| «La
      legge Gasparri può essere disapplicata immediatamente dall´autorità
      antitrust italiana, o dal giudice ordinario. Basta che un concorrente
      impugni un contratto pubblicitario di Mediaset o della Rai, e il giudice
      è tenuto a disapplicare la Gasparri. Quel contratto costituisce infatti
      un abuso di posizione dominante. Il diritto europeo è chiaro su questo
      punto, e il diritto europeo in questa materia prevale sulle leggi
      nazionali: i tribunali italiani non hanno altra scelta se non quella di
      applicarlo».Il giurista Guido Rossi, padre della Consob e della legge antitrust,
      consulente della Commissione europea per la riforma del diritto
      societario, è tassativo. Non solo vede nella riforma Gasparri una
      minaccia per il pluralismo dell´informazione e quindi per la democrazia
      italiana. Ma quel che più conta ai fini della sua applicabilità è il
      conflitto con il diritto europeo sulla concorrenza, che prevale sulla
      legislazione di ogni singolo paese. Il riordino dell´assetto televisivo
      approvato martedì al Senato stravolge il concetto di "mercato
      rilevante" ? quello su cui si misurano i tetti antitrust ? in aperto
      contrasto con le normative dell´Unione europea. Rossi è sorpreso che
      questo ostacolo sia stato poco dibattuto in Italia. In realtà potrebbe
      essere proprio questa l´arma decisiva contro la Gasparri.
 Professor Rossi, non è la prima volta che ci si affida all´Europa per
      risolvere quel conflitto d´interessi che l´Italia non ha saputo
      sciogliere. Ma finora le speranze riposte in un intervento europeo sono
      andate deluse.
 «Lasciamo stare il conflitto d´interessi. In una situazione in cui la
      democrazia stessa è in pericolo, quel termine mi sembra ormai riduttivo e
      il dibattito sui rimedi finisce inevitabilmente per assumere una piega
      molto provinciale. Io voglio attirare l´attenzione su un´altra
      questione. Tutte le direttive comunitarie, e in particolare quelle del
      2002, affermano senza margini di ambiguità che il pluralismo dell´informazione
      va garantito attraverso la concorrenza sul mercato televisivo. Quindi la
      legislazione comunitaria ha trasferito i suoi principi e le sue
      metodologie antitrust nell´ambito della regolamentazione dell´informazione».
 Il principio è condiviso dall´antitrust italiano. La nostra autorità
      nazionale garante della concorrenza si è già espressa contro la legge
      Gasparri.
 «Lo ha fatto per ben due volte, il 20 dicembre 2002 e il 10 settembre
      2003. Ricordo le sue conclusioni, testualmente: "dal punto di vista
      istituzionale la legge incrina la validità generale di consolidati
      principi comunitari e nazionali in un settore, quello televisivo, vitale
      per la vita democratica del paese". In effetti il duopolio collusivo
      ostacola il diritto democratico all´informazione ma viola anche i
      principi fondamentali delle legislazioni antitrust italiana ed europea».
 Anche la Corte costituzionale ha detto più volte che bisognava
      intervenire sul duopolio, e ha posto anche il termine del 31 dicembre per
      legiferare. Di qui è nata appunto la legge Gasparri, che almeno
      formalmente va incontro all´esigenza della Corte costituzionale. Salvo
      che in conseguenza di questa riforma il duopolio viene addirittura
      rafforzato, allargando il concetto di mercato della comunicazione.
 «Proprio qui sta il punto debole della Gasparri. Diventa essenziale per
      questa legge l´esatta definizione dei cosiddetti mercati rilevanti, perché
      ci sono dei limiti precisi nella legislazione antitrust europea che
      impediscono la costituzione di posizioni dominanti. Perciò il legislatore
      italiano è stato costretto a ridurre dal 30% al 20% il tetto alla
      raccolta di fatturato pubblicitario: per non sfondare il limite ed entrare
      nella zona vietata della posizione dominante. Piegandosi formalmente al
      vincolo europeo, in realtà la legge Gasparri ha creduto di poterlo
      aggirare e beffare: allargando il paniere cioè, il concetto di mercato
      rilevante. È stata escogitata la nuova definizione del Sic, il sistema
      integrato delle comunicazioni».
 Del quale fanno parte, secondo l´articolo 2 della Gasparri, tutte le
      attività svolte da imprese che operano non solo nella radio e tv
      (analogica, satellitare o digitale), ma anche nell´editoria quotidiana,
      periodica, libraria, elettronica, Internet, cinema, nell´industria
      fonografica e in ogni altro mezzo di raccolta pubblicitaria. In questo
      modo il duopolio diventa intoccabile, e anzi la Mediaset potrebbe perfino
      comprarsi il Corriere della Sera senza superare il tetto del 20% su questo
      nuovo mercato di taglia "extra-large".
 «Non vi è alcun dubbio che la definizione del mercato rilevante, per
      stabilire se qualche azienda vi ha una posizione dominante, doveva essere
      limitata alla produzione e distribuzione radiotelevisiva. Infilarci dentro
      prodotti e servizi di natura affatto diversa quali le sponsorizzazioni
      televisive, la vendita di prodotti musicali, la commercializzazione di
      prodotti editoriali e la raccolta pubblicitaria sugli annuari del
      telefono, è un´operazione che non può superare l´esame del diritto
      europeo. È chiaro che su questo mercato, allargato a dismisura, sia Rai
      che Mediaset sono ben lontane dal raggiungere il limite del 20%. L´escamotage
      è indifendibile. È come se per regolare l´eventuale posizione dominante
      di un gruppo automobilistico, diciamo la Ford, si decidesse di adottare
      come paniere di riferimento non solo il mercato dell´auto ma tutti i
      mezzi di trasporto esistenti ? treni, navi, aerei ? per poi misurare su
      questo aggregato il rispetto del limite del 20%. In Italia evidentemente c´è
      chi crede che il potere della maggioranza parlamentare possa prevalere su
      qualsiasi principio dello Stato di diritto. Ma non è così. Per l´Unione
      europea il concetto di mercato rilevante in ogni settore di attività va
      definito con precisione, non può essere il frutto di un arbitrio. L´articolo
      fondamentale della legge Gasparri, l´articolo 15 comma 2 del Sic,
      contrasta completamente con i principi antitrust del diritto comunitario.
      Perciò dico che vi sono possibilità di non applicazione o
      disapplicazione della legge stessa».
 Ci sono dei precedenti in cui il diritto europeo ha fatto valere la
      propria superiorità su leggi nazionali troppo lassiste in materia di
      antitrust?
 «Ci sono, eccome se ci sono. C´è una sentenza recente che per gli
      estensori della legge Gasparri dovrebbe essere inquietante. Riguarda una
      precedente decisione dell´autorità garante della concorrenza, sul
      Consorzio Industrie Fiammiferi. Il 9 settembre 2003 la Corte di Giustizia
      europea in quella sentenza ha fissato un principio generale che è
      importante e rilevante per la televisione. Cito quel testo: "La Corte
      di Giustizia ha reiteratamente statuito che gli articoli 81 e 82 del
      trattato (cioè quelli che riguardano i principi comunitari della
      concorrenza, le intese e gli abusi di posizione dominante)? fanno obbligo
      agli Stati membri di non adottare o non mantenere in vigore provvedimenti
      anche aventi carattere di legge o di regolamento idonei a rendere
      inefficaci le norme di concorrenza da applicarsi alle imprese". La
      Gasparri offre una copertura legale a comportamenti vietati, richiamati
      dalla legislazione comunitaria che fa parte dell´ordinamento italiano. La
      Corte europea continua: "Il primato del diritto comunitario esige che
      sia disapplicata qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in
      contrasto con una norma comunitaria indipendentemente dal fatto che sia
      anteriore o posteriore a quest´ultima. Tale obbligo di disapplicare una
      normativa in contrasto con il diritto comunitario incombe non solo al
      giudice nazionale ma anche a tutti gli organi dello Stato comprese le
      autorità amministrative, il che implica ove necessario l´obbligo di
      adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia
      del diritto comunitario". Sulla base di questa sentenza della Corte
      europea, l´autorità garante della concorrenza ha la possibilità di
      superare lo schermo della copertura normativa della legge Gasparri. Anche
      comportamenti minimali da parte dei duopolisti Rai e Mediaset possono
      indurre a far saltare la legge. Il mercato rilevante infatti è quello
      radiotelevisivo, dove nei contratti di pubblicità il duopolio già
      raggiunge il 95%».
 Un "fatto minimo" può bastare, secondo lei. Quindi è
      sufficiente che un piccolo concorrente ? per esempio una televisione
      locale ? impugni di fronte a un giudice ordinario un qualsiasi contratto
      pubblicitario della Rai o di Mediaset, e il tribunale è tenuto ad
      applicare il diritto europeo dichiarando nulla la Gasparri?
 «È così. Io credo che per i giuristi italiani non dovrebbe essere
      difficile non fare applicare questa legge».
 Anche se Ciampi dovesse firmarla, per lei quindi c´è ancora una
      speranza?
 «È più che una speranza. Come si dice, il diavolo fa le pentole ma non
      i coperchi. A questa pentola manca un coperchio europeo e nel campo dell´antitrust
      questa mancanza può essere fatale. Sono convinto che la soluzione per la
      democrazia italiana verrà dall´Europa. Ma questa non è certo una
      possibile scappatoia per il presidente della Repubblica, poiché la legge,
      fosse solo per questi profili, è palesemente incostituzionale».
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