PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE N. 6 DEL 18-03-2002

Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 15
del 9 aprile 2002
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

 

 

 

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove un sistema 
delle comunicazioni e radiotelevisivo libero e pluralistico, che 
tenga conto delle peculiarità culturali, linguistiche e sociali della 
provincia, garantisca una partecipazione democratica e 
contribuisca ad incrementarne il livello informativo, educativo e 
di intrattenimento.

2. La Provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle proprie 
competenze, applica le convenzioni e i regolamenti del 
Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, aventi lo scopo di 
facilitare la diffusione transfrontaliera di trasmissioni e 
programmi radiotelevisivi nonché di progetti comuni, in 
considerazione dell'importanza del sistema delle 
comunicazioni per l'integra-zione europea, lo sviluppo della 
cultura dei gruppi etnici, della libertà di opinione e del 
pluralismo.

 

 

 

 

ARTICOLO 2

Comitato provinciale per le comunicazioni

1. Per le attività di cui alla presente legge è istituito presso il 
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il Comitato 
provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato 
Comitato. Esso è composto da sei esperti nei settori della 
comunicazione e dell’informazione, delle 
radiotelecomunicazioni e della multimedialità.

2. Il Comitato è composto dal presidente e dal vicepresidente, 
che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati 
dalla Giunta provinciale all’inizio di ogni legislatura, nonché da 
quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a 
scrutinio segreto. Ogni consigliere può esprimere un massimo 
di tre preferenze. La composizione del Comitato deve 
adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta 
dall’ultimo censimento generale della popola-zione; va 
garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. 
Un componente del Comitato è eletto su proposta della 
minoranza politica. I componenti del Comitato non possono 
essere immediatamente rieletti o rinominati. Questo divieto non 
si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la 
loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei 
mesi.

3. Funge da segretario un impiegato del Consiglio provinciale, 
di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

	4. Ai componenti del Comitato sono corrisposte per la 
partecipazione alle sedute, quando competono, a carico del 
bilancio del Consiglio provinciale, le indennità previste dalla 
legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, 
per i componenti di comitati aventi un’autonoma funzione di 
rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le 
modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento 
economico di missione previsto per i dipendenti 
dell’amministrazione provinciale.

	5. Al presidente del Comitato è corrisposto un compenso 
mensile pari a quello determinato dalla Giunta provinciale ai 
sensi dell’articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, 
n. 6, inserito dall’articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 
1994, n. 6, per i presidenti, esterni all’amministrazione 
provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad 
ordinamento autonomo dipendenti dall’amministrazione 
provinciale.

	6. In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle 
sedute del Comitato possono essere invitati anche esperti con 
voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la 
partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore 
dei componenti del Comitato.

7. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la 
presenza di due terzi dei suoi componenti.

8. Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei 
due terzi dei suoi componenti.

 

 

 

 

ARTICOLO 3

Incompatibilità

1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le 
seguenti cariche:
a) politiche:
1) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, 
dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;
2) sindaco;
3) membro - di nomina governativa, parlamentare, dei consigli 
o delle giunte regionali, provinciali e comunali - della 
presidenza o direzione di enti pubblici economici e non;
4) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti 
politici;
b) economico-professionali:
1) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private 
operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, 
della pubblicità, dell’editoria, anche multimediale, della 
rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della 
programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente 
provinciale; 
2) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con 
soggetti di cui al numero 1).

2. Chi esercita un’attività di cui al comma 1 non può essere 
nominato componente del Comitato. Se durante la durata in 
carica viene accertato l’esercizio di una delle dette attività, 
decade dalla carica.

 

 

 

 

ARTICOLO 4

Compiti

1. Il Comitato: 
 a) è organo consultivo della Provincia in materia di 
comunicazioni; 
 b) esprime parere sui provvedimenti che la Provincia intende 
assumere per disporre agevolazioni a favore delle emittenti 
radiofoniche private locali che trasmettono programmi di 
pubblica utilità ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223;
 c) formula proposte al consiglio di amministrazione della 
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito 
alla trasmissione di programmi locali;
 d) regola l'accesso alle trasmissioni provinciali programmate 
dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
 e) elabora proposte e suggerisce criteri, anche sulla base di 
studi, ricerche e consulenze a tal fine effettuate, per i contenuti 
delle convenzioni tra la Provincia e la sede periferica della 
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché le 
emittenti radiotelevisive private in ambito locale, in particolare 
per ciò che concerne la sicurezza della ricezione indisturbata 
della radiodiffusione ovvero l’uso e la sovrapposizione delle 
frequenze in violazione della legge  ed il rilevamento obiettivo 
degli indici d'ascolto, e segue l'attuazione delle convenzioni 
stesse;
 f) assolve ai compiti previsti dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 
31 luglio 1997, n. 249, e collabora, su richiesta, con il Ministro 
delle comunicazioni, con l’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni e con la Commissione parlamentare di indirizzo 
e sorveglianza del servizio radiotelevisivo;
 g) esercita le funzioni di competenza dell’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni, ad esso delegate dalla stessa a 
sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 
249, mediante la stipula di apposite convenzioni.

 

 

 

 

ARTICOLO 5

Programmazione dell'attività

1. Il Comitato presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla 
Presidenza del Consiglio provinciale e all’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni, limitatamente alle funzioni da 
essa delegate, un progetto programmatico delle sue attività 
corredato della relativa previsione di spesa per l’approvazione.

2. La gestione delle spese connesse con il funzionamento del 
Comitato avviene a norma del regolamento interno di 
amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

3. Per l’erogazione delle spese relative alle attività del Comitato 
il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli 
appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, 
aperture di credito a favore di un funzionario delegato scelto tra i 
dipendenti del Consiglio provinciale. Detto funzionario provvede 
al pagamento delle spese secondo la vigente normativa 
provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle 
istruzioni del presidente del Comitato, e sottopone i rendiconti 
periodici delle spese all’approvazione del Comitato.

4. Le assegnazioni dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni per l’esercizio delle funzioni delegate ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1, lettera g), hanno vincolo di 
destinazione e sono iscritte nel bilancio del Consiglio 
provinciale, unitamente alle spese correlate, dal Presidente del 
Consiglio stesso, che dà comunicazione al Consiglio 
provinciale delle relative variazioni apportate al bilancio.

5. Il Comitato presenta entro il 31 marzo di ogni anno al 
Consiglio provinciale ed all’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni una relazione sull'attività svolta nell'anno 
precedente e sul sistema delle comunicazioni in ambito 
provinciale, che è accessibile anche al pubblico.

 

 

 

 

ARTICOLO 6

Struttura di supporto del Comitato e sua dotazione organica

	1. Per l’esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di una 
apposita struttura di supporto istituita presso il Consiglio 
provinciale e individuata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, 
sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale 
struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del 
Comitato e opera in autonomia rispetto alla restante struttura 
organizzativa e dirigenziale del Consiglio. La struttura, il cui 
organico verrà definito dopo aver acquisito in merito il parere 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, potrà essere 
comunque integrata dall’apporto permanente o temporaneo 
degli uffici del Consiglio e potrà avvalersi per lo svolgimento di 
compiti particolarmente complessi e delicati della consulenza 
di esperti e/o della collaborazione di altri soggetti od organismi 
qualificati, previa la stipula di apposite convenzioni.


 

 

 

 

ARTICOLO 7

Infrastrutture comuni per il sistema delle comunicazioni

1. Le finalità perseguite dalla Provincia autonoma di Bolzano 
nell’ambito delle proprie competenze nel settore delle 
comunicazioni seguono i principi stabiliti in materia di 
comunicazioni, in particolare dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 
31 luglio 1997, n. 249. A tal fine la Provincia, d'intesa con il 
Ministero delle comunicazioni e sentiti gli interessati, promuove 
la realizzazione di infrastrutture ed impianti comuni per servizi 
radiotelevisivi pubblici, servizi di comunicazione di pubblico 
interesse ed emittenti private. La Giunta provinciale può affidare 
l’esecuzione di tali progetti nonché di altri progetti nel settore 
delle comunicazioni al servizio pubblico radiotelevisivo 
provinciale. 

 

 

 

 

ARTICOLO 8

Contributi per programmi e trasmissioni particolari - 
convenzioni con enti radiotelevisivi

1. La Provincia autonoma di Bolzano può concedere alle 
emittenti radiofoniche e televisive locali con sede e redazione 
principale nonché produzione e diffusione prevalentemente nel 
territorio provinciale contributi fino al 30 per cento delle ulteriori 
spese di produzione, regolarmente documentate, per 
trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi 
dell'Alto Adige.

2. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel 
Bollettino Ufficiale della Regione, predetermina i criteri e le 
modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1, la Provincia 
autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti 
radiotelevisivi pubblici, inclusi quelli di cui all’articolo 10 del 
decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 
691, aventi per oggetto la produzione di documentazioni di 
particolare valore e di informazioni e trasmissioni di attualità di 
interesse provinciale. I relativi diritti di utilizzazione e diffusione 
di dette produzioni vanno concessi alla Provincia.

4. Ai fini del raggiungimento del grado di copertura del servizio 
di radiodiffusione pubblica della concessionaria del servizio 
pubblico radiotelevisivo, come previsto dai contratti di servizio di 
cui all’articolo 3 della convenzione tra il Ministero delle Poste e 
Telecomunicazioni e la RAI, approvata con decreto del 
Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, la Provincia 
autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni o contratti con 
la medesima concessionaria.

 

 

 

 

ARTICOLO 9

Contributi per l'acquisizione di notizie da agenzie di stampa

1. Tenuto conto della particolare situazione dell'Alto Adige, la 
Provincia autonoma di Bolzano può concedere a emittenti 
radiofoniche e televisive locali contributi fino al 50 per cento 
della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione di notizie da 
un'agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina, in quanto 
esistente, a condizione che tali spese non vengano sopportate 
dallo Stato.

 

 

 

 

ARTICOLO 10

Pubblicità

1. Almeno il 25 per cento delle somme spese dalla Provincia 
autonoma di Bolzano e dagli enti da essa istituiti nonché da 
amministrazioni autonome comunque denominate, sottoposti 
alla sua vigilanza o legislazione, per le spese per campagne 
pubblicitarie e di promozione nell'ambito del territorio 
provinciale, è destinato alle emittenti radiofoniche e televisive 
locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea.

 

 

 

 

ARTICOLO 11

Disposizioni finanziarie

1. Per l’attuazione degli interventi di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono 
utilizzate nell’esercizio in corso le quote ancora disponibili degli 
stanziamenti di spesa autorizzati sul bilancio provinciale 
(capitoli 81216 e 102240) per l’attuazione della legge 
provinciale 4 marzo 1996, n. 5, abrogata dall’articolo 12. Le 
spese a carico degli esercizi successivi saranno stabilite con la 
legge finanziaria annuale.

2. Le spese per l'attività e il funzionamento del Comitato di cui 
all’articolo 2 sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale.

 

 

 

 

ARTICOLO 12

Abrogazione

1. La legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, e successive 
modifiche, è abrogata.

 

 

 

 

ARTICOLO 13

Norme transitorie e finali

1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge 
viene nominato il nuovo Comitato per le comunicazioni ai sensi 
delle disposizioni della presente legge per la durata della 
legislatura corrente.

2. Fino alla nomina del nuovo Comitato rimane in carica il 
Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi

 
Note:

Avvertenza


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi 
dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, e successive modifiche, al fine di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi 
qui trascritti.


Note all’articolo 2:

La legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, concerne: “Compensi 
ai componenti le commissioni, i consigli, comitati e collegi, 
comunque denominati, istituiti presso l’amministrazione 
provinciale di Bolzano”

Il testo dell’ articolo 1/bis della citata legge provinciale nr. 6/91, 
inserito dall’ articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, 
nr. 6, è il seguente:

“1/bis Ai componenti, esterni all’ amministrazione provinciale, i 
consigli, di amministrazione degli enti, degli istituti e delle 
aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall’ 
amministrazione provinciale compete l’indennità prevista dall’ 
articolo 1, comma 1. Le indennità spettanti ai presidenti, esterni 
all’ amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle 
aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall’ 
amministrazione provinciale e ai componenti esterni all’ 
amministrazione provinciale, i collegi dei revisori dei conti degli 
stessi sono determinati dalla Giunta provinciale, tenuto conto 
della complessità e della responsabilità delle funzioni, in forma 
forfettaria e omnicomprensiva sulla base degli importi previsti 
nell’articolo 1, comma 2. Ai presidenti e ai componenti , i 
consigli, di amministrazione e i collegi dei revisori dei conti 
degli enti, degli istituti e delle aziende predetti compete il 
trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di 
viaggio nella misura e nei limiti di cui all’articolo 1, comma 5.”


Note all’articolo 4:

La legge 6 agosto1990, n. 223, concerne “Disciplina del 
sistema radiotelevisivo pubblico e privato”.

La legge 31 luglio 1997, n. 249 concerne “ Istituzione 
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui 
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”.

Il testo dell’articolo 1, comma 13, della citata legge n. 249/97 è 
il seguente:
“Art. 1
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

omissis
13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle 
comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la 
sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché 
degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, 
secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e 
l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul 
territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, 
di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono 
funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le 
comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro 
sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le 
competenze attualmente svolte dai comitati regionali 
radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali 
relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di 
incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di 
finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo 
periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati 
regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati 
regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano adotta un 
regolamento per definire le materie di sua competenza che 
possono essere delegate ai comitati regionali per le 
comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può 
richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta 
indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette 
all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i 
preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli 
aspetti di comune interesse.”
omissis


Note all’articolo 7:

La legge 6 agosto1990, n. 223, concerne “Disciplina del 
sistema radiotelevisivo pubblico e privato”.

La legge 31 luglio 1997, n. 249 concerne “ Istituzione 
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui 
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (1/circ).”


Note all’articolo 8:

Il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 
691 concerne: “Norme di attuazione dello statuto speciale per 
la Regione Trentino-Alto Adige, concernente usi e costumi 
locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, 
musei), aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività 
artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di 
Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di 
impiantare stazioni radiotelevisive”.
“Art. 10

(1) In attuazione all' articolo 8, n. 4, del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia di 
Bolzano è autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a 
consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione 
contemporanea, nel territorio della provincia, delle 
radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi 
radiotelevisivi esteri dell' area culturale tedesca e ladina.

(2) Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le 
eventuali modificazioni sono concordati, nell' ambito delle 
rispettive competenze, tra la Provincia ed il Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni, anche al fine del coordinamento con 
gli altri servizi di telecomunicazione. 

(3) La Provincia, per il trasporto dei programmi può utilizzare, 
ove occorra, alle condizioni di legge i collegamenti disponibili 
della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari.

(4) Al fine della ricezione di cui al primo comma, la Provincia è 
autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di 
privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall' 
entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati 
non acquisiti dalla Provincia o successivamente non 
contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, 
ricadono sotto la previsione dell' articolo 195 del codice postale 
e delle telecomunicazioni.

(5) L' esercizio della rete di cui al primo comma è sottoposto 
alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e 
delle telecomunicazioni. La rete non può essere utilizzata per 
trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo 
comma.

(6) La Provincia è responsabile dell' osservanza a termini del 
proprio ordinamento della legge di cui all' ultimo comma dell' 
articolo 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e 
visive ricevute dall' estero a mezzo della propria rete.
(7) Le condizioni concordate tra la Provincia e gli organismi 
radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al 
presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e 
delle telecomunicazioni.

(8) Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e 
dal presente decreto, le disposizioni relative all' uso dei mezzi 
radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate 
con le successive leggi di riforma.

(9) In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le 
province autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà di 
assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi 
impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua 
ladina, nonché per collegarsi con aree culturali europee, 
limitatamente all' ambito territoriale delle rispettive province. Si 
applicano i commi secondo e quinto del presente articolo.“




Il DPR 28-3-1994 concerne: ”Approvazione della convenzione 
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI 
-Radiotelevisione italiana Spa per la concessione in esclusiva 
del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori 
e televisivi sull'intero territorio nazionale.”
“Articolo 3
Contratto di servizio

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa 
con i Ministeri del tesoro e delle finanze, stipula ogni tre anni 
con la società concessionaria un contratto di servizio, 
integrativo della presente convenzione, nel quale sono 
specificamente considerati gli aspetti relativi agli obiettivi di 
razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di 
produttività aziendale, nonché al miglioramento della qualità del 
servizio, all'attività di ricerca e di sperimentazione, alla vigilanza 
e al controllo. Il contratto di servizio è approvato con la 
medesima procedura seguita per la presente convenzione.

2. Il contratto di servizio determina l'ammontare del canone di 
concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese 
radiotelevisive private, ed individua i
criteri di adeguamento annuale dei canoni di abbonamento nei 
limiti dell'inflazione
programmata, nonché le modalità di trasferimento delle quote 
spettanti alla società concessionaria. I criteri di adeguamento 
sono correlati a parametri di produttività, ad obiettivi di qualità 
del servizio, nonché ad ulteriori indicatori economico-finanziari 
e di gestione aziendale. Entro il mese di ottobre il Ministro delle 
poste e delle telecomunicazioni con proprio decreto stabilisce i 
canoni di abbonamento in vigore dal 1 gennaio dell'anno 
successivo. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di 
concessione per gli anni 1995-96 sarà ridefinito secondo le 
determinazioni delle rispettive leggi finanziarie. Il contratto di 
servizio prevede, altresì, forme di collaborazione con le realtà 
culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai 
quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi 
periferiche della concessionaria pubblica, le regioni e i 
concessionari privati in ambito locale.

3. Il contratto di servizio relativo al triennio 1994-1996, deve 
essere stipulato entro il 30 giugno 1994. Per la stipulazione dei 
contratti di servizio successivi le parti provvederanno ad avviare 
le trattative entro i sei mesi precedenti alla data di scadenza di 
quello vigente. Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto 
entro tale data, l'adeguamento dei canoni di abbonamento sarà 
provvisoriamente determinato nella misura del cinquanta per 
cento del tasso d'inflazione programmato, fatti salvi i conguagli 
conseguenti al definitivo aggiornamento contenuto nel contratto 
di servizio.”


Note all’articolo 12:

La legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5 concerne “Norme e 
provvidenze in materia di radiodiffusione”.

 

 

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Provincia.


Bolzano, 18 marzo 2002

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER