REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 7-01-2001

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 2
del 10 gennaio 2001
SUPPLEMENTO
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

 

 


Capo I.
OGGETTO, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO

 

ARTICOLO 1

(Oggetto)

 1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 
1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 
radiotelevisivo), nonchè  delle Deliberazioni dell'Autorità  per le 
garanzie nelle comunicazioni n. 52 (Individuazione degli indirizzi 
generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni), e n. 53 
(Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie 
di competenza dell'autorità  per le garanzie nelle comunicazioni 
delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni), del 28 aprile 
1999 è  istituito presso il Consiglio regionale, il Comitato Regionale 
per le Comunicazioni di seguito denominato CO.RE.COM., al fine di 
assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di 
governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.


 

 

 

 

ARTICOLO 2

(Natura)

 1. Il CO.RE.COM., fermo restando il suo inserimento 
nell'organizzazione regionale, è  organo funzionale dell'Autorità  per 
le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità " ed 
è  altresì  organo di consulenza, di gestione e di controllo della 
Regione in materia di comunicazioni.

 

 

 

 

ARTICOLO 3

(Composizione e durata in carica)

 1. Il CO.RE.COM. è  costituito da sette componenti, scelti tra 
persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema 
politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel 
campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata competenza 
ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali, 
giuridici, economici e tecnologici.
 2. I componenti del CO.RE.COM. sono eletti dal Consiglio regionale, a 
votazione segreta, con voto limitato a cinque. In caso di parità  
risulta eletto il più  anziano di età .
 3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CO.RE.COM., il 
Consiglio regionale procede con voto segreto all'elezione, al suo 
interno, del Presidente del CO.RE.COM.. Risulta eletto colui che 
riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il 
più anziano d'età.
 4. I componenti del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del 
Presidente del Consiglio regionale, restano in carica cinque anni, e 
non sono immediatamente rieleggibili.
 5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità  
dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CO.RE.COM..
 6. In caso che il CO.RE.COM. si riduca a tre componenti, si procede 
al rinnovo integrale del CO.RE.COM. stesso.
 7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del 
CO.RE.COM. si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria 
o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6, o contestualmente 
alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di 
decadenza del componente.
 8. In caso di dimissioni del Presidente del CO.RE.COM.:
 a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del 
CO.RE.COM., il Consiglio regionale provvede alla sostituzione, a norma 
dei commi 3 e 7, e nella stessa seduta, alla nomina del nuovo 
Presidente;
 b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il 
Consiglio regionale provvede alla nomina del Presidente nella prima 
seduta utile, a norma del comma 3.
 9. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si 
applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 
23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi 
pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i 
soggetti nominati) e successive modificazioni.


 

 

 

 

ARTICOLO 4

(Incompatibilità )

 1. I componenti del CO.RE.COM. sono soggetti alle seguenti 
incompatibilità  limitatamente al solo periodo del mandato:
 a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale, del 
Governo nazionale, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali 
e comunali; Sindaco; Presidente di amministrazione provinciale, 
Presidente, Direttore o Amministratore di enti pubblici anche non 
economici, di società  a prevalente capitale pubblico, nominati da 
parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte 
regionali, provinciali e comunali; titolare di incarichi elettivi e di 
rappresentanza in partiti e movimenti politici;
 b) i dipendenti regionali; i soci azionisti, gli amministratori, i 
dirigenti e i dipendenti di imprese operanti nel settore 
radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, della pubblicità, 
dell'informazione, della rilevazione d'ascolto e del monitoraggio 
della programmazione a livello sia nazionale sia locale; i titolari di 
rapporti di consulenza e collaborazione professionale retribuita con i 
soggetti sopra indicati. Non sono incompatibili quanti, a qualunque 
titolo, svolgano attività professionale nei campi sopraindicati in 
società o settori non soggetti alla vigilanza del CO.RE.COM..
 2. Ciascun componente del CO.RE.COM. è  tenuto a comunicare 
tempestivamente al Presidente del CO.RE.COM. ed al Presidente del 
Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano 
configurare cause di incompatibilità .

 

 

 

 

ARTICOLO 5

(Decadenza)

 1. I componenti del CO.RE.COM. decadono dall'incarico qualora non 
intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al 
Presidente del CO.RE.COM. medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad 
un numero di sedute pari alla metà  di quelle effettuate nel corso 
dell'anno solare.
 2. I componenti del CO.RE.COM. decadono altresì  qualora sopravvenga 
nei loro confronti una delle cause di incompatibilità  di cui 
all'articolo 4 e l'interessato non provveda a rimuoverla.
 3. La causa di incompatibilità  e la conseguente decadenza d'ufficio 
è  contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale 
con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine 
stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a rimuoverla entro trenta 
giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
 4. Il Presidente del Consiglio regionale procede , sia d'ufficio sia 
su segnalazione del Presidente del CO.RE.COM., alla contestazione 
all'interessato, che è  tenuto a comunicare il fatto di cui al comma 1 
nonchè , se ne è  a conoscenza, dell'esistenza di altre cause di 
decadenza. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del 
Consiglio regionale:
 a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di 
decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, 
rimossa;
 b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio 
regionale negli altri casi.
 5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all'interessato e, 
per conoscenza, al Presidente del CO.RE.COM. e all'Autorità .
 6. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente 
del CO.RE.COM. medesimo.


 

 

 

 

ARTICOLO 6

(Dimissioni)

 1. Le dimissioni dei componenti del CO.RE.COM. sono presentate, 
tramite il Presidente del CO.RE.COM. stesso, al Presidente del 
Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del CO.RE.COM. sono 
presentate, direttamente dall'interessato, al Presidente del Consiglio 
regionale.
 2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni 
e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei 
componenti dimissionari. Provvede altresì  ad informare l'Autorità  
delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
 3. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni 
fino all'elezione dei successori.


 

 

 

 

ARTICOLO 7

(Funzioni del Presidente)

 1. Il Presidente del CO.RE.COM.:
 a) rappresenta il CO.RE.COM. e cura l'esecuzione delle sue 
deliberazioni;
 b) convoca il CO.RE.COM., determina l'ordine del giorno delle sedute, 
le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
 c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità .
 2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative 
funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

 

 

 

 

ARTICOLO 8

(Regolamento e codice etico)

 1. Entro un mese dall'insediamento il CO.RE.COM., con regolamento 
interno, definisce il proprio funzionamento nonchè  i criteri e le 
modalità  di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, 
operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.
 2. Sino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si 
applicano le disposizioni del regolamento già in uso al Comitato di 
cui alla legge regionale  2 gennaio 1997, n. 1 (Istituzione e 
funzionamento del Comitato regionale per la comunicazione e 
l'informazione).
 3. Il CO.RE.COM. approva altresì  un "codice etico" volto a regolare 
la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

 

 

 

 

ARTICOLO 9

(Indennità  di funzione e rimborsi)

 1. Al Presidente e ai componenti del CO.RE.COM. è attribuita 
un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, il cui importo 
è stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, con riferimento 
all'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.
 2. Nel caso in cui il Presidente del CO.RE.COM. sia assente o 
impedito per oltre due mesi consecutivi, al componente più anziano di 
età spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del 
Presidente, l'indennità  di funzione prevista per il Presidente.
 3. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, 
al Presidente del CO.RE.COM. si applica l'istituto dell'aspettativa 
prevista dalle vigenti disposizioni di legge e tale istituto può 
essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di 
incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del 
CO.RE.COM..
 4. Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedono e non hanno la 
propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. 
è  dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di 
viaggio previsto per i Consiglieri regionali.
 5. Ai componenti del CO.RE.COM. che su incarico del CO.RE.COM., per 
ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle 
sedute del CO.RE.COM. medesimo, si recano in località  diverse da 
quella di residenza, è  dovuto il trattamento economico di missione 
previsto per i Consiglieri regionali.




 

 

 


Capo II.
FUNZIONI DEL CO.RE.COM.

 

ARTICOLO 10

(Funzioni)

 1. Il CO.RE.COM. è  titolare di funzioni proprie e di funzioni 
delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della l. 249/1997.

 

 

 

 

ARTICOLO 11

(Funzioni delegate)

 1. Il CO.RE.COM. svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo 
delegate dall'Autorità  ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della l. 
249/1997 e del "Regolamento relativo alla definizione delle materie di 
competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione 
delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni" di cui 
all'allegato A alla deliberazione 53 del 28 aprile 1999.
 2. In particolare, con riferimento alla l. 249/1997, possono essere 
delegate al CO.RE.COM. le funzioni di seguito elencate:
 a) funzioni consultive in materia di:
 1) adozione del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del 
Registro degli operatori di Comunicazione di cui all'articolo 1, comma 
6, lettera a) n. 5;
 2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per 
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di 
telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 7;
 3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di 
qualità  dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di 
una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto di 
attività , di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 2;
 4) adozione del Regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei 
sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 12;
 5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla 
concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 
1, comma 6, lettera b) n. 10;
 b) funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di:
 1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui 
all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5;
 2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui 
all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 13;
 c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
 1) fenomeni di interferenza elettromagnetica, di cui all'articolo 1, 
comma 6, lettera a) n. 3;
 2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle 
infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, 
lettera a) n. 8;
 3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute 
umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 15;
 4) conformità  alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti 
che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o 
autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, 
comma 6, lettera b) n. 1;
 5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne 
elettorali;
 6) modalità  di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la 
pubblicità  in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 
6, lettera b) n. 3;
 7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per 
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, 
di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 4;
 8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di 
tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 6;
 9) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica, di cui 
all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 8;
 10) rispetto dei criteri fissati nel Regolamento relativo alla 
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di 
massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 12;
 11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni 
dominanti, di cui all'articolo 2;
 d) funzioni istruttorie, in materia di:
 1) controversie in tema di interconnessione ed accesso alle 
infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, 
lettera a) n. 9;
 2) controversie tra Ente gestore del servizio di telecomunicazione ed 
utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 10.


 

 

 

 

ARTICOLO 12

(Conferimento della delega)

 1. Le funzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono delegate al 
CO.RE.COM. mediante la stipula delle convenzioni previste all'articolo 
2 del Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, sottoscritte dal 
Presidente dell'Autorità , dal Presidente del Consiglio regionale e 
dal Presidente del CO.RE.COM., nelle quali sono specificate le singole 
funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all'esercizio 
delle medesime.
 2. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del 
CO.RE.COM. nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di 
ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità , 
da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle 
finalità  indicate dalla l. 249/1997, l'Autorità  opera direttamente, 
in via sostitutiva, previa contestazione al CO.RE.COM. e assegnazione, 
salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere 
l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei 
principi e criteri direttivi di cui alle funzioni delegate. Della 
contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità  dà  tempestiva 
comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

 

 

 

 

ARTICOLO 13

(Esercizio della delega)

 1. Le funzioni delegate sono esercitate dal CO.RE.COM. nell'ambito e 
nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità , 
avvalendosi, in piena autonomia ed indipendenza, delle strutture 
funzionali di cui all'articolo 17.
 2. Nell'esercizio della delega il CO.RE.COM. può  avvalersi degli 
organi periferici dell'Amministrazione statale di cui all'articolo 3, 
comma 2 del Regolamento indicato all'articolo 1.

 

 

 

 

ARTICOLO 14

(Funzioni proprie))

 1. Il CO.RE.COM. svolge le funzioni proprie di seguito elencate:
 a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale. In 
particolare:
 1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di 
assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione 
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) nn. 1 e 2 della l. 
249/1997, nonchè  sui bacini d'utenza e sulla localizzazione dei 
relativi impianti, al fine dell'emanazione dei provvedimenti di 
competenza regionale, previa verifica di compatibilità con gli 
indirizzi previsti nelle norme di settore in materia di pianificazione 
territoriale e ambientale;
 2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza 
risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l. 
249/1997;
 3) cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la 
Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti 
radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazione, 
operanti nella regione;
 4) monitora l'utilizzo dei fondi per la pubblicità  degli enti 
pubblici di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 
223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), 
presentando rapporti periodici;
 5) predispone analisi e ricerche specifiche a supporto 
dell'elaborazione delle proposte di legge regionali attinenti, 
interamente o parzialmente, al settore delle comunicazioni;
 6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche 
e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
 7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra 
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed 
istituzioni e organismi culturali oppure operanti nel settore 
dell'informazione, nonchè  sui contenuti delle convenzioni che possono 
essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari 
privati;
 8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e 
la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, 
anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la 
comunicazione;
 9) cura ed è autorizzato a diffondere ricerche e rilevazioni 
sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a 
livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando 
rapporti periodici agli Organi della Regione;
 b) funzioni gestionali:
 1) collabora all'aggiornamento del catasto regionale degli impianti 
fissi radioelettrici all'interno del Sistema Informativo Regionale 
Ambientale, in armonia con le previsioni normative nazionali e 
regionali di settore;
 2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla 
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione 
radiofonica e televisiva);
 3) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle 
imprese radiotelevisive e di editoria locale, istituito ai sensi della 
legge regionale 30 luglio 1990, n. 52 (Interventi per l'informazione 
locale), ed è altresì autorizzato a diffonderne i contenuti;
 4) in collaborazione con gli Organi regionali può svolgere indagini 
conoscitive sui media a diffusione regionale con particolare 
riferimento agli indici di notorietà, di ascolto e di lettura e ne 
cura la pubblicazione;
 c) funzioni di controllo:
 1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni ed i dati di 
cui dispone, insieme con l'Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale (ARPA) e gli altri organismi a ciò  preposti, alla 
vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale regionale 
relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, e 
verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più  emissioni 
elettromagnetiche, non vengano superati. Le modalità di collaborazione 
verranno precisate nei provvedimenti regionali da adottarsi in materia 
di tutela ambientale e protezione dall'inquinamento elettromagnetico.

 

 

 

 

ARTICOLO 15

(Programmazione delle attività  del CO.RE.COM.)

 1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CO.RE.COM. presenta al 
Consiglio regionale per la relativa approvazione, ed alla Autorità  
per la parte concernente le funzioni da essa delegate, il programma di 
attività  per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo 
fabbisogno finanziario.
 2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CO.RE.COM. presenta agli Organi 
della Regione e all'Autorità , per la parte concernente le funzioni da 
essa delegate:
 a) una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in 
ambito regionale, con particolare riferimento al settore 
radiotelevisivo e dell'editoria, nonchè  sull'attività  svolta 
nell'anno precedente;
 b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, 
che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
 3. Il CO.RE.COM., d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, 
rende pubblici il programma di attività  e la relazione annuale di cui 
ai commi 1 e 2.

 

 

 

 

ARTICOLO 16

(Collaborazione con i Comuni)

 1. I Comuni comunicano al CO.RE.COM. i provvedimenti di rispettiva 
competenza concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive nonché 
gli impianti di trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia 
fissa e mobile.
 2. Il CO.RE.COM. collabora con l'ARPA , i Comuni e le Amministrazioni 
Provinciali, nell'attività  di controllo e vigilanza nel rispetto 
della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti delle 
radiofrequenze e delle emissioni elettromagnetiche.

 

 

 


Capo III.
NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI FINANZIAMENTO


 

ARTICOLO 17

(Dotazione organica)

 1. Per l'esercizio delle sue funzioni il CO.RE.COM. si avvale di 
un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed 
individuata ai sensi della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme 
sull'organizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale 
regionale).
 2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è  
determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, 
acquisito il parere dell'Autorità , apportando le necessarie 
variazioni in aumento alla dotazione organica del Consiglio regionale 
vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

ARTICOLO 18

(Norma transitoria)

 1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 
17, la struttura operativa del Comitato è  costituita dal personale, 
attualmente in servizio, assegnato al Comitato Regionale per la 
Comunicazione e l'Informazione (CO.RE.CO.IN.) di cui alla l.r. 1/1997, 
eventualmente integrato dal personale del Ministero delle 
Comunicazioni e dell'Ente Poste italiane trasferito ai sensi 
dell'articolo 1, comma 14, della l. 249/1997.
 2. In fase di prima applicazione della presente legge, il Consiglio 
regionale procede agli adempimenti di cui all'articolo 3 entro 60 
giorni dall'entrata in vigore della stessa.

 

 

 

 

ARTICOLO 19

(Norma finanziaria)

 1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il Comitato dispone della 
dotazione finanziaria ad esso assegnata nei limiti degli stanziamenti 
disposti dagli articoli di bilancio del Consiglio regionale.
 2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il CO.RE.COM. dispone 
delle risorse concordate con l'Autorità  nelle convenzioni con cui 
vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite 
dall'Autorità  sono iscritte nel Bilancio autonomo del Consiglio 
regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia 
contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto 
ordinario), come apposite voci di spesa per l'attività  e le funzioni 
del CO.RE.COM..

 

 

 

 

ARTICOLO 20

(Abrogazione)

 1. E' abrogata la l.r. 1/1997.

 

 

 


Capo III.
NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI FINANZIAMENTO

 

ARTICOLO 21

(Dichiarazione d'urgenza)

 1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 
dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


 

 

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 gennaio 2001

Enzo Ghigo

 

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 21-01-2002
REGIONE PIEMONTE

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 4
del 24 gennaio 2002
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

 

 

 

ARTICOLO 1

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, 
n. 1)

 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 
2001, n.1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del 
Comitato regionale per le Comunicazioni) la parola "sette" è  
sostituita da "otto".
 2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 1/2001 è  sostituito dai 
seguenti:
 "2. Allorchè  il CO.RE.COM. debba procedere a votazione e si 
verifichi un caso di parità  il voto del Presidente conta il doppio.
 2 bis. Il CO.RE.COM., nella sua prima seduta, elegge un 
Vicepresidente espresso dalla minoranza".
 3. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 1/2001, dopo le parole "Al 
Presidente" sono aggiunte le parole "al Vicepresidente”.

 

 

 

 

ARTICOLO 2

(Norma transitoria)

 1. In sede di prima applicazione il Consiglio regionale procede 
all'integrazione del Comitato entro 60 giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge.

 

 

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 gennaio 2002
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni