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DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1°
novembre 1973, n. 691
Norme
di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige,
concernenti usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche,
accademie,
istituti, musei), aventi carattere provinciale; manifestazioni
ed
attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia
di
Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di
impiantare
stazioni radiotelevisive
(In
G.U. 16 novembre 1973, n. 296; in B.U. 29 settembre 1979, n. 49, straord.)
[...]
Art. 7
[Corte
costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985
Convenzione relativa ai programmi radiotelevisivi in lingua tedesca e ladina –
Piano nazionale delle radiofrequenze – Istituzione della terza rete televisiva
Corte
costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985
Diffusione radiotelevisiva sull'intero territorio nazionale – Piano nazionale
delle frequenze Corte
costituzionale - Sentenza N. 29 del 12.02.1996
Contributi e agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche e televisive locali
Corte
costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003
Nomina
del comitato provinciale per le comunicazioni – Stipula di convenzioni con
enti radiotelevisivi – Piano provinciale delle infrastrutture delle
comunicazioni – Sistema di smaltimento rifiuti]
(1) Le
attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazioni ed
attività artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi,
esercitate dagli organi centrali o periferici dello Stato, sono esercitate
nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Bolzano, ai sensi e nei
limiti di cui all'articolo 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.
(2) L'esercizio
predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative previste dagli
articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3
aprile 1947, n. 428.
(3) È
fatto divieto alla Provincia di Bolzano di impiantare stazioni radiotelevisive
destinate ad effettuare trasmissioni di programmi propri.
[...]
Art. 10 [
Corte
costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985
Convenzione relativa ai programmi radiotelevisivi in lingua tedesca e ladina –
Piano nazionale delle radiofrequenze – Istituzione della terza rete televisiva
Corte
costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985
Diffusione radiotelevisiva sull'intero territorio nazionale – Piano nazionale
delle frequenze]
(1) In
attuazione all'articolo 8, n. 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
, la Provincia di Bolzano è autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea
a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel
territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da
organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.
(2) Il piano tecnico
della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono
concordati, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la Provincia ed il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine del coordinamento
con gli altri servizi di telecomunicazione. 5)
(3) La Provincia, per il
trasporto dei programmi può utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i
collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari.
(4) Al fine della
ricezione di cui al primo comma, la Provincia è autorizzata ad acquisire, per
ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti
dei privati non acquisiti dalla Provincia o successivamente non contemplati dal
piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione
dell'articolo 195 del codice postale e delle telecomunicazioni.
(5) L'esercizio della
rete di cui al primo comma è sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non può essere
utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo
comma.
(6) La Provincia è
responsabile dell'osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di
cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione per le radiodiffusioni
sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria rete.
(7) Le condizioni
concordate tra la Provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la
ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni.
(8) Nel rispetto dei
principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le
disposizioni relative all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di
Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma.
(9) In considerazione
degli articoli 2 e 102 dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano
hanno la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi
impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina,
nonché per collegarsi con aree culturali europee, limitatamente all'ambito
territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto
del presente articolo. 6)
Art. 10/bis
(1) La
provincia di Bolzano promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione
della lingua ladina e individua il soggetto competente a fissare le norme
linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di
autonomia. 7)
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farlo osservare.
Decreto
legislativo 15 dicembre 1998, n. 487
—
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973,
n. 691 , in materia di iniziative per la ricezione di programmi radiotelevisivi
in lingua ladina e di altre aree culturali europee
Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 , in materia di
iniziative per la ricezione di programmi radiotelevisivi in lingua ladina e di
altre aree culturali europee
(reca modifiche al D.P.R. n.
691/1973 : Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige, concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali
(biblioteche, accademie, istituti, musei), aventi carattere provinciale;
manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la
provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di
impiantare stazioni radiotelevisive)
Decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 267
—
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate
Decreto
legislativo 22 maggio 2001, n. 262
—
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
recanti modifiche e integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e al decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , in materia di
tutela della popolazione ladina in provincia di Bolzano
Norme di attuazione dello
Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e
integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e al decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , in materia di
tutela della popolazione ladina in provincia di Bolzano
(reca modifiche al:
D.P.R.
n. 691/1973 : Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige, concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali
(biblioteche, accademie, istituti, musei), aventi carattere provinciale;
manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la
provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di
impiantare stazioni radiotelevisive
D.P.R.
n. 574/1988 : Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina
nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti
giudiziari)
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