MASSIME

dal 1956 ad oggi

(dal sito www.cortecostituzionale.it)

 

 

Sentenza 284/2002

Massima numero 27122  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

RUPERTO

  Relatore

ONIDA

Udienza Pubblica del

07/05/2002

  Decisione del

19/06/2002

Deposito del

26/06/2002

  Pubblicazione in G. U.

03/07/2002

 

Ordinanze di rimessione

780/2001  

 

Titolo
SENT. 284/02 B. INTERVENTO IN GIUDIZIO - SOGGETTO NON RIVESTENTE LA QUALITÀ DI PARTE DEL GIUDIZIO 'A QUO' - RADIOTELEVISIONE ITALIANA, CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO - TITOLARITÀ DI UNA POSIZIONE GIURIDICA QUALIFICATA - AMMISSIONE AD INTERVENIRE.

Testo
E' ammesso l'intervento della RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. nel giudizio di costituzionalità concernente il canone radioteleviso, in quanto pur non essendo parte costituita nel giudizio 'a quo', è titolare di una posizione giuridica individuale, suscettibile di essere pregiudicata immediatamente ed irrimediabilmente dalla eventuale pronuncia di accoglimento.

M. Fierro
(testo provvisorio)

 

 

Ordinanza 226/1995

Massima numero 21510  

Giudizio

GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

Presidente

BALDASSARRE

  Relatore

CHELI

Camera di Consiglio del

02/06/1995

  Decisione del

02/06/1995

Deposito del

02/06/1995

  Pubblicazione in G. U.

07/06/1995

 

 

 

 

Titolo
ORD. 226/95 B. INFORMAZIONE (ACCESSO AI MEZZI DI) - PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE (C.D. 'PAR CONDICIO') DURANTE LE CAMPAGNE REFERENDARIE - REGOLAMENTAZIONE DELLA DIFFUSIONE SU STAMPA E RADIOTELEVISIONE IN RELAZIONE A REFERENDUM INDETTI PER L'11 GIUGNO 1995 - ATTI DEL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAL COMITATO PROMOTORE DI ALCUNI 'REFERENDUM' NEI CONFRONTI DEL SUDDETTO GARANTE - FASE DI DELIBAZIONE - IMPOSSIBILITA' DI CONSIDERARE IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA "POTERE DELLO STATO" - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO 'IN PARTE QUA'.

Testo
Le attribuzioni del garante per la radiodiffusione e l'editoria, disciplinate dalla legge ordinaria (v. art. 6 legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni) non assumono uno specifico rilievo costituzionale ne' sono tali da giustificare - nonostante la particolare posizione di indipendenza riservata all'organo dall'ordinamento - il riferimento all'organo stesso della competenza a dichiarare in via definitiva la volonta' di uno dei poteri dello Stato. Pertanto, non sussistendo i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore di alcuni 'referendum' abrogativi (in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali) indetti per l'11 giugno 1995, nei confronti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in relazione ai provvedimenti di regolamentazione delle campagne referendarie sulla stampa e sulla radiotelevisione, adottati da quest'ultimo il 12 aprile e il 13 e il 22 maggio 1995, va dichiarato inammissibile. red.: S. Pomodoro


Altri parametri e norme interposte

 

legge 11/03/1953 n. 87 art. 37 co. 3

 

legge 11/03/1953 n. 87 art. 37 co. 4

 


Riferimenti normativi

 

provvedimento Garante radiodiffusione ed editoria 12/04/1995

 

provvedimento Garante radiodiffusione ed editoria 13/05/1995

 

provvedimento Garante radiodiffusione ed editoria 22/05/1995

 

 

Sentenza 7/1995

Massima numero 21261  

Giudizio

GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' DI REFERENDUM

Presidente

CASAVOLA

  Relatore

CHELI

Camera di Consiglio del

09/01/1995

  Decisione del

11/01/1995

Deposito del

12/01/1995

  Pubblicazione in G. U.

18/01/1995

 

 

 

 

Titolo
SENT. 7/95. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO - CONCESSIONE DEL SERVIZIO A SOCIETA' PER AZIONI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.

Testo
La richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 2, comma 2, l. 6 agosto 1990, n. 223 e dell'art. 1 d.l. 19 ottobre 1992, n. 408, conv. in l. 17 dicembre 1992, n. 483, che riservano esclusivamente alla mano pubblica (Stato, enti pubblici e societa' a totale partecipazione pubblica) la titolarita' delle azioni della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI - Radiotelevisione italiana), non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non potendo ritenersi contraddittorio l'eventuale esito positivo del referendum (con la possibilita', quindi, anche per i privati di partecipare al capitale azionario di tale societa') con la natura pubblica del servizio radiotelevisivo ovvero con il carattere di societa' di interesse nazionale riconosciuto dall'art. 2461 cod. civ. alla concessionaria di tale servizio, elemento questo operante indipendentemente dalla qualita' pubblica o privata dei soggetti titolari del capitale azionario. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 2, comma 2, l. 6 agosto 1990, n. 223, e dell'art. 1 d.l. 19 ottobre 1992, n. 408, conv. in l. 17 dicembre 1992, n. 483). - v. S. n. 16/1978. Sui fini di interesse generale del servizio pubblico, anche se esercitato tramite concessionaria, S. n. 58/1965. red.: F.S. rev.: S.P.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 75 co. 2

 


Riferimenti normativi

 

legge 06/08/1990 n. 223 art. 2 co. 2

 

decreto legge 10/10/1992 n. 408 art. 1 (convertito )

 

legge 17/12/1992 n. 483 art. 1

 

 

Sentenza 112/1993

Massima numero 19514  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

BORZELLINO

  Relatore

BALDASSARRE

Udienza Pubblica del

03/11/1992

  Decisione del

24/03/1993

Deposito del

26/03/1993

  Pubblicazione in G. U.

31/03/1993

 

Ordinanze di rimessione

183/1992  

 

Titolo
SENT. 112/93 F. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONI TELEVISIVE VIA ETERE - DISCIPLINA 'EX LEGE' N. 223 DEL 1990 - ISTITUZIONE DI UN SISTEMA TELEVISIVO DI TIPO "MISTO", BASATO SUL CD. PRINCIPIO DELLA CONCESSIONE A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE - FONDAMENTO E FINALITA' - RITENUTA COMPATIBILITA', ALLO STATO ATTUALE, CON I VINCOLI DI ORDINE COSTITUZIONALE ED I CONDIZIONAMENTI DI FATTO INERENTI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO CON IL MEZZO TELEVISIVO.

Testo
La legge n. 223 del 1990 - che, in sostituzione della "riserva statale" sui servizi di radiodiffusione televisiva, istituisce un sistema radiotelevisivo di tipo "misto", basato sul "principio della concessione" a soggetti pubblici e privati - risponde ad una valutazione discrezionale del legislatore, il quale ha ritenuto che, allo stato attuale dello sviluppo tecnologico ed economico-sociale, i "condizionamenti di fatto" all'esercizio del diritto di diffusione del proprio pensiero attraverso il mezzo televisivo (derivanti dalla limitatezza delle frequenze utilizzabili per la radiotelediffusione nell'etere e dalla relativa ristrettezza delle possibilita' di accesso alle necessarie risorse economiche e tecnologiche) sono tali da consentire agli imprenditori privati - purche' sottoposti a rigorose condizioni di ingresso e a predeterminati controlli - di concorrere, insieme con il servizio pubblico, all'informazione televisiva nel rispetto dei vincoli di ordine costituzionale ad essa inerenti (quali il pluralismo, l'imparzialita' e la correttezza dell'informazione, nonche' il rispetto della dignita' umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo morale e psichico dei minori). - Sulla liberta' di manifestazione del pensiero come valore primario e inviolabile (art. 2 Cost.), comprensivo tanto del diritto di informare che di essere informati, v. S. nn. 202/1976, 148/1981, 826/1988; sui condizionamenti di fatto al diritto di diffusione del proprio pensiero col mezzo televisivo, v. S. nn. 59/1960, 225/1974, 202/1976, 148/1981, 826/1988.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 21

 


Riferimenti normativi

 

legge 06/08/1990 n. 223

 

 

 

Sentenza 348/1990

Massima numero 15889  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente

SAJA

  Relatore

CHELI

Udienza Pubblica del

12/06/1990

  Decisione del

11/07/1990

Deposito del

20/07/1990

  Pubblicazione in G. U.

01/08/1990

 

Ricorsi in via principale

24/1990  

 

Titolo
SENT. 348/90 B. REGIONI A STATUTO COMUNE - COMPETENZA IN MATERIA DI INFORMAZIONE (STAMPA E RADIOTELEVISIONE) - OGGETTO - LIMITI. REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE LOCALE - DISCIPLINA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE IN MATERIA DI INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Per quanto concerne le Regioni, quali soggetti costituzionali investiti di competenze sia politiche che amministrative, l'impiego dei mezzi di comunicazione di massa (stampa o radiotelevisione) si riferisce, in particolare, ai due aspetti - rispecchiati nelle norme di molti statuti regionali - delle informazioni che la Regione e' tenuta ad offrire ai cittadini in ordine alle proprie attivita' ed ai propri programmi e delle informazioni che la Regione puo' ricevere dalla societa' regionale e che concorrono a determinare la partecipazione di tale societa' alle scelte attraverso cui si esprime l'indirizzo politico e amministrativo regionale. Opera entro tale ambito la legge della Regione Piemonte riapprovata il 13 marzo 1990, che, nel prevedere "interventi per l'informazione locale", non si distacca dalla cornice statutaria (art. 8 dello Statuto piemontese) ne' pretende di regolare in concorrenza o in alternativa con la legislazione statale, le modalita' di esercizio della liberta' di informazione attivabile attraverso la stampa o la radiotelevisione, bensi' soltanto prevedere alcuni incentivi di carattere economico ai fini dell'ammodernamento di imprese di informazione operanti in sede locale e prevalentemente finalizzate a trasmettere informazioni sulla realta' sociale, economica e culturale del Piemonte (cfr. art. 10, primo comma, di detta legge). Alcuni dei quali, peraltro, (artt. 6 e 7), si presentano come specificativi di discipline operative gia' da tempo in vigore (LL.reg. 1 dicembre 1986, n. 56 e 9 marzo 1984, n. 17) mentre altri (art. 8) sono agevolmente riconducibili alla materia dell'istruzione professionale di cui all'art. 117 Cost.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 6, 7, 8 e 10 della legge della regione Piemonte riapprovata il 13 marzo 1990).


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 117

 


Altri parametri e norme interposte

 

statuto regione Basilicata art. 5

 

statuto regione Basilicata art. 62

 

statuto regione Calabria art. 56

 

statuto regione Campania art. 48

 

statuto regione Emilia Romagna art. 5

 

statuto regione Liguria art. 4

 

statuto regione Lombardia art. 5

 

statuto regione Lombardia art. 54

 

statuto regione Marche art. 32

 

statuto regione Molise art. 42

 

statuto regione Toscana art. 4

 

statuto regione Umbria art. 11

 

statuto regione Veneto art. 35

 


Riferimenti normativi

 

legge della regione Piemonte 13/03/1990 art. 1

 

legge della regione Piemonte 13/03/1990 art. 6

 

legge della regione Piemonte 13/03/1990 art. 7

 

legge della regione Piemonte 13/03/1990 art. 8

 

legge della regione Piemonte 13/03/1990 art. 10

 

 

Sentenza 348/1990

Massima numero 15888  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente

SAJA

  Relatore

CHELI

Udienza Pubblica del

12/06/1990

  Decisione del

11/07/1990

Deposito del

20/07/1990

  Pubblicazione in G. U.

01/08/1990

 

Ricorsi in via principale

24/1990  

 

Titolo
SENT. 348/90 A. INFORMAZIONE DI MASSA (STAMPA E RADIOTELEVISIONE) COME ESERCIZIO DI LIBERTA' FONDAMENTALI E GARANZIA DI PLURALISMO - IMPLICAZIONI - COMPETENZA DELLE REGIONI - COLLOCAZIONE - FONDAMENTO.

Testo
L'informazione attuata attraverso i mezzi di comunicazione di massa (si tratti di stampa o di radiotelevisione) e' attivita' che - per il fatto di collegarsi, nel nostro sistema, all'esercizio di una liberta' fondamentale (quale quella di espressione del pensiero) ed alla presenza di un valore essenziale per la democrazia (quale quello del pluralismo) - non puo' essere collocata sullo stesso piano delle materie elencate nell'art. 117 Cost.. Nei suoi risvolti attivi e passivi (liberta' di informare e diritto ad essere informati) l'informazione esprime, infatti - al di la' delle singole sfere di attribuzioni rispettivamente assegnate allo Stato ed alle Regioni - una condizione preliminare e non sopprimibile per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico. Nell'ambito di tale forma, qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo investito di competenze di natura politica non puo', di conseguenza, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo all'impiego dei mezzi di comunicazione di massa. - S. n. 94/1977.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 21

 

Costituzione art. 117

 

 

Ordinanza 219/1989

Massima numero 12214  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

SAJA

  Relatore

GALLO

Camera di Consiglio del

08/03/1989

  Decisione del

12/04/1989

Deposito del

20/04/1989

  Pubblicazione in G. U.

26/04/1989

 

Ordinanze di rimessione

818/1988  

 

Titolo
ORD. 219/89. RADIOTELEVIZIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - CANONE TELEVISIVO - IMPOSTA - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - POSSESSO DI APPARECCHIO TELEVISIVO - E' INDICE SUFFICIENTE. - R.D.L. 21 FEBBRAIO 1983 N. 246, ARTT. 1 E 10; L. 4 GIUGNO 1938 N. 880 L. 14 APRILE 1975 N. 103, ART. 15, COMMA 2; - COST., ART. 53.

Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - Anche a voler considerare il canone di abbonamento radiotelevisivo come un'imposta, la mera detenzione di un apparecchio puo' essere ragionevolmente ritenuta indice di capacita' contributiva ai fini dell'imposizione del modestissimo tributo che l'utente e' tenuto a versare. La capacita' contributiva difatti consiste nell'idoneita' ad eseguire la prestazione coattivamente imposta, correlata non gia' alla concreta capacita' del singolo contribuente, bensi' al presupposto economico al quale l'obbligazione e' collegata.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 53

 


Riferimenti normativi

 

regio decreto legge 21/02/1938 n. 246 art. 1

 

regio decreto legge 21/02/1938 n. 246 art. 10 (convertito )

 

legge 04/06/1938 n. 880 art. 10

 

legge 14/04/1975 n. 103 art. 15 co. 2

 

 

Sentenza 1030/1988

Massima numero 12001  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

SAJA

  Relatore

SPAGNOLI

Udienza Pubblica del

07/06/1988

  Decisione del

27/10/1988

Deposito del

15/11/1988

  Pubblicazione in G. U.

23/11/1988

 

Ordinanze di rimessione

153/1984   423/1985   448/1985   474/1985   602/1985   278/1986   469/1986   470/1986   483/1986   493/1986   529/1986   530/1986   772/1986   790/1986   18/1987   180/1987   188/1987   287/1987   414/1987   610/1987  

 

Titolo
SENT. 1030/88 G. APPARECCHI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ASSOGGETTAMENTO A CONCESSIONE ANZICHE' AD AUTORIZZAZIONE - CONTRASTO CON L'ART. 15 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N.156, ARTT. 1, 183, 195, 334, I PRIMI TRE NEL TESTO SOSTITUITO CON L'ART. 45 LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 - COST., ARTT. 15, 35, 41

Testo
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA. L'uso degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, assoggettati ad una disciplina differenziata rispetto a quella di altri strumenti di comunicazione a mezzo di onde radioelettriche, data la loro limitata portata e potenza e la destinazione a scopi socialmente utili, puo' essere legittimamente limitato solo al fine di assicurare un razionale ed ordinato governo dell'etere, e cioe' il coordinamento e la compatibilita' reciproca tra detti strumenti e tra essi e gli altri mezzi di telecomunicazione. Pertanto, pur restando ferma la prevista sanzione penale, sono costituzionalmente illegittime - per contrasto con l'art. 15 Cost. - le disposizioni (artt. 1, 183, 195 e 334 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi tre nel testo sostituito con l'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) che assoggettano detti apparecchi a concessione, anziche' ad autorizzazione.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 15

 

Costituzione art. 35

 

Costituzione art. 41

 


Riferimenti normativi

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 1

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 183

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 195

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 334

 

legge 14/04/1975 n. 103

 

 

Sentenza 1030/1988

Massima numero 12000  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

SAJA

  Relatore

SPAGNOLI

Udienza Pubblica del

07/06/1988

  Decisione del

27/10/1988

Deposito del

15/11/1988

  Pubblicazione in G. U.

23/11/1988

 

Ordinanze di rimessione

153/1984   423/1985   448/1985   474/1985   602/1985   278/1986   469/1986   470/1986   483/1986   493/1986   529/1986   530/1986   772/1986   790/1986   18/1987   180/1987   188/1987   287/1987   414/1987   610/1987  

 

Titolo
SENT. 1030/88 F. INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI PONTI RADIO - SOGGEZIONE A CONCESSIONE ANZICHE' AD AUTORIZZAZIONE - ASSUNTO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 15, 21, 41 E 43 COST. - INFONDATEZZA. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 1, 183, 190, 191, 213, 214, 218, 322 - COST., ARTT. 3, 15, 21, 41, 43

Testo
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PONTI RADIO - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA. Essendo l'etere un bene comune naturalmente limitato di cui e' necessario assicurare un ordinato governo, anche in adempimento di obblighi internazionali, non sussiste in capo al privato un diritto soggettivo all'utilizzazione di una banda di frequenza ne', conseguentemente, la liberta' di installazione ed esercizio dei ponti radio, rispetto alla quale va invece riconosciuta all'amministrazione una discrezionalita' non solo tecnica, ma anche amministrativa, incompatibile col regime autorizzatorio. Rispetto a tali impianti e' percio' costituzionalmente legittima sia la riserva allo Stato che la correlativa compressione della liberta' di iniziativa economica privata.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 3

 

Costituzione art. 15

 

Costituzione art. 21

 

Costituzione art. 41

 

Costituzione art. 43

 


Riferimenti normativi

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 1

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 183

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 190

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 191

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 213

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 214

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 218

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 322

 

 

Sentenza 1030/1988

Massima numero 11999  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

SAJA

  Relatore

SPAGNOLI

Udienza Pubblica del

07/06/1988

  Decisione del

27/10/1988

Deposito del

15/11/1988

  Pubblicazione in G. U.

23/11/1988

 

Ordinanze di rimessione

153/1984   423/1985   448/1985   474/1985   602/1985   278/1986   469/1986   470/1986   483/1986   493/1986   529/1986   530/1986   772/1986   790/1986   18/1987   180/1987   188/1987   287/1987   414/1987   610/1987  

 

Titolo
SENT. 1030/88 E. APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - PONTI RADIO - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE TRA DESTINATARI DETERMINATI, E NON DI DIFFUSIONE DI MESSAGGI ALLA GENERALITA' - APPLICABILITA' DELL'ART. 15 E NON DELL'ART.
21 COST.. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N.156, ARTT. 195, 322, 334 - COST., ARTT. 15 E 21

Testo
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - PONTI RADIO. Gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di ponti radio, in quanto strumenti preordinati a realizzare comunicazioni tra destinatari determinati e non a diffondere messaggi alla generalita', rientrano nella disciplina di cui all'art. 15, e non in quella di cui all'art. 21 Cost..


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 15

 

Costituzione art. 21

 


Riferimenti normativi

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 195

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 322

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 334

 

 

Sentenza 1030/1988

Massima numero 11998  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

SAJA

  Relatore

SPAGNOLI

Udienza Pubblica del

07/06/1988

  Decisione del

27/10/1988

Deposito del

15/11/1988

  Pubblicazione in G. U.

23/11/1988

 

Ordinanze di rimessione

153/1984   423/1985   448/1985   474/1985   602/1985   278/1986   469/1986   470/1986   483/1986   493/1986   529/1986   530/1986   772/1986   790/1986   18/1987   180/1987   188/1987   287/1987   414/1987   610/1987  

 

Titolo
SENT. 1030/88 D. CAUSA DI NON PUNIBILITA' DELL'IMPIANTO ED ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI - ESTENSIONE AGLI APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - NON OMOGENEITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A RAFFRONTO - INFONDATEZZA. - D.L. 6 DICEMBRE 1984, N.807, CONV., CON MODIF., IN LEGGE 4 FEBBRAIO 1985, N. 10, ART. 4, COMMA TERZO BIS - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 195, 334 - COST., ART. 3

Testo
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - IMPIANTI RADIOTELEVISIVI VIA ETERE. La causa di non punibilita' di cui all'art. 4, comma terzo bis, del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10 essendo inscindibilmente collegata all'anomala e necessariamente contingente situazione giuridica dell'emittenza radiotelevisiva privata, non puo' essere estesa - stante la disomogeneita' delle situazioni poste a raffronto - all'impianto ed esercizio senza concessione degli impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 3

 


Riferimenti normativi

 

decreto legge 06/12/1984 n. 807 (convertito con modificazioni)

 

legge 04/02/1985 n. 10 art. 4 co. 3 bis

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 195

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 334

 

 

Sentenza 1030/1988

Massima numero 11997  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

SAJA

  Relatore

SPAGNOLI

Udienza Pubblica del

07/06/1988

  Decisione del

27/10/1988

Deposito del

15/11/1988

  Pubblicazione in G. U.

23/11/1988

 

Ordinanze di rimessione

153/1984   423/1985   448/1985   474/1985   602/1985   278/1986   469/1986   470/1986   483/1986   493/1986   529/1986   530/1986   772/1986   790/1986   18/1987   180/1987   188/1987   287/1987   414/1987   610/1987  

 

Titolo
SENT. 1030/88 C. APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - ASSOGGETTAMENTO A CONCESSIONE ED A SANZIONE PENALE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI DI PORTATA NON ECCEDENTE L'AMBITO LOCALE - QUESTIONE GIA' DECISA CON LA SENTENZA N. 237 DEL 1984 - MANIFESTA INFONDATEZZA. - D.P.R. 29 MARZO 1956, N. 173, ARTT. 195, 334 - COST., ART. 3

Testo
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - IMPIANTI RADIOTELEVISIVI VIA ETERE. E' manifestamente infondata, in quanto gia' decisa con la sentenza n. 237 del 1984, la questione di legittimita' costituzionale dell'assoggettamento a concessione, ed a sansione penale in mancanza di questa, dell'impianto ed esercizio di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, prospettata assumendo a parametro l'anomala condizione giuridica degli impianti radiotelevisivi via etere di portata non eccedente l'ambito locale.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 3

 


Riferimenti normativi

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1956 n. 173 art. 195

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1956 n. 173 art. 334

 

 

Sentenza 1030/1988

Massima numero 11996  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

SAJA

  Relatore

SPAGNOLI

Udienza Pubblica del

07/06/1988

  Decisione del

27/10/1988

Deposito del

15/11/1988

  Pubblicazione in G. U.

23/11/1988

 

Ordinanze di rimessione

153/1984   423/1985   448/1985   474/1985   602/1985   278/1986   469/1986   470/1986   483/1986   493/1986   529/1986   530/1986   772/1986   790/1986   18/1987   180/1987   188/1987   287/1987   414/1987   610/1987  

 

Titolo
SENT. 1030/88 B. POSTE E TELECOMUNICAZIONI - STAZIONI RADIOELETTRICHE - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA DI TIPO PORTATILE - FUNZIONAMENTO VIA CAVO E NON SOLO VIA ETERE - ECCEZIONE DI IRRILEVANZA - INFONDATEZZA. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 314, 315, 334

Testo
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - STAZIONI RADIOLETTRICHE - APPARECCHI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA. Sono apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, in quanto rientrano nel genus "stazioni radioelettriche", anche quelli in cui il segnale e' trasmesso via cavo. E' percio' infondata l'eccezione di irrilevanza basata sull'assunto che rientrino in tale nozione solo gli impianti funzionanti via etere.


Riferimenti normativi

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 314

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 315

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 334

 

 

Sentenza 1030/1988

Massima numero 11995  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

SAJA

  Relatore

SPAGNOLI

Udienza Pubblica del

07/06/1988

  Decisione del

27/10/1988

Deposito del

15/11/1988

  Pubblicazione in G. U.

23/11/1988

 

Ordinanze di rimessione

153/1984   423/1985   448/1985   474/1985   602/1985   278/1986   469/1986   470/1986   483/1986   493/1986   529/1986   530/1986   772/1986   790/1986   18/1987   180/1987   188/1987   287/1987   414/1987   610/1987  

 

Titolo
SENT. 1030/88 A. APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - PENA PREVISTA PER L'ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE - ASSUNTO ECCESSO DI DELEGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 19 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 195 E 334 - R.D. 27 FEBBRAIO 1936, N. 645, ART. 178, MODIF. CON LEGGE 14 MARZO 1952, N. 196 - LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N.775, ART. 6, ULTIMO COMMA - LEGGE 9 FEBBRAIO 1968, N.117, ARTT. 1 E 2 - COST., ART. 76

Testo
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - PENA. L'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), riproduce sostanzialmente l'art. 178 del previgente codice postale (r.d. 27 febbraio 1936, n. 645), come modificato dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n.196. E' percio' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 195 per violazione dell'art. 76 Cost., prospettata sull'erroneo presupposto che le corrispondenti disposizioni previgenti al suddetto testo unico fossero quelle di cui agli artt. 1 e 2 della legge 9 febbraio 1968, n. 117.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 76

 


Riferimenti normativi

 

decreto del Presidente della Repubblica 19/03/1973 n. 156 art. 195

 

decreto del Presidente della Repubblica 19/03/1973 n. 156 art. 334

 

regio decreto 27/02/1936 n. 645 art. 178 (modificato )

 

legge 14/03/1952 n. 196 art. 178

 

legge 28/10/1970 n. 775 art. 6 ultimo co.

 

legge 09/02/1968 n. 117 art. 1

 

legge 09/02/1968 n. 117 art. 2

 

 

Sentenza 826/1988

Massima numero 11992  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

SAJA

  Relatore

SPAGNOLI

Udienza Pubblica del

07/06/1988

  Decisione del

13/07/1988

Deposito del

14/07/1988

  Pubblicazione in G. U.

20/07/1988

 

Ordinanze di rimessione

771/1982   430/1985   414/1986  

 

Titolo
SENT. 826/88 P. DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RILEVANZA - ORDINANZA DI RIMESSIONE - MOTIVAZIONE. Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo, secondo e terzo del d.l. 6 dicembre 1984, n.807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n.10, poiche' l'ordinanza di rimessione non reca al riguardo la benche' minima motivazione, ne' in punto di rilevanza, ne' in punto di non manifesta infondatezza.

 

Sentenza 826/1988

Massima numero 11991  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

SAJA

  Relatore

SPAGNOLI

Udienza Pubblica del

07/06/1988

  Decisione del

13/07/1988

Deposito del

14/07/1988

  Pubblicazione in G. U.

20/07/1988

 

Ordinanze di rimessione

771/1982   430/1985   414/1986  

 

Titolo
SENT. 826/88 O. RADIOTELEVISIONE - ATTIVITA' PRIVATA DI TRASMISSIONE TELEVISIVA VIA ETERE SU SCALA NAZIONALE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA EMITTENTI - CARATTERE PROVVISORIO DELLA LEGGE IMPUGNATA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE PER LE RAGIONI CUI IN MOTIVAZIONE. - D.L. 6 DICEMBRE 1984, N. 807, CONV. IN LEGGE 4 FEBBRAIO 1985, N. 10, ARTT. 3, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA; 4, COMMA TERZO BIS - COST., ARTT. 3, 41.

Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - EMITTENZA RADIOTELEVISA PRIVATA - LEGGE PROVVISORIA. Secondo il giudice a quo, le norme censurate avrebbero resa non punibile per il passato e lecita per il futuro l'attivita' di teletrasmissione svolta dalle emittenti operanti con gli impianti gia' in funzione alla data del 1^ ottobre 1984: con cio' discriminando e comprimendo la liberta' di iniziativa economica di chi volesse successivamente intraprendere la medesima attivita', che resterebbe invece sottoposto alle previste abilitazioni e sanzioni. Senonche', a parte ogni altro rilievo, e' anche qui decisiva, allo stato, la gia' rilevata natura provvisoria della legge impugnata (v. massima sub n): in ordine alla quale e' il caso di ribadire che, ove tale fondamento giustificativo mutasse e la normativa assumesse carattere definitivo, essa non potrebbe sottrarsi ad una diversa considerazione. Pertanto, debbono essere dichiarate non fondate, per le ragioni di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo, secondo e terzo comma, 4, comma terzo bis, del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, come convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost..


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 3

 

Costituzione art. 41

 


Riferimenti normativi

 

decreto legge 06/12/1984 n. 807 (convertito )

 

legge 04/02/1985 n. 10 art. 3 co. 1

 

legge 04/02/1985 n. 10 art. 3 co. 2

 

legge 04/02/1985 n. 10 art. 3 co. 3 bis

 

 

Sentenza 826/1988

Massima numero 11990  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

SAJA

  Relatore

SPAGNOLI

Udienza Pubblica del

07/06/1988

  Decisione del

13/07/1988

Deposito del

14/07/1988

  Pubblicazione in G. U.

20/07/1988

 

Ordinanze di rimessione

771/1982   430/1985   414/1986  

 

Titolo
SENT. 826/88 N. RADIOTELEVISIONE - ATTIVITA' PRIVATA DI TRASMISSIONE TELEVISIVA VIA ETERE SU SCALA NAZIONALE IN ASSENZA DI NORMATIVA ANTI-TRUST - CARATTERE PROVVISORIO DELLA LEGGE IMPUGNATA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE PER LE RAGIONI CUI IN MOTIVAZIONE. - D.L. 6 DICEMBRE 1984, N. 807, CONV. IN LEGGE 4 FEBBRAIO 1985, N. 10, ARTT. 3, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA; 4, COMMA TERZO BIS - COST., ARTT. 3, 21.

Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - EMITTENZA RADIOTELEVISA PRIVATA - LEGGE PROVVISORIA. La legge n. 10 del 1985 e' intervenuta in una situazione in cui erano gia' in atto processi di concentrazione nel settore privato dell'emittenza televisiva su scala nazionale, e dettando gli artt. 3 e 4, ha consentito la prosecuzione dell'attivita' privata di trasmissioni in ambito nazionale senza in effetti dettare alcuna misura anti-trust. Non possono infatti considerarsi tali ne' la norma dell'art. 1, secondo comma, che si risolve in una mera enunciazione di principi, ne', tanto meno, quella dell'art. 1, quinto comma, che si limita a rinviare alla futura legge generale sul sistema radiotelevisivo per l'adozione delle "norme dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive private", nonche' delle "norme volte a regolare la pubblicita' nazionale e quella locale", con cio' stesso confermando che tali norme non esistono nella legge impugnata. In tal modo la disciplina in questione non ha seguito le indicazioni contenute nella sentenza n. 148 del 1981. Tuttavia e' decisivo, allo stato, considerare che il recente intervento legislativo ha natura chiaramente provvisoria, perche' nella sua complessiva impostazione appare proiettato verso la futura riforma del sistema radiotelevisivo, alla quale piu' volte fa, a vari fini, riferimento. La legge pertanto e' intesa a dettare una disciplina solo parziale e limitata nel tempo, destinata in tempi brevi - come dimostra la stessa prefissione nell'art. 3, primo comma, di un termine ravvicinato, peraltro di recente ritenuto in dottrina e giurisprudenza meramente "sollecitatorio" - ad essere sostituita dalla legge di riassetto dell'intero settore. E cio' e' confermato anche dal fatto che nello stesso torno di tempo veniva presentato alle Camere un apposito disegno di legge governativo, poi decaduto, mentre un nuovo progetto, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, e' attualmente all'esame del Parlamento. Si puo' allora ammettere che una legge siffatta possa nella sua provvisorieta' trovare una base giustificativa. Naturalmente, se l'approvazione della nuova legge dovesse tardare oltre ogni ragionevole limite temporale, la disciplina impugnata - tenuto conto che e' in vigore gia' da oltre tre anni - non potrebbe piu' considerarsi provvisoria e assumerebbe di fatto carattere definitivo: sicche' questa Corte, nuovamente investita della medesima questione, non potrebbe non effettuare una diversa valutazione con le relative conseguenze. Di conseguenza la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo, secondo e terzo comma, e 4, comma terzo bis, del d.l. 6 dicembre 1984, n.807, come covertito in l. 4 febbraio 1985, n. 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - poiche' tali disposizioni consentirebbero ai privati di effettuare trasmissioni televisive su scala nazionale in assenza di misure anti-trust - deve essere dichiarata non fondata per le ragioni di cui in motivazione. - cfr. S. n. 148/1981


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 3

 

Costituzione art. 21

 


Riferimenti normativi

 

decreto legge 06/12/1984 n. 807 (convertito )

 

legge 04/02/1985 n. 10 art. 3 co. 1

 

legge 04/02/1985 n. 10 art. 3 co. 2

 

legge 04/02/1985 n. 10 art. 3 co. 3

 

legge 04/02/1985 n. 10 art. 4 co. 3 bis

 

 

Sentenza 826/1988

Massima numero 11989  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

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  Relatore

SPAGNOLI

Udienza Pubblica del

07/06/1988

  Decisione del

13/07/1988

Deposito del

14/07/1988

  Pubblicazione in G. U.

20/07/1988

 

Ordinanze di rimessione

771/1982   430/1985   414/1986  

 

Titolo
SENT. 826/88 M. IMPUGNATIVE IN MALAM PARTEM AMMISSIBILITA'.

Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - AMMISSIBILITA'. L'impugnativa diretta ad ottenere una pronunzia di questa Corte che si risolva nella privazione, per i soggetti coinvolti nel giudizio a quo, di una situazione di vantaggio non puo' considerarsi inammissibile. - cfr. S. nn. 43/1987, 226/1983, 164/1982, 17/1974, 127/1968.

 

Sentenza 826/1988

Massima numero 11988  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

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SAJA

  Relatore

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Udienza Pubblica del

07/06/1988

  Decisione del

13/07/1988

Deposito del

14/07/1988

  Pubblicazione in G. U.

20/07/1988

 

Ordinanze di rimessione

771/1982   430/1985   414/1986  

 

Titolo
SENT. 826/88 L. QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SU NORME PENALI DI FAVORE - RILEVANZA.

Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RILEVANZA - NORME PENALI DI FAVORE. E' infondata l'eccezione di irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma terzo bis, della legge n. 10 del 1985: questa Corte infatti, fin dalla sentenza n. 148 del 1983 ha respinto la tesi, sulla quale fa leva tale eccezione, della irrilevanza delle censure concernenti norme penali di favore.

 

Sentenza 826/1988

Massima numero 11987  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

SAJA

  Relatore

SPAGNOLI

Udienza Pubblica del

07/06/1988

  Decisione del

13/07/1988

Deposito del

14/07/1988

  Pubblicazione in G. U.

20/07/1988

 

Ordinanze di rimessione

771/1982   430/1985   414/1986  

 

Titolo
SENT. 826/88 I. ART. 3, COMMA TERZO, LEGGE N. 10 DEL 1985 - NON HA CARATTERE INTERPRETATIVO - RILEVANZA DELLA QUESTIONE.

Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - INTERCONNESSIONE FUNZIONALE - INTERPRETAZIONE AUTENTICA - RILEVANZA. Non puo' essere accolta l'eccezione di irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della l. n. 10 del 1985, fondata sulla pretesa natura di interpretazione autentica di tale disposizione. La tesi a sostegno di siffatta natura infatti presuppone la liceita' originaria delle trasmissioni televisive su scala nazionale effettuate in interconnessione funzionale. Ma l'asserzione della liceita' ab origine della interconnessione suddetta non e' affatto suffragata dalla sentenza n. 148 del 1981 di questa Corte, mentre la concezione della disposizione impugnata come interpretativa, dopo un inizio incerto, non e' stata seguita dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione.

 

Sentenza 826/1988

Massima numero 11986  

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Udienza Pubblica del

07/06/1988

  Decisione del

13/07/1988

Deposito del

14/07/1988

  Pubblicazione in G. U.

20/07/1988

 

Ordinanze di rimessione

771/1982   430/1985   414/1986  

 

Titolo
SENT. 826/88 H. RADIOTELEVISIONE - RISERVA ALLO STATO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA ETERE SU SCALA NAZIONALE - D.L. N. 807 DEL 1984, CONVERTITO IN LEGGE N. 10 DEL 1985 - NON INNOVA AL PRINCIPIO DELLA RISERVA - RIFIUTO DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 183 e 195 DEL D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHE'DAGLI ARTT. 1 E 2 DI QUESTA MEDESIMA LEGGE E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 693.

Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA D'IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. Le uniche norme della legge n. 10 del 1985 che effettivamente innovano alla disciplina impugnata - gli artt. 3, primo, secondo e terzo comma e 4, comma terzo bis - non hanno fatto venire meno, come chiaramente e inequivocabilmente si evince dal loro contenuto, il principio della riserva allo Stato della diffusione sonora e televisiva, sull'intero territorio nazionale, ribadito dall'art. 1, primo comma, mentre il secondo comma del medesimo articolo richiama i principi ispiratori del sistema misto. Di conseguenza, non puo' essere pronunziata la restituzione degli atti al giudice a quo per nuovo esame della rilevanza della questione concernente la riserva allo Stato delle trasmissioni televisive in ambito nazionale, disciplinata da numerose disposizioni del d.P.R. n. 156 del 1973 e delle leggi nn. 103 e 693 del 1975.


Riferimenti normativi

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 1

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 183

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 195 (in relazione a)

 

legge 14/04/1975 n. 103 art. 45

 

legge 14/04/1975 n. 103 art. 1

 

legge 14/04/1975 n. 103 art. 2

 

legge 10/12/1975 n. 693 art. 2

 

 

Sentenza 826/1988

Massima numero 11985  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

SAJA

  Relatore

SPAGNOLI

Udienza Pubblica del

07/06/1988

  Decisione del

13/07/1988

Deposito del

14/07/1988

  Pubblicazione in G. U.

20/07/1988

 

Ordinanze di rimessione

771/1982   430/1985   414/1986  

 

Titolo
SENT. 826/88 G. RADIOTELEVISIONE - RISERVA STATALE DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - INTERCONNESSIONE FUNZIONALE - ORIGINARIA ILLICEITA' - RILEVANZA DELLA QUESTIONE. - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 183 e 195 DEL D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHE'DAGLI ARTT. 1 E 2 DI QUESTA MEDESIMA LEGGE E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 693.

Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - INTERCONNESSIONE FUNZIONALE - RILEVANZA. L'asserzione della liceita' ab origine delle trasmissioni private nazionali effettuate in interconnessione funzionale non e' affatto suffragata dalla sentenza n. 148 del 1981; e cio' rende inconsistente la tesi della natura meramente interpretativa dell'art. 3, terzo comma, della l. n. 10 del 1985, tesi che del resto, dopo un inizio incerto, non e' stata seguita dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione. Non puo' pertanto essere accolta, perche' fondata su tale asserzione, l'eccezione di irrilevanza della questione della riserva allo Stato delle trasmissioni televisive su scala nazionale, e del conseguente regime sanzionatorio, previsti da numerose disposizioni del d.P.R. n.156 del 1973 e delle leggi nn. 103 e 693 del 1975.


Riferimenti normativi

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 1

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 183

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 195 (in relazione a)

 

legge 14/04/1975 n. 103 art. 45

 

legge 14/04/1975 n. 103 art. 1

 

legge 14/04/1975 n. 103 art. 2

 

legge 10/12/1975 n. 693 art. 2

 

 

Sentenza 826/1988

Massima numero 11984  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

SAJA

  Relatore

SPAGNOLI

Udienza Pubblica del

07/06/1988

  Decisione del

13/07/1988

Deposito del

14/07/1988

  Pubblicazione in G. U.

20/07/1988

 

Ordinanze di rimessione

771/1982   430/1985   414/1986  

 

Titolo
SENT. 826/88 F. RADIOTELEVISIONE - SISTEMA MISTO - RUOLO DEL SERVIZIO PUBBLICO E DELL'EMITTENZA PRIVATA - PLURALISMO INTERNO ED ESTERNO.

Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - SERVIZIO PUBBLICO - EMITTENZA RADIOTELEVISIVA PRIVATA - PLURALISMO. Il concorso tra servizio televisivo pubblico ed emittenza privata in un sistema misto deve svolgersi senza confusione dei rispettivi ruoli. Compito specifico del servizio pubblico radiotelevisivo e' di dar voce - attraverso un'informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata nelle sue diverse forme di espressione - a tutte, o al maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella societa', onde agevolare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo sociale e culturale del Paese, secondo i canoni di pluralismo interno. Ed ovviamente spetta al legislatore di provvedere a che il servizio pubblico disponga delle frequenze e delle fonti di finanziamento atte a consentirgli di assolvere i propri compiti. Per quanto riguarda l'emittenza radiotelevisiva privata si tratta di comporre il diritto all'informazione dei cittadini e le altre esigenze di rilievo costituzionale in materia con le liberta' assicurate alle imprese principalmente dall'art. 21, oltre che dall'art. 41 Cost., in ragione delle quali il pluralismo interno e l'apertura alle varie voci presenti nella societa' incontra sicuramente dei limiti. Di qui la necessita' di garantire, per l'emittenza privata, il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralita' di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione. Ma a parte la diversita' dei ruoli del servizio pubblico radiotelevisivo e dell'emittenza privata, il pluralismo in sede nazionale non potrebbe in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato che sia rappresentato da un soggetto unico o che comunque detenga una posizione dominante nel settore privato.

 

Sentenza 826/1988

Massima numero 11983  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

SAJA

  Relatore

SPAGNOLI

Udienza Pubblica del

07/06/1988

  Decisione del

13/07/1988

Deposito del

14/07/1988

  Pubblicazione in G. U.

20/07/1988

 

Ordinanze di rimessione

771/1982   430/1985   414/1986  

 

Titolo
SENT. 826/88 E. RADIOTELEVISIONE - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - SUPERAMENTO DELLA RISERVA STATALE E INTRODUZIONE DEL SISTEMA MISTO - REQUISITI DI LEGITTIMITA'.

Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - SISTEMA MISTO - EMITTENZA RADIOTELEVISIVA PRIVATA. Condizione di legittimita' del superamento della riserva statale delle trasmissioni radiotelevisive su scala nazionale e' l'introduzione da parte del legislatore di un efficace sistema di garanzie, idoneo ad attuare il fondamentale principio del pluralismo garantito dall'art. 21 Cost., cosi` evitando il pericolo della formazione di monopoli od oligopoli - derivante da una serie di fattori di ordine tecnico (limitatezza delle frequenze) ed economico - che consentirebbero al privato di esercitare, in posizione di preminenza, un'influenza sulla collettivita' incompatibile con le regole del sistema democratico. Per realizzare il suddetto sistema di garanzie sono in particolare necessarie: a) una disciplina che da un lato consenta al servizio pubblico radiotelevisivo di assolvere, secondo canoni di pluralismo interno, i propri compiti, assicurandogli adeguate frequenze e fonti di finanziamento; dall'altro garantisca, per l'emittenza privata, il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralita' di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione; e che, inoltre, assicuri l'effettiva autonomia e lo sviluppo dell'emittenza locale, anche attraverso un'adeguata disponibilita' di frequenze e di risorse pubblicitarie, onde dar viva voce alle specifiche realta' locali; b) una disciplina della pubblicita' radiotelevisiva che da un lato ne limiti il volume, anche per garantire un equilibrio delle risorse di diversi settori dell'informazione, dall'altro regoli, a tutela dell'utente, non solo i tempi ma anche le modalita' di presentazione dei messaggi pubblicitari e non violi beni e valori costituzionalmente protetti (salute, tutela dei minori, dignita' della persona ecc.); c) una disciplina delle connessioni e dei collegamenti - anche indiretti e di mero fatto - sia tra le emittenti radiotelevisive, sia tra queste e le altre imprese operanti nel settore (cioe' le imprese di servizi, pubblicitarie, produttrici e/o fornitrici di programmi), sia tra le imprese operanti nei vari settori dell'informazione o in settori diversi, idonea ad evitare l'insorgere di posizioni dominanti o comunque preminenti. Nei rapporti tra le imprese televisive e quelle di stampa, in particolare, la disciplina deve essere ispirata all'armonica composizione ed al reciproco coordinamento tra i valori costituzionali in gioco, si` che l'eventuale compressione dell'uno deve corrispondere a ragioni effettive e deve essere assistita dal necessario rapporto di congruita' e proporzionalita' tra i mezzi ed il fine della salvaguardia del pluralismo. Rispetto ai collegamenti tra le imprese operanti nel settore dell'informazione e quelle che abbiano una presenza rilevante in settori diversi, occorrono limiti e cautele finalizzati ad impedire la formazione di posizioni dominanti; d) l'introduzione di un alto grado di trasparenza degli assetti proprietari e dei bilanci dell'impresa di informazione e di quelle collegate, al fine di assicurare l'efficacia della disciplina sub c); e) la realizzazione di un razionale ed ordinato governo dell'etere che assicuri il rispetto degli obblighi internazionali ed il coordinamento e la compatibilita' reciproca tra l'emittenza privata e tutti gli altri servizi e le altre attivita' di radiotelediffusione: cio' attraverso una completa ristrutturazione del sistema delle frequenze ed una verifica di quelle effettivamente destinabili alle trasmissioni radiotelevisive, anche in rapporto ai diversi ambiti (nazionale, ultraregionale e locale) in cui esse concretamente si svolgono, onde preventivare - a salvaguardia del pluralismo e quindi del divieto di acquisizione di posizioni dominanti - la quantita' di concessioni e frequenze assegnabili a ciascun soggetto e determinare a riguardo, in sede legislativa, idonei criteri obiettivi.

 

Sentenza 826/1988

Massima numero 11982  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

SAJA

  Relatore

SPAGNOLI

Udienza Pubblica del

07/06/1988

  Decisione del

13/07/1988

Deposito del

14/07/1988

  Pubblicazione in G. U.

20/07/1988

 

Ordinanze di rimessione

771/1982   430/1985   414/1986  

 

Titolo
SENT. 826/88 D. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - INFORMAZIONE - PLURALISMO - SIGNIFICATO.

Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - INFORMAZIONE - PLURALISMO. Il pluralismo dell'informazione radiotelevisiva significa, innanzitutto, possibilita' di ingresso, nell'ambito dell'emittenza pubblica e di quella privata, di quante piu' voci consentano i mezzi tecnici, con la concreta possibilita' nell'emittenza privata - perche' il pluralismo esterno sia effettivo e non meramente fittizio - che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi e senza essere menomati nella loro autonomia. Sotto altro profilo, il pluralismo si manifesta nella concreta possibilita' di scelta, per tutti i cittadini, tra una molteplicita' di fonti informative, scelta che non sarebbe effettiva se il pubblico al quale si rivolgono i mezzi di comunicazione audiovisiva non fosse in condizione di disporre, tanto nel quadro del settore pubblico che in quello privato, di programmi che garantiscono l'espressione di tendenze aventi caratteri eterogenei.

 

Sentenza 826/1988

Massima numero 11981  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

SAJA

  Relatore

SPAGNOLI

Udienza Pubblica del

07/06/1988

  Decisione del

13/07/1988

Deposito del

14/07/1988

  Pubblicazione in G. U.

20/07/1988

 

Ordinanze di rimessione

771/1982   430/1985   414/1986  

 

Titolo
SENT. 826/88 C. RADIOTELEVISIONE - RISERVA ALLO STATO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA ETERE SU SCALA NAZIONALE - INVOCATA ESCLUSIONE DALLA RISERVA DELLE TRASMISSIONI DI SPETTACOLO, SVAGO E INTRATTENIMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 183 e 195 DEL D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHE'DAGLI ARTT. 1 E 2 DI QUESTA MEDESIMA LEGGE E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 693 - COST., ART. 41, PRIMO COMMA

Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA DI IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INFORMAZIONE. L'attivita' di trasmissione televisiva non puo' distinguersi in ragione del suo contenuto, sostenendosi che quella concernente programmi di puro spettacolo, di svago e intrattenimento esorbiterebbe dai confini dell'informazione in senso tecnico, e dunque dalla sfera di garanzia dell'art. 21 Cost., per ricadere in una mera attivita' imprenditoriale tutelata dall'art. 41, primo comma, Cost. La Corte ha negato rilievo a siffatta distinzione ed ha sempre inteso l'informazione in senso lato ed onnicomprensivo, cosi` da includervi qualsiasi messaggio televisivo, vuoi informativo, vuoi culturale, vuoi comunque suscettibile di incidere sulla pubblica opinione. Di conseguenza, e' da respingere la censura di illegittimita' costituzionale della riserva allo Stato delle trasmissioni televisive di spettacolo e svago diffuse in ambito nazionale per violazione della garanzia del diritto di impresa. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione a quanto prescritto dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonche' dagli artt. 1 e 2 di questa medesima legge e dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, sollevata in riferimento all'art. 41, primo comma, Cost.).


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 41 co. 1

 


Riferimenti normativi

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 1

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 183

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 195 (in relazione a)

 

legge 14/04/1975 n. 103 art. 45

 

legge 14/04/1975 n. 103 art. 1

 

legge 14/04/1975 n. 103 art. 2

 

legge 10/12/1975 n. 693 art. 2

 

 

Sentenza 826/1988

Massima numero 11980  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

SAJA

  Relatore

SPAGNOLI

Udienza Pubblica del

07/06/1988

  Decisione del

13/07/1988

Deposito del

14/07/1988

  Pubblicazione in G. U.

20/07/1988

 

Ordinanze di rimessione

771/1982   430/1985   414/1986  

 

Titolo
SENT. 826/88 B. RADIOTELEVISIONE - RISERVA STATALE DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA ETERE SU SCALA NAZIONALE - CONFRONTO CON IL REGIME COSTITUZIONALE DELL'ISTRUZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 183 e 195 DEL D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHE'DAGLI ARTT. 1 E 2 DI QUESTA MEDESIMA LEGGE E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 693 - COST., ARTT. 9, 33, 34

Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA DI IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - SCUOLA STATALE E PRIVATA - ISTRUZIONE. Per contestare la legittimita' della riserva allo Stato dell'informazione televisiva su scala nazionale non puo' essere invocato il regime costituzionale del settore dell'istruzione, nel quale e' esplicitamente negato qualsiasi monopolio statale: le disposizioni cosi` assunte a parametro infatti non contengono evidentemente la disciplina costituzionale dell'attivita' radiotelevisiva e percio' il loro richiamo non costituisce una censura di illegittimita' costituzionale, bensi` una semplice argomentazione. Ma anche valutata in quanto tale, questa argomentazione e' inidonea a sorreggere la tesi del giudice a quo, perche' omette di considerare sia le specifiche ragioni della previsione costituzionale della liberta' di istituire scuole private, sia che l'informazione radiotelevisiva ha carattere di capillarita', suggestivita' ed estrema capacita' di incidenza sulla formazione dell'opinione pubblica da rendere improponibile il paragone proposto. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione a quanto prescritto dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonche' dagli artt. 1 e 2 di questa medesima legge e dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, sollevata in riferimento agli artt.9, 33 e 34 Cost.). - cfr. S. nn. 59/1960, 148/1981


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 9

 

Costituzione art. 33

 

Costituzione art. 34

 


Riferimenti normativi

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 1

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 183

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 195 (in relazione a)

 

legge 14/04/1975 n. 103 art. 45

 

legge 14/04/1975 n. 103 art. 1

 

legge 14/04/1975 n. 103 art. 2

 

legge 10/12/1975 n. 693 art. 2

 

 

Sentenza 826/1988

Massima numero 11979  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

SAJA

  Relatore

SPAGNOLI

Udienza Pubblica del

07/06/1988

  Decisione del

13/07/1988

Deposito del

14/07/1988

  Pubblicazione in G. U.

20/07/1988

 

Ordinanze di rimessione

771/1982   430/1985   414/1986  

 

Titolo
SENT. 826/88 A. RADIOTELEVISIONE - RISERVA STATALE DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA ETERE SU SCALA NAZIONALE - PERSISTENZA DELLE RAGIONI CHE LA GIUSTIFICANO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 183 e 195 DEL D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHE'DAGLI ARTT. 1 E 2 DI QUESTA MEDESIMA LEGGE E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 693. - COST., ART. 21

Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA DI IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - PLURALISMO - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - INFORMAZIONE. La riserva di cui all'art. 43 Cost., relativa alle trasmissioni televisive su scala nazionale, trova la sua unica ragion d'essere nella difesa del fondamentale principio del pluralismo dell'informazione, garantito dall'art. 21 Cost. - contro i pericoli di oligopoli o monopoli, derivanti da una serie di fattori tecnici ed economici, che consentirebbero al privato di esercitare, in posizione di preminenza, un'influenza sulla collettivita' incompatibile con le regole del sistema democratico e di comprimere indebitamente la generale liberta' di manifestazione del pensiero; essa puo' essere abbandonata a condizione che il legislatore predisponga un efficace sistema di garanzie idonee ad attuare il pluralismo. In assenza di siffatto intervento del legislatore, poiche' l'evoluzione della situazione di fatto ha dimostrato ampiamente che il rischio della formazione di un oligopolio privato in sede nazionale si e' trasformato in realta' e poiche', d'altra parte, il pluralismo in sede nazionale non puo' in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato rappresentato da un soggetto unico o che comunque detenga una posizione dominante nel settore privato, la previsione legislativa che riserva allo Stato le trasmissioni televisive su scala nazionale non puo' ritenersi in contrasto con l'art. 21, Cost.. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione a quanto prescritto dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonche' dagli artt. 1 e 2 di questa medesima legge e dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, sollevata in riferimento all'art. 21 primo comma Cost.). - cfr. S. nn. 148/1981, 59/1960, 225/1974


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 21

 


Riferimenti normativi

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 1

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 183

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 195 (in relazione a)

 

legge 14/04/1975 n. 103 art. 195

 

legge 14/04/1975 n. 103 art. 1

 

legge 14/04/1975 n. 103 art. 2

 

legge 10/12/1975 n. 693 art. 2

 

 

Sentenza 206/1985

Massima numero 11039  

Giudizio

GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

Presidente

ROEHRSSEN

  Relatore

CORASANITI

Udienza Pubblica del

21/05/1985

  Decisione del

10/07/1985

Deposito del

15/07/1985

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 206/85 G. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PROVINCIA DI BOLZANO - RADIOTELEVISIONE - ISTITUZIONE, CON DELIBERAZIONE R.A.I., DELLA TERZA RETE TELEVISIVA - RICORSO PROPOSTO AVVERSO ATTO DI ENTE PRIVATO, NON IMPUTABILE ALLO STATO - INAMMISSIBILITA'. - deliberazione 16 dicembre 1977 del Consiglio di Amministrazione della R.A.I.. - dpr 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, n. 4; dpr 1 novembre 1973, n. 691, artt. 7 e 9.

Testo
Non e' ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato da una Regione nei confronti dello Stato, allorche' l'atto impugnato non provenga dallo Stato ne' sia a questo comunque direttamente imputabile. Il che non puo' dirsi, in materia di radiotelevisione, per atti propri della R.A.I. (concessionario del servizio) ente privato in quanto societa' per azioni. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Bolzano contro la deliberazione della R.A.I. in data 16 dicembre 1977, relativa all'istituzione della terza rete televisiva). - S. nn. 105/1968; 128/1968; 175/1976.


Altri parametri e norme interposte

 

decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972 n. 670 art. 8 n.4

 

decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973 n. 691 art. 7

 

decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973 n. 691 art. 9

 


Riferimenti normativi

 

deliberazione consiglio di amm.ne Rai 16/12/1977

 

 

Sentenza 168/1982

Massima numero 9703  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

ELIA

  Relatore

ANDRIOLI

Udienza Pubblica del

01/06/1982

  Decisione del

19/10/1982

Deposito del

22/10/1982

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 168/82 A. DIFFAMAZIONE - MANCATA EQUIPARAZIONE DELLA DIFFAMAZIONE COL MEZZO RADIOTELEVISIVO ALLA DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA (MINORE ASPREZZA DELLE PENE COMMINATE NONOSTANTE L'IDENTICA CAPACITA' OFFENSIVA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C.

Testo
Non e` irrazionale la maggior severita` punitiva della diffamazione a mezzo della radiotelevisione. La stampa infatti viene anche in dottrina riguardata come mezzo di diffamazione ben piu` pericoloso di altri mezzi di pubblicita` e cio` anche nei tempi presenti, in cui si registrano sempre piu` cospicue masse di spettatori. (non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 1, 9 e 13 L. 18 febbario 1948 n. 47 e dell'art. 57 c.p., sollevata in riferimento all'art.
3 Cost.). Cfr. sent. n. 42/77.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 3

 


Riferimenti normativi

 

legge 18/02/1948 n. 47 art. 1

 

legge 18/02/1948 n. 47 art. 9

 

legge 18/02/1948 n. 47 art. 13

 

codice penale art. 57

 

 

Sentenza 139/1977

Massima numero 8952  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

ROSSI

  Relatore

MALAGUGINI

Udienza Pubblica del

19/10/1977

  Decisione del

30/11/1977

Deposito del

06/12/1977

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 139/77. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - ACCESSO AL MEZZO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DEI PARTITI A TRASMISSIONI LORO RISERVATE - LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, ARTT. 4 E 6 - DISPOSIZIONI NON APPLICABILI AL GIUDIZIO A QUO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Gli artt. 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, definiscono la disciplina dell'accesso in senso proprio (fatto poi oggetto del regolamento pubblicato nella G.U. del 15 maggio 1976, n. 128) al mezzo radiotelevisivo - al quale soltanto sono riservati i tempi minimi, predeterminati in proporzione al totale delle ore di programmazione televisiva e radiofonica (distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale), per apposite trasmissione consentite a partiti e gruppi politici, religiosi, culturali, etnici, linguistici e di rilevante interesse sociale -, nonche' (art. 4, comma primo cpv. 3) del diritto di partecipazione alle trasmissioni radiofoniche e televisive preordinate agli interventi ufficiali dei partiti italiani (conferenze stampa, tribuna politica, elettorale, sindacale). In particolare, dette disposizioni attribuiscono alla "Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi" la regolamentazione della partecipazione alle tribune, nonche' alla "Sottocommissione parlamentare per l'accesso" la decisione sulle richieste di partiti e gruppi, di accesso alle trasmissioni radiotelevisive loro destinate. Da cio' deriva che soltanto nei casi in cui si facciano valere tali diritti possono trovare applicazione le norme suindicate, che altrimenti non sono invocabili in sede giudiziaria esulando dal thema decidendum. Sono pertanto inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimita' costituzionale dei succitati articoli - nella parte in cui, disciplinando l'accesso alla radiotelevisione di partiti e gruppi, nonche' la partecipazione dei partiti alle tribune, non considerano la posizione soggettiva di cui gli stessi sono portatori come diritto soggettivo perfetto, e conseguentemente escludono la tutela giurisdizionale di detta posizione - proposte in procedimenti pretorili promossi in via cautelativa e di urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., dal Comitato promotore del referendum abrogativo delle norme del codice penale in materia di aborto e dal Partito radicale, in cui gli stessi istanti escludevano che le loro domande tendessero all'ammissione all'accesso in senso proprio, ed in cui la comunicazione del Presidente della Commissione parlamentare di rigetto della richiesta di partecipazione al ciclo di trasmissioni di tribuna politica relativo all'ultima parte dell'anno 1975, avanzata dal Partito radicale, conduceva di per se', secondo la stessa ordinanza di rimessione, a non fare applicazione della norma della quale veniva denunziata l'illegittimita' costituzionale; questioni sollevate in riferimento agli artt. 21, 24, 43 e 113 Cost., e in via subordinata anche con riguardo all'art. 102 (ove si ritenessero di natura giurisdizionale le funzioni della Commissione parlamentare summenzionata) ed agli artt. 55 e segg., in relazione all'art. 6 del regolamento della predetta Commissione parlamentare (ove quest'ultima fosse considerata soggeto giuridico autonomo e distinto dal Parlamento). Cfr.: sentt. nn. 59 del 1960 e 225 del 1974.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 21

 

Costituzione art. 24

 

Costituzione art. 43

 

Costituzione art. 113

 

Costituzione art. 55 e ss.

 

Costituzione art. 102

 


Riferimenti normativi

 

legge 14/04/1975 n. 103 art. 4

 

legge 14/04/1975 n. 103 art. 6

 

 

Sentenza 226/1974

Massima numero 7421  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

BONIFACIO

  Relatore

DE MARCO

Udienza Pubblica del

29/05/1974

  Decisione del

09/07/1974

Deposito del

10/07/1974

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 226/74 F. RADIOTELEVISIONE - SERVIZI RADIOTELEVISIVI VIA CAVO - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 1, 183 E 195 - RISERVA ALLO STATO; INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO PREVIA CONCESSIONE E RELATIVE SANZIONI - VIOLAZIONE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione agli artt. 21, primo comma, 41 e 43 della Costituzione, disattendendosi invece le censure prospettate in relazione agli artt. 21, secondo e terzo comma, 76 e 77 della Costituzione.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 21

 

Costituzione art. 41

 

Costituzione art. 43

 


Riferimenti normativi

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 1

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 183

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156 art. 195

 

 

 

Sentenza 226/1974

Massima numero 7420  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

BONIFACIO

  Relatore

DE MARCO

Udienza Pubblica del

29/05/1974

  Decisione del

09/07/1974

Deposito del

10/07/1974

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 226/74 E. RADIOTELEVISIONE - ESERCIZIO DI RETI RADIOTELEVISIVE VIA CAVO A RAGGIO TERRITORIALMENTE LIMITATO - INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI CHE NE GIUSTIFICANO LA RISERVA ALLO STATO (UTILITA' GENERALE, COSTO ELEVATO, PERICOLO DI OLIGOPOLIO PRIVATO, ETC.) - PREVISIONE LEGISLATIVA DI UN'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA (VINCOLATA) - LEGITTIMITA'.

Testo
Per le reti locali di televisione via cavo, al contrario - non riscontrandosi pericoli d'insorgenza di situazioni monopolistiche od oligopolistiche - mancano fini di utilita' generale, i quali giustifichino la loro riserva allo Stato, che potra' solo assoggetarne l'installazione, a tutela degli interessi generali, ad autorizzazione amministrativa.


Riferimenti normativi

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156

 

 

 

Sentenza 226/1974

Massima numero 7419  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

BONIFACIO

  Relatore

DE MARCO

Udienza Pubblica del

29/05/1974

  Decisione del

09/07/1974

Deposito del

10/07/1974

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 226/74 D. RADIOTELEVISIONE - VIA CAVO E VIA ETERE - DIFFERENZE IN ORDINE ALLA DISPONIBILITA' DI CANALI - ILLIMITATEZZA DI QUESTI NEL PRIMO CASO - IMPIANTO ESTESO ALL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE O ALLA MASSIMA PARTE DI ESSO - RISERVA ALLO STATO - LEGITTIMITA' - CONDIZIONI E GARANZIE.

Testo
Le ragioni che giustificano il monopolio statale della radiotelevisione via etere, giustificano anche la riserva allo stato degli impianti via cavo che comprendano l'intero territorio nazionale o la massima parte di esso, i quali per il loro costo darebbero luogo all'insorgenza di situazioni monopolistiche o oligopolistiche. Tale riserva, pero', deve essere accompagnata da una disciplina idonea a garantire la realizzazione dei fini in vista dei quali puo' essere consentito il monopolio statale della televisione via etere (sent. n. 225/1974).


Riferimenti normativi

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156

 

 

Sentenza 226/1974

Massima numero 7418  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

BONIFACIO

  Relatore

DE MARCO

Udienza Pubblica del

29/05/1974

  Decisione del

09/07/1974

Deposito del

10/07/1974

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 226/74 C. TELECOMUNICAZIONI - TELEVISIONE VIA CAVO - ASSIMILAZIONE ALLA STAMPA IN RIFERIMENTO ALL'ART. 21, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.

Testo
La disciplina della stampa non puo' di per se' essere estesa ad altri mezzi di espressione del pensiero di diversa natura, quale e' la televisione via cavo, alla quale percio' non sono applicabili le garanzie previste dai commi secondo e terzo dell'art. 21 della Costituzione.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 21

 


Riferimenti normativi

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156

 

 

 

Sentenza 226/1974

Massima numero 7416  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

BONIFACIO

  Relatore

DE MARCO

Udienza Pubblica del

29/05/1974

  Decisione del

09/07/1974

Deposito del

10/07/1974

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 226/74 A. TELECOMUNICAZIONI - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ART. 1 - SERVIZI APPARTENENTI IN ESCLUSIVA ALLO STATO - ART. 195 ESTENSIONE DEL MONOPOLIO STATALE ALLA TELEVISIONE VIA CAVO.

Testo
Il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (che ha approvato il nuovo Codice postale), mantenendo all'art. 1 la riserva allo Stato dell'esercizio di tutti gli impianti di telecomunicazioni, non ha innovato la precedente normativa, della quale - in conformita' della delega conferita al Governo - nell'art. 195 e' data interpretazione autentica.


Riferimenti normativi

 

decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973 n. 156

 

 

Sentenza 225/1974

Massima numero 7415  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

BONIFACIO

  Relatore

VERZI'

Udienza Pubblica del

29/05/1974

  Decisione del

09/07/1974

Deposito del

10/07/1974

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 225/74 G. TELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - LEGGE 14 MARZO 1952, N. 196, ART. 3 - OBBLIGO DI PREVENTIVA DENUNCIA DELLA DETENZIONE DI APPARECCHI RADIOTRASMITTENTI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21, 41 E 43 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 3 della legge 14 marzo 1952, n. 196, in quanto si limita a disporre l'obbligo di preventiva denuncia della detenzione di apparecchi radiotrasmittenti, non viola in alcun modo gli artt. 21, 41 e 43 della Costituzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale che concerne detta disposizione.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 21

 

Costituzione art. 41

 

Costituzione art. 43

 


Riferimenti normativi

 

legge 14/03/1952 n. 196 art. 3

 

 

 

Sentenza 225/1974

Massima numero 7414  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

BONIFACIO

  Relatore

VERZI'

Udienza Pubblica del

29/05/1974

  Decisione del

09/07/1974

Deposito del

10/07/1974

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 225/74 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - D.P.R. 5 AGOSTO 1966, N. 1214, ART. 9; D.P.R. 26 GENNAIO 1952, N. 180 (IN MATERIA DI RADIOTELEDIFFUSIONI) - NATURA DI ATTI NON AVENTI NATURA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
L'atto avente natura regolamentare sfugge al sindacato di costituzionalita', onde l'inammissibilita' della questione che lo concerne. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 21, 41 e 43 Cost. - dell'art. 9 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214 (Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori), e del d.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180 (Approvazione ed esecutorieta' delle convenzioni per la concessione alla RAI del servizio di radioaudizioni e televisione circolare e del servizio di telediffusione sul filo).


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 134

 

 

 

Sentenza 225/1974

Massima numero 7413  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

BONIFACIO

  Relatore

VERZI'

Udienza Pubblica del

29/05/1974

  Decisione del

09/07/1974

Deposito del

10/07/1974

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 225/74 E. RADIOTELEDIFFUSIONE - RADIOTELEDIFFUSIONE CIRCOLARE A MEZZO DI ONDE ELETTROMAGNETICHE - RISERVA ALLO STATO - CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PERCHE' IL MONOPOLIO RISULTI CONFORME AI PRINCIPI COSTITUZIONALI - GARANZIE INERENTI ALLA OBIETTIVITA', ALLA IMPARZIALITA', AL CONTROLLO PARLAMENTARE, ALLA LIMITAZIONE DELLA PUBBLICITA', ALL'ACCESSO DEI GRUPPI, AL DIRITTO ANCHE DEL SINGOLO ALLA RETTIFICA - MANCATA ASSICURAZIONE NELLA LEGISLAZIONE VIGENTE - R. D. 27 FEBBRAIO 1936, N. 645, ARTT. 1, 166, 168, N. 5, 178 E 251; D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 158, ARTT. 1, 183 E 195 - CONTRASTO, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, CON GLI ARTT. 21, 41 E 43 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
La riserva allo Stato del mezzo radiotelevisivo e' legittima solo se assicuri che il suo esercizio sia preordinato ai due fondamentali obiettivi: a) della realizzazione di trasmissioni che rispondano alle esigenze di offrire al pubblico una gamma di servizi caratterizzata da obiettivita' e completezza d'informazione, da ampia apertura a tutte le correnti culturali, da imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella societa': b) di favorire e rendere effettivo il diritto di accesso nella misura massima consentita dai mezzi tecnici. Mancando invece una disciplina legislativa che imponga queste due linee direttive e predisponga gli strumenti all'uopo adeguati, il mezzo radiotelevisivo, riservato allo Stato, rischia di essere un poderoso strumento a servizio di parte e di tendere a fini e risultati opposti a quelli voluti dalla Costituzione. Il monopolio radiotelevisivo quindi, legittimo in linea di principio, non lo e' in concreto, non essendo disciplinato, nella legislazione vigente, in modo da soddisfare tali imprescindibili esigenze. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi, nei sensi di cui in motivazione e nella parte relativa ai servizi di radiotelevisione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche, - perche' in contrasto con gli artt. 21, 41 e 43 Cost. - gli artt. 1, 166, 168 n. 5, 178 (in parte modificato dalla legge 14 marzo 1952, n. 196), e 251 del r. d. 27 febbraio 1936, n. 645 e gli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 21

 

Costituzione art. 41

 

Costituzione art. 43

 


Riferimenti normativi

 

regio decreto 27/02/1936 n. 645 art. 1

 

regio decreto 27/02/1936 n. 645 art. 166

 

regio decreto 27/02/1936 n. 645 art. 168

 

regio decreto 27/02/1936 n. 645 art. 178

 

regio decreto 27/02/1936 n. 645 art. 251

 

regio decreto 29/03/1973 n. 156 art. 1

 

regio decreto 29/03/1973 n. 156 art. 183

 

regio decreto 29/03/1973 n. 156 art. 195

 

 

Sentenza 225/1974

Massima numero 7412  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

BONIFACIO

  Relatore

VERZI'

Udienza Pubblica del

29/05/1974

  Decisione del

09/07/1974

Deposito del

10/07/1974

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 225/74 D. TELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA ALLO STATO - AMBITO DI OPERATIVITA' - ATTIVITA' DEI RIPETITORI DI STAZIONI TRASMITTENTI ESTERE - DISCIPLINA LEGISLATIVA DI QUESTA A TUTELA DI PUBBLICI INTERESSI - GIUSTIFICAZIONE DI UN REGIME DI AUTORIZZAZIONE, NON DELL'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DEL SINGOLO.

Testo
Posto che il monopolio radiotelevisivo statale trova il suo presupposto giustificativo nel numero limitato delle bande di trasmissione assegnate all'Italia, ne consegue che esso non puo' abbracciare anche attivita', come quelle inerenti ai ripetitori di stazioni trasmittenti estere, che non operano sulle bande anzidette. L'impianto e l'esercizio di siffatti ripetitori debbono pertanto essere sottoposti ad una disciplina legislativa articolata in considerazione della tutela di pubblici interessi, la quale peraltro puo' realizzarsi con un regime di autorizzazione ma non esige certo l'esclusione del diritto del singolo.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 21

 

 

 

Sentenza 225/1974

Massima numero 7411  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

BONIFACIO

  Relatore

VERZI'

Udienza Pubblica del

29/05/1974

  Decisione del

09/07/1974

Deposito del

10/07/1974

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 225/74 C. TELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - MONOPOLIO DELLO STATO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI TUTTI DI MANIFESTARE LIBERAMENTE IL PROPRIO PENSIERO CON OGNI MEZZO - INSUSSISTENZA - NON RIENTRA IN TALE DIRITTO ANCHE QUELLO DI DISPORRE DI TUTTI I POSSIBILI MEZZI - GIUSTIFICAZIONE - MONOPOLIO PUBBLICO E PLURALISMO - RAPPORTI.

Testo
La limitazione delle bande di trasmissione comporta che la liberalizzazione dei servizi radiotelevisivi si tradurrebbe in una effettiva riserva a pochi con violazione del principio di eguaglianza, nell'esercizio di un fondamentale diritto di liberta'. Sicche' in definitiva il monopolio pubblico, in materia, deve essere considerato come necessario strumento di allargamento dell'area di effettiva manifestazione della pluralita' delle voci presenti nella nostra societa'. Esso pertanto non e', in via di principio, incompatibile con l'art. 21 Cost. , a parte il rilievo che il diritto di tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero non puo' significare che tutti debbano avere, in fatto, la materiale disponibilita' di tutti i possibili mezzi di diffusione.
Cfr.: sent. n. 105 del 1972.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 21

 

 

 

Sentenza 225/1974

Massima numero 7410  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

BONIFACIO

  Relatore

VERZI'

Udienza Pubblica del

29/05/1974

  Decisione del

09/07/1974

Deposito del

10/07/1974

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 225/74 B. TELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - LIMITATA DISPONIBILITA' DELLE BANDE DI TRASMISSIONE - SITUAZIONE DI MONOPOLIO - SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE CARATTERIZZATO DA PREMINENTE INTERESSE GENERALE - RISERVA ALLO STATO EX ART. 43 COST.

Testo
Se la ratio della disposizione dell'art. 43 Cost. risiede nella previsione che quando non esiste, o addirittura non e' possibile, la libera concorrenza, il monopolio statale (o degli altri soggetti tassativamente indicati) meglio garantisce l'interesse della collettivita' (ed al monopolio di fatto va equiparato l'oligopolio, identificandosi sostanzialmente le due situazioni rispetto ai servizi radiotelevisivi, poiche' la disponibilita' in poche mani di uno strumento di comunicazione di massa non presenterebbe rischi minori di quelli insiti in un monopolio in senso stretto), cio' vale a maggior ragione quando, come nel caso di servizi radiotelevisivi, si tratti di attivita' che, ben al di la' della sua rilevanza economica, tocca molto da vicino fondamentali aspetti della vita democratica. Pertanto, la riserva allo Stato dell'attivita' di radiotelediffusione circolare risulta rispondente alla ratio del precetto costituzionale, stante la limitazione delle bande di trasmissione disponibili che integra quella situazione di monopolio richiesta dalla norma, e considerato inoltre che la radiotelediffusione costituisce un servizio pubblico essenziale caratterizzato da preminente interesse generale, in quanto adempie a fondamentali compiti di informazione, concorre alla formazione culturale del paese, diffonde programmi che in vario modo incidono sulla pubblica opinione, per cui e' necessario che essa non divenga strumento di parte, il che puo' essere impedito solo dall'avocazione allo Stato.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 43

 

 

Sentenza 225/1974

Massima numero 7409  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

BONIFACIO

  Relatore

VERZI'

Udienza Pubblica del

29/05/1974

  Decisione del

09/07/1974

Deposito del

10/07/1974

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 225/74 A. TELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - SERVIZI DI TELEVISIONE CIRCOLARE A MEZZO DI ONDE RADIO ELETTRICHE - RISERVA ALLO STATO - DIVIETO DI IMPIANTARE ED ESERCITARE SERVIZI DEL GENERE SENZA LA PRESCRITTA CONCESSIONE - INCOMPATIBILITA' CON GLI ARTT. 21, 33, 41 E 43 COST. - ESCLUSIONE.

Testo
La riserva allo Stato dei servizi di televisione circolare a mezzo di onde radio elettriche, e il conseguente divieto di impiantare ed esercitare servizi del genere senza la prescritta concessione non sono, in via di principio, incompatibili con gli artt. 21, 33, 41 e 43 Cost. attesoche': a) esiste una attuale limitatezza dei canali utilizzabili, talche' la televisione si caratterizza indubbiamente come una attivita' predestinata, in regime di libera iniziativa, quanto meno all'oligopolio di fatto; b) i servizi televisivi si collocano, pertanto, tra le categorie di imprese che si riferiscono a situazioni di monopolio, nel senso di cui all'art. 43 Cost.; c) ricorrono altresi' gli altri due requisiti voluti da detto articolo, e cioe' l'attivita' di preminente interesse generale e le ragioni di utilita' generale, idonee a giustificare l'avocazione in esclusiva dei servizi allo Stato; d) data la limitatezza di fatto della possibilita' di utilizzazione del mezzo televisivo, lo Stato monopolista si trova istituzionalmente nelle condizioni di obiettivita' ed imparzialita' piu' favorevoli per superare le difficolta' frapposte dalla naturale limitatezza del mezzo alla realizzazione del precetto dell'art. 21 Cost., volto ad assicurare a tutti la possibilita' di diffondere il pensiero con qualsiasi mezzo.
Cfr.: sent. n. 59 del 1960.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 21

 

Costituzione art. 33

 

Costituzione art. 41

 

Costituzione art. 43

 

 

 

Sentenza 58/1965

Massima numero 2395  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

AMBROSINI

  Relatore

CASTELLI AVOLIO

Udienza Pubblica del

12/05/1965

  Decisione del

22/06/1965

Deposito del

06/07/1965

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 58/65 B. RADIOTELEVISIONE - CONCESSIONE DEL SERVIZIO A SOCIETA' PRIVATE - CONTRASTO CON L'ART. 43 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA DEGLI ABBONAMENTI ALLE RADIOAUDIZIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.

Testo
L'affidamento mediante concessione amministrativa ad una societa' privata del servizio della radiotelevisione non contrasta col disposto dell'art. 43 della Costituzione in quanto l'esigenza cui tale norma costituzionale fa riscontro, di garantire uno strumento idoneo a porre sotto il controllo dello Stato le attivita' economiche maggiormente suscettibili di assumere importanza sotto il profilo del pubblico interesse, e' rispettata ogni volta che, con apposite disposizioni, venga assicurato il conseguimento di tale risultato, e cio' appunto avviene nel caso della concessione amministrativa del servizio di radiotelevisione alla RAI. Invero attraverso la minuta disciplina per lo svolgimento del servizio stesso, e' garantito il puntuale conseguimento dei fini di utilita' generale che lo Stato potrebbe prefiggersi di raggiungere mediante la gestione diretta o l'affidamento del servizio ad un ente pubblico, mentre d'altra parte, liberando lo Stato dall'onere della gestione e permettendo una maggiore snellezza del servizio, si soddisfa una utilita' economico-sociale che coincide con quella che informa l'art. 43 della Costituzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e seguenti D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, in riferimento all'articolo 43 della Costituzione.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 43

 


Riferimenti normativi

 

decreto legge 21/02/1938 n. 246 art. 1 ss.

 

 

Sentenza 46/1961

Massima numero 1311  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente

CAPPI

  Relatore

MORTATI

Udienza Pubblica del

07/06/1961

  Decisione del

03/07/1961

Deposito del

11/07/1961

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 46/61 H. DIRITTO ALLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO: ART. 21 COSTITUZIONE - DISPONIBILITA' DEL MEZZO DI DIFFUSIONE E NATURALE LIMITATEZZA DEGLI IMPIANTI - SERVIZI RADIOTELEVISIVI. PROVINCIA DI BOLZANO - DIRITTO ALLA DIVULGAZIONE DEL PENSIERO A MEZZO DELLA RADIOTELEVISIONE PER LA TUTELA DI ENTI LOCALI - USO DELLA RADIOTELEVISIONE STATALE - LIMITI.

Testo
Il diritto di cui all'art. 21 della Costituzione non implica sempre e necessariamente la pretesa alla disponibilita' del mezzo di diffusione del pensiero. Allorche' anzi (come si verifica per gli impianti relativi ai servizi radiotelevisivi) la naturale limitatezza del mezzo consenta solo a pochi tale disponibilita', l'accordare allo Stato l'esclusivita' del medesimo, lungi dal contrastare con le esigenze che l'art. 21 ha voluto tutelare, ne rende piu' agevole la soddisfazione, dato che lo Stato, per la posizione in cui istituzionalmente si trova, puo' meglio che ogni altro soggetto assicurare l'accesso di tutti gli interessati, in condizione di obiettivita' e di imparzialita', al detto mezzo di comunicazione. La Provincia di Bolzano, nell'esplicazione del diritto alla divulgazione del pensiero a mezzo della radio-televisione, ha cosi' soltanto il diritto di richiedere al concessionario delle trasmissioni stesse di essere ammessa ad avvalersi della stazione locale, o anche, eventualmente, delle altre, per trasmissioni da essa proposte, pure se in lingua tedesca, naturalmente nei limiti e modi richiesti dalle esigenze tecniche e di funzionalita', nonche' da quelle del coordinamento dei programmi.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 21

 

 

 

Sentenza 59/1960

Massima numero 1115  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

PERASSI

  Relatore

SANDULLI

Udienza Pubblica del

22/06/1960

  Decisione del

06/07/1960

Deposito del

13/07/1960

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 59/60 E. LIBERTA' DI DIFFUSIONE DEL PENSIERO - STATO MONOPOLISTA DI SERVIZIO DI DIFFUSIONE - OBBLIGHI - FATTISPECIE.

Testo
Lo Stato monopolista di un servizio destinato alla diffusione del pensiero ha l'obbligo - in base all'art. 21, primo comma, della Costituzione - di assicurare in condizioni di imparzialita' ed obbiettivita', mediante l'emanazione di opportune leggi, la possibilita' di goderne - naturalmente nei limiti che si impongono per questa come per ogni altra liberta', e nei modi richiesti dalle esigenze tecniche di funzionalita' - a chi sia interessato ad avvalersene per la diffusione del pensiero nei vari modi del suo manifestarsi. (Fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 168 n. 5 del Codice postale approvato con R.D. 27 febbraio 1936 n. 645, che prevedono la riserva allo Stato dei servizi di radiotelevisione).


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 21

 

Costituzione art. 33

 


Riferimenti normativi

 

regio decreto 27/02/1936 n. 645 art. 1

 

regio decreto 27/02/1936 n. 645 art. 168

 

 

Sentenza 59/1960

Massima numero 1114  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

PERASSI

  Relatore

SANDULLI

Udienza Pubblica del

22/06/1960

  Decisione del

06/07/1960

Deposito del

13/07/1960

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 59/60 D. LIBERTA' DI DIFFUSIONE DEL PENSIERO - RISERVA ESCLUSIVA ALLO STATO DEI MEZZI DI DIFFUSIONE NATURALMENTE DESTINATI A DAR LUOGO A SITUAZIONI DI MONOPOLIO OD OLIGOPOLIO - LEGITTIMITA'. LIBERTA' DI DIFFUSIONE DEL PENSIERO - RISERVA ALLO STATO DEL SERVIZIO DI RADIOTELEVISIONE - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non contrasta con la liberta' di diffusione del pensiero, garantita dall'art. 21, primo comma, della Costituzione, la riserva allo Stato di quei mezzi di diffusione del pensiero che, in regime di libera iniziativa, abbiano dato luogo, o siano naturalmente destinati a dar luogo, a situazioni di monopolio o di oligopolio. Rispetto a qualsiasi altro soggetto monopolista, lo Stato monopolista si trova istituzionalmente nelle condizioni di obbiettivita' e imparzialita' piu' favorevoli per conseguire il superamento delle difficolta' frapposte, dalla naturale limitatezza del mezzo, alla realizzazione del precetto costituzionale volto ad assicurare ai singoli la possibilita' di diffondere il pensiero con qualsiasi mezzo. Pertanto, data l'attuale limitatezza di fatto dei canali utilizzabili per la diffusione radiotelevisiva - limitatezza che, in regime di libera iniziativa, determinerebbe necessariamente il monopolio od oligopolio privato del relativo servizio -la riserva di questo allo Stato, e la conseguente esclusione della possibilita', per chi non ne abbia ottenuto concessione dallo Stato, di impiantare ed esercitare servizi del genere (artt. 1 e 168 n. 5 Codice postale: R.D. 27 febbraio 1936, n. 645) non sono incompatibili con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 21

 

Costituzione art. 33

 


Riferimenti normativi

 

regio decreto 27/02/1936 n. 645 art. 1

 

regio decreto 27/02/1936 n. 645 art. 168 n. 5

 

 

 

Sentenza 59/1960

Massima numero 1113  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

PERASSI

  Relatore

SANDULLI

Udienza Pubblica del

22/06/1960

  Decisione del

06/07/1960

Deposito del

13/07/1960

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 59/60 C. LIBERTA' DI DIFFUSIONE DEL PENSIERO ARTISTICO E SCIENTIFICO - TUTELA NELL'ART. 21 E NON NELL'ART. 33 COST..

Testo
La liberta' di diffusione del pensiero artistico e scientifico e' tutelata non dall'art. 33 della Costituzione, che riguarda soltanto la liberta' dell'arte e della scienza e quella del loro insegnamento, senza occuparsi della loro diffusione, ma dall'art. 21, primo comma, Cost., che genericamente si riferisce alla liberta' di diffusione di ogni pensiero, e pero' necessariamente anche in quelle piu' elevate espressioni di esso, che sono le creazioni artistiche e scientifiche.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 21

 

Costituzione art. 33

 


Riferimenti normativi

 

regio decreto 27/02/1936 n. 645 art. 1

 

regio decreto 27/02/1936 n. 645 art. 168 n. 5

 

 

 

Sentenza 59/1960

Massima numero 1112  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

PERASSI

  Relatore

SANDULLI

Udienza Pubblica del

22/06/1960

  Decisione del

06/07/1960

Deposito del

13/07/1960

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 59/60 B. TELEVISIONE - SERVIZIO DI RADIOTELEVISIONE - ATTIVITA' DI PREMINENTE INTERESSE GENERALE E DI UTILITA' GENERALE - LIMITATEZZA DI FATTO DEI CANALI NECESSARI PER LE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE - IMPOSSIBILITA' DI ESERCITARE IL SERVIZIO IN REGIME DI LIBERA CONCORRENZA - GIUSTIFICAZIONE DEL MONOPOLIO STATALE - ARTT. 1 E 168, N. 5, CODICE POSTALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non appare arbitrario che il legislatore ravvisi nella diffusione radiotelevisiva i caratteri di attivita' di "preminente interesse generale" richiesti dall'art. 43 Cost. perche' ne sia consentita la sottrazione alla libera iniziativa. Siccome poi, a causa della limitatezza dei "canali" utilizzabili i servizi radiotelevisivi, ove non riservati allo Stato o ad un ente statale, cadrebbero nella disponibilita' di uno o pochi soggetti portatori di interessi particolari, puo' essere giustificata, ai sensi del citato art. 43 Cost., l'avvocazione, in via esclusiva, di tali servizi allo Stato, istituzionalmente in grado di esercitarli in condizioni di obbiettivita', imparzialita' e continuita' in tutto il territorio nazionale.


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 21

 

Costituzione art. 33

 


Riferimenti normativi

 

regio decreto 27/02/1936 n. 645 art. 1

 

regio decreto 27/02/1936 n. 645 art. 168 n. 5

 

 

 

Sentenza 59/1960

Massima numero 1111  

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente

PERASSI

  Relatore

SANDULLI

Udienza Pubblica del

22/06/1960

  Decisione del

06/07/1960

Deposito del

13/07/1960

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

 

Titolo
SENT. 59/60 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INDAGINI DEL GIUDICE A QUO - LIMITI - FATTISPECIE.

Testo
Il giudice ordinario, nel deferire alla Corte costituzionale una questione di legittimita' costituzionale, deve compiere due sole indagini: quella relativa alla rilevanza della questione per la decisione del caso concreto e quella relativa alla non manifesta infondatezza della questione stessa. Egli non deve compiere nessuna indagine circa gli interessi tutelati dalle norme costituzionali che si assumono violate e circa il valore che questi interessi possono avere per le parti del giudizio a quo. (Fattispecie in cui la Corte ha respinto l'eccezione di una delle parti, con la quale questa sosteneva l'inammissibilita' del deferimento alla Corte costituzionale del giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 168 n. 5 del codice postale - sulla riserva allo Stato dei servizi di televisione circolare a mezzo di onde radioelettriche - in riferimento agli artt. 21 e 33 della Costituzione, perche' il giudice a quo non avrebbe esaminato l'eccezione di irrilevanza della questione sotto il profilo che la parte che l'aveva sollevata non aveva interesse all'impugnativa, in quanto la sua presenza nel giudizio si ricollegava ad un interesse, il quale, essendo di natura patrimoniale, appariva diverso da quello tutelato in queste norme costituzionali, che garantiscono la liberta' di diffusione del pensiero e la liberta' della cultura e dell'arte).


Parametri costituzionali

 

Costituzione art. 21

 

Costituzione art. 33

 


Altri parametri e norme interposte

 

legge 11/03/1953 n. 87 art. 23

 


Riferimenti normativi

 

regio decreto 27/02/1936 n. 645 art. 1

 

regio decreto 27/02/1936 n. 645 art. 168 n. 5