
Acquisito il parere del
Consiglio di Stato sulla convenzione in argomento, espresso nell'adunanza della
Sezione prima del 31 luglio 1996; 
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997, alla quale
sono stati invitati il presidente della provincia autonoma di Bolzano ed il
presidente della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige; 
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni; 
EMANA 
il seguente
decreto: 
Art. 1 
  - E' approvata l'annessa
    convenzione stipulata ai sensi della legge 14 aprile 1975, n.103, in data 11
    giugno 1997, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
    l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.,
    per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici in lingua
    tedesca e ladina destinati alla provincia autonoma di Bolzano;
  
 - I relativi impegni di spesa,
    ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
    modifiche ed integrazioni, sono assunti con decreti dirigenziali di
    esecuzione.
 
 
Il presente decreto, previa
registrazione da parte della Corte dei conti sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
Dato a Roma, addì 31 luglio
1997 
SCALFARO 
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica 
MACCANICO, Ministro delle comunicazioni 
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997 
Registro n.2 Presidenza, foglio n.337 
  
CONVENZIONE 
Stipulata fra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per le trasmissioni di
programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia
autonoma di Bolzano. 
Premesso che la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n.103, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, e
delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica
1° novembre 1973, n.691, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali,
si avvale della società concessionaria dello Stato per l'effettuazione di
trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la
provincia autonoma di Bolzano attraverso convenzioni pluriennali la cui più
recente del 5 novembre 1991 approvata con decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 30
dicembre 1992, è scaduta con la convenzione principale Ministero poste-RAI il
31 agosto 1994; 
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 1994 è stata rinnovata
la convenzione tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a. di durata ventennale per la concessione in
esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e
televisivi sull'intero territorio nazionale, che richiama all'art.19 le
prestazioni aggiuntive di cui sopra è cenno; 
Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana - società concessionaria
dello Stato, ai sensi della predetta normativa è tenuta alle prestazioni
oggetto della presente convenzione; 
Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale n.80407020587,
nella persona del dott. Mauro Masi, capo del dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a. - codice fiscale 00709370589, società di
interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del presidente dott.
Enzo Siciliano e del direttore generale dott. Franco Iseppi, si conviene e si
stipula quanto segue: 
Art. 1 
Ai
sensi dell'art.19, lettera c), della legge 14 aprile 1975, n.103, la RAI si
impegna a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni
radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma
di Bolzano nella misura di: 
n. 4716 ore annue di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca; 
n. 550 ore annue di trasmissioni televisive in lingua tedesca; 
n.352 ore annue di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina; 
n.39 ore annue di trasmissioni televisive in lingua ladina. 
Le trasmissioni in lingua ladina continueranno ad essere diffuse anche nella val
di Fassa. 
Art.
2 
Salvo
quanto previsto nell'art.1 e fermo restando quanto disposto ai successivi
articoli 4 e 6 eventuali variazioni nel numero annuo delle ore di trasmissione,
nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, dovranno essere
preventivamente concordate tra le parti, tenendo conto delle norme della legge
14 aprile 1975, n.103, nonché dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
e delle norme di attuazione approvate con Decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1973 n.691. 
I programmi dovranno avere contenuto informativo, artistico, culturale,
educativo e ricreativo, in osservanza della legge 14 aprile 1975, n.103, ai
sensi dell'art.8, punto 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, e
delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica
1° novembre 1973, n.691. 
La RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. si impegna ad inviare alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri al termine di ogni trimestre una relazione in forma
sintetica sul contenuto dei programmi trasmessi nel trimestre che si è chiuso,
con la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi
d'acquisto e repliche, nonché, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le registrazioni dei programmi andati in onda nel trimestre di
riferimento. 
Art.
3 
I
programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli
impianti esistenti e quelli che in base all'art.13 della convenzione principale
dovranno successivamente essere attivati, fermo quanto previsto al successivo
articolo 4. 
Art.
4 
La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, corrisponderà alla RAI per le prestazioni di cui all'art.1 un
corrispettivo annuo non superiore a L.28.658.910.000 + IVA di legge. Oltre alla
somma citata la RAI percepirà, a titolo di rimborso dei maggiori costi relativi
agli impianti ripetitori da realizzare allo scopo di consentire alle
trasmissioni regionali in lingua tedesca e ladina di essere fruite
parallelamente alla ricezione dei programmi in lingua italiana, la somma di L.156.017.800
+ IVA di legge per ciascuno impianto di cui all'allegato A, da realizzare nel
numero non superiore a 2 per ciascun anno a decorrere dall'entrata in vigore
della convenzione stessa. 
Il relativo onere per la Presidenza del Consiglio dei Ministri decorrerà dal
mese successivo alla comunicazione, da parte della RAI, dell'avvenuta
attivazione dell'impianto. Detta attivazione è subordinata all'approvazione dei
piani esecutivi dei singoli impianti da parte del Ministero delle Poste e
telecomunicazioni. L'onere complessivo annuo della convenzione non potrà essere
superiore a L.28.970.945.600 + IVA di legge. 
Tale onere sarà corrisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento informazione ed editoria - come riconoscimento di debito per il
periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 in conformità al parere espresso dal
Consiglio di Stato n.3050/95 del 31 luglio 1996, nonché per il periodo 1°
luglio 1997-31 dicembre 1997 ai sensi della presente convenzione. 
Gli oneri della presente convenzione, in quanto corrispondenti a prestazioni
continuative, saranno soggetti ad adeguamento per effetto della revisione
periodica annuale ai sensi dell'art.44 della legge n.724 del 23 dicembre 1994. 
Il competente ufficio circoscrizionale del Ministero delle poste e
telecomunicazioni farà pervenire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, e per conoscenza al Commissario di Governo, una dichiarazione
attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione. 
La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio
finanziario corrente, due fatture posticipate, firmate dai propri
rappresentanti, rispettivamente: 
per il periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 quale riconoscimento di debito
così come indicato nel primo comma del presente articolo, regolato dalla
convenzione precedente approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 1992; 
per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997, ai sensi della presente
convenzione, con l'indicazione delle ore trasmesse, corredata da una relazione
sull'attuazione delle trasmissioni stesse, nonché da una relazione tecnica
contenente l'indicazione degli impianti attivati nel corso dell'anno medesimo. 
La fattura conterrà, in detrazione dal corrispettivo globale previsto dal
presente articolo, primo comma, il valore dell'eventuale diminuzione del numero
di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art.1,
comma 1, della presente convenzione secondo i seguenti parametri: 
L.1.824.000 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca; 
L.31.455.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca; 
L.3.510.000 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina; 
L.39.004.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua ladina. 
Art.
5 
A
garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve
costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la
Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 1.500.000.000 (un
miliardo e mezzo) in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore
nominale. 
Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi
effettuati a titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la società
concessionaria dovrà reintegrarlo entro un mese dalla  data della
notificazione del prelievo. 
Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della società
concessionaria. 
Art.
6 
In
caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non
dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali, salvo
maggior danno: 
a) L. 1.000.000 per ciascun giorno di ritardo oltre il mese successivo al
trimestre di riferimento della consegna della relazione di cui al terzo comma
dell'art.2; 
b) L. 1.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici in
lingua tedesca o ladina superiore al 10 % annuo; 
c) L. 10.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi in
lingua tedesca o ladina, superiore al 10% annuo. 
Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del
corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica
del palinsesto. 
Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale
responsabilità verso i terzi. 
Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese
dalla relativa richiesta dell'Amministrazione. 
Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito
cauzionale costituito dalla società ai sensi dell'art.5, che deve essere
reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo. 
A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dopo averle notificate, può, a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata
risoluzione della presente convenzione. 
Art.
7 
Le
parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le
controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione. 
In caso di mancato accordo, la controversia sarà deferita al giudizio di un
collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con
funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio
arbitrale decide ritualmente. 
Art.
8 
Per
tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle
norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n.103, dello statuto speciale del
Trentino-Aldo Adige. e delle relative norme di attuazione approvate con decreto
del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n.691, nonché della
convenzione principale, in quanto applicabili. 
Art.
9 
Ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove
dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria, è a carico
delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali
della presente convenzione sono a carico della predetta società. 
Art.
10 
La
presente convenzione avrà decorrenza dal 1° luglio 1997 e durata pari alla
convenzione principale. 
In applicazione dell'art.44 della legge 23 dicembre 1994, n.724, entro tre mesi
dalla scadenza di ogni esercizio finanziario la Presidenza del Consiglio dei
Ministri comunicherà alla RAI le condizioni economiche alle quali intende
continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per
l'anno successivo in relazione alle disponibilità di bilancio sull'apposito
capitolo di spesa. 
Le condizioni e le modalità delle prestazioni convenute in questo atto, saranno
rinegoziate ogni triennio, ai sensi dell'art.19 della convenzione approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 e, comunque per la prima
volta, alla scadenza del 31 dicembre 1997. 
Art.
11 
La
presente convenzione che viene approvata con decreto del Presidente della
Repubblica, impegna la RAI fin dal momento della firma, e diventa esecutiva per
la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la registrazione da parte degli
organi di controllo. 
Roma,
11 giugno 1997 
Per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Il capo del Dipartimento per l'Informazione e l'editoria MASI 
 
Per la
RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. 
Il direttore generale ISEPPI 
Il presidente SICILIANO 
ALLEGATO
A 
Elenco
degli impianti non ancora realizzati, già previsti in allegato alla convenzione
del 5 novembre 1991 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992, da
realizzare ai sensi dell'art.4 della presente convenzione. 
1) Albes 
2) Anterselva di Mezzo 
3) Bolzano 
4) Caminata 
5) Castelrotto 
6) Certosa 
7) Funes 
8) Laion 
9) Luson 
10) Lutago 
11) Marca di Pusteria 
12) Naturno 
13) Nova Levante 
14) Predoi 
15) Proves 
16) Racines 
17) Renon 
18) Rina in Badia 
19) Riobianco 
20) San Costantino di Fiè 
21) San Leonardo in Passiria 
22) San Nicolò di Luson 
23) San Pancrazio 
24) San Vigilio 
25) Sarentino 
26) Selva dei Molini 
27) Selva di Valgardena 
28) Solda 
29) Sonvigo 
30) Tires 
31) Trafo 
32) Val d'Ultimo 
33) Val Giovo 
34) Val di Vizze 
35) Valle di Casies 
36) Boscoriva 
37) Chienes 
38) Corno di Trodena 
39) Flanes 
40) Fortezza 
41) Fundres 
42) Madonna di Senales 
43) Martello 
44) Moso in Passiria 
45) Plan 
46) San Valburga 
47) Scaleres 
48) Vallarga 
 
La
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Il Capo del dipartimento per l'informazione e l'editoria MASI 
 
Per la
RAI Radiotelevisione italiana s.p.a. 
Il direttore generale ISEPPI 
IL PRESIDENTE siciliano 
	  
	
	
	
	CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
	
	DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA E 
	
	LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a 
	
	
	
	2010-2012
	
	per le trasmissioni di 
	programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina 
	nella Provincia Autonoma di Bolzano 
	
	 Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
	Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 
	20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e 
	integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale 
	della Rai Radiotelevisíone italiana S.p.a. quale società concessionaria 
	dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in 
	lingua tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano attraverso una 
	apposita convenzione aggiuntiva; 
	
	 Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante 
	norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della 
	Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per 
	l'emanazione del Testo Unico della Radiotelevisione. 
	
	 Visto il Testo Unico della Radiotelevisione, 
	emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; 
	
	 Visto il Contratto nazionale di servizio 
	pubblico, relativo al triennio 2007-2009, stipulato ai sensi dell'art. 45 
	del sopra citato Testo Unico tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai 
	Radiotelevisione, italiana e approvato con decreto del Ministro delle 
	Comunicazioni in data 6 aprile 2007, ed in particolare l'art. 11 recante 
	"Iniziative per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali-, 
	
	 Considerato che l'art. 49 dei medesimo Testo 
	Unico affida alla Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. la concessione del 
	servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016; 
	
	 Vista la convenzione tra la Presidenza del 
	Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria- e la 
	RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. stipulata il 29 ottobre 2007 ed 
	approvata con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto 
	con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle 
	comunicazioni in data 3 dicembre 2007; 
	
	 Considerato che l'art. 12, secondo comma, 
	dell'anzidetta convenzione dispone che le condizioni e le modalità delle 
	prestazioni previste nella convenzione medesima siano comunque rinegoziate 
	ogni triennio; 
	
	 Tenuto conto che il suddetto termine per la 
	rinegoziazione scade alla data del 31 dicembre 2009; 
	
	 Considerata, quindi, la necessità di stipulare 
	un nuovo atto convenzionale tra la Presidenza dei Consiglio dei Ministri - 
	Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI- Radiotelevisione 
	italiana, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in 
	tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano. 
	
	 Considerato che la RAI - Radiotelevisione 
	italiana S.p.a. in quanto società concessionaria dello Stato del servizio 
	pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, è 
	tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione; 
	
	 Visto il prospetto presentato da RAI per 
	l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e 
	radiofonica per l'anno 2010 ed i relativi costi previsionali; 
	
	 Visto l'articolo 31 del decreto legge 3 ottobre 
	2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e 
	finanziaria" convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 art. 2, comma 13 
	1, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 
	20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed 
	integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei 
	Ministri, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle 
	Comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo 
	comma della stessa legge, con il Ministro degli Affari Esteri e che il 
	pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla 
	prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni; 
	
	 Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
	Dipartimento per l'informazione e l'editoria (codice fiscale n. 
	80188230587), di seguito indicata anche come "Committente", nella persona 
	del cons. Elisa Grande, capo del Dipartimento per l'informazione e 
	l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. (codice fiscale n. 
	06382641006), di seguito indicata anche come "Rai" o “concessionaria”, con 
	sede legale in Roma, nella persona del Presidente dei Consiglio di 
	Amministrazione, Dr. Paolo Garimberti 
	
	 si conviene e si stipula quanto segue; 
	
	   
	
	Articolo 1 - Oggetto e valore delle premesse
	
	1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale 
	del presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza. 
	
	2. La RAI si impegna a continuare la produzione e la 
	diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e 
	ladina per la provincia autonoma di Bolzano nella misura di: 
	
	-         
	
	n. 4716 
	ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;  
	
	-         
	
	n. 550 ore 
	di trasmissioni televisive in lingua tedesca;  
	
	-         
	
	n. 352 ore 
	di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;  
	
	-         
	
	n. 39 ore 
	di trasmissioni televisive in lingua ladina; 
	
	 3. Le trasmissioni in lingua ladina continuano 
	ad essere diffuse anche nella Val di Fassa. 
	
	4. I programmi devono avere contenuto informativo, 
	artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osservanza della vigente 
	normativa in materia, ai sensi dell'art. 8, punto 4) dello Statuto speciale 
	per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della 
	Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché delle norme di attuazione 
	approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 
	691 e successive modificazioni ed integrazioni. 
	
	   
	
	Articolo 2 - Varianti
	
	 I. Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto 
	disposto ai successivi articoli 4 e 6, eventuali variazioni nel numero delle 
	ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, 
	devono essere preventivamente concordate tra le parti, tenendo conto della 
	vigente normativa in materia, nonché dello statuto speciale per il 
	Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto dei 
	Presidente della Repubblica I' novembre 1973, n 691 e successive 
	modificazioni ed integrazioni. 
	
	  
	
	Articolo 3 - Impianti
	
	 1. I programmi oggetto della presente convenzione sono 
	diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base alla vigente 
	normativa dovranno successivamente essere attivati, fermo quanto previsto al 
	successivo art. 4. 
	
	  
	
	Articolo 4 - Modalità di esecuzione
	
	 1. Fatta eccezione per il primo semestre del 2010, la RAI 
	predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni 
	radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, che verranno 
	realizzate nel semestre successivo, con l'indicazione dei contenuti, delle 
	modalità di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione, che 
	deve essere consegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
	Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro il primo giorno del mese 
	precedente il semestre di riferimento. 
	
	2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro un mese 
	dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunica alla RAI le 
	eventuali osservazioni. 
	
	3. Al termine di ogni semestre, e comunque non oltre 
	l'ultimo giorno del primo mese del semestre successivo, la RAI inoltra alla 
	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e 
	l'editoria una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione 
	delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d'acquisto e 
	repliche nonché dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il 
	gradimento e gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti 
	tramite gli enti e le organizzazioni interessate. 
	
	   
	
	Articolo 5 - Corrispettivo
	
	 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
	per l'informazione e l'editoria, entro l'anno successivo alla prestazione 
	dei servizi derivanti dalla presente convenzione, corrisponde alla RAI un 
	corrispettivo non superiore a curo 15.393.135,46 (quindicimilionitrecentonovantatremilacentotrentacinque/46) 
	comprensivo di IVA di legge. 
	
	2. A tale scopo, il competente Ispettorato territoriale del 
	Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico fa 
	pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per 
	l'informazione e l'editoria e per conoscenza all'Ufficio territoriale di 
	Governo, una dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di 
	cui alla presente convenzione relativamente a ciascun anno di durata della 
	stessa. 
	
	3. La RAI rimette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
	- Dipartimento per l'informazione e l'editoria, una fattura posticipata, 
	corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
	sottoscritta da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi 
	poteri, recante l'indicazione delle ore trasmesse, nonché di una relazione 
	di sintesi relativa alla programmazione radiotelevisiva dell'anno di 
	riferimento nonché di una relazione tecnica contenete l'indicazione degli 
	impianti attivati nell'anno di riferimento. 
	
	 
	
	4. La 
	fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo globale previsto dal 
	comma 1 dei presente articolo, il valore dell'eventuale diminuzione dei 
	numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate 
	dall'art. 1, comma 1, della presente convenzione, secondo i seguenti 
	parametri: 
	
	 - euro 942,02 (novecentoquarantadue/02) per 
	ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca; 
	
	- euro 16.245,15 (sedicimiladuecentoquarantacinque/15) per 
	ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca; 
	
	 - euro 1.812,76 (milleottocentododici/76) per 
	ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina. 
	
	- euro 20.143,88 (ventimilacentoquarantatre/88) per ciascuna 
	ora di trasmissione televisiva in lingua ladina. 
	
	6. Superato il 10% delle ore non trasmesse si applica anche 
	la penalità prevista nel successivo articolo 6. 
	
	  
	
	Articolo 6 - Comitato
	
	 1. La committente per gli adempimenti di competenza in 
	ordine all'attuazione della presente convenzione può avvalersi di un 
	apposito Comitato, composto da funzionari della stessa Presidenza del 
	Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e dei Dipartimento 
	per gli Affari regionali, del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero 
	dell'Economia e delle Finanze, alle cui riunioni possono essere chiamati a 
	partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni 
	interessate. 
	
	   
	
	Articolo 7 - Deposito cauzionale
	
	 1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente 
	convenzione, la RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della 
	convenzione medesima, un deposito cauzionale vincolato a favore della 
	Presidenza del Consiglio dei Ministri presso un primario Istituto di Credito 
	di euro 774.685,35 (settecentosettantaquattromilascicentoottantacinqu&35) in 
	titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale. 
	
	2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza 
	della RAI. 
	
	  
	
	Articolo 8 - Penalità
	
	 1.           
	In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi 
	previsti non dovuta a cause 
	di forza maggiore, vengono applicate le seguenti penali, salvo maggior 
	danno: 
	
	a)           
	euro 5 16,46 (cinquecentosedici/46) per ciascun giorno di ritardo 
	nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 
	4, primo comma, oltre il termine previsto dal medesimo articolo; 
	
	b)          
	euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascuna ora non trasmessa dei 
	programmi 
	radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non 
	trasmesse, quando 
	quest'ultimo sia superiore al 101/o del numero delle ore complessive; 
	
	c)           
	euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) per ciascuna ora 
	non trasmessa dei 
	programmi televisivi in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di 
	ore non trasmesse, quando 
	quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive. 
	
	2. Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma 
	soltanto riduzione dei corrispettivo, 
	quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del 
	palinsesto. 
	
	3, Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI 
	da eventuale responsabilità verso i terzi. 
	
	4. Il pagamento della penalità suindicata deve essere 
	effettuato entro un mese dalla relativa richiesta 
	della committente. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti 
	dalla committente dal 
	corrispettivo di cui al precedente articolo 5. 
	
	5. A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del 
	Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 
	l'informazione e l'editoria può, a suo insindacabile giudizio, previa 
	notifica, disporre l'immediata 
	risoluzione della presente convenzione. 
	
	   
	
	Articolo 9 -Arbitrato
	
	 1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via 
	amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione 
	della presente convenzione. 
	
	2. In caso di mancato accordo, la controversia è deferita al 
	giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, 
	rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
	Dipartimento per l'informazione e l'editoria, uno dalla RAI ed, infine, un 
	terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. 
	
	3. Il collegio arbitrale decide ritualmente. 
	
	   
	
	Articolo 10 - Rinvio
	
	  
	
	1. Per 
	tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle 
	disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al Testo Unico della 
	radiotelevisione, nonché alla normativa sulla contabilità generale dello 
	Stato. 
	
	  
	
	Articolo 11 - Spese
	
	  
	
	1. Tutte 
	le spese concernenti la corrente convenzione, comprese quelle di 
	registrazione, ove una delle parti la richieda, sono a carico della RAI 
	
	  
	
	Articolo 12 - Durata
	
	 1. La presente convenzione decorre dal l° gennaio 2010, con 
	durata pari a quella prevista dall'art. 49 del Testo Unico della 
	radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 
	 
	
	2. Le condizioni e le modalità delle prestazioni previste 
	nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio. 
	
	3. Entro i due mesi precedenti alla scadenza di ogni 
	esercizio finanziario, la Presidenza dei Consiglio dei Ministri - 
	Dipartimento per l'informazione e l'editoria comunica alla Rai le condizioni 
	economiche alle quali intende continuare a fluire delle prestazioni di cui 
	alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alla 
	disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo di spesa. Entro 30 giorni 
	dal ricevimento della comunicazione da parte della Committente, Rai invierà 
	il prospetto per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione 
	televisiva e radiofonica per l'anno successivo ed i relativi costi 
	previsionali. 
	
	4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
	per l'informazione e l'editoria e la Rai Radiotelevisione italiana si 
	impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta 
	nel corso del triennio di vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del 
	contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la 
	Rai. 
	
	5. Qualora circostanze straordinarie determinino 
	intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente 
	convezione, a richiesta di una delle parti può procedersi alla revisione 
	degli obblighi contrattuali. 
	
	  
	
	Articolo 13 - Accordi applicativi
	
	  
	
	1. Le 
	Parti convengono che costituirà oggetto di specifica trattativa e separata 
	valorizzazione, sulla base della comune intesa tra le Parti, la disciplina 
	di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente 
	accordo, che, se condivise, si tradurranno in separati accordi applicativi 
	alla presente convenzione. 
	
	  
	
	Articolo 14 - Esecutività
	
	  
	
	1. La 
	presente convenzione, viene approvata con Decreto del Presidente del 
	Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per la durata di cui al 
	precedente articolo 11, diventa esecutiva per la Presidenza dei Consiglio 
	dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria dopo la 
	registrazione da parte degli organi di controllo. 
	
	  
	
					
									
									Per la 
									Presidenza del Consiglio dei Ministri
									 
									Dipartimento per l'informazione e l'editoria | 
									
									
									 Per 
									la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. 
									  Il 
									Presidente | 
					 
					
									| 
									Elisa 
									Grande | 
									
									Paolo Galimberti | 
					 
	 
	
	  
	
	28 
	dicembre 2009 
	
	  
	
	Direzione 
	Sviluppo e Coordinamento Commerciale – il Vice Direttore 
	Stefania Cinque 
	
	Direzione 
	Affari Legali e Societari – il Vice Direttore  
	Avv. P. Lax
	
	 
 |