Legge 22 Febbraio 2000, n. 28
Disposizioni per la paritā di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Art. 8.
(Sondaggi politici ed elettorali)

  1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni č vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

  2. L'Autoritā determina i criteri obbligatori in conformitā dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

  3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali č responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralitā e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

    1. soggetto che ha realizzato il sondaggio;

    2. committente e acquirente;

    3. criteri seguiti per la formazione del campione;

    4. metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

    5. numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

    6. domande rivolte;

    7. percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

    8. data in cui č stato realizzato il sondaggio.

 

Art. 10

(Provvedimenti e sanzioni)

[...]

7.  In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autoritā ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.