LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MARTEDI' 25 NOVEMBRE 2003
269a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO



Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.


La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(2175-B) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzucca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)


Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre scorso.

Prima di proseguire nella discussione generale interviene incidentalmente il senatore FALOMI (DS-U), il quale sottolinea la necessità di apportare modifiche al concordato calendario dei lavori della Commissione. Dopo aver sottolineato infatti come gli articoli 5, 23 e 24 del provvedimento in titolo rechino espliciti rinvii a disposizioni del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, integralmente dichiarato costituzionalmente illegittimo da parte della Corte Costituzionale, ricorda che il Governo ha recentemente adottato un decreto legge volto a porre rimedio a tale incongruenza, evitando che procedimenti avviati nel vigore del citato decreto legislativo n. 198 vengano interrotti. Giudica pertanto opportuna una sospensione dell’esame del disegno di legge n. 2175-B, al fine di iniziare immediatamente l’esame del disegno di legge di conversione dell’appena richiamato provvedimento d’urgenza, già assegnato alla Commissione in sede referente in congiunta con la 13a Commissione, il cui esito si pone in una posizione logicamente antecedente rispetto al medesimo disegno di legge n. 2175-B.
Rileva infine criticamente la riproduzione nel decreto legge di numerose disposizioni già contenute nel decreto legislativo n. 198, in relazione alle quali ritiene pertanto gravi un forte sospetto di incostituzionalità, e ribadisce la già illustrata proposta di modifica dell’andamento dei lavori della Commissione, anche al fine di rispettare il principio di certezza del diritto.

Il presidente relatore GRILLO (FI) pur condividendo parte delle osservazioni formulate dal senatore Falomi, reputa tuttavia opportuno proseguire secondo l’ordine dei lavori concordato, procedere con l’esame del disegno di legge n. 2175-B per poi passare, alla conclusione dello stesso, all’esame del disegno di legge n. 2594, già a partire da domani, alle ore 15,30 e per il cui esame si procederà alla convocazione delle Commissioni congiunte 8a e 13a.

Il senatore MONTINO (DS-U) si associa alla richiesta formulata dal senatore Falomi, condividendo l’opinione per cui l’esame del disegno di legge n. 2594 debba necessariamente avvenire in via preliminare rispetto al disegno di legge n. 2175-B.

Dopo un ulteriore intervento del senatore FALOMI (DS-U), il presidente GRILLO ribadisce il precedentemente espresso orientamento.

Il senatore FABRIS (Misto-Udeur-PE) dissente dalla decisione di proseguire nei lavori della Commissione in concomitanza con le sedute dell’Assemblea, preannunciando la richiesta al Presidente del Senato di sconvocare la Commissione.

Interviene quindi in discussione generale il senatore BATTISTI (Mar-DL-U), il quale rileva anzitutto come le osservazioni formulate in relazione ai rapporti tra il disegno di legge n. 2594 e il provvedimento in titolo pongano in evidenza decisive questioni di legittimità costituzionale di quest’ultimo. I rinvii ivi contenuti, infatti, al decreto legislativo n. 198 del 2002, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, non possono considerarsi tamquam non essent, costituendo invece una evidente disapplicazione di quanto disposto dalla Corte costituzionale; inoltre, la data del 31 dicembre 2003, indicata dalla Corte medesima quale termine ultimo per la definizione di un nuovo assetto del sistema radiotelevisivo, deve considerarsi ineludibile. Nell’eventualità del mancato puntuale rispetto delle indicazioni della Corte costituzionale, l’oratore evidenza il rischio della mancata promulgazione della legge, ovvero di una pronuncia di illegittimità costituzionale della medesima. Per quanto concerne la normativa recata dal provvedimento in discorso nel suo complesso, rileva in senso critico come la stessa non risulti improntata all’incremento del livello qualitativo della programmazione, soprattutto dal punto di vista culturale in senso ampio. Giudica altresì che una maggiore attenzione del legislatore con riferimento ai minori e ai giovani in generale non possa prescindere proprio dal miglioramento delle proposte culturali ad essi destinate. Dopo aver ribadito i profili di dubbia legittimità costituzionale che caratterizzano il provvedimento, anche alla luce delle considerazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002 relativamente alla necessità e alle modalità di instaurazione di un sistema radiotelevisivo pluralistico e indipendente, rileva criticamente, come già notato dal senatore Zanda, l’assenza nel Paese di un’effettiva concorrenza nel settore. In conclusione, reputa il provvedimento criticabile nei contenuti e di dubbia legittimità costituzionale.

Il senatore MONTINO (DS-U) esprime anzitutto l’auspicio che venga adottato un ripensamento complessivo su un provvedimento che non risulta condivisibile sotto numerosi profili. Ritiene che l’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 198 del 2002 rivesta un rilievo decisivo, anche alla luce della possibilità di effettiva fruizione dei finanziamenti previsti dal decreto legge n. 269 del 2003 nonché dalla legge finanziaria per il 2004 per agevolare il passaggio al sistema digitale terrestre: venendo a mancare la legge che regolamentava tale transizione, risulta impossibile utilizzare i relativi stanziamenti. Ricorda poi come il citato decreto legislativo n. 198 del 2002 avesse ingenerato un forte contenzioso con le regioni e con le amministrazioni locali in ordine alla titolarità delle potestà decisionali relative alla costruzione delle infrastrutture e alla localizzazione degli impianti. Dopo aver delineato gli ulteriori aspetti scarsamente condivisibili che caratterizzavano tale provvedimento, evidenziati anche dalla Corte costituzionale – la quale ha dichiarato integralmente illegittimo il decreto legislativo n. 198 del 2002, nonché alcuni passi della legge obiettivo –, citando espressamente le disposizioni in materia di disciplina dell’indizione e dello svolgimento delle conferenze di servizi, esprime l’auspicio che le autonomie locali risultino destinatarie del potere decisionale in tema di governo del territorio, anche a tutela delle cittadinanze dall’esposizione all’inquinamento elettromagnetico. In conclusione, esprime un giudizio fortemente negativo sul provvedimento, auspicando una maggiore riflessione sulla materia della riforma dell’assetto del sistema radiotelevisivo, anche alla luce delle valutazioni recentemente espresse dal Presidente della Repubblica.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) ricorda anzitutto la vicinanza della data del 1 gennaio 2004, termine finale a disposizione della Rai per realizzare la copertura digitale del territorio nazionale. A fronte dello scarso intervallo di tempo a disposizione, sottolinea l’ingente ritardo nella definizione delle risorse a disposizione della Rai e nell’acquisizione da parte della medesima di frequenze aggiuntive da destinarsi alla programmazione digitale. A tale ultimo proposito, evidenzia altresì il rischio dell’eccessivo innalzamento dei costi che verranno richiesti alla Rai, in particolar modo nel momento in cui entrasse in vigore la previsione dell’obbligo di tali acquisti. Manifesta quindi perplessità in ordine all’effettiva possibilità di rispetto - e di verifica da parte degli organismi di vigilanza - dei prescritti limiti per l’irradiazione dei programmi digitali, rilevando altresì criticamente l’intenzionale genericità della formulazione della relativa normativa. Con riferimento agli emendamenti presentati dalla propria parte politica, sottolinea come essi non abbiano mere finalità dilatorie e come tali proposte di modifica tendano a distinguere la nozione di utilizzazione dei minori in programmi radiotelevisivi, rispetto a quella di partecipazione. Ritiene altresì essenziale disciplinare la possibilità di prestazione da parte dei minori di attività lavorativa di tipo dipendente nel settore artistico e dello spettacolo, oltre ad enucleare ipotesi in cui anche i minori di anni 14 possano essere utilizzati per messaggi pubblicitari. Auspica pertanto che per l’esame di tali emendamenti si disponga di tempi congrui. Dopo aver stigmatizzato, infine, i rinvii recati dal provvedimento ad una legge dichiarata incostituzionale (il decreto legislativo n. 198 del 2002), rileva come sarebbe stato preferibile da parte della Commissione esaminare anzitutto il decreto legge finalizzato a porre rimedio a tale situazione.


Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) interviene incidentalmente osservando che il semplice rinvio, da parte della cosiddetta "legge Gasparri", ad un decreto dichiarato incostituzionale rappresenta un elemento di invalidità che inficia l'intero disegno di legge. A tale riguardo, sostiene pertanto la necessità che il Parlamento provveda a riformulare il testo di legge in esame apportando le necessarie correzioni.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) concorda con quanto espresso dal senatore Zanda circa il vizio di legittimità costituzionale del disegno di legge in titolo. Fa presente inoltre che il provvedimento è contraddistinto da un vizio logico nascente dall'esigenza di approvare, entro la fine dell'anno, una legge che eviti di ottemperare a quanto prescritto dalla sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale. Il principale strumento di elusione è costituito proprio dal sistema integrato delle comunicazioni. Per questa ragione la maggioranza ha operato una evidente forzatura delle tappe procedurali per giungere alla trattazione in Assemblea, senza aver preventivamente approfondito questioni di rilevante importanza. A tale proposito, ricorda i punti salienti del messaggio del Presidente della Repubblica del 23 luglio del 2002 evidenziando gli aspetti che risulterebbero più disattesi dalla legge in esame. In particolare si sofferma sulla questione relativa alla dominanza economica dei soggetti imprenditoriali già presenti nel settore radiotelevisivo e sulle distorsioni conseguenti, relative ai futuri assetti del mercato. Ribadisce quindi la critica di fondo imputabile al disegno di legge, che rappresenta un provvedimento contro il pluralismo e la democrazia nonché contro la stessa libertà di espressione. Il sistema risulta, inoltre, iniquo per quanto riguarda l'ingresso nel mercato radiotelevisivo da parte di nuovi soggetti ed il tema delle partecipazioni incrociate fra settore radiotelevisivo e quello della carta stampata. Ricorda che, in tale contesto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno sollecitato una migliore identificazione del sistema integrato delle comunicazioni per evitare che una definizione eccessivamente vaga finisca con il rendere di fatto inoperante il limite antitrust. Il passaggio al digitale non costituirà quindi l'occasione per eliminare la situazione di abuso di posizione dominante da parte dell'operatore Mediaset. Ritiene inoltre che i criteri di attribuzione delle frequenze non risultino trasparenti così come richiesto dalla normativa europea e, di conseguenza, il meccanismo di acquisizione delle frequenze finisca per essere ispirato, in realtà, non al principio del pluralismo ma a quello della maggiore concentrazione, con evidenti e pericolose ripercussioni sulla concentrazione dei messaggi pubblicitari. Conclude infine sottolineando che la fretta di votare il provvedimento senza l'opportuna ponderazione ha determinato, di fatto, la redazione di un testo di legge inadeguato a rispondere alle esigenze del settore da regolare.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) fa presente la necessità di considerare i suggerimenti contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica più volte citato. L'esito della trattazione della legge di riforma del sistema radiotelevisivo testimonia tuttavia una superficialità evidente nei rapporti istituzionali poiché non sembra che il contenuto del disegno di legge abbia ripreso i principi ispiratori espressi dal presidente Ciampi. A tale riguardo, cita significanti analogie con l'approssimazione e la leggerezza con cui viene trattata la questione relativa al deposito delle scorie radioattive di Scansano Ionico. Risulta così che il messaggio presidenziale, finalizzato alla tutela del pluralismo in favore dei cittadini, finisce per essere completamente disatteso ed il Parlamento, invece di sfruttare la possibilità di creare nuovi spazi per l'informazione rivolta ai cittadini, cristallizza, di fatto, la situazione preesistente. Paventa, quindi, un rischio di regime incombente sul pluralismo dell'informazione e fa riferimento ad una sorta di censura preventiva che, pur consentendo la libertà di pensiero, limita di fatto quella di espressione poiché impedisce la divulgazione di quanto possa risultare sgradito alla maggioranza di Governo. Il recente accanimento contro certa satira rappresenta un esempio emblematico di quanto sostenuto.

La senatrice DATO (Mar-DL-U) giudica avvilente il modo in cui la maggioranza di Governo interpreta il suo ruolo malgrado si appresti a varare norme di sistema che, in quanto tali, dovrebbero essere largamente condivise, soprattutto in considerazione del fatto che la televisione rappresenta, ormai, un elemento cardine del processo di socializzazione politica e culturale dei giovani. Ritiene inadeguato, inoltre, il modo in cui il disegno di legge in esame definisce il rapporto fra televisione e fornitori di contenuti, dimenticando completamente le cosiddette televisioni di comunità, che coinvolgono gruppi sociali omogenei e ben distinti. Ritiene poi la formula di privatizzazione della concessionaria pubblica RAI inadeguata poiché il soggetto liberalizzatore è guidato da un imprenditore privato che detiene la proprietà della televisione privata e il controllo di quella pubblica. Il provvedimento legittima inoltre la situazione di fatto relativa a Rete 4 e, attraverso il SIC, mira ad eludere i limiti antitrust, in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione. Decreta inoltre l'impossibilità del pluralismo poiché incide nefastamente sui limiti relativi alla raccolta pubblicitaria. Per quanto riguarda, infine, il meccanismo di nomina del Consiglio di amministrazione della Rai, critica le nuove modalità introdotte, insufficienti a garantire l'autonomia della Rai dai partiti politici.

In considerazione delle imminenti votazioni dell'Assemblea, il presidente GRILLO propone di sospendere brevemente la seduta per riprenderla al termine delle stesse.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 12,20 è ripresa alle ore 12,40.

Il PRESIDENTE, considerata la necessità dell'Assemblea, la cui ripresa è prevista alle ore 12,50, di proseguire nelle votazioni, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 12,45.